Deliberazione N. 679 del 13/08/2019 PROPONENTE: S.C. Avvocatura Ed Affari Legali OGGETTO: RICORSO PER CASSAZIONE DELL ING. A.S. (PROT. GEN. 8321 DEL 07.09.2018). PRESA D ATTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - N. 20992/2019 (RG N. 26366/2018) DI RIGETTO DEL RICORSO E CONDANNA ALLE SPESE. AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO SPESE GIUDIZIALI LIQUIDATE IN FAVORE DEL Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
Oggetto: RICORSO PER CASSAZIONE DELL ING. A.S. (PROT. GEN. 8321 DEL 07.09.2018). PRESA D ATTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - N. 20992/2019 (RG N. 26366/2018) DI RIGETTO DEL RICORSO E CONDANNA ALLE SPESE. AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO SPESE GIUDIZIALI LIQUIDATE IN FAVORE DEL Direttore f.f. S.C. Avvocatura Ed Affari Legali avv. Paola Cosmai PREMESSO - che in forza della deliberazione n. 132 del 07.03.2003 l Istituto proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro - n. 35 del 10.10.2002, depositata il 07.01.2003, emessa all esito del giudizio n. 3645/01 r.g.l. promosso dall ing. S.A. per l annullamento del licenziamento intimatogli con delibera n. 360 del 06.06.2000 e per la condanna dell Istituto, in solido col Direttore Amministrativo pro-tempore, al risarcimento dei danni per il carattere ingiurioso del licenziamento; - che il prefato appello (n. 2993/03 r.g.l.) veniva parzialmente accolto dalla Corte d Appello di Napoli - Sezione Lavoro - con sentenza n. 4939/04, pronunciata il 20.10.2004 e depositata il 31.12.2004 (oggetto di presa d atto ed esecuzione da parte dell Istituto a mezzo delibera n. 926 del 26.11.2004); - che con atto notificato il 29.02.2016 (acquisito al protocollo dell Ente col n. 2016) l ing. A.S. ha proposto ricorso alla Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro (n.r.g. 4604/2015) per la revocazione straordinaria parziale, ex art. 395 comma primo numeri 1 e 4 c.p.c., della citata sentenza n. 4939/04 del 31.12.2004 perché determinata da mobbing, statuito nella sentenza n. 9511/14 emessa il 23.12.2014 dalla Corte d Appello di Napoli - Sezione Lavoro (oggetto di presa d atto ed esecuzione da parte dell Istituto a mezzo delibera n. 423 del 03.06.2015); - che giusta delibera n. 202 del 11.03.2016 l Istituto ha provveduto alla costituzione e resistenza nel giudizio innanzi al Tribunale Sezione Lavoro; - che con sentenza n. 3304/2018 (il cui dispositivo è stato oggetto di presa d atto a mezzo delibera n. 462 del 01.06.2018), la Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro ha dichiarato inammissibile il ricorso compensando le spese di lite del e grado di giudizio;
- che avverso detta sentenza n. 3304/2018, con atto acquisito al protocollo dell Ente in data 07.09.2018 col n. 8321, l ing. A.S. ha proposto ricorso per cassazione ex art. 403 in relazione all art. 360 comma primo numero 5 chiedendo alla Corte di Cassazione: - la condanna dell Istituto al pagamento della somma di euro 278.707,47 oltre interessi e svalutazione e spese legali per entrambi i gradi del giudizio ; - in via gradata, la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Napoli sezione lavoro in diversa formazione, enunciando il principio di diritto a cui attenersi per il completamento della fase rescindente e i contenuti di condanna della fase rescissoria, rimettendo a tale Giudice la determinazione delle spese e compensi legali d del grado di legittimità del Giudizio ; - che giusta delibera n. 690 del 13.09.2018 l Istituto ha provveduto alla costituzione e resistenza nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione Sezione Lavoro col patrocinio del Direttore f.f. dell UOC Avvocatura avv. Paola Cosmai (RG n. 26366/2018); ATTESO che con sentenza n. 20992/2019, pronunciata nella Camera di consiglio del 03.07.2019 e depositata il 06.08.2019, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, euro 3500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge ; PROPONE 1) di prendere atto che con sentenza n. 20992/2019, pronunciata il 03.07.2019 e depositata il 06.08.2019, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro: - ha dichiarato inammissibile il ricorso (RG n. 26366/2018) di A.S. avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro n. 3304/2018 (RG n. 4604/2015), acquisito al protocollo dell Ente in data 07.09.2018 col n. 8321, al quale l Istituto ha resistito giusta deliberazione n. 690 del 13.09.2018; - ha condannato il ricorrente a pagare al resistente Istituto Fondazione G. Pascale le spese del giudizio, liquidate in 200,00 per esborsi, 3.500,00 per compensi professionali, spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge; 2) di conferire mandato ai fini del recupero delle spese processuali di cui al punto 1) che precede, congiuntamente e disgiuntamente, al Direttore f.f. dell UOC Avvocatura e Affari Legali avvocato Paola Cosmai ed al Dirigente avvocato Annalisa Sarnataro;
IL DIRETTORE GENERALE In virtù dei poteri conferitigli con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 525 del 03.10.2016 (pubblicata nel BURC n. 66 del 10.10.2016); Letta e valutata la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore f.f. dell UOC Avvocatura e Affari Legali ; Preso atto Acquisito che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico; il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Amministrativo Aziendale e del Direttore Sanitario Aziendale; DELIBERA di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l effetto: 1) Prendere atto che con sentenza n. 20992/2019, pronunciata il 03.07.2019 e depositata il 06.08.2019, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro: - ha dichiarato inammissibile il ricorso (RG n. 26366/2018) di A.S. avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro n. 3304/2018 (RG n. 4604/2015), acquisito al protocollo dell Ente in data 07.09.2018 col n. 8321, al quale l Istituto ha resistito giusta deliberazione n. 690 del 13.09.2018; - ha condannato il ricorrente a pagare al resistente Istituto Fondazione G. Pascale le spese del giudizio, liquidate in 200,00 per esborsi, 3.500,00 per compensi professionali, spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge; 2) Conferire mandato ai fini del recupero delle spese processuali di cui al punto 1) che precede, congiuntamente e disgiuntamente, al Direttore f.f. dell UOC Avvocatura e Affari Legali avvocato Paola Cosmai ed al Dirigente avvocato Annalisa Sarnataro. IL DIRETTORE GENERALE Dott. Attilio A.M. Bianchi
PROPONENTE: Deliberazione N. 679 del 13/08/2019 S.C. Avvocatura Ed Affari Legali OGGETTO: RICORSO PER CASSAZIONE DELL ING. A.S. (PROT. GEN. 8321 DEL 07.09.2018). PRESA D ATTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - N. 20992/2019 (RG N. 26366/2018) DI RIGETTO DEL RICORSO E CONDANNA ALLE SPESE. AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO SPESE GIUDIZIALI LIQUIDATE IN FAVORE DEL In pubblicazione dal 13/08/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi) Atto immediatamente esecutivo S.C. Affari Generali Direttore Elenco firmatari Francesco Fava - S.C. Affari Generali Paola Cosmai - S.C. Avvocatura Ed Affari Legali Gerardo Botti - Direttore Scientifico Carmine Mariano - Direttore Amministrativo Rosa Martino - Direttore Sanitario Attilio Bianchi - Direttore Generale Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.