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SERVIZIO CONTRIBUTI A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO E VIGILANZA AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI ECONOMICI CON SPORTIVI PROFESSIONISTI ALLE SEDI COMPARTIMENTALI E SEZIONI DISTACCATE E.N.P.A.L.S. CIRCOLARE N. 13 l'8.3.2000 LORO SEDI Protocollo n. 8/CS AI SERVIZI E UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE LORO SEDI e, p.c. AL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO OGGETTO: AI SIGG. COMPONENTI IL COMITATO DI Anno 2000: VIGILANZA PER LA GESTIONE DEL FONDO - importi che non concorrono a SPECIALE PER CALCIATORI, ALLENATORI DI formare il reddito imponibile CALCIO E SPORTIVI PROFESSIONISTI - regime di decontribuzione AI SIGG. COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE - tabelle aliquote contributive AL NUCLEO DI VALUTAZIONE LORO SEDI Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro (art.3, D.Lgs.

314/97) Come noto, il comma 9, l'art.48 T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22.12.86, n.917, come sostituito dall'art.3 D.Lgs. 314/97 (v. circolare n.3 19.2.98) ha stabilito che gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro possono essere rivalutati con decreto Presidente Consiglio dei Ministri, previa iberazione Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale valore medio l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2% rispetto al valore medio medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo l'anno 1998. Ciò posto si comunica che, per l'anno 2000, detti importi non subiscono variazioni rimanendo, pertanto, fissati nella stessa misura prevista dal D.Lgs. 314/97. Nel rinviare alle disposizioni già impartite con le circolari n.3 19.2.98 e n.6 25.2.99 si ritiene utile richiamare, brevemente, l'ammontare di quegli importi cui si riferisce la norma e che non concorrono a formare il reddito imponibile (fiscale e previdenziale): - indennità di trasferta: tali indennità non concorrono a formare il reddito imponibile fino all'importo di L. 90.000 (euro = 46,48) giornaliere se tratta-

si di trasferta nel territorio nazionale e fino all'importo di L. 150.000 (euro = 77,47) giornaliere se trattasi di trasferta all'estero. I sopracitati importi si riducono di un terzo ( L. 30.000 pari a 15,49 euro) in caso di rimborso le spese di alloggio ovvero di quelle di vitto o di alloggio o vitto fornito gratuitamente e di due terzi (L.60.000 pari 30,99 euro) "in caso di rimborso sia le spese di alloggio che di quelle di vitto"; -indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti: dette inden- nità non concorrono a formare il reddito imponibile nella misura 50% loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a L. 3.000.000 (euro = 1.549,37), se trattasi di trasferimenti all'interno territorio nazionale e a L. 9.000.000 (euro = 4.648,11) per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo; - erogazioni a titolo di liberalità: le erogazioni in questione non concorrono a formare il reddito imponibile se di importo non superiore, nel periodo di imposta, a L. 500.000 (euro = 258,23); - beni e servizi forniti al lavoratore: non concorre a formare il reddito impo- nibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se di importo complessivamente non superiore a L. 500.000 (euro = 258,23). Si ribadisce che, qualora detto valore sia superiore al sopracitato limite

(L. 500.000), lo stesso concorre interamente a formare il reddito e, pertanto, È da considerarsi base imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali; - prestazioni e indennità sostitutive la mensa: non concorre a formare il reddito imponibile l'importo la prestazione sostitutiva la mensa azien- dale (cosiddetti "buoni pasto" o "tickets restaurant") se di importo comples- sivo non superiore a L. 10.240 (euro 5,29) giornaliere. Relativamente all'indennità sostitutiva la mensa, si ricorda che la materia È stata disciplinata dall'art.4 D.Lgs. 56/98, che ha modificato l'art.3 D.Lgs. 314/97 nella parte in cui lo stesso regola il trattamento fiscale e previdenziale le indennità in questione. Nel richiamare quanto già precisato con la citata circolare n.6 25.2.99, si conferma che l'indennità sostitutiva la mensa non concorre a formare l'imponibile previdenziale, fino all'importo complessivo giornaliero di L. 10.240 (euro = 5,29), se erogata nei casi espressamente previsti dalla norma (art.4, D.Lgs. 56/98). Risulta evidente che le indennità erogate al di fuori dei suddetti casi concorrono a formare l'imponibile previdenziale per il loro intero ammontare. Ad integrazione di quanto sopra illustrato, si comunica che con l'art.13

D.Lgs. 23/12/99, n.505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2/9/97, n.314, 2/11/97, n.461, 18/12/97 nn.466 e 467, sono state introdotte alcune modificazioni alla normativa che disciplina il reddito di lavoro di cui al testo unico le imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. Per quanto concerne, in particolare, l'art.48 T.u.i.r., come sostituito dall'art.3 D.Lgs.314/97, le modifiche riguardano: - il comma 2, lettera f) - il comma 2, lettera g) - il comma 4, lettera b). La nuova formulazione la lettera f) limita la esclusione dalla base imponibile (fiscale e previdenziale) alla "utilizzazione le opere e dei servizi" con finalità di educazione, istruzione, ricreazione o culto (art.65, comma 1, T.u.i.r.) da parte dei dipendenti e dei familiari indicati nell'art.12 (T.u.i.r.). Con la norma contenuta nella lettera f - bis) È stata, invece, mantenuta l'esclusione dalla formazione reddito di lavoro soltanto per le "somme erogate dal di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'art.12, nonchè per borse di studio a favore dei medesimi familiari".

