ART. 67, c. 1, Lett. m), T.U.I.R. INTERPRETAZIONI DEL C.O.N.I. Dott. Enrico Maria Vidali
Posizione CONI in relazione alla risoluzione 34/E del 26 marzo 2001 La risoluzione n. 34/E così recita: con l'espressione esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si e' voluto ricondurre nel regime agevolativo i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico. La disposizione e' riferita, cioè, a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione di norma presenziano all'evento sportivo.
Pertanto il trattamento fiscale agevolato si estenderebbe ai compensi erogati a istruttori o tecnici per l attività di preparazione e per gli allenamenti preliminari alla realizzazione di qualsiasi manifestazione sportiva, soprattutto quando questa abbia carattere prettamente amatoriale e non sia iscritta ad una qualche competizione. Inoltre, quanto all individuazione di soggetti che svolgono attività sportive dilettantistiche, si dovrebbe fare riferimento ad un concetto di professionalità così come inteso in senso sportivo: sono professionisti coloro che svolgono attività sportiva professionistica come definita nell ambito della normativa regolamentare degli Enti cui l associazione è affiliata.
Lettera del 19 dicembre 2006, Prot. 510 Con riferimento alla circolare ENPALS 7 agosto 2006 n. 13, evidenzia che l Ente sembrerebbe accettare la tesi sostenuta dal CONI, in base alla quale non vi sarebbe obbligo di contribuzione previdenziale per i compensi erogati ai sensi dell art. 67 c. 1, lett. m), del TUIR, anche per quelle attività non direttamente connesse alle manifestazioni sportive dilettantistiche. Nella medesima lettera il CONI evidenzia anche che in base al principio generale in materia pensionistica derivante dall art. 2, c. 29 della L. 8 agosto 1995 n. 335, il contributo previdenziale è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche e, pertanto nessun altro soggetto al di fuori dell Amministrazione Finanziaria può qualificare differentemente i redditi in questione.
Lettera del 16 marzo 2009, Prot. 75 D.L. 30 dicembre 2008 n. 207 (c.d. decreto milleproroghe ) convertito dalla L. 27 febbraio 2009 n. 14 Evidenzia l ampliamento della disciplina agevolata prevista dal art. 67, c. 1, lett. m), del T.U.I.R. alle prestazioni non professionali finalizzate alla didattica, preparazione e all assistenza dell attività sportiva dilettantistica. La norma assume rilievo ai fini previdenziali, escludendo dagli obblighi di iscrizione e di contribuzione obbligatoria assicurativa ENPALS, nonché dalla sottoposizione agli obblighi contributivi in favore della gestione separata INPS.
Lettera del 21 luglio 2009, Prot. 179 Ribadisce la non sussistenza dell obbligo di contribuzione per i compensi erogati da organismi sportivi dilettantistici nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, qualificati redditi diversi ai fini fiscali dell art. 67, c. 1, lett. M) del T.U.I.R., anche quando detti compensi vengano erogati a fronte di attività non direttamente connesse a manifestazioni sportive dilettantistiche. Tale interpretazione troverebbe conferma nella disposizione di carattere interpretativo recata dall art. 35, c. 5, del D.L. 30 dicembre 2008 n. 207.
Nella medesima lettera viene ribadito che nessun altro soggetto al di fuori dell Amministrazione Finanziaria può qualificare i redditi in questione e che, pertanto, gli indici di professionalità individuati dall ENPALS nella circolare 13 del 7 agosto 2006 non sarebbero di per se idonei a motivare eventuali rilievi e contestazioni.