LA GIUNTA COMUNALE. il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

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Transcript:

PD n. 2016/191 del 20/05/2016 Delibera n. 133 Seduta del 25/05/2016 Oggetto: individuazione del tratto di spiaggia al Lido di Venezia dedicato all'accesso e alla permanenza degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 18 bis della L.R. 28 dicembre 1993, n. 60 LA GIUNTA COMUNALE Su proposta concertata del Vice Sindaco-Assessore al Riordino del Patrimonio, dell'assessore alla Gestione del Patrimonio e dell Assessore all'ambiente Urbanistica Edilizia Richiamati il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; lo Statuto del Comune di Venezia adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25 marzo 2013; Premesso che compete alle Amministrazioni dei Comuni costieri l esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa, in forza di quanto disposto dall art. 46 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33; Considerato che per l esercizio delle predette funzioni amministrative questo Comune si è dotato di: Regolamento per l'uso del demanio marittimo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 08/02/2010; Piano Particolareggiato dell Arenile dell'isola del Lido, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 07/05/2007; ordinanza sulle attività balneari n. 525 del 10/07/2015; Visto l art. 18 bis della L.R. 28 dicembre 1993, n. 60, come modificato dall'art. 5 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 7, rubricato Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia, a mente del quale: i Comuni individuano entro il 30 marzo di ciascun anno le spiagge in cui è vietato l accesso agli animali da compagnia, prevedendo comunque almeno un tratto di spiaggia nel quale agli stessi animali siano consentiti l accesso e la permanenza, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di tutela della convivenza con gli animali; i concessionari, entro lo stesso termine del 30 marzo, comunicano alle amministrazioni civiche, con riferimento all area demaniale loro assegnata, le misure limitative all accesso e alla permanenza degli animali nelle spiagge; Considerato ordinatorio il termine del 30 marzo anzidetto, non essendo stata prevista alcuna sanzione o inibizione in caso di ritardo;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 500 del 19/04/2016 (pubblicata in Bur n. 37 del 22/04/2016), esecutiva, recante Linee guida ai Comuni costieri per l attuazione della disciplina prevista dall articolo 18 bis della Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 Tutela degli animali d affezione e prevenzione del randagismo, come modificata dall art. 5 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 Legge di stabilità regionale 2016 ; Vista la delibera di Giunta Regionale n. 364 del 24/03/2016 con cui sono state adottate le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che in particolare per la tutela della specie Fratino (Charadrius alexandrinus) prevedono all'allegato B, art. 281, il divieto di accesso ai cani nei tratti di spiaggia interessati dalla specie; Ritenuto di dover intervenire per l individuazione delle aree demaniali marittime in cui saranno consentiti l accesso e la permanenza degli animali, fornendo anche indirizzi agli uffici per il seguito di competenza; Considerato, ai fini della individuazione delle aree dedicate, che: l Amministrazione Comunale assicura nelle precitate aree libere i servizi di raccolta rifiuti attraverso la partecipata Veritas Spa, ma non quelli di sorveglianza e salvataggio a mare; le aree libere non sono servite da servizi igienici e rifornimento idrico, né da percorsi accessibili; Visti i risultati della ricognizione effettuata dagli uffici per l'individuazione del tratto di spiaggia libera da dedicare agli animali d'affezione, che ha portato, in ragione delle suddette misure di conservazione adottate dalla Regione Veneto, all'esclusione delle spiagge libere comprese all'interno delle aree SIC-ZPS (Alberoni e S. Nicolò) e della spiaggia libera antistante l'ex Ospedale al Mare, in quanto tratti di arenile interessati dalla presenza della specie Fratino; Ritenuto, alla luce delle caratteristiche del litorale del Lido di Venezia e nel pieno rispetto del contemperamento degli interessi di coloro che hanno animali d'affezione e di quanti, invece, desiderano trascorrere le proprie vacanze senza condividere con gli animali la permanenza in spiaggia, che il tratto di spiaggia dedicato all'accesso e alla permanenza degli animali d'affezione debba essere localizzato in posizione centrale, in modo tale da poter essere facilmente accessibile ai bagnanti con animali e, allo stesso tempo, in un'area non eccessivamente frequentata da utenti senza animali, al fine di evitare problemi di convivenza e di carattere igienico-sanitario; Atteso che, tenuto conto della particolare conformazione della spiaggia del Lido di Venezia e dei vincoli ambientali (aree SIC-ZPS e zone di nidificazione del Fratino), è possibile individuare un tratto di spiaggia libera fronte mare di metri lineari 160,00, come da rappresentazione cartografica allegata alla presente deliberazione, localizzata nel tratto di spiaggia di recente formazione antistante il murazzo, immediatamente a sud della concessione Eurotel, e accessibile da via Pigafetta;

