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Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA - SASSARI DEI CORSI DI FORMAZIONE PRE-ACCADEMICA Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 13 ottobre 2010 con delibera n. 19 e modificato nella seduta del 10 aprile 2015 con delibera n. 3

Articolo 1 (Finalità) 1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dei Corsi di formazione pre-accademica (definiti anche corsi di base o propedeutici), strutturati in periodi di studio equivalenti ad altrettanti livelli di competenza, finalizzati a formare negli studenti le competenze e le abilità adeguate per l accesso ai Corsi di diploma accademico di primo livello. Articolo 2 (Attivazione dei Corsi di formazione pre-accademica) 1. Il funzionamento dei Corsi di formazione pre-accademica è disciplinato dai seguenti strumenti normativi: a. Regolamento di funzionamento dei Corsi di formazione pre-accademica b. Documento sugli obiettivi di apprendimento distinti per i diversi insegnamenti che concorrono a formare i piani di studio, contenente anche i programmi di esame per la certificazione dei livelli di competenza c. Piani di studio dei vari Corsi di formazione pre-accademica, con definizione delle aree formative e degli insegnamenti che afferiscono ad ogni Corso, nonché delle misure di impegno orario preventivato Articolo 3 (Distinzione dei Corsi in periodi e livelli di competenza) 1. Nei Corsi di formazione pre-accademica si distinguono sino a tre periodi di studio: a. PRIMO PERIODO (Livello base) b. SECONDO PERIODO (Livello medio) c. TERZO PERIODO (Livello avanzato) 2. Per ciascun periodo di studio sono individuate le discipline che concorrono a definire il percorso formativo. 3. Il percorso formativo, finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi di apprendimento, si articola nell acquisizione progressiva dei livelli di competenza e abilità previsti per le varie discipline.

Articolo 4 (Articolazione didattica) 1. Gli insegnamenti impartiti nei Corsi di formazione pre-accademica afferiscono a 5 aree formative: a. Esecuzione e interpretazione / Composizione b. Teoria e analisi c. Musica d insieme d. Storia della musica e. Tecnologia musicale 2. Ogni area formativa può comprendere più discipline o insegnamenti. 3. In ciascun periodo sono attivati gli insegnamenti previsti nella specifica tabella (Tabella A allegata al presente Regolamento), per i quali è prevista una verifica alla fine del periodo. 4. Si accede di norma al periodo successivo e alla frequenza dei relativi insegnamenti dopo aver acquisito tutte le attestazioni di competenza previste per gli insegnamenti compresi nel periodo frequentato. Qualora si consegua la certificazione di competenza nella disciplina d indirizzo ma non quelle relative agli altri insegnamenti previsti nel periodo frequentato, è comunque possibile accedere al periodo successivo con l obbligo di acquisire le certificazioni mancanti entro il compimento del periodo al quale si accede. Lo studente che si trovasse in quest ultima fattispecie è tenuto, in ogni caso, a rispettare le eventuali propedeuticità previste per la frequenza delle discipline. 5. Gli obiettivi finali di apprendimento e le modalità di svolgimento degli esami di livello, per gli insegnamenti inseriti in ciascun piano di studio dei diversi Corsi, sono definiti nella allegata Tabella B. 6. Il piano di studi di ogni Corso prevede, per gli insegnamenti concorrenti, le ore di lezione annue massime suddivise nei tre periodi. Tale computo orario è definito nella allegata Tabella C. 7. Gli esami di livello possono essere sostenuti anche da candidati esterni: in questo caso il Conservatorio rilascerà formali certificazioni dei livelli di competenza e di abilità raggiunti. 8. Il Consiglio accademico sottopone ad eventuale revisione e/o aggiornamento, prima della scadenza delle domande di ammissione, le tabelle A, B e C. Articolo 5 (Articolazione temporale degli studi. Sessioni di esame) 1. Il percorso degli studi pre-accademici è articolato in semestri, che vanno di norma da Ottobre a Febbraio e da Marzo a Giugno. 2. Sono previste tre sessioni di esame: estiva, autunnale e straordinaria. 3. Nella sessione straordinaria si svolgono soltanto esami di livello.

