DELIBERA N. 651/13/CONS



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DELIBERA N. 651/13/CONS VALUTAZIONE DELL ACCORDO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DELLA PORTABILITA DEL NUMERO MOBILE, PREVISTO DALL ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA N. 147/11/CIR. L AUTORITA NELLA riunione del Consiglio del 15 novembre 2013; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 Supplemento Ordinario n. 154 e s.m.i.; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2012 (il Codice ); VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante Regolamento concernente l accesso ai documenti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001 e s.m.i.; VISTO il Regolamento concernente l organizzazione ed il funzionamento dell Autorità di cui alla delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012 e s.m.i.; VISTA la delibera n. 147/11/CIR del 30 novembre 2011 recante: Revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile - Approvazione del regolamento, di seguito anche solo Regolamento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2012; VISTO in particolare l art. 5 dell Allegato 1 alla delibera n. 147/11/CIR, riguardante Modelli di interazione, che al comma 3 dispone L Accordo quadro stabilisce il quadro di riferimento per gli standard di servizio della prestazione di MNP, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Tale Accordo riguarda almeno i seguenti aspetti: a. modalità tecniche di comunicazione e scambio dati; Delibera n. 651/13/CONS 1

b. modalità con cui effettuare la validazione, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 10; c. standard applicabili agli accordi di Service Level Agreement (SLA), che includono, tra l altro, le penali in caso di ritardi nell effettuazione delle operazioni previste dal presente regolamento o dall Accordo quadro, in conformità con i principi stabiliti dall art. 13; d. procedure, responsabilità ed oneri degli operatori nella gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possono verificarsi durante la prestazione stessa; in particolare, tali procedure includono: 1) l obbligo per il destinatario di una comunicazione prevista dalla procedura, nel caso in cui questa non sia pervenuta, di informare il soggetto che avrebbe dovuto originarla; 2) la definizione delle modalità di recupero dell eventuale capacità di evasione non messa a disposizione per eventi di cui ai commi 11 e 12 del successivo art.13, in particolare nel caso di eventi che determino, nei giorni successivi, la presenza di rifiuti per superamento della capacità di evasione messa a disposizione, specificando il numero massimo di giorni entro i quali la stessa deve essere messa disposizione; e. procedure di dettaglio, riferimenti e responsabilità, relative alle prestazioni richieste dall Autorità Giudiziaria; f. modalità di aggiornamento reciproco delle banche dati per l instradamento dei numeri portati gestite da ciascun operatore assegnatario di numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali e di verifica e mantenimento della loro sincronizzazione; in particolare, viene definita anche quale sia la cadenza minima con cui rendere disponibile l intera banca dati a tutti i soggetti che ne necessitano per l instradamento; g. modalità di costituzione, aggiornamento, sincronizzazione e messa a disposizione a titolo gratuito ai soggetti interessati delle banche dati per la trasparenza tariffaria, recanti l associazione tra il numero del cliente e l operatore fornitore del servizio al cliente stesso ; CONSIDERATO che ai sensi della delibera n. 147/11/CIR, Allegato 1, art. 2, comma 18, l Accordo quadro deve necessariamente essere sottoscritto e rispettato da tutti i soggetti che offrono servizi di comunicazione mobili e personali, siano essi operatori di rete od operatori virtuali di qualsiasi grado di infrastrutturazione, affinché i clienti di ciascun fornitore possano correttamente fruire della prestazione della portabilità del numero, come stabilito dal Codice delle comunicazioni elettroniche; RITENUTO che, per effetto del suindicato meccanismo di rinvio mobile, si è creato un collegamento stabile fra la norma regolamentare e quella pattizia cui è stata riconosciuta una specifica attitudine ad integrare il complessivo quadro regolatorio siccome più idonea a meglio specificarne, anche da un punto di vista tecnico, le Delibera n. 651/13/CONS 2

