Obbligo di sicurezza sul lavoro cenni storici In passato, nel codice civile del 1865, non si conosceva la parola «sicurezza» nei luoghi di lavoro, ma si puniva il datore di lavoro che cagionava danno ai lavoratori. Con la legge n. 80/1898 si introdusse l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, limitata però solo al ristoro del danno subito
Nascita dell obbligo di sicurezza L obbligo di sicurezza viene introdotto nell ordinamento italiano con il codice del 1942 (e rappresenta ancora oggi il nucleo di riferimento della protezione del lavoratore nell ambiente di lavoro) Art. 2087 Tutela delle conduzioni di lavoro L'imprenditore e tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Campo di applicazione soggettivo art. 2087 cc La norma si riferisce all imprenditore (ed al lavoro nell impresa perché questo era l impianto voluto dal sistema corporativo) ma si applica per opinione unanime a tutto il mondo del lavoro.
segue Il datore di lavoro deve adoperarsi, nello svolgimento di quella che è una specifica attività professionale, con una diligenza particolare, in base alla quale deve adottare tutte le misure dettate: 1) dalla particolarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi e nocività specifiche; 2) dall'esperienza, in base alla quale devono essere previste le conseguenze dannose, sulla scorta di eventi già verificatisi e di pericoli già valutati in precedenza; 3) dalla tecnica, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnicoscientifico
La sicurezza nella Costituzione Art. 32, comma 1, Cost. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Art. 35, comma 1, Cost. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Art. 41, comma 2, Cost. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Art. 117, comma 3, Cost. Sono materie di legislazione concorrente (tra Stato e Regioni) quelle relative a... tutela e sicurezza del lavoro
segue Questi articoli trovano una loro specifica applicazione nell'art. 2087 cc che stabilisce l' obbligo della massima sicurezza tecnologicamente fattibile a carico del datore di lavoro e rappresenta un obbligo preventivo di carattere generale che esige dal datore di lavoro il positivo apprestamento dei mezzi idonei ai fini della sicurezza. In tal senso, i valori espressi dall'art. 41 della Costituzione giustificano una valutazione negativa, da parte del legislatore, dei comportamenti dell'imprenditore che, per imprudenza, negligenza o imperizia, non si adoperi, anche al di là degli obblighi specificamente sanzionati, per ridurre l'esposizione al rischio dei propri dipendenti (Corte costituzionale, 18 luglio 1996 n. 312).
Le leggi sulla sicurezza D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 19 Marzo 1956, n. 302 Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro
Natura delle leggi prevenzionistiche Rappresentano dei codici che disciplinano minutamente gli obblighi datoriali nei vari settori produttivi introducendo delle cautele nella particolari condizioni di lavoro, la cui violazione comporta pesanti sanzioni anche di natura penale
Fine anni 60 Anche sul piano sindacale si chiesero, attraverso le piattaforme rivendicative per i rinnovi contrattuali nel 1969, l introduzione di divieti che escludessero l esposizione del lavoratore a livelli di concentrazione di sostanze nocive non accettabili, con il diritto di controllo da parte delle Organizzazioni Sindacali.
L art. 9 dello statuto dei lavoratori Art. 9 Tutela della salute e dell'integrità fisica I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. (Tale disposizione va coordinata ora con l istituzione del rappresentante della sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008)
La riforma sanitaria Con la legge 3 dicembre 1978, n. 833 legge di istituzione del servizio sanitario nazionale che ha previsto tra i propri obiettivi anche la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro, si introduce l affidamento alle ASL dei compiti di prevenzione e di controllo degli ambienti lavorativi.
Idecreti degli anni 90 e 2000 D.lgs. 277/1991 (attuazione delle direttive in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro) D.lgs 626/1994 (Attuazione delle direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) D.lgs 494/1996 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) L. 123/2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia) D.lgs 81/2008 Testo unico (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) L. 133/2008 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112) L. 14/2009 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti) D.lgs 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
Rapporti tra leggi prevenzionistiche e art. 2087 cc La domanda che ci si è posti con la nascita di queste leggi prevenzionistiche è se l osservanza minuziosa di queste leggi esaurisca il datore di lavoro dei suoi obblighi di sicurezza. La dottrina e la giurisprudenza hanno dato risposta negativa a tale domanda in quanto il datore di lavoro non si deve solo limitare al rispetto delle leggi prevenzionistiche ma deve inoltre fare tutto il possibile per prevenire gli infortuni e garantire un ambiente sicuro nel lavoro.
Art. 2087 cc Per quanto riguarda il contenuto dell obbligo di sicurezza che sancisce l art. 2087 cc l indirizzo prevalente ritiene che: Esso rappresenta una norma di chiusura del sistema antinfortunistico che fa obbligo al datore di lavoro di adottare tutte le misure idonee ad assicurare la tutela dell integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, anche al di là delle particolari misure tassativamente imposte dalle varie leggi speciali sulla prevenzione degli infortuni.
segue L art. 2087 cc costituisce un elemento di effettività che costringe il datore di lavoro ad un costante adeguamento della propria organizzazione produttiva alle misure in tema di sicurezza che sempre più si migliorano
segue L art. 2087 cc non configura un caso di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va sempre collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento
segue Pertanto, il lavoratore ha l onere di provare che ha subito un danno a causa dell attività lavorativa svolta (cioè l esistenza del danno e la nocività dell ambiente di lavoro e il nesso di causalità tra l una e l altra; non ha invece l onere di indicare le misure che avrebbe dovuto prendere il datore di lavoro per prevenire il danno; il datore di lavoro spetta dimostrare di aver adottato tutte le cautele per impedire il verificarsi del danno
Mancata adozione misure di sicurezza: reazione del lavoratore Secondo la giurisprudenza (Cass. 7 novembre 2005, n. 21479) la mancata adozione delle misure di sicurezza ai sensi dell art. 2087 cc, giustifica l eccezione di inadempimento di cui all art. 1460 cc.