Articolo 6 (Accesso al Corso di studi. Esami di ammissione) 1. Per essere ammessi ai Corsi di formazione pre-accademica è necessario presentare domanda al Conservatorio entro i termini annualmente stabiliti e sostenere il relativo esame. I candidati idonei saranno inclusi in una graduatoria di merito, di validità annuale, che costituisce riferimento per l ammissione, nei limiti dei posti disponibili. 2. Può essere presentata domanda di ammissione per ciascuno dei periodi nei quali è articolato il Corso. 3. L ammissione ai Corsi di formazione pre-accademica è consentita entro i limiti (minimi e massimi) indicati per ciascun corso nell Allegato 1. Qualora ricorrano casi di studenti fuori dei limiti di età ma in possesso di particolari capacità e spiccate attitudini, la Commissione potrà procedere all inserimento dell aspirante in posizione utile nella graduatoria di merito, previa motivazione della deroga. 4. Per l accesso a periodi successivi al primo è richiesto il possesso di una preparazione strumentale (o vocale, o compositiva, a seconda del corso prescelto) adeguata al livello del periodo per il quale si chiede l ammissione. A tal fine, l esame di ammissione dovrà essere sostenuto con il programma dell esame di livello relativo al periodo che precede immediatamente quello per il quale si chiede l ammissione. Qualora il candidato fosse già in possesso della certificazione di livello per la disciplina d indirizzo, o delle certificazioni rilasciate ai sensi del previgente ordinamento e ritenute equivalenti (esami di promozione e compimento), l esame di ammissione dovrà comunque essere sostenuto ai fini della definizione della posizione nella graduatoria di merito. Per l ammissione a periodi successivi al primo, di norma, è altresì richiesto che l aspirante abbia conseguito le attestazioni di competenza relative agli altri insegnamenti previsti dal piano didattico dei Corsi di formazione pre-accademica (o, in alternativa, le certificazioni rilasciate ai sensi del previgente ordinamento e ritenute equivalenti), relativamente al periodo immediatamente precedente a quello per il quale si chiede l ammissione. Qualora se ne fosse sprovvisti, l ammissione è comunque consentita con l obbligo di acquisire le certificazioni mancanti entro il compimento del periodo al quale si è ammessi. 5. Il riconoscimento delle certificazioni rilasciate ai sensi del previgente ordinamento è disciplinato dall Allegato 2. 6. La Commissione per l esame di ammissione è costituita da almeno tre professori scelti in modo da poter garantire la corretta interpretazione di tutti gli indicatori presi a riferimento per la valutazione dei candidati. 7. Lo studente, all atto dell immatricolazione, frequenterà un periodo di prova, che non potrà di norma essere più lungo di un anno.

Articolo 7 (Durata dei Corsi) 1. I Corsi di formazione pre-accademica sono articolati in due o tre periodi della seguente durata massima: a. PRIMO PERIODO 3 anni b. SECONDO PERIODO 2 anni c. TERZO PERIODO 3 anni 2. Il Direttore, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, può autorizzare eventuali casi di allungamento della durata massima prevista dei singoli periodi solo per giustificati e comprovati motivi, dopo aver sentito il parere di tutti i docenti che hanno curato la preparazione dello studente. Non è comunque consentito di allungare la durata massima dell intero corso preaccademico per più di un anno. Articolo 8 (Esami di verifica successivi all ammissione) 1. Gli studenti ammessi a frequentare il primo periodo sono tenuti a sostenere, al termine del primo anno in prova, un esame di conferma nella disciplina d indirizzo, per verificare la persistenza delle motivazioni e la progressione coerente negli studi. L esame si svolge di norma nella sessione estiva. Può essere rinviato in sessione autunnale, su autorizzazione del Direttore, solo per giustificati e comprovati motivi che ne impediscano oggettivamente lo svolgimento in quella estiva.l annualità in prova è compresa nella durata massima di tre anni del primo periodo. 2. Al termine dell esame di conferma la Commissione esprimerà un giudizio motivato positivo / negativo al proseguimento degli studi. 3. Qualora lo studente, al termine dell annualità in prova, fosse in grado di sostenere l esame di accertamento delle competenze o di livello nella disciplina d indirizzo (di cui al successivo art. 11), è possibile, su richiesta da presentare per tempo alla segreteria didattica, sostenere contestualmente tale esame con quello della conferma. 4. Gli studenti ammessi alla frequenza di periodi successivi al primo non devono sostenere esame di conferma. 5. Per ciascuna disciplina prevista nel piano di studi, alla fine delle annualità antecedenti a quella in cui è previsto l esame di livello, gli studenti dovranno sostenere un esame di verifica intermedia davanti a Commissione. Fanno eccezione le discipline riconducibili alle aree formative di Musica d insieme, di Tecnologia musicale e del Laboratorio di Arte scenica, per le quali la verifica annuale è effettuata dal docente con voto di scrutinio. Per gli studenti che frequentano l anno in prova (di cui al precedente comma 1) l esame di conferma vale anche come verifica nella disciplina d indirizzo per il passaggio al 2 (o al 3 ) anno del primo livello. 6. Al termine degli esami di verifica di cui al comma 5 del presente articolo, la Commissione