A tale proposito si rammenta che la previgente normativa prevedeva che non concorressero alla formazione reddito: "le somme erogate dal di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le finalità di cui al comma 1 l'art.65, con esclusione di quelle di assistenza sociale e sanitaria e l'utilizzo le relative opere e servizi da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'art.12" (v.punto C la circolare n.3 19/2/98). La sostituzione la lettera g) comma 2 l'art.48 T.u.i.r. con la lettera g) e g-bis) (art.13, D.Lgs. 505/99) ha modificato il previgente trattamento (fiscale e previdenziale) le azioni assegnate ai lavoratori ( v. punto C la circolare n.3 19.2.98). Sulla base la nuova normativa non concorrono a formare il reddito: "g ) il valore le azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima predetto termine, l'importo

che non ha concorso a formare il reddito al momento l'acquisto È assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; g-bis) la differenza tra il valore le azioni al momento l'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore le azioni stesse alla data l'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore a 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito". Le nuove disposizioni si applicano "esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro nonchè a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa". Posto che il nuovo regime fiscale e previdenziale in materia di assegnazione di azioni ai lavoratori prevede, tra l'altro, che il valore le azioni offerte alla generalità dei dipendenti non concorre alla formazione reddito di lavoro fino all'importo massimo di L. 4.000.000 nel periodo d'imposta, per ulteriori approfondimenti si rinvia alle disposizioni e chiarimenti forniti dal Ministero le Finanze con le circolari n.247/e 29.12.99 e n.30/e 25.2.2000.

La modifica apportata al comma 4, lettera b) riguarda la determinazione l'imponibile (fiscale e previdenziale) in caso di concessione di prestiti al lavoratore. Nella fattispecie, la nuova norma prevede che l'imponibile sia pari al 50% la differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto "vigente al termine di ciascun anno" (precedente normativa: "vigente al momento la concessione prestito", v. punto C la circolare n.3 19.2.98) e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Regime contributivo le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello (art.2, D.L. 67/97 convertito, con modificazioni, dalla legge 135/97) L'art.60 la legge 17.5.99, n.144 ha disposto l'elevazione al 3% limite massimo di retribuzione imponibile percepita entro il quale trova applicazione il regime di decontribuzione previsto dall'art.2, comma 2, D.L. 25 marzo 1997, n.67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135. Come noto, l'incremento tetto di decontribuzione doveva essere finanziato con una quota parte le maggiori entrate derivanti da appositi decreti Presidente Consiglio dei Ministri di cui all'art.8 la legge

448/98, da emanarsi successivamente alla data di entrata in vigore la legge 144/99. La mancata emanazione dei suddetti decreti non ha consentito la necessaria copertura finanziaria, pertanto, relativamente all'anno 1999, il regime di decontribuzione È rimasto applicabile entro il limite 2%. Premesso quanto sopra si comunica che, con l'art.49, comma 3, la legge 23 dicembre 1999, n.488, recante "Disposizioni per la formazione bilancio annuale e pluriennale lo Stato (legge finanziaria 2000)", È stata prevista, per gli anni 2000 e 2001, la necessaria copertura finanziaria degli oneri conseguenti alla elevazione al 3% tetto di decontribuzione di cui al citato art.60 la legge 144/99. A decorrere dal mese di gennaio 2000, quindi, il regime di decontribuzione trova applicazione entro il tetto stabilito 3% la retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell'anno solare di riferimento (1ø gennaio - 31 dicembre 2000). Per una completa trattazione la materia si rinvia ad una successiva circolare in corso di predisposizione.