previsioni e le direttive generali che afferiscono ad un settore caratterizzato da un alto tasso di tecnicismo operativo; RITENUTO che i comportamenti dei soggetti che offrono servizi di comunicazioni mobili e personali in difformità con la delibera n. 147/11/CIR, come integrata dall Accordo quadro allegato al presente provvedimento, comportino - in ragione del contrasto che ne deriva con il disposto di cui all articolo 80 del Codice delle comunicazioni elettroniche - l applicazione delle sanzioni previste dall art. 98, comma 13, del medesimo Codice; RITENUTO necessario assicurare l intrinseca coerenza dell intero corpo normativo attraverso un preliminare vaglio di compatibilità dell accordo quadro con il tessuto regolamentare in cui esso si inserisce; CONSIDERATO, altresì, che all Accordo quadro, così validato, debba essere data la più ampia pubblicità, affinché un soggetto che intenda iniziare l attività di offerta di servizi mobili e personali possa conoscere, oltre al quadro normativo di riferimento generale, quello specifico riveniente dagli obblighi operativi e dalle procedure di servizio a cui deve necessariamente sottostare aderendo all Accordo stesso e la cui violazione può dar luogo all applicazione delle sanzioni suindicate; CONSIDERATO che è stato trasmesso all Autorità l Accordo quadro con comunicazione del 29 luglio 2013, condiviso dalle seguenti Società: H3G Telecom Italia Vodafone Omnitel Wind Telecomunicazioni Fastweb CIM Poste Mobile BT Italia Daily Telecom Mobile Total ERG COOP Italia Tiscali Italia Noverca Italia Lycamobile DigiItaly Telogic Italy BT Enia Arabia Mobile Green ICN Net Value Delibera n. 651/13/CONS 3

Digitel Italia Optima BIP mobile Limecom CONSIDERATO che nel suddetto Accordo, allegato al presente provvedimento, i soggetti tenuti ad adottare l Accordo stesso non hanno fornito indicazioni precise riguardo alla tempistica prevista nel caso un soggetto intenda divenire, ai sensi della delibera n. 147/11/CIR, un operatore ospitante, in particolare nell ipotesi di evoluzione da operatore virtuale ospitato ad operatore ospitante (Allegato 2 - Annesso E - dell Accordo quadro), e ciò in quanto non hanno raggiunto un intesa sul punto; CONSIDERATO che la tempistica in questione rappresenta un elemento essenziale per un soggetto che debba pianificare la propria strategia di crescita nel mercato e valutare la possibilità di trasformazione in operatore ospitante e che un periodo di tempo troppo lungo per il completamento di tale processo di migrazione ritarderebbe l ingresso di nuovi operatori sul mercato pregiudicando così il libero gioco concorrenziale; RITENUTO, pertanto, opportuno che gli operatori provvedano a completare tale processo in un tempo ragionevole, tale cioè da non costituire un ostacolo all attività degli operatori ospitati che intendano evolvere alla condizione di operatori ospitanti ; RITENUTO necessario che l Autorità vigili affinché in tale processo, da svolgersi nel rispetto dei principi generali del codice a tutela della concorrenza e dell utenza, non intervengano ritardi ingiustificati, quali ad esempio quelli legati a valutazioni di carattere tecnico e gestionale che siano fondati su improprie limitazioni delle capacità giornaliere dei sistemi, vale a dire capacità ulteriori e differenti rispetto a quelle stabilite dalla delibera n. 147/11/CIR, le quali, peraltro, possono essere liberamente incrementate dall operatore Donating, ai sensi di quanto previsto dall art. 8, comma 6, dell Allegato 1 alla stessa delibera; CONSIDERATO, altresì, che l Accordo quadro trasmesso non specifica le modalità di costituzione, aggiornamento, sincronizzazione e messa a disposizione a titolo gratuito ai soggetti interessati delle banche dati per la trasparenza tariffaria, recanti l associazione tra il numero del cliente e l operatore fornitore del servizio al cliente stesso, di cui all art. 5, comma 3, lettera g), dell Allegato 1 della delibera n. 147/11/CIR; CONSIDERATO al riguardo che, fermo restando gli obblighi di realizzazione del servizio e di quanto sancito dall art. 5, comma 3, lettera g), dell Allegato 1 della delibera n. 147/11/CIR e dell eventuale attività sanzionatoria, in assenza di specifiche previsioni sul punto nell Accordo quadro, gli Uffici dell Autorità hanno avviato una Delibera n. 651/13/CONS 4