formulerà una valutazione espressa in decimi risultante dalla media dei voti di tutte le prove previste dai programmi di ciascuna disciplina. Gli esami sono superati con una valutazione media di almeno 6 decimi. L eventuale insufficienza in alcune prove può concorrere a definire la media complessiva del voto unico di valutazione solo nel caso in cui essa non risulti inferiore a 5 decimi. 7. Il conseguimento in sede di esame di verifica intermedia di una valutazione inferiore a 6 decimi o di assenza ad entrambe le sessioni d esame di cui al comma 8 comporta la ripetizione dell annualità. 8. Gli esami di verifica annuale possono essere sostenuti nella sessione estiva (sempre che il docente, per profitto gravemente insufficiente, non disponga che lo studente debba sostenere l esame nella sola sessione autunnale) oppure in quella autunnale. Qualora l esito dell esame in sessione estiva risultasse negativo, lo studente verrebbe iscritto d ufficio in quella autunnale per una rivalutazione. 9. Le Commissioni di cui agli esami previsti nel presente articolo sono nominate dal Direttore e sono costituite da almeno tre professori; di norma fa parte della commissione il docente o i docenti della specifica disciplina che ha curato la preparazione dello studente. Articolo 9 (Certificazioni di livello di competenza) 1. Per gli studenti interni la certificazione dei livelli di competenza, per tutte le discipline per cui è prevista, conterrà i seguenti elementi: a) schema di sintesi relativo alla struttura dei Corsi di formazione pre-accademica attivati dal Conservatorio b) denominazione dell insegnamento c) livello di competenza acquisito d) data svolgimento esame e) valutazione (espressa in decimi) f) obiettivi di apprendimento collegati alla disciplina g) programma d esame 2. Possono presentare domanda per sostenere gli esami relativi alla certificazione dei livelli di competenza, in relazione a ciascun insegnamento che concorre al piano formativo del periodo di un Corso, anche candidati esterni, ossia candidati non iscritti ai Corsi di formazione preaccademica del Conservatorio. 3. Il Conservatorio stabilisce il programma degli esami di cui al comma 2 del presente articolo. Tali programmi coincidono con i programmi di esame dei candidati interni. 4. Gli studenti esterni possono richiedere certificazione dei livelli di competenza conseguiti presso l Istituzione, che rilascerà attestato nella forma indicata al comma 1 del presente articolo. 5. Le certificazioni dei livelli di competenza di cui al presente articolo sono utili per la

prosecuzione del percorso formativo all interno del di Sassari, fatti salvi eventuali riconoscimenti da parte di altri Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati, nella misura in cui tali riconoscimenti sono previsti dai rispettivi ordinamenti didattici. Articolo 10 (Tipologie di attività formative e frequenza) 1. I Corsi di formazione pre-accademica si sostanziano nell azione di una pluralità di insegnamenti, che possono assumere varia durata. 2. Le tipologie di attività formative consistono in lezioni individuali, lezioni a piccoli/grandi gruppi, lezioni teorico-pratiche, laboratori, stage. 3. La frequenza ai Corsi e alle altre attività formative è obbligatoria per il 70% delle ore previste dall offerta formativa in ogni singola disciplina. Sono previste deroghe a tale obbligo, concesse dal Direttore, su richiesta motivata e debitamente documentata. Articolo 11 (Esami di accertamento delle competenze) 1. Per sostenere gli esami di accertamento delle competenze (o di livello) occorre presentare alla segreteria didattica del Conservatorio, entro i termini prescritti annualmente, l apposita domanda corredata dal programma d esame, solo nel caso in cui s intenda abbreviare la durata del percorso formativo previsto dai piani di studio delle discipline stesse. Tale domanda, invece, non deve essere presentata dagli studenti che sostengono gli esami di livello avendo frequentato tutte le annualità previste dai piani di studio delle discipline. Per essi provvederà la segreteria didattica all iscrizione d ufficio agli esami. 2. Il programma d esame deve rispettare quello previsto nella Tabella B allegata al presente Regolamento. 3. La Commissione è nominata dal Direttore ed è costituita da almeno tre professori dello stesso insegnamento o di insegnamento affine. 4. Il candidato è valutato dalla Commissione con un voto unico, espresso in decimi, risultante dalla media dei voti di tutte le prove previste dai programmi di ciascuna disciplina. L esame si intende superato se il candidato raggiunge una valutazione di almeno 6 decimi. 5. L eventuale insufficienza in alcune prove d esame può concorrere a definire la media complessiva del voto unico di valutazione solo nel caso in cui essa non risulti inferiore a 5 decimi. Qualora nella sessione estiva una o più prove d esame siano oggetto di una valutazione inferiore a 5 decimi, tali prove potranno essere ripetute nella sessione autunnale, concorrendo alla media complessiva del voto finale, purché ciascuna sia pari o superiore alla valutazione di 5 decimi. 6. Il conseguimento in sede di esame di accertamento delle competenze di una valutazione inferiore a 6 decimi o di assenza alle sessioni d esame estiva ed autunnale comporta la ripetizione

