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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA FONDAZIONE COMUNITÀ DI ARCO A.P.S.P. Comune di Arco (Tn) COPIA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 234 Protocollo n. 3841 del 10.12.2014 OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIE AMBIENTALI ORDINARIE E PERIODICHE ANNO 2014: PROROGA TERMINI CONTRATTUALI FINO AD ESPLETAMENTO NUOVA GARA DI APPALTO. IL DIRETTORE considerato che lo Statuto dell Azienda, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l attività amministrativa dell Azienda mediante l emanazione di autonome determinazioni; constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell Azienda; dato atto che il 31.12.2014 scadranno i termini contrattuali del servizio in oggetto affidato con determinazione n. 191 dd. 16.12.2013 alla ditta ACTIVA Soc.Coop. con sede in Via Innsbruck, n. 24 38121 TRENTO per l importo complessivo annuo di 187.803,00 oltre all IVA di legge, ragione per cui è necessario attivarsi per dare corso ad una nuova procedura concorsuale; dato atto che il Consiglio di Amministrazione, a seguito di alcune riflessioni di carattere sociale che da sempre guidano la mission di questa APSP, ha inteso far emergere l opportunità di ricercare soluzioni alternative alle usuali modalità di affidamento dei servizi di pulizia mediante gara d appalto ad imprese commerciali, nell intento di far fronte all'attuale contrazione dell'occupazione mediante l attivazione di alcuni interventi di politica del lavoro a favore di persone che, per diverse ragioni, vedono compromessa la loro piena capacità lavorativa (cooperative sociali di tipo B); visto che sulla scorta di quanto sopra detto, ed in linea con quanto già attuato da altre APSP della Provincia Autonoma di Trento, si è ritenuto opportuno approfondire l eventuale possibilità di affidare il servizio di pulizie ambientali in oggetto ad una Cooperativa sociale di tipo B in deroga alla disciplina in materia di contratti ed appalti della Pubblica Amministrazione; considerato che anche gli orientamenti europei per l occupazione prevedono tra le priorità d azione degli Stati membri dell Unione Europea, la promozione dell integrazione lavorativa dei soggetti svantaggiati del mercato del lavoro, laddove per lavoratore svantaggiato, così come recita il D.Lgs. n. 276/2003, si intende qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell occupazione, nonché ai sensi dell articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 ; osservato che la cooperativa sociale di tipo B è definita come uno strumento per facilitare l inserimento lavorativo di soggetti a rischio di esclusione sociale appartenenti alle fasce deboli, che hanno fortissime difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro attraverso i canali tradizionali; valutato inoltre che gli inserimenti lavorativi effettuati dalle Cooperative sociali di tipo B potrebbero realizzare benefici molto rilevanti sia dal punto di vista della qualità della vita dei soggetti svantaggiati e delle loro famiglie, sia da quello dei minori costi sostenuti dalla collettività e che perciò sono da ritenersi esperienze altamente significative e qualificanti; atteso che la FCDA, con l affidamento dei servizi di pulizia alle Cooperative sociali di tipo B, potrebbe raggiungere i seguenti obiettivi:

perseguire l interesse generale della comunità alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini; di dar vita ad iniziative volte a favorire le politiche sociali per l inserimento occupazionale dei soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro; considerato quanto sopra, vista la molteplicità dei soggetti coinvolti, la scarsità di risorse a disposizione ed i ridottissimi tempi di affidamento, si ritiene opportuno prorogare il contratto in essere con la ditta Activa s.c. fino al 30.06.2015, al fine di consentire una più completa valutazione delle modalità operative da porre in atto per l eventuale affidamento pro futuro - del servizio di pulizia ambientale a Cooperative sociali di tipo B; dato atto che nel caso in cui detta valutazione si riveli conforme e compatibile con le effettive esigenze di questa APSP, il servizio in oggetto sarà affidato, entro e non oltre il 30.06.2015, ad una delle cooperative sociali che svolgono le attività di cui al comma 1, lettera b) della L. 381/1991 iscritte nella sezione B dell'apposito Albo della Regione Trentino Alto Adige, con il sistema della trattativa privata ai sensi della LR 7/2005 e s.m.. previa sottoscrizione di specifica convenzione ex art. 5 della L. 381/1991; visto che ai sensi dell art. 5 della L. 381/91 e s. m. i. e l art. 2 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, il servizio in questione può essere affidato direttamente ad una Cooperativa sociale di tipo B in deroga alla disciplina in materia di contratti ed appalti della Pubblica Amministrazione (purché iscritte nella sezione B dell'apposito Albo della Regione Trentino Alto Adige); considerato che, in questo caso, l affidamento diretto alle Cooperative sociali tipo B è giustificato dall operatività dell art. 5, comma 1 della L. 381/91 che espressamente prevede Gli Enti pubblici anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le Cooperative che svolgono le attività di cui all art. 1, comma 1, lett. b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all art. 4, comma 1, nonché dall art. 2, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 che prevede la possibilità negli affidamenti di appalti pubblici, di subordinare il principio di economicità a criteri ispirati ad esigenze sociali; visto che in relazione all'affidamento del servizio in oggetto ad una cooperativa sociale di tipo B e alle tematiche aperte dalle previsioni della Spending review (Legge n. 135/2012) e dalla Legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) in riferimento al Mercato Elettronico e alle Convenzioni stipulate da Consip s.p.a. e da altre centrali di committenza, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue: l'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. introduce una deroga al principio di economicità, cui deve ispirarsi l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, potendo lo stesso essere subordinato, entro i limiti espressamente consentiti dalla norme vigenti e dal codice, ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile (come sopra già sottolineato le cooperative sociali di inserimento lavorativo hanno come scopo quello di promuovere l'inserimento lavorativo, in forma stabile e qualificata, di persone disabili o svantaggiate e pertanto l'affidamento del servizio in oggetto può legittimamente derogare alle vigenti norme in materia di approvvigionamento di beni e servizi); la Legge 135/2012, di conversione del D.L. n. 95/2012, ha apportato delle modifiche all'art. 4 (che ai commi 6, 7 e 8 prevedeva che le Cooperative sociali di tipo B avrebbero dovuto partecipare, come un qualsiasi ente erogatore di prestazioni, alle procedure pubbliche di appalto anche per i servizi di bassi importi e quindi mediante il ricorso alle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali/provinciali, al mercato elettronico della pubblica amministrazione o altri mercati elettronici; fino ad allora, invece, la normativa nazionale prevedeva la possibilità di affidamenti diretti alle cooperative sociali di tipo B proprio in considerazione della particolarità del servizio offerto); dato atto che le modifiche apportate mantengono la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni dirette con le Cooperative di tipo B che attuano l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; considerato che come previsto dalle norme di gara, la ditta ACTIVA Soc.Coop., assegnataria del contratto in essere, ha l obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute fino a quando

