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CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA ANTONIO BUZZOLLA - ADRIA REGOLAMENTO DEI NUOVI CORSI PRE-ACCADEMICI Revisione dei Piani di studio con validità a partire dall Anno Accademico 2016/2017-1 -

RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 21 dicembre 1999, n. 508, art. 2, comma 8, lett. c), d) e g) DPR 28 febbraio 2003, n. 132 DPR 8 luglio 2005, n. 212, art. 10, comma 4, lett. g), art. 7, comma 2 e art. 12, comma 4 DDMM 3 luglio 2009, n. 90; 30 settembre 2009, n. 124; 12 novembre 2009, n. 154 Statuto del Conservatorio emanato con decreto del Consiglio di Amministrazione il 9/9/03, approvato con Decreto Dirigenziale n. 153 il 17/6/04. Regolamento Didattico del Conservatorio ai sensi dell art.10 del DPR 8 luglio 2005, n. 212 Art. 1 (Istituzione dei Corsi pre-accademici) Il Conservatorio, secondo quanto stabilito dalla legge di riforma delle Istituzioni dell'alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (legge 21 dicembre 1999, n. 508, art. 2, comma 8, lettere c), d) e g)) e dal DPR 8 luglio 2005, n. 212, art. 12, comma 4, istituisce e organizza i Corsi pre-accademici, organizzati per cicli di studio, con l obiettivo di formare le competenze adeguate per accedere ai Corsi Accademici di primo livello. Art. 2 (Attivazione dei Corsi pre-accademici) 1. Il Conservatorio, per l attivazione dei Corsi pre-accademici, adotta i seguenti strumenti normativi: a) Regolamento di funzionamento dei Corsi pre-accademici; b) Documento sugli obiettivi di apprendimento con riferimento ai settori disciplinari coinvolti, alle discipline che concorrono ai vari corsi di studio, nell articolazione del percorso in cicli di studio; c) Piani di studio dei vari corsi pre-accademici, con definizione dei settori disciplinari e delle discipline proprie del corso, delle tipologie di attività formative e delle misure orarie; d) Programmi di esame per la certificazione delle competenze, relativamente ad ogni insegnamento in ciascun ciclo. 2. I suddetti documenti potranno essere sostituiti da documenti di sintesi che contengano quanto previsto negli stessi. Art. 3 (Distinzione dei Corsi in cicli e livelli di competenza) 1. Nell ordinamento dei Corsi pre-accademici si distinguono due cicli di studio (I ciclo, II ciclo), con l eccezione dei corsi di Canto e degli Strumenti e canto jazz ove è previsto un ciclo unico. 2. Ciascun ciclo di studio viene articolato in livelli, secondo le esigenze delle diverse Scuole. 3. Per ciascun ciclo di studio sono individuate le discipline che concorrono al percorso formativo e le rispettive competenze. Art. 4 (Articolazione didattica) 1. Gli insegnamenti impartiti nei Corsi pre-accademici afferiscono alle seguenti aree disciplinari: discipline interpretative discipline compositive discipline interpretative del jazz discipline teorico-analitico-pratiche discipline interpretative d insieme discipline musicologiche discipline linguistiche 2. Ogni area disciplinare può comprendere più settori disciplinari o più discipline, secondo le tabelle dei nuovi piani di studio riportati nell allegato A, parte integrante del presente regolamento. 3. L acquisizione delle competenze per ciascuna disciplina è indipendente all interno di ciascun ciclo. 4. È consentita la frequenza di discipline erogate in cicli diversi, previo l assenso dei docenti interessati e col nulla-osta della direzione, e l acquisizione della relativa certificazione. 5. È possibile anticipare la frequenza di un insegnamento previsto in un livello successivo, purché si possieda l attestato di superamento del livello precedente per lo stesso insegnamento. 6. Per ciascuna disciplina è obbligatoria la frequenza per almeno i due terzi dell orario previsto. Il mancato rispetto dell obbligo di frequenza non consente l attribuzione di una valutazione finale d anno e corrisponde a una valutazione negativa (cfr. Art. 10). 7. Il Conservatorio definisce per ciascun ciclo e per ciascuna disciplina gli obiettivi formativi, le competenze da acquisire ed i programmi d esame, anche in funzione di utenza esterna, proveniente da scuole convenzionate o con studi condotti privatamente, che si rivolga all Istituzione per conseguire una certificazione di livello di competenza. - 2 -