dell annualità. 7. Gli esami di cui al presente articolo si svolgono nelle tre sessioni (estiva, autunnale e straordinaria); i candidati esterni hanno accesso alle sole sessioni estiva e autunnale. 8. Per i soli studenti interni impegnati nell esame di Stato della scuola secondaria superiore, il Direttore ha facoltà limitatamente all esame di accertamento delle competenze conclusivo del corso pre-accademico per la sola disciplina d indirizzo di calendarizzare un appello d esame anticipatamente rispetto alla sessione estiva. Articolo 12 (Accesso e iscrizione a singoli insegnamenti) 1. È consentita la frequenza a singole discipline, previo esame di ammissione, con rilascio, alla fine del periodo, della relativa certificazione delle competenze acquisite. Articolo 13 (Compimento degli studi di fascia pre-accademica e accesso al livello accademico) 1. Lo studente che abbia ottenuto le attestazioni di compimento degli studi di formazione preaccademica per tutti gli insegnamenti previsti, può accedere senza debiti, per la medesima scuola, ai corsi di Alta formazione musicale attivati presso Conservatorio, previo superamento dell esame di selezione e collocamento in posizione utile nella relativa graduatoria. 2. Per i soli studenti interni, l esame di livello conclusivo del corso preaccademico nella disciplina d indirizzo sostenuto nella sessione eshva o nell eventuale appello straordinario che la anhcipa è valido anche come esame di ammissione al Corso di diploma accademico di primo livello corrispondente alla stessa disciplina d indirizzo. La valutazione conseguita, convertita in trentesimi, verrà considerata ai fini della graduatoria di merito per l ammissione al Corso accademico. Lo studente, qualora lo ritenesse opportuno (ad esempio per il miglioramento della valutazione già conseguita), ha comunque facoltà di ripetere la prova d esame nella sessione delle ammissioni. Articolo 14 (Contemporanea frequenza di corsi diversi) 1. Si dà possibilità di iscrizione contemporanea sino a un massimo di due corsi di fascia preaccademica, sempre previo superamento dell esame di ammissione. La frequenza può realizzarsi anche per accessi conseguiti in anni diversi e per livelli di studio diverso. 2. È possibile altresì la frequenza ad un corso di formazione pre-accademica da parte di uno studente iscritto ai corsi di alta formazione musicale.

Articolo 15 (Percorso propedeutico) 1. Il Conservatorio offre la possibilità a studenti di particolare talento, che ne abbiano fatto apposita domanda, di frequentare un Percorso propedeutico, avente la durata minima di un semestre e massima di quattro semestri. Tale percorso sarà attivato compatibilmente al reperimento della sua copertura finanziaria. Articolo 16 (Oneri finanziari) 1. Gli importi dei contributi di istituto per la frequenza dei Corsi previsti nel presente Regolamento, compresi i corsi di cui all articolo 16 del presente Regolamento, e per gli esami dei candidati esterni sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, secondo quanto previsto dalla Statuto. Articolo 17 (Disposizioni finali) 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all Albo del Conservatorio e può essere modificato qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio Accademico.