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REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16-03-2015 (punto N 33 ) Delibera N 251 del 16-03-2015 Proponente LUIGI MARRONI DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE Pubblicita /Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD) Dirigente Responsabile EMANUELA BALOCCHINI Estensore EMANUELA BALOCCHINI Oggetto Approvazione delle Linee di indirizzo per la sicurezza nei cantieri di autocostruzione e di autorecupero Presenti ANNA RITA GIANNI SALVADORI GIANFRANCO SIMONCINI BRAMERINI LUIGI MARRONI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI STEFANIA SACCARDI EMMANUELE BOBBIO SARA NOCENTINI Assenti ENRICO ROSSI ANNA MARSON ALLEGATI N 1 ALLEGATI Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento A Si Cartaceo+Digitale linee di indirizzo autocostruzione

LA GIUNTA REGIONALE Visto il D. Lgs. 81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni; Vista la Legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica ; Visto il piano socio-sanitario regionale PISSR 2012-2015 approvato con delibera del Consiglio regionale n.91 del 5 novembre 2014 nel quale al capitolo 2.1.4 Il diritto alla casa si promuovono forme innovative del costruire e dell'abitare per ridurre il disagio abitativo anche attraverso esperienze di autocostruzione e di autorecupero; Vista la deliberazione del Consiglio regionale 29 luglio 2009 n. 43 con la quale sono state approvate le Misure straordinarie, urgenti e sperimentali, integrative delle azioni previste dal programma di edilizia residenziale pubblica 2003-2005, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 maggio 2004, n. 51 ; Visto il Decreto Dirigenziale n. 1945 del 26 aprile 2012 con il quale è stato approvato l'avviso Pubblico per la partecipazione alla Misura Sperimentale E; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 632 del 29 luglio 2013 Misure straordinarie, urgenti e sperimentali delle azioni previste dal programma di ERP 2003-2005, approvato con deliberazione del C.R. n.52/2004 - Misura E (Sperimentale): progettazione e attuazione di interventi regionali pilota nel campo della bioarchitettura e bioedilizia e di strutture alloggiative plurifamiliari di natura temporanea - Approvazione risultati della procedura di valutazione delle proposte e relative graduatorie, con la quale si approvano le graduatorie delle proposte ammissibili al finanziamento pubblico; Considerato che il decreto dirigenziale n. 1945 del 26 Aprile 2012 nell'allegato all'art. 2 punto 2.3 prevede tra i soggetti attuatori anche i soggetti associativi senza scopo di lucro, costituiti da singoli o da nuclei familiari che intendono partecipare attivamente con il loro lavoro al processo di auto recupero o autocostruzione ; Reso noto che in fase di attuazione del sopra richiamato bando è emersa la necessità di chiarire gli aspetti relativi all' applicazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai casi in cui partecipino alle attività lavorative di autocostruzione e di autorecupero i cittadini associati; Tenuto conto del parere espresso dal Settore regionale Attività legislativa e giuridica, secondo cui la forma giuridica delle associazioni che svolgono attività di autocostruzione ed autorecupero più coerente con lo scopo sociale delle stesse è l'associazione di promozione sociale, in quanto quest'ultima può svolgere attività di utilità sociale, quali la realizzazione o il recupero di alloggi diretti a far fronte al disagio abitativo degli associati o di terzi ; Vista la legge 7 dicembre 2000, n.383 disciplina delle associazioni di promozione sociale; Vista la legge Regionale 09 dicembre 2002, n. 42 Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari integrati);

Richiamato l'art. 3 c. 12 bis del D. Lgs. 81/08 secondo il quale nei confronti dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383 si applicano le disposizioni di cui all' articolo 21 dello stesso decreto, recante le disposizioni dirette ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 203 bis del Codice Civile e ai lavoratori autonomi; Ritenuto necessario emanare, nelle more degli eventuali chiarimenti al riguardo da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali le indicazioni tecniche che possono garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nei casi in cui i cittadini associati operino nel cantiere in qualità di autocostruttori o per svolgere attività di autorecupero; Preso atto positivo espresso dal CTD nella seduta del 12 marzo 2015; Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale; A voti unanimi DELIBERA di approvare le Linee di indirizzo per la sicurezza nei cantieri di autocostruzione e di autorecupero di cui all Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante indicazioni tecniche che possono garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nei casi in cui i cittadini associati operino nel cantiere in qualità di autocostruttori. Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell articolo 18 della LR 23/2007. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta La Dirigente Responsabile Emanuela Balocchini Il Direttore Generale Valtere Giovannini

