CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA



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CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA Legislatura : 8 P.D.L. n. 119 Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori. Data Certificazione : 09/03/2006 Testo finale :

REGIONE LIGURIA TESTO DI LEGGE APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 7 MARZO 2006 NORME REGIONALI IN MATERIA DI DISCIPLINE BIONATURALI PER IL BENESSERE A TUTELA DEI CONSUMATORI Articolo 1 (Finalità) 1. La Regione valorizza le discipline bionaturali per il benessere così come definite dall'articolo 2, ne promuove la corretta divulgazione e, a tutela dell utenza, garantisce la qualità dell offerta delle prestazioni che ne derivano. Articolo 2 (Discipline bionaturali per il benessere) 1. Le discipline bionaturali per il benessere condividono l obiettivo di educare la persona a stili di vita rispettosi dell ambiente e concorrono a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo e non hanno carattere di prestazione sanitaria. 2. Per discipline bionaturali si intendono tutte quelle discipline consistenti in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento dello stato di benessere della persona. 3. La Giunta regionale provvede all iscrizione delle discipline bionaturali per il benessere nell Elenco di cui all articolo 3 sulla base delle richieste pervenute. Articolo 3 (Elenco regionale delle discipline bionaturali per il benessere) 1. E istituito presso la Giunta regionale l Elenco delle discipline bionaturali per il benessere. 2. L'iscrizione all'elenco attesta il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti di qualità definiti dalla Giunta regionale. L iscrizione all Elenco non costituisce un requisito necessario ai fini dell esercizio di attività didattiche in materia di discipline bionaturali per il benessere o per l esercizio delle discipline stesse. 3. L Elenco è suddiviso in due sezioni: a) Organizzazioni con finalità didattiche; b) Operatori delle discipline bionaturali per il benessere.

4. Ciascuna sezione dell Elenco è suddivisa in settori riferiti ad ogni singola disciplina bionaturale per il benessere. Articolo 4 (Organizzazioni con finalità didattiche per la formazione degli operatori delle discipline bionaturali) 1. Possono essere iscritte nella sezione a) dell Elenco di cui all articolo 3 le Organizzazioni con finalità didattiche in possesso dei requisiti di qualità definiti dalla Giunta regionale sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 6. Articolo 5 (Operatori delle discipline bionaturali per il benessere) 1. Possono essere iscritti nella sezione b) dell Elenco di cui all articolo 3 coloro che abbiano seguito corsi formativi presso le Organizzazioni con finalità didattiche iscritte nella sezione a) dell Elenco stesso ovvero coloro che all atto della richiesta documentino la frequenza di corsi conformi ai requisiti di qualità di cui all articolo 4; la conformità è valutata dal Comitato di cui all articolo 6. 2. Gli operatori svolgono la loro attività senza effettuare diagnosi né alcuna attività di tipo sanitario o terapeutico e non utilizzano né prescrivono farmaci. Articolo 6 (Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere) 1. E istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere. 2. Il Comitato è composto da: a) Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di Presidente; b) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali designati dalle Organizzazioni con finalità didattiche iscritte nei settori di riferimento dell Elenco regionale di cui all articolo 3; c) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali designati dagli operatori iscritti nei settori di riferimento dell Elenco di cui all articolo 3; d) un rappresentante designato dal Comitato regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale 2 luglio 2002 n. 26 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti); e) il Dirigente della struttura regionale competente o un suo delegato. 3. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. In fase di prima applicazione, il Presidente della Giunta entro centottanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e). Qualora nei suddetti termini non siano pervenute le designazioni da parte delle Organizzazioni con finalità didattiche per ciascuna delle discipline che risultano iscritte nell Elenco di cui all articolo 3, il Comitato viene comunque nominato fatta salva l integrazione successiva sulla base delle designazioni pervenute. 4. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza del componente dal Comitato. 5. Il Comitato dura in carica tre anni; i membri di cui al comma 3 lettere b) e c) possono essere confermati una sola volta. 6. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti; svolge le funzioni di segreteria un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla D. 7. Ai membri del Comitato spettano i compensi previsti dalla Tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 recante la disciplina dei compensi a componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Articolo 7 (Compiti del Comitato) 1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni: a) propone alla Giunta regionale i requisiti di qualità per il riconoscimento delle Organizzazioni con finalità didattiche ai fini dell inserimento nell Elenco di cui all articolo 3; b) valuta la conformità dei percorsi formativi di cui all articolo 5, comma 1 ai requisiti di qualità di cui all articolo 4; c) individua i requisiti di qualità per il riconoscimento degli attestati conseguiti prima dell entrata in vigore delle presente legge; d) elabora e propone alla Giunta regionale progetti per la divulgazione e la conoscenza delle discipline bionaturali per il benessere. 2. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nelle materie trattate. 3. Il Presidente del Comitato, per l espletamento delle funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), convoca tra i componenti di cui all articolo 6, comma 3, lettere b) e c) esclusivamente i rappresentanti di riferimento della disciplina bionaturale trattata.

Articolo 8 (Norme finali e transitorie) 1. In fase di prima applicazione della presente legge ed in attesa della definizione dei requisiti di qualità di cui all articolo 4, la Giunta regionale iscrive nella sezione a) dell Elenco di cui all articolo 3, comma 3 le Organizzazioni con finalità didattiche che all atto della richiesta documentino l esercizio continuativo per almeno tre anni dell attività formativa nella disciplina di riferimento. Le Organizzazioni con finalità didattiche, ai fini di cui sopra, presentano domanda di iscrizione all Elenco entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Al fine dell iscrizione nella sezione b) dell Elenco di cui all articolo 3, il Comitato, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, definisce i requisiti di qualità per il riconoscimento ai sensi della presente legge degli attestati conseguiti: a) prima della data di entrata in vigore della presente legge; b) a conclusione di corsi iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Sentito il parere del Comitato di cui all articolo 6, possono essere iscritti nella sezione b) dell Elenco di cui all'articolo 3, comma 3, coloro che all atto della richiesta risultino in possesso di attestati conformi ai requisiti di qualità di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero documentino l esercizio continuativo dell attività per almeno tre anni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Articolo 9 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto all U.P.B. 18.102 Spese di funzionamento dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. - - - - - - - - - -

Si dichiara che il presente testo di legge è conforme a quello deliberato dal Consiglio regionale nella seduta del 7 marzo 2006. Genova, 7 marzo 2006 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE (Giacomo Ronzitti) MM/TCB