riflessione su una possibile soluzione della questione, che potrebbe eventualmente condurre all adozione di apposite previsioni regolamentari; RITENUTO che, nonostante le lacune sopra evidenziate, sia nell interesse del sistema consolidare un Accordo quadro in una versione valutata dall Autorità come complessivamente idonea a conseguire gli scopi prefissati e rispondente alle disposizioni regolamentari; RITENUTO in definitiva che, nel complesso, l Accordo quadro allegato al presente provvedimento soddisfa i requisiti indicati dall Allegato 1 alla delibera n. 147/11/CIR Regolamento riguardante la portabilità dei numeri per i servizi di comunicazione mobili e personali e rispetta i principi generali di efficiente uso delle risorse di numerazione per la prestazione dei servizi, di tutela della concorrenza e di tutela dell utenza; CONSIDERATO che l Autorità si riserva pur sempre di rivedere la propria valutazione nel caso in cui dall applicazione del suddetto Accordo quadro nella prestazione di portabilità del numero mobile emergessero eventuali criticità, e di richiedere conseguentemente le opportune modifiche del caso; VISTI gli atti del procedimento; UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell art. 31 del Regolamento concernente l organizzazione ed il funzionamento dell Autorità; DELIBERA Articolo 1 (Valutazione dell Accordo quadro) 1. L Accordo quadro allegato al presente provvedimento è conforme alle previsioni di cui all Allegato 1 alla delibera n. 147/11/CIR Regolamento riguardante la portabilità dei numeri per i servizi di comunicazioni mobili e personali e rispetta i principi generali di efficiente uso delle risorse di numerazione per la prestazione dei servizi, di tutela della concorrenza e di tutela dell utenza. 2. L Accordo quadro di cui al comma 1 è pubblicato sul sito web dell Autorità, unitamente all'elenco dei soggetti che vi hanno aderito. Delibera n. 651/13/CONS 5

Articolo 2 (Vigilanza e sanzioni) 1. L Autorità vigila affinché le parti diano corretta esecuzione alle disposizioni recate nel Regolamento per come integrate dall Accordo quadro. 2. Le condotte dei soggetti che offrono servizi di comunicazioni mobili e personali tenute in difformità dal Regolamento per come integrato dall Accordo quadro comportano l applicazione delle sanzioni previste dall art. 98, comma 13, del Codice delle comunicazioni elettroniche. Articolo 3 (Questioni non trattate nell Accordo quadro) 1. Nel caso di evoluzione di un operatore virtuale ospitato, il completamento delle operazioni necessarie al raggiungimento della condizione di operatore virtuale ospitante deve essere garantito in un tempo ragionevole e il relativo processo deve avvenire sulla base di valutazioni di carattere tecnico e gestionali che non siano fondate su improprie limitazioni delle capacità giornaliere dei sistemi non stabiliti dalle norme, ulteriori e differenti rispetto a quelle indicate nella delibera n. 147/11/CIR, le quali, peraltro, possono essere liberamente incrementate dall operatore interessato, ai sensi di quanto previsto dall art. 8, comma 6, dell Allegato 1 alla stessa delibera. 2. L Autorità si riserva di dettare disposizioni in merito alla modalità di costituzione, aggiornamento, sincronizzazione e messa a disposizione a titolo gratuito ai soggetti interessati delle banche dati per la trasparenza tariffaria, recanti l associazione tra il numero del cliente e l operatore fornitore del servizio al cliente stesso, di cui all art. 5, comma 3, lettera g), dell Allegato 1 alla delibera n. 147/11/CIR. Ai sensi dell art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dello stesso. Delibera n. 651/13/CONS 6

La presente delibera, comprensiva dell allegato, è pubblicata sul sito web dell Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 15 Novembre 2013 IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani IL COMMISSARIO RELATORE Francesco Posteraro Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Francesco Sclafani Delibera n. 651/13/CONS 7