8. Il Conservatorio organizza annualmente le lezioni degli studenti in modo da consentire, di norma, la frequenza di più discipline nella stessa giornata, e limitare così al massimo il dispendio di tempo per raggiungere la sede delle lezioni. Art. 5 (Durata dei cicli. Abbreviazioni e ripetenze) 1. In via convenzionale, la durata dei Cicli è come segue: I Ciclo - 3 anni; II Ciclo - 3 anni; Ciclo unico - 3 anni 2. In presenza di particolare talento e capacità di studio, la durata sopra indicata può essere ridotta di uno o più anni per ciascun ciclo, sentiti gli organi competenti. 3. In caso di mancato raggiungimento delle competenze indicate (cfr. Art. 2, comma 1, lettere b) e d) e Art. 4, comma 7) nei tempi convenzionalmente previsti, è concesso il prolungamento di un annualità in ciascun ciclo, al fine di completare la preparazione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dagli organi competenti su istanza motivata. Art. 6 (Tipologie di attività formative) 1. Le tipologie di attività formative consistono in: a) lezioni individuali, b) lezioni di gruppo, c) lezioni collettive, d) laboratori. a) individuale è l insegnamento erogato in prevalenza a un solo discente alla volta, anche in presenza di più studenti; b) di gruppo è l insegnamento erogato a più discenti contemporaneamente, caratterizzato in prevalenza da una interazione fra discenti e con il docente; c) collettivo è l insegnamento erogato a più discenti contemporaneamente, caratterizzato in prevalenza da una trasmissione di conoscenze dal docente agli studenti; d) laboratorio è l insegnamento erogato in modalità teorico-pratica, non riconducibile alle tipologie precedenti, che prevede l acquisizione di specifiche abilità operative individuali, di gruppo o collettive. Art. 7 (Accesso e iscrizione a singoli insegnamenti) 1. Il Conservatorio, verificate le condizioni di attuabilità, può consentire la frequenza a singole discipline, previo esame di ammissione, rilasciando, alla fine del periodo, il relativo attestato. Art. 8 (Accesso ai Corsi. Esami di ammissione) 1. Per essere ammessi ai corsi pre-accademici è necessario presentare domanda al Direttore del Conservatorio entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio accademico e superare un esame di ammissione che stabilisce la graduatoria dei candidati idonei in rapporto ai posti disponibili. 2. Può essere presentata domanda di ammissione per ciascuno dei due cicli nei quali è articolato il corso. Qualora la domanda sia prodotta per il II ciclo, il candidato dovrà possedere tutte le certificazioni di competenza previste nel piano dell'offerta formativa del corso, per il periodo antecedente; in caso contrario, saranno attribuiti debiti formativi per le competenze non ancora certificate. 3. A seguito dell esame di ammissione, il candidato può essere collocato d ufficio, in riferimento al I o II Ciclo o al Ciclo unico, anche in un livello diverso dal primo. Art. 9 (Limiti d età) 1. Per l iscrizione ai Corsi pre-accademici non sono posti limiti d età. Per il corso di Canto e per Strumenti e canto jazz è consigliata l età minima di anni 15. Art. 10 (Esami successivi all ammissione. Valutazioni annuali) 1. Le singole Scuole possono prevedere momenti di verifica successivi all ammissione, atti ad individuare la persistenza delle motivazioni e la progressione coerente negli studi avviati. 2. Nel corso del secondo livello del I ciclo o del ciclo unico, lo studente è tenuto a sostenere un esame di conferma che decreterà la prosecuzione o meno degli studi in conservatorio. Tale esame si terrà, di norma, alla fine del primo quadrimestre, in corrispondenza con la sessione invernale degli esami. 3. Lo studente che non sarà confermato, potrà comunque terminare le rimanenti lezioni e, nel caso intenda cimentarsi con un Corso di studi diverso, dovrà sostenere un nuovo esame di ammissione. 4. Al termine di ciascun anno è prevista una valutazione del docente di ciascuna disciplina frequentata. La valutazione potrà essere di idoneità (idoneo/non idoneo) senza voto, oppure espressa con un voto in - 3 -

decimi, a seguito di una verifica teorico-pratica. Negli altri casi il docente assegnerà un voto di passaggio o meno al livello successivo. Su indicazione del docente, lo studente potrà essere tenuto a ripetere il livello anche in presenza di una valutazione non negativa. I voti sono espressi in decimi. 5. Lo studente che ottenga una valutazione negativa per due annualità consecutive nella disciplina caratterizzante (strumento, canto o composizione) non può proseguire la carriera pre-accademica. Art. 11 (Sessioni d esame) 1. Le domande per gli esami di ammissione e di certificazione dovranno essere prodotte entro le scadenze stabilite annualmente ed opportunamente rese pubbliche. 2. Gli esami di ammissione si svolgono nella sessione estiva o autunnale. 3. Gli esami di conferma si svolgono nella sessione invernale. 