LINEE DI INDIRIZZO PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI DI AUTOCOSTRUZIONE E AUTORECUPERO In riferimento al decreto della Regione Toscana n. 1945/2012 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per la partecipazione alla Misura Sperimentale E, si definiscono autocostruzione e autorecupero come: -particolari metodologie edificative di abitazioni nelle quali i protagonisti del processo produttivo sono gli stessi committenti, cittadini italiani e stranieri. I soggetti attuatori sono singoli o nuclei familiari costituiti in imprese, anche in forma cooperativa. Non possono costituirsi in associazione di volontariato in quanto le attività di volontariato definite dall'art. 2 della L.R. 28/93 sono quelle prestate, in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte ; tali prestazioni devono rivolgersi alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all' organizzazione medesima. Possono invece costituirsi in associazioni di promozione sociale le quali, diversamente rispetto alle associazioni di volontariato, svolgono le attività non solo a favore di terzi esterni ma anche esclusivamente nei confronti degli appartenenti all'associazione. L'art. 2 comma 1 della legge regionale 42/2002 fa infatti riferimento ad attività di utilità sociale, a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Il successivo comma 2 specifica che si tratta di attività espletate nei settori ambientale-turistico, culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale, sociale, socio-sanitario, sanitario, sportivo-ricreativo, della tutela dei diritti. La legge citata disciplina le condizioni di iscrizione in una sezione dell'apposito registro regionale, ossia la sede legale in Toscana e la costituzione da almeno un anno; alternativamente, la sede operativa in Toscana, attiva da non meno di un anno, e l'iscrizione nel registro nazionale dell'associazionismo sociale ex legge 383/2000. E' necessario che le associazioni di promozione sociale siano formalmente costituite con atto scritto nel quale è indicata la sede legale (art. 5 comma l.r. 42/2002), e siano dotate di uno statuto i cui contenuti (per le associazioni di promozione sociale che intendono iscriversi al suddetto registro regionale) sono stabiliti dall'art. 5 comma 2 della stessa legge regionale. Ai fini dell' assolvimento degli obblighi di cui all'art. 90 del D.lgs. 81/08 gli autocostruttori devono essere considerati committenti dei lavori ed impresa esecutrice, come previsto dal comma 3 del citato articolo. Alle associazioni di promozione sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 12 bis del d.lgs. 81/08 come modificato dalla legge 98/2013. Nell'eventualità in cui nel cantiere operino, oltre agli autocostruttori, una o più imprese, anche non contemporaneamente, il committente o il responsabile ai sensi dell'art. 90 commi 3 e 4 designa il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori i quali provvederanno a redigere un apposito piano di sicurezza e coordinamento (PSC), al fine di una corretta valutazione dei rischi da interferenza.

Si precisa che i soci dell'associazione di autocostruzione non possono lavorare per le imprese esecutrici presenti in cantiere. Premesso che il progetto di autocostruzione/autorecupero debba essere firmato da un tecnico abilitato i soci autocostruttori non possono, tranne nei casi in cui abbiano acquisito la formazione obbligatoria prevista dal D.lgs. 81/08 e dagli specifici Accordi Stato-Regioni: 1.installare/utilizzare attrezzature complesse per le quali abbiano effettuato una specifica abilitazione (piattaforme elevabili, gru a torre, macchina movimento terra, pompe per il calcestruzzo ecc.) di cui all'accordo Stato-Regioni sulla formazione, siglato il 22 febbraio 2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2012 n. 60. 2.montare/smontare ponteggi. Indipendentemente da quanto sopra i soci autocostruttori non possono installare e certificare impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti di protezione antincendio ed elettronici in generale ai sensi del D.M. 37/2008. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 8/2000 in caso d infortunio mortale o con prognosi maggiore di quaranta giorni nei cantieri per le opere e i lavori che usufruiscono di finanziamenti regionali, il settore competente della Direzione regionale Diritti di cittadinanza e coesione sociale richiede all Azienda unità sanitaria locale, competente per territorio, un accertamento sulla corretta applicazione delle vigenti norme di sicurezza e sulle cause d infortunio. Qualora vengano ravvisati elementi di inosservanza degli obblighi posti a carico del committente o del responsabile dei lavori, compresi quelli relativi al rispetto delle norme sull'accesso al lavoro e delle norme in materia contributiva e previdenziale, il predetto settore informa tempestivamente la Giunta Regionale ai fini di una possibile proposta al Consiglio dell'atto di decadenza del finanziamento. In considerazione della natura di intervento pilota con caratteristiche sperimentali ed innovative dell'avviso pubblico allegato al decreto dirigenziale n. 1945/2012 viene costituito un nucleo tecnico di valutazione per un primo monitoraggio delle attività in oggetto e per testare la validità ed efficacia delle presenti linee di indirizzo ai fini di un loro perfezionamento.