Preso atto che, anche secondo le linee guida regionali, i conduttori dovranno essere provvisti: - per il benessere dell animale, di ombrellone o altro idoneo riparo dal sole che non sia vietato dall Ordinanza n. 525 del 10/07/2015, nonché di acqua a sufficienza; - per l igiene dei luoghi, di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni solide e di provvedere alla dispersione di quelle liquide dilavandole con abbondante acqua di mare; - per la sicurezza e l incolumità di persone e animali, di guinzaglio lungo non più di 1,50 metri e di museruola rigida o morbida da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti (art. 3b Ordinanza 3 marzo 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali); - per la tutela della salute, di libretto sanitario in corso di validità; Preso atto, altresì, che la Regione del Veneto ha stanziato per l'esercizio 2016 la somma di 30.000,00 da ripartire tra tutti i comuni del litorale veneto, per sostenere le attività comunali di informazione ai turisti, giusto il disposto dell art. 5, comma 3, della L.R. 23 febbraio 2016, n. 7; Assunto che per la fattibilità dell intervento e per la buona riuscita del servizio si rende necessario: integrare la vigente Ordinanza di disciplina delle attività balneari con le norme specifiche per l utilizzo delle aree in parola, nonché di quelle istituite per il medesimo fine nelle aree date in concessione; dare ampia comunicazione ai turisti circa l istituzione delle aree dedicate pubbliche e private, e delle regole per la loro fruizione, anche mediante pubblicità sui siti internet istituzionali del Comune e della Regione, nonché mediante idonea cartellonistica e/o ulteriore campagna informativa; avanzare istanza di finanziamento per il contributo stanziato dalla Regione giusto il disposto dell art. 5, comma 3, della L.R. 23 febbraio 2016, n. 7; integrare la cartellonistica con la seguente dicitura attenzione balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio ; Verificato che i concessionari ed i gestori delle spiagge sono tenuti a comunicare al Comune, entro il 30 marzo di ogni anno, le misure limitative all accesso ed alla permanenza degli animali nelle spiagge, assunte in conformità alla disciplina regolamentare; Considerato che, solo ed esclusivamente per l anno in corso, in ragione del recente intervento della Giunta regionale, i concessionari potranno fare fronte all obbligo di cui sopra entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, secondo le modalità operative che verranno comunicate a cura della Direzione Patrimonio e Casa - Servizio Demanio; Ritenuto di provvedere per quanto di competenza in ordine agli argomenti sin qui esposti;

Visto l art. 21 dello Statuto del Comune per quanto riguarda la competenza; Acquisiti il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Direzione Ambiente e Politiche Giovanili ai sensi dell art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Patrimonio e Casa ai sensi dell art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore dell'urbanistica Centro Storico e Isole ai sensi dell art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore della Direzione Finanza Bilancio e Tributi ai sensi dell art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; Con voti unanimi DELIBERA 1. di prendere atto delle Linee Guida per i comuni del litorale veneto per l accesso in arenile demaniale marittimo di cani accompagnati e altri animali d affezione, approvate con DGRV n. 500 del 19/04/2016 (pubblicata in Burv n. 37 del 22/04/2016); 2. di individuare un tratto di spiaggia libera nell isola del Lido di Venezia da dedicare all accesso ed alla permanenza degli animali d affezione, per complessivi metri lineari 160,00, localizzata nel tratto di spiaggia di recente formazione antistante il murazzo, immediatamente a sud della concessione Eurotel, e accessibile da via Pigafetta, come rappresentato nella planimetria allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 3. di dare atto, stante l'attuale fase sperimentale, che lo specchio acqueo dedicato alla balneazione degli animali d'affezione previsto dalla DGRV n. 500/2016 non viene individuato per la stagione balneare 2016, anche in considerazione della necessità di definire un piano di salvataggio per il complesso delle spiagge libere dell'isola del Lido di Venezia, e di disporre, pertanto, che la cartellonistica dovrà riportare la seguente dicitura: attenzione balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio ; 4. di dare atto che la suddetta area è esterna ai siti Natura 2000 (SIC/ZPS), e che pertanto non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza; 5. di dare mandato alla Direzione Patrimonio e Casa e alla Direzione Ambiente e Politiche Giovanili, ciascuno per le proprie competenze ed anche in via disgiunta, di: a. integrare l ordinanza di disciplina delle attività balneari con norme volte alla regolazione dell uso delle aree, pubbliche e private, dedicate agli animali da compagnia; b. dare seguito ad ogni azione necessaria per la buona riuscita delle azioni delle finalità di comunicazione ed informazione dei turisti; c. richiedere alla Regione del Veneto l ammissione al contributo di cui all art. 5, comma 3, della L.R. 23 febbraio 2016, n. 7 entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione della DGR n. 500/2016;

6. di stabilire che la disciplina e le modalità attuative adottate per l anno in corso devono intendersi provvisorie e sperimentali per la prima attuazione della sopravvenuta normativa regionale; 7. di dichiarare, stante l urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. La presente delibera comporta una spesa stimata di 3.500,00, che trova copertura nel bilancio di previsione esercizio 2016 al cdc 341 e che sarà presumibilmente coperto da contributo regionale. Allegato n. 1: planimetria con individuazione del tratto di spiaggia e dello specchio acqueo dedicati agli animali d affezione