Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Le novità del quadro RU 16 Marzo 2005 In Unico - Società di capitali debuttano il credito d'imposta a favore delle farmacie per l'acquisto del software certificato e quello concesso ai giovani imprenditori agricoli Il quadro RU dei modelli Unico 2005 (società di capitali, società di persone, enti non commerciali e persone fisiche, terzo fascicolo) accoglie l'indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese. Diverse le novità che quest'anno interessano il quadro in questione. Unico - Società di capitali Rispetto al quadro RU dello scorso anno sono stati previsti due nuovi crediti d'imposta: - software per farmacie (articolo 50, comma 6, decreto legge n. 269 del 2003) - giovani imprenditori agricoli (articolo 3, comma 3, Dlgs n. 99 del 2004). I due crediti trovano collocazione nella sezione XV, sezione "pluricredito", che è destinata ad accogliere, come tutte le sezioni dalla X alla XV, i crediti aventi le medesime modalità di esposizione dei dati. Software per farmacie La prima delle due nuove agevolazioni consiste nella concessione, a favore delle farmacie private e pubbliche, di un credito d'imposta pari a 250 euro, per l'acquisto del software certificato da utilizzare per la trasmissione dei dati delle ricette mediche. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs n. 241 del 1997, successivamente alla data di comunicazione dell'avviso di corretta installazione e funzionamento del software da parte del 1 di 5
ministero dell'economia e delle Finanze. Giovani imprenditori agricoli L'altra nuova agevolazione inserita nel quadro RU del modello Unico 2005-SC è il credito d'imposta concesso, fino a 5mila euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009, a favore dei giovani imprenditori agricoli (aventi cioè un'età non superiore ai 40 anni), anche organizzati in forma societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Ce n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modificazioni. L'agevolazione, però, riguarda solo i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, la cui durata si protragga oltre la data di entrata in vigore del previsto decreto attuativo del ministro delle Politiche agricole e forestali di concerto con il ministro dell'economia e delle Finanze. L'utilizzo del credito può avvenire esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs n. 241 del 1997. Un'altra novità di rilievo del quadro RU è rappresentata dall'"ingresso" dei nuovi istituti del consolidato e della trasparenza fiscale. In particolare, i soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli articoli da 117 a 142 del Tuir devono indicare, con riferimento a ciascuna agevolazione fruita, l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione al netto della quota trasferita al gruppo consolidato e indicata nel quadro GN, sezione V. Del pari, i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ai sensi dell'articolo 115 del Tuir, devono indicare l'ammontare del credito residuo al netto della quota imputata ai soci e indicata nel quadro TN, sezione IV. In sostanza, vale dunque la formula: [Credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione = credito residuo della precedente dichiarazione + credito concesso/spettante nel periodo + credito riversato - credito utilizzato credito ceduto al gruppo consolidato o imputato ai soci per trasparenza] L'istituto della trasparenza fiscale impatta, inoltre, sulla sezione XIX ("Crediti d'imposta ricevuti"); chi, infatti, ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 115 del Tuir in qualità di socio partecipante, deve indicare nella sezione i crediti d'imposta imputati dalla società partecipata. Unico - Enti non commerciali ed equiparati L'unica nuova agevolazione inserita nel quadro RU del modello Unico 2005 - ENC è rappresentata dal credito d'imposta "software per farmacie", per il quale valgono le stesse considerazioni fatte nel paragrafo precedente a proposito delle società di capitali. In tema di novità va segnalato, inoltre, che i soci che, a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui 2 di 5
all'articolo 115 del Tuir abbiano ricevuto dalla società uno o più crediti d'imposta, devono indicare questi ultimi nella sezione XIX ("Crediti d'imposta ricevuti"). A prima vista può sembrare strano che la trasparenza, ammessa solo tra società di capitali (articolo 115 del Tuir) o tra Srl e persone fisiche in presenza di determinati presupposti (articolo 116 del Tuir) entri nel modello degli enti non commerciali ed equiparati. Va notato che, tuttavia, esistono società di capitali non residenti che sono obbligate a compilare Unico - ENC piuttosto che Unico - SC. Si tratta delle "società che non hanno esercitato attività commerciali in Italia con stabili organizzazioni". Se queste ultime possiedono i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 115 e non sono obbligate a effettuare ritenute alla fonte sugli utili distribuiti (articolo 115, comma 2), possono esercitare l'opzione per la trasparenza e devono conseguentemente indicare i crediti d'imposta ricevuti nella sezione XIX del quadro RU del modello