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Atto T0B199 Settore T Servizio AU Ambiente e Pianificazione Territ.le Ecologia e ambiente U.O. 0031 Aria Ufficio TARI Emissioni C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente Autorizzazione Elettrodotti N. Reg. Decr. 406/2016 Data 14/10/2016 N. Protocollo 86531/2016 1 Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Treviso. Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed esercizio di un tratto di linea elettrica a 20 kv in comune di Fregona (TV). IL DIRIGENTE VISTA la domanda n. PLA-TV504 in data 29.01.2012 con la quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del seguente tratto di linea elettrica: 1) Linea a 20 kv interrata da linea per PTP Rosa Alpina a cabina Crosetta nei comuni di Fregona (TV) e Caneva (PN). PREMESSO: - che il presente provvedimento riguarda esclusivamente la porzione di linea elettrica che interessa il territorio di competenza di questa Amministrazione; Pag. 1 di 8

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'albo del Comune interessato, nessuna opposizione od osservazione è stata presentata da parte di Enti o privati; - che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e all'articolo 8 della L.R. 06.09.1991, n. 24 sono pervenuti nei termini di legge, mancando infatti i seguenti nulla-osta: a) Agenzia del Demanio, Filiale di Venezia, Sezione di Treviso; b) Comune di Fregona; - che l'articolo 3 della L.R. 24/1991 consente ugualmente di procedere nell'iter istruttorio della domanda indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi, qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le modalità di legge; - che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione in data 05.06.2013, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933 e dell'articolo 8 della L.R. 24/91; CONSIDERATO: - che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata del piano tecnico delle opere relative; - che il Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Veneto di Mestre-VE, con nota prot. n. Pag. 2 di 8

ITV/III/1313/14928/MF in data 12.03.2012 ha rilasciato il proprio consenso alla costruzione della linea sopra descritta; - che il tratto di linea elettrica in comune di Fregona ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004; - che il tratto di linea elettrica in oggetto ricade parzialmente all'interno del sito tutelato ZPS/SIC IT3230077; - VISTO il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Servizio Forestale Regionale di Treviso con nota prot. n. 172464 in data 12.04.2012; VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti, istituita presso il Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, nella seduta in data 18.07.2013, preso atto del parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Servizio Forestale Regionale di Treviso in merito al vincolo idrogeologico, preso atto altresì del parere favorevole espresso dal tecnico incaricato di analizzare le valutazioni di incidenza, considerato che l'istanza di autorizzazione risulta regolarmente documentata e che il progetto non dà luogo ad osservazioni in linea tecnica, con voto n. 05 ha espresso parere FAVOREVOLE all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del tratto di linea elettrica a 20 kv in comune di Fregona, Pag. 3 di 8

subordinatamente all'osservanza da parte dell'ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici; VISTO che con nota prot. 88105 in data 7.08.2013 è stato richiesto il parere di cui all'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici; PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 42/2004; CONSIDERATO che, trattandosi di linea elettrica interregionale, è necessario che venga raggiunto un accordo tra la Regione Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sul tracciato della linea elettrica di cui trattasi e che, a tale scopo, con note in data 27.01.2014 e 9.11.2014 questa Amministrazione ha trasmesso alla Regione Veneto la documentazione necessaria; VISTE la Delibera n. 706/2016 del 28.04.2016 e la nota in data 05.05.2016 del Direttore di Servizio della Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; PRESO ATTO della DGRV n. 1379 del 09.09.2016 e della nota in data 27.09.2016 del Direttore della Direzione Ricerca - Innovazione ed Energia della Regione Veneto; Pag. 4 di 8

VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici"; VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate di attuazione; VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342; VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977; VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva il relativo regolamento di esecuzione; VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"; VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008; VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004; VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005; VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24; VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27; VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63; VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7; VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001, paragrafo 10; VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31; VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27; Pag. 5 di 8

RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da scavo di cui al D.Lgs.n. 152/2006, parte IV; VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di Organizzazione della Provincia; ATTESTATA la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa e la completezza dell'istruttoria condotta; DECRETA ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a costruire ed esercire il tratto di linea elettrica a 20 kv in comune di Fregona come indicato in premessa e secondo i piani progettuali di cui alla domanda n. PLA-TV 504 in data 19.01.2012, subordinatamente all'osservanza da parte dell'ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici. ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi al tratto di linea elettrica in comune di Fregona sono autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del DPCM 12.12.2005 per quanto concerne la compatibilità paesaggistica, in quanto l'intervento risulta compatibile con il contesto paesaggistico nel quale si inserisce e coerente con gli obiettivi di tutela di cui al D.Lgs 42/2004. ART. 3 - La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato Pag. 6 di 8

all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988 e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla L.R. n. 24/1991. ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991, n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando l'amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati. ART. 5 Si richiama al rispetto della normativa in materia di terre e rocce da scavo citata in premessa. ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le Pag. 7 di 8

comminatorie di legge in caso di inadempienza. ART. 7 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione. ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a carico di ENEL Distribuzione. ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa Amministrazione ed a quello del Comune interessato e trasmesso alla Regione Veneto ed alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. dr. Simone Busoni Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax. - La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. - Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell Amministrazione Provinciale di Treviso. Pag. 8 di 8