UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale

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MODULO C UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale Repertorio n. del -------======ooo======------- Disciplinare d uso avente per oggetto Concessione in uso di porzione di terreno appartenente al P.A.F. Regionale per realizzazione di appostamento fisso di caccia TRA nato a. il.., residente per la carica presso la Sede dell Ente. in. Via, non in proprio ma in qualità di Responsabile del Servizio Economia, Ambiente, Territorio e Forestazione dell'unione Montana dei Comuni del Mugello, codice fiscale 06207690485 d ora in avanti indicata anche come Ente concedente, E... nato a... il..., residente a... in via... C.F.... d ora in avanti indicato come Concessionario, si stipula quanto segue :Art. 1. Oggetto della concessione. Oggetto della concessione è porzione di terreno, posto all interno del complesso agro-forestale regionale Giogo-Casaglia sito in Comune di, contraddistinto catastalmente al foglio part.... (coordinate Gauss-Boaga...) Art. 2 Finalità della concessione. Il terreno sopra distinto è concesso in uso al concessionario per la realizzazione di un appostamento fisso di caccia consistente in capanno e/o altana, in conformità con quanto previsto dall art. 27 lettera h-bis della L.R. 39/2000 e ss.mm.i.i.------ Art. 3. Durata della concessione. La durata della concessione è fissata in anni nove (9) a decorrere dalla data della stipula, entro i limiti previsti dalle direttive regionali vigenti in materia. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all Ente concedente apposita richiesta scritta mediante nota A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L Unione Montana dei Comuni del Mugello si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione del

terreno anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall Ente concedente al concessionario uscente. ----- Art. 4. - Uso dei beni in concessione Con la firma del presente atto il Concessionario dichiara che il terreno è privi di vizi e pienamente idoneo allo scopo della richiesta e si impegna e dichiara di utilizzarlo esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d uso pena la rescissione immediata della concessione.---- Il Concessionario nell usufruire del bene consegnato si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque lo frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, L Unione Montana dei Comuni del Mugello e impegnandosi a rilevarla indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per l utilizzo di detto bene.----- Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza il bene avuto in consegna; è espressamente vietato, senza preventivo consenso scritto dell Ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al presente atto, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell Ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dell immobile. In caso di inadempienza L Unione Montana dei Comuni del Mugello si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario.---- Il Concessionario riconosce alla Regione Toscana, e/o all Ente Terre Regionali Toscane e/o all Unione Montana dei Comuni del Mugello, il diritto accedere all immobile concesso, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire,

attraverso il proprio personale, disposizioni circa l utilizzo del bene nonché l eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.----- Art. 5. - Obblighi del Concessionario. Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento):--- 1) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene concesso per tutta la durata della concessione. 2) a non eseguire alcun intervento sul bene concesso senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'ente concedente, che non consenta in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al disciplinare di concessione, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e Concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. 3) il Concessionario, relativamente ai tratti di viabilità in cui ha diritto di passaggio, dovrà concorrere nell esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in quota pari al 20% del bene servito dalla viabilità. ----- 4) a risarcire all Ente concedente qualsiasi danno causato all area per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso concessionario e/o collaboratori a qualsiasi titolo. ------ 5) a pagare il canone annuo di concessione. ----- Art. 6. Forniture. Non sono previste forniture di utenze; qualora si rendessero necessarie il Concessionario deve ottenere preventiv autorizzazione scritta dall'ente concedente e la relativa spesa dei contratti per le forniture sarà a totale carico del concessionario.---- Art. 7. Permessi e nullaosta. Il Concessionario si impegna a subordinare l effettivo uso del bene concesso all ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di

legge necessari per la realizzazione dell'appostamento fisso, nonchè al rispetto di quanto in esse impartito. ----- Art. 8. Canone di Concessione ed oneri tributari. Il canone di concessione, risultante dall offerta espressa dal medesimo concessionario in sede di gara è determinato in annui. Il canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. L aggiornamento decorrerà a partire dall anno successivo alla data di stipula del presente atto di concessione Il suddetto canone rivalutato annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro il 31gennaio di ogni anno mediante versamento con bonifico bancario sul conto intestato alla Unione Montana dei Comuni del Mugello acceso presso la CRF - codice Iban IT 52T0616037750100000300006 indicando come causale concessione terreno demaniale anno.... Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l anno successivo.-------- Sul concessionario gravano, ai sensi dell art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, eventuali oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.----- Art. 9. Cauzioni. Il concessionario dovrà costituire e fornirne apposita copia all ente concedente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto di concessione un deposito cauzionale dell importo pari ad una annualità di canone.----- Tale deposito verrà svincolato dopo sei (6) mesi dalla scadenza dell atto di concessione.----- Art. -10. Divieti. E fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso pena la revoca immediata della concessione. E altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.----- Art. 11. - Revoca della concessione. La concessione potrà essere revocata quando:----- a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso, o il concessionario ne faccia un uso non

conforme al titolo di possesso.- il concessionario si sia reso moroso riguardo al pagamento del canone per due anni consecutivi; il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente, anche a titolo gratuito a terzi i beni concessi.----- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione.----- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare. ---- L ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul/i bene/i, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R., con preavviso di mesi sei (6) senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi. Art. 12. - Recesso. Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta A. R. da inviarsi all Ente concedente almeno sei (6) mesi prima della data di rilascio del bene. Art. 13. - Domicilio del Concessionario. A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale presso la sede dell'unione Montana dei Comuni del Mugello.------ Art. 14 Foro competente. Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Firenze. Art. 15 Spese. La presente scrittura viene registrata dall Ente concedente a spese del Concessionario. Art. 16 Norme di rinvio. Per l osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge.------- Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.---- Art. 17 Disposizioni finali.

E parte integrante della presente scrittura lo stato di consistenza dei beni e la planimetria in scala 1:10.000 e 1:2000 dell'area interessata dalla concessione, sottoscritti dalle parti.------- Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.------ Luogo. Data.. Il Concedente Il Concessionario