Unico 2005 - ENC. Unico - Società di persone Oltre al credito "software per farmacie", già esaminato a proposito del quadro RU delle società di capitali, le nuove agevolazioni previste da quest'anno nell'unico 2005 - SP sono: campagne pubblicitarie (articolo 61, comma 13, legge n. 289/2002) carta per editori (articolo 4, commi da 181 a 186, legge 350/2003; articolo 1, comma 484, legge 311/2004). Questi ultimi due crediti non sono una novità assoluta, avendo già fatto la loro comparsa nel quadro RU dei modelli Unico 2004 - SC ed ENC. La loro previsione, tuttavia, riguardava solo alcune categorie di contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Campagne pubblicitarie La prima delle due agevolazioni, attuata con delibera Cipe n. 53 del 25 luglio 2003, consiste nella concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese che incrementano i propri investimenti in campagne pubblicitarie localizzate. Accedono ai contributi previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 61, comma 13, le imprese la cui sede legale è ubicata nelle aree sottoutilizzate di cui al comma 1 del medesimo articolo 61, e il cui personale dipendente e assimilato è prevalentemente occupato in sedi ubicate nelle medesime aree, operanti - fatto salvo il disposto dell'articolo 1 del citato regolamento Ce n. 69/2001 - nei settori ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, che incrementano i propri investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, a sostegno delle attività produttive, attraverso mezzi locali certificati, tra i quali emittenti televisive locali iscritte all'auditel, emittenti radiofoniche locali iscritte ad Audiradio, quotidiani locali iscritti ad Audipress 3 di 5
e/o Ads, giornali periodici iscritti all'uspi, agenzie per le affissioni iscritte all'inpe. L'incremento può avvenire anche nell'ambito del programma d'investimento pubblicitario realizzato attraverso attività locali di promozione, sponsorizzazione, pubbliche relazioni, direct response, nel limite massimo del 12 per cento dell'incremento realizzato con l'utilizzo dei mezzi locali certificati. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola "de minimis" di cui al regolamento Ce n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. La fruizione del contributo è subordinata all'accoglimento dell'istanza "ICAP" da parte dell'agenzia delle Entrate. Il credito d'imposta è utilizzabile nel periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza in misura pari al 30 per cento del contributo riconosciuto in via provvisoria e, nei due periodi d'imposta successivi, rispettivamente nelle misure del 43 e 57 per cento del credito residuo. Carta per editori La seconda agevolazione, disciplinata con Dpcm n. 318 del 21 dicembre 2004, consiste nella concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici nonché editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri effettuato negli anni 2004 e 2005. Ai fini della concessione del credito, è necessario presentare apposita istanza al dipartimento per l'editoria. Quest'ultimo provvede all'istruttoria delle domande e, qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge, le ammette al beneficio dandone comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande alle imprese richiedenti, anche in caso di non accoglimento della domanda. Alle imprese ammesse al beneficio è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in sede di versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data del riconoscimento dell'agevolazione. Il credito di imposta non utilizzato in compensazione nel periodo di imposta in corso alla data di riconoscimento del beneficio può essere utilizzato esclusivamente entro il periodo di imposta successivo. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta spettante sono indicati nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dell'agevolazione, ovvero nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo nel caso in cui il credito non sia utilizzato nel periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento del beneficio. Unico - Persone fisiche 4 di 5
I crediti d'imposta inseriti da quest'anno nel quadro RU del modello Unico - PF sono identici a quelli già esaminati a proposito delle novità del quadro RU dell'unico - SP. Per essi valgono le stesse considerazioni fatte nel paragrafo precedente. Altra novità di rilievo nel quadro RU del modello in oggetto, è rappresentata dall'ingresso dell'istituto della trasparenza fiscale prevista dall'articolo 116 del Tuir; infatti, i soggetti che hanno optato, in qualità di soci partecipanti, per la tassazione per trasparenza, ai sensi del predetto articolo, devono indicare nella sezione XIX i crediti d'imposta imputati dalla società partecipata. Novità comune a tutti i modelli è costituita dal fatto che, a seguito dell'abrogazione degli articoli da 1 a 6 del Dlgs n. 358 del 1997, la compensazione ai fini dell'imposta sostitutiva, ove prevista, può essere effettuata solo con riferimento all'articolo 8 della legge n. 342 del 2000. di Giuseppe Cusmai URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/novita-del-quadro-ru 5 di 5