sicuramente noi Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

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sicuramente noi Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

la Consigliera Nazionale di Parità La Consigliera di Parità è una figura che la legge istituisce a promozione e controllo dell attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per uomini e donne nel mondo del lavoro, sia per quanto riguarda l accesso al lavoro, la formazione, A. Servidori - Consigliera Nazionale di Parità la promozione professionale, le condizioni di lavoro e le retribuzioni (dlgs 198/2006). Nell esercizio di tale funzione, la Consigliera è un pubblico ufficiale e ha l obbligo di segnalazione all autorità giudiziaria per i reati di cui viene a conoscenza. è componente del Comitato Nazionale di Parità e del Collegio Istruttorio che è composto da esperti e il compito di redigere pareri in merito alla individuazione e rimozione delle discriminazioni anche a supporto dell attività delle Consigliere; è componente di Organismi Nazionali e Internazionali che si occupano di parità e pari opportunità, lavoro, lavoro femminile, sicurezza, conciliazione;

partecipa ai Comitati di Sorveglianza relativi ai Fondi Strutturali 1 ; La Consigliera partecipa, inoltre, all attività di altri Organismi collegiali, istituiti a livello nazionale, che si interessano di occupazione, formazione e conciliazione al fine di individuare in tali sedi linee di intervento per la realizzazione e la diffusione del mainstreaming 2. Realizza attività di studio per la redazione di pareri in materia di diritto antidiscriminatorio. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, del 13 novembre 2008, è stata nominata Consigliera Nazionale di Parità la prof.ssa Alessandra Servidori. I compiti e le funzioni Secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria, la Consigliera nazionale assume ogni utile iniziativa per il rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità tra uomini e donne mediante: la rilevazione delle situazioni di squilibrio; 1 Fondi strutturali e il Fondo di coesione costituiscono gli strumenti finanziari della politica regionale dell Unione europea (UE) il cui scopo consiste nell equiparare i diversi livelli di sviluppo tra le regioni e tra gli Stati membri. Essi contribuiscono, pertanto, a pieno titolo all obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale. 2 Termine utilizzato nel linguaggio della Commissione europea per definire la presa in considerazione nell organizzazione, nella cultura e nei programmi di politiche di pari opportunità.

la promozione di progetti e di azioni positive 3, anche attraverso l individuazione delle risorse nazionali e comunitarie finalizzate allo scopo; la promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità; il sostegno a livello nazionale delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunità; la promozione dell attuazione delle politiche di pari opportunità da parte di soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro; l individuazione, in collaborazione con il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, delle procedure più efficaci per la rilevazione di violazioni della normativa di parità; la diffusione della conoscenza e dello scambio di best practices 4 ; la verifica dei risultati della realizzazione di progetti di azioni positive di cui alla legge n. 125/91; il collegamento e la collaborazione con le istituzioni che si occupano di lavoro a livello centrale e con gli organismi di parità. 3 Misure che hanno l obiettivo di eliminare o prevenire fattori di discriminazione volte a favorire l occupazione femminile e a realizzare l uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. 4 Buone pratiche

La Consigliera Nazionale di Parità, inoltre, vigila e interviene nei casi di rilevanza nazionale nei quali si riscontrino episodi di discriminazione diretta 5 e indiretta 6 nei luoghi di lavoro pubblici e privati. In base alla normativa costituisce discriminazione qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta le lavoratrici o i lavoratori Le modalità di intervento previste dalla legge per la Consigliera Nazionale sono: L attuazione delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, ovvero il tentativo di conciliazione ai sensi del codice di procedura civile e della normativa vigente; La promozione di azioni in giudizio. l ufficio L Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità, ubicato presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali, è istituito per legge ed è dotato di autonomia 5 Si parla di discriminazione diretta quando qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. 6 Si parla di discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell altro sesso.

funzionale. Gli obiettivi e le attività da svolgere vengono individuati dalla Consigliera Nazionale nel rispetto degli indirizzi di legge. L Ufficio, oltre a supportare l attività della Consigliera Nazionale, cura i rapporti con la Rete e con gli altri organismi istituzionali nazionali e internazionali. SEDE: Via Fornovo n. 8 - pal. B - piano IV 06 46832629-2726-2562-2843 - Fax 06 46834022 @ consiglieranazionaleparita@lavoro.gov.it w http://www.lavoro.gov.it/consiglieranazionale.it Responsabili per la comunicazione e sito web: Maria Teresa Matrone, Antonella Murano. la rete nazionale La legge prevede che, oltre al livello nazionale, la Consigliera di Parità sia istituita con figura effettiva e supplente anche a livello regionale e provinciale. L insieme delle Consigliere nazionali, regionali e provinciali, effettive e supplenti, costituisce la Rete nazionale delle Consigliere e dei consiglieri di Parità. Tale organismo, coordinato dalla Consigliera Nazionale, è istituito al fine di rafforzare le funzioni di tutte le Consigliere di Parità, di accrescere l efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. 6

La Rete Nazionale rappresenta un eccezionale e produttivo sforzo operativo per la lotta alle discriminazioni nel lavoro, ma anche a quel processo di cambiamento culturale indispensabile nel nostro Paese per ottenere un pieno accoglimento del diritto alla parità uomo-donna. L eccezionale capillarità della Rete e la sua autonomia sul territorio, seppur in coerenza strategica con le linee del Ministero, ha consentito una pro attività preziosa non solo con le donne coinvolte in casi di sperequazione, ma con le stesse aziende dei territori. La costruzione di relazioni non solo formali, ma sostanziali, con le realtà imprenditoriali dei luoghi in cui operano le consigliere, hanno sviluppato una nuova modalità di dialogo, basato sul confronto (spesso nelle stesse sedi delle aziende) e sulla comprensione di problemi legati al ruolo delle donne e alla presenza femminile nel mercato del lavoro. La Rete, infine, ha facoltà di redigere programmi e progetti specifici distinti dall attività svolta dalle singole Consigliere nel relativo ambito territoriale. La Consigliera di Parità è presente in ogni regione e provincia. Se hai necessità di contattare il suo ufficio puoi trovare i recapiti consultando il sito web: http://www.lavoro.gov.it/consiglieranazionale cliccando sulla singola regione.

quando rivolgersi alla Consigliera di Parità Se sei una lavoratrice o un lavoratore che ritiene di aver subito una discriminazione di genere: nell accesso al lavoro; nella formazione professionale; nello sviluppo di carriera; nella retribuzione; in relazione alla maternità; al rientro dai periodi di congedo per maternità, per paternità o congedo parentale. Se vuoi informazioni su: sulla normativa generale di parità e pari opportunità; sulla tutela della maternità; sugli strumenti di conciliazione; sugli strumenti contrattuali.

la Consigliera di Parità è anche un punto di riferimento per Aziende che vogliono: valorizzare la presenza femminile nell azienda; costituire il Comitato di Pari opportunità aziendale; avere informazioni sui finanziamenti destinati alla promozione di azioni positive a favore delle pari opportunità tra donne e uomini; avere informazioni sulle modalità di accesso ai finanziamenti per progetti finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e flessibilità. Enti Pubblici che vogliono: costituire il Comitato Pari Opportunità Aziendale; avere informazioni sui finanziamenti destinati alla promozione di azioni positive a favore delle pari opportunità tra donne e uomini; contrastare le discriminazioni sul lavoro in base al sesso; favorire l attuazione delle pari opportunità tra uomo e donna nel lavoro; predisporre il piano triennale di Azioni Positive previsto dalla legge 198/2006.

www.lavoro.gov.it/consiglieranazionale.it