4. Gli esami di certificazione si svolgono nella sessione estiva, autunnale o invernale. Art. 12 (Esami di fine ciclo-certificazioni) 1. L accesso all esame di certificazione delle competenze, in relazione a ciascun insegnamento che concorre al piano di studi del corso, avviene: per gli studenti interni a) alla scadenza della durata convenzionalmente prevista per ciascun ciclo o percorso formativo, salvo richiesta di rinvio su proposta dal docente (cfr. Art. 5, comma 3); b) su proposta del docente, in caso di abbreviazione della durata convenzionalmente prevista per ciascun ciclo o percorso formativo (crf. Art. 5, comma 2). per i candidati esterni (privatisti) c) su presentazione di apposita domanda da presentarsi alla segreteria. 2. I candidati esterni (privatisti) devono allegare il programma d esame alla domanda di cui al comma 1, lettera c). Gli studenti interni porteranno il loro programma, controfirmato dal docente, direttamente in sede d esame. 3. Ciascun candidato è valutato dalla commissione con un voto unico espresso in decimi, indipendentemente dal numero delle prove d esame; l esame si intende superato se il candidato raggiunge una valutazione di almeno 6 decimi. 4. Lo studente che abbia conseguito una certificazione di fine ciclo può iscriversi al ciclo successivo. Art. 13 (Certificazioni di livello di competenza) 1. Per gli studenti interni, la certificazione di competenza si rilascia nella seguente forma: a) schema di sintesi relativo alla struttura dei corsi pre-accademici attivati dall Istituzione; b) denominazione dell insegnamento; c) ciclo o percorso formativo di competenza acquisito; d) data esame; e) valutazione (espressa in decimi); f) obiettivi di apprendimento collegati all insegnamento. 2. I candidati esterni (privatisti) possono richiedere certificazione di competenza conseguita presso il Conservatorio che rilascerà attestato nella seguente forma: a) denominazione dell insegnamento; b) ciclo o percorso formativo di competenza acquisito; c) data esame; d) valutazione (espressa in decimi); e) obiettivi di apprendimento collegati all insegnamento. Art. 14 (Conseguimento degli studi di fascia pre-accademica e accesso al livello accademico) 1. Lo studente interno che abbia ottenuto le certificazioni di competenza per tutte le discipline previste dal proprio Piano di studi, può accedere senza debiti ai corsi di Alta Formazione Musicale attivati presso il Conservatorio. Qualora le domande fossero in numero superiore ai posti disponibili, è tenuto a sostenere l esame di ammissione al fine di essere collocato nella corrispondente graduatoria di merito. 2. In funzione dell accesso ai corsi accademici, il Conservatorio stabilisce quali insegnamenti previsti dal piano formativo pre-accademico costituiscono impedimento di accesso in caso di non assolvimento. Art. 15 (Commissioni d esame) 1. La Commissione per l esame di ammissione è costituita da almeno tre docenti scelti in modo da poter garantire la corretta interpretazione di tutti gli indicatori presi a riferimento per la valutazione dei candidati. - 4 -

2. Per ciascun insegnamento è istituita una specifica commissione per l esame di certificazione di fine ciclo o percorso formativo. Ogni commissione è costituita da almeno tre docenti. Le Commissioni sono nominate dal Direttore su proposta delle strutture didattiche di competenza. Art. 16 (Possibilità di transito da ordinamento previgente verso i nuovi corsi pre-accademici) 1. Gli studenti iscritti ai corsi dell ordinamento previgente (vecchio ordinamento) possono transitare ai corsi pre-accademici di cui al presente regolamento. L Istituzione valuta le certificazioni acquisite nel precedente contesto, trasferendole nel nuovo sistema. 2. Non è consentito il transito dai corsi pre-accademici verso i corsi tradizionali dell ordinamento previgente. Art. 17 (Possibilità di transito dai previgenti corsi pre-accademici verso i nuovi corsi) 1. Gli studenti iscritti ai corsi pre-accademci previgenti possono transitare ai nuovi corsi di cui al presente regolamento. L Istituzione, attraverso le strutture didattiche di riferimento, valuta i livelli di competenza e le certificazioni conseguite nel precedente Piano formativo, trasferendole nel nuovo sistema. Art. 18 (Contemporanea frequenza di corsi diversi) 1. È possibile iscriversi contemporaneamente sino ad un massimo di due corsi pre-accademici, previo superamento di specifico esame di ammissione per ciascuno di essi. La frequenza può realizzarsi anche per accessi conseguiti in anni diversi e per cicli diversi. 2. Possono frequentare un corso pre-accademico anche gli studenti iscritti ai corsi dell Alta Formazione Musicale, purché riferiti a discipline interpretative o compositive diverse. - 5 -