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Sui termini per impugnare una sentenza del Tar Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative Poiché l art. 23 bis, comma 7, della L. n. 1034 del 1971, prevede che per i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere, il termine per la proposizione dell appello avverso la sentenza del T.A.R. è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza, poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 5 dicembre 2006, mentre il ricorso in appello è stato notificato il 18 gennaio 2008, vale a dire un anno e quarantaquattro giorni dopo la pubblicazione della sentenza appellata e, quindi, oltre il termine stabilito, a pena di decadenza, dal citato art. 23 bis della L. n. 1034/1971, l appello è da considerarsi irricevibile Merita di essere segnalata la particolare fattispecie sottoposta al SUmpremo giudice amministrativo nella decisione numero 1295 del marzo 2008 e inviata per la pubblicazione in data 4 aprile 2008 < Considerato che appare fondata l eccezione di irricevibilità dell appello proposta dalle appellate S.G.C ALFA S.p.a. ed il Consorzio GAMMA., in quanto nella specie è applicabile il termine d impugnazione stabilito dall art. 23 bis, comma 7, della L. n. 1034 del 1971, che prevede che per i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere, il termine per la proposizione dell appello avverso la sentenza del T.A.R. è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza; Considerato che nella specie la controversia attiene al provvedimento di esclusione dalla gara pubblica 1 di 9

per l affidamento in diritto di superficie, per un periodo di novanta anni, di aree pubbliche nel cui sottosuolo realizzare parcheggi residenziali (opere di urbanizzazione primaria ex art. 4 della L. n. 847/1964) con e senza vincolo di pertinenzialità, gara interessante quarantasei distinte localizzazioni (nella specie, si tratta della localizzazione di via Washington nella quale l aggiudicataria avrebbe dovuto realizzare tre distinti parcheggi), da assegnarsi mediante il criterio dell offerta economicamente vantaggiosa, attraverso la presentazione di un progetto da valutarsi secondo il prezzo medio di assegnazione dei posti auto (max 40 punti), i tempi di attuazione (max 10 punti) ed il numero di posti auto (max 50 punti); Considerato che nella specie la sentenza impugnata del T.A.R. Lombardia, sede di Milano, n. 2867/06, è stata pubblicata il 5 dicembre 2006, mentre il ricorso in appello è stato notificato il 18 gennaio 2008, vale a dire un anno e quarantaquattro giorni dopo la pubblicazione della sentenza appellata e, quindi, oltre il termine stabilito, a pena di decadenza, dal citato art. 23 bis della L. n. 1034/1971; Considerato, dunque, che appare manifestamente fondata l eccezione pregiudiziale sollevata dalle appellate nella memoria depositata e che appaiono sussistere giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio fra le parti costituite;> A cura di ************* Riportiamo qui di seguito la decisione numero 1295 del 28 marzo 2008, inviata per la pubblicazione in data 4 aprile 2008, emessa dal Consiglio di Stato 2 di 9

REPUBBLICA ITALIANA N. 1295/08 REG.DEC. 3 di 9

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 453 ******** Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 2008 4 di 9

composto dai Signori: ******************** Cons. *************** Cons. ************ Cons. ************* Cons. ****************. ha pronunciato la presente nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008; SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto l'appello proposto dal Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti ****************, ***************** e *************, con domicilio eletto in Roma, ****************** n. 3 presso l avv. *************; contro la ALFA ALFA S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti ***************** e *****************, con domicilio eletto in Roma, via A. Bertoloni n. 35 presso l avv. *****************; il Consorzio GAMMA, non costituitosi; e nei confronti di BETA S.p.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti ******************** e *************************, con domicilio eletto in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 349 presso l avv. *************************; LA ETA Cooperativa Edilizia a r.l., non costituitasi; 5 di 9

Interveniente ad Adiuvandum DELTA DELTA S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti ***********************, ******************* e *************, con domicilio eletto in Roma, Via Emilia n. 88 presso l avv *************; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR LOMBARDIA - MILANO: Sezione III 2867/2006, resa tra le parti, concernente gara per assegnazione diritto di superficie per realizzazione parcheggi. Visti gli atti e documenti depositati con l'appello; Vista la domanda di sospensione dell efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante. Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società BETA S.p.A. (già BETA S.p.A.), DELTA DELTA S.r.l. e ALFA ALFA S.p.A.; Udito il relatore Cons. ************ e uditi, altresì, per le parti, gli avvocati *******, ***********, *************, ************ e ***********, per delega quest ultimo, dell avv. S. Vinti; Visto l art. 26 della L. n. 1034 del 1971; INFORMATE le parti sulla possibilità di definire l incidente cautelare con decisione in forma semplificata e rilevata la integrità del contraddittorio e la completezza della documentazione acquisita; Considerato che appare fondata l eccezione di irricevibilità dell appello proposta dalle appellate S.G.C ALFA S.p.a. ed il Consorzio GAMMA., in quanto nella specie è applicabile il termine d impugnazione stabilito dall art. 23 bis, comma 7, della L. n. 1034 del 1971, che prevede che per i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere, il termine per la proposizione dell appello avverso la sentenza del T.A.R. è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza; Considerato che nella specie la controversia attiene al provvedimento di esclusione dalla gara pubblica per l affidamento in diritto di superficie, per un periodo di novanta anni, di aree pubbliche nel cui sottosuolo realizzare parcheggi residenziali (opere di urbanizzazione primaria ex art. 4 della L. n. 847/1964) con e senza vincolo di pertinenzialità, gara interessante quarantasei distinte localizzazioni (nella specie, si tratta della localizzazione di via Washington nella quale l aggiudicataria avrebbe dovuto realizzare tre distinti parcheggi), da assegnarsi mediante il criterio dell offerta economicamente vantaggiosa, attraverso la presentazione di un progetto da valutarsi secondo il prezzo medio di 6 di 9

assegnazione dei posti auto (max 40 punti), i tempi di attuazione (max 10 punti) ed il numero di posti auto (max 50 punti); Considerato che nella specie la sentenza impugnata del T.A.R. Lombardia, sede di Milano, n. 2867/06, è stata pubblicata il 5 dicembre 2006, mentre il ricorso in appello è stato notificato il 18 gennaio 2008, vale a dire un anno e quarantaquattro giorni dopo la pubblicazione della sentenza appellata e, quindi, oltre il termine stabilito, a pena di decadenza, dal citato art. 23 bis della L. n. 1034/1971; Considerato, dunque, che appare manifestamente fondata l eccezione pregiudiziale sollevata dalle appellate nella memoria depositata e che appaiono sussistere giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio fra le parti costituite; P.Q.M. Dichiara irricevibile l appello. Spese del grado compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità Amministrativa. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 26 Febbraio 2008 L ESTENSORE 7 di 9

IL PRESIDENTE F.to ************ ******************* IL SEGRETARIO F.to ************* DEPOSITATA IN SEGRETERIA 8 di 9

Il 28 marzo 2008 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) p.il DIRIGENTE f.to ***************** https://www.diritto.it/sui-termini-per-impugnare-una-sentenza-del-tar/ 9 di 9