la FCDA non abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque fino ad un massimo di 180 giorni, senza poter avanzare richiesta di aggiornamento dei prezzi; vista la determinazione n. 3/2012 dell'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; considerata l opportunità di riconoscere al presente provvedimento l immediata esecutività al fine di consentire la prosecuzione di un servizio ritenuto essenziale per l APSP; vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 27.12.2013, con la quale è stato approvato il Budget 2014; visto lo Statuto della Fondazione Comunità di Arco - A.P.S.P., approvato con deliberazione della G.R. n. 199 di data 21.09.2010; visto il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione n. 30 di data 05.11.2010, efficace dal 28.01.2011; visto il Regolamento del Personale, approvato con deliberazione n. 20 di data 14.11.2014, efficace dal 28.11.2014; visto il Regolamento per i Contratti, approvato con deliberazione n. 32 di data 05.11.2010, efficace dal 31.12.2010; visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione n. 33 di data 05.11.2010, modificato con deliberazione n. 40 di data 27.12.2010, efficace dal 18.02.2011; visto il D.Lgs. 04.05.2001 n. 207; vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e ss.mm.; visto il D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L e ss.mm.; visto il D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L e ss.mm; vista la deliberazione della G.P. n. 2984 del 21.12.2007; D E T E R M I N A 1. di prorogare fino ad espletamento di una nuova gara di appalto e comunque entro il 30.06.2015 (mesi 6), per le ragioni meglio specificate in premessa, il servizio di pulizie ambientali affidato con determinazione n. 191 dd. 16.12.2013 alla ditta ACTIVA Soc.Coop. con sede in Via Innsbruck, n. 24 38121 TRENTO, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche; 2. di dare atto che la stipulazione del nuovo contratto di appalto avverrà in forma di scrittura privata tra il Rappresentante Legale della ditta aggiudicataria ed il Direttore della Fondazione Comunità di Arco A.P.S.P., subordinatamente ai seguenti adempimenti: costituzione della garanzia fidejussoria nella misura prevista con validità fino al 30.06.2015; costituzione della polizza assicurativa di Responsabilità Civile valida fino al 30.06.2015; deposito delle spese contrattuali nella misura e nei termini che saranno indicati; sottoscrizione del DUVRI (documento unico di valutazione rischi interferenti); 3. di dare atto che nel periodo di proroga contrattuale, questa APSP dovrà valutare eventuali soluzioni alternative alle usuali modalità di affidamento dei servizi di pulizia mediante gara d appalto ad imprese commerciali, nell intento di far fronte all'attuale contrazione dell'occupazione mediante l attivazione di alcuni interventi di politica del lavoro a favore di persone che, per diverse ragioni, vedono compromessa la loro piena capacità lavorativa (affidamento del servizio a cooperative sociali di tipo B); 4. di autorizzare il pagamento su presentazione di fatture, alle scadenze prefissate, regolarmente collaudate dal Funzionario Responsabile del Servizio Economato e Patrimonio, con bonifico bancario entro 60 gg. fine mese data fattura; 5. dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell art. 20, comma 5, L.R. 21.09.2005 n. 7; 6. di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento ai sensi dell'art. 19 della L.R. 21.09.2005 n. 7; 7. di pubblicare all albo dell A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell art. 20, commi 1, 5 e 6 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196; 8. di pubblicare il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell A.P.S.P., ai sensi dell art. 32 della L. 69/2009; 9. di dare atto ai sensi dell art. 5, comma 6, della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del

D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lettera b) della legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale.

VISTO, SI APPROVA Arco, 10.12.2014 f.to dott.ssa Laura Pollini PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA Si certifica che la presente determinazione del Direttore è in pubblicazione all Albo e sul sito internet della Fondazione Comunità di Arco A.P.S.P. per dieci giorni consecutivi dal 11.12.2014 al 21.12.2014. La presente determinazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell art. 20, comma 5 della L.R. n. 7/2005. Arco, 11.12.2014 f.to dott.ssa Laura Pollini Arco, 11.12.2014 COPIA CONFORME ALL ORIGINALE dott.ssa Laura Pollini