Tabelle aliquote contributive Con le circolari n.7 26/2/99 e n.14 12/4/99 sono state fornite disposizioni in merito alle modalità di applicazione la normativa di cui all'art.3, comma 1, la legge 23/12/98, n.448 che, si ricorda, ha stabilito la soppressione dei contributi destinati: - al finanziamento degli asili nido di cui all'art.8 la legge 1971, n.1044; - alle finalità soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.) di cui all'art.28 la legge 3 giugno 1975, n.160 e all'articolo unico D.P.R. 30 agosto 1956, n.1124; - all'assicurazione contro la tubercolosi di cui all'art.28 la legge 3 giugno 1975, n.160 e all'articolo 2 D.P.R. 2 febbraio 1960, n.54 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto di interesse di questo Ente si È, altresì, precisato che: a) il contributo per gli asili nido (0,10%) a carico di lavoro non È più dovuto, a decorrere dal 1ø gennaio 1999, per tutte le imprese settore

industria e per quelle inquadrate in altri settori che versano il contributo Cuaf in misura non inferiore a quella prevista per il settore industria (2,48%). Anche per le imprese esentate dal versamento contributo Cuaf la soppressione dei contributi per asili nido, Enaoli e Tbc ha decorrenza 1ø gennaio 1999; b) il contributo per gli asili nido (0,10%) a carico di lavoro non È più dovuto, a decorrere dal 1ø gennaio 2000, per tutte le imprese inquadrate in settori diversi dall'industria (es.settore terziario, commerciale) i cui titolari siano iscritti negli elenchi nominativi IVS di categoria e che ver- sano un'aliquota Cuaf ridotta (0,43%), quindi inferiore a quella prevista per il settore industria (2,48%). In conseguenza la diversa decorrenza applicativa beneficio previsto dalla legge 448/98, sono state codificate e comunicate con la sopracitata circolare n.14 12/4/99 specifiche tabelle che, con decorrenza 1ø gennaio 1999, hanno previsto la soppressione contributo per gli asili nido. Considerato che, a decorrere dal 1ø gennaio 2000, tutte le imprese non sono più tenute al versamento di detto contributo, si ritiene utile fornire, in allegato, una elencazione le tabelle corrispondenti alle aliquote contributive da applicare e cioè prive contributo asili nido, ai fini versamento la contribuzione dovuta nonchè la compilazione la relativa

modulistica. Per quanto ovvio, si rammenta che le tabelle (lavoratori spettacolo: tab "O", tab "A", tab 1, tab 2, tab 3, tab 4, tab 5, tab 6, tab 7, tab 8, tab 9, tab "B"; sportivi professionisti: tab "N", tab "V") non riportate nell'allegato sono comunque vigenti, in quanto devono essere utilizzate dai datori di lavoro nei casi di regolarizzazioni contributive riferentesi a periodi in cui il contributo per gli asili nido era obbligatoriamente dovuto. //FIRMATO//FDIRET

Allegato LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Tabelle aliquote contributive in vigore dal 1ø gennaio 1999 Tabella "C" : lavoratori lo spettacolo iscritti all'enpals successivamente alla data 31.12.95 e privi di anzianità contributiva

a carico a carico di lavoro lavoratore dall'1.1.99 32,70 32,70 23,81 8,89 Tabella "R" : lavoratori lo spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti all'enpals successivamente alla data 31.12.95 e privi di anzianità contributiva a carico a carico di lavoro lavoratore dall'1.1.99 35,70 35,70 25,81 9,89 Tabella "D" : lavoratori lo spettacolo appartenenti alle categorie dal n. 1 al n.14 l'art.3 D.L.C.P.S. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni (ex Iø gruppo) già iscritti all'enpals alla data 31.12.95 per i quali È dovuto il contributo per :

il trattamento economico di maternità (T.E.M.) 0,57% dal al a carico a carico di lavoro lavoratore 1.1.99-31.12.00 29,64 29,64 19,54 10,10 1.1.01-31.12.02 30,14 30,14 20,04 10,10 1.1.03-31.12.04 30,64 30,64 20,54 10,10 1.1.05-31.12.06 31,14 31,14 21,04 10,10 1.1.07-31.12.08 31,64 31,64 21,54 10,10 1.1.09-31.12.10 32,14 32,14 22,04 10,10 1.1.11-31.12.12 32,64 32,64 22,54 10,10 1.1.13-31.12.13 32,70 32,70 22,60 10,10 1.1.14 32,70 32,70 23,81 8,89 Tabella "E" : lavoratori lo spettacolo appartenenti alle categorie dal n.1 al n.14 l'art. 3 D.L.C.P.S. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni (ex Iø gruppo) già iscritti all'enpals alla data 31.12.95 per i quali È dovuto il contributo per: l'assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.) 0,14%

il trattamento economico di maternità (T.E.M.) 0,57% Totale contributo 0,71% dal al a carico a carico di lavoro lavoratore 1.1.99-31.12.00 29,78 29,78 19,68 10,10 1.1.01-31.12.02 30,28 30,28 20,18 10,10 1.1.03-31.12.04 30,78 30,78 20,68 10,10 1.1.05-31.12.06 31,28 31,28 21,18 10,10 1.1.07-31.12.08 31,78 31,78 21,68 10,10 1.1.09-31.12.10 32,28 32,28 22,18 10,10 1.1.11-31.12.11 32,70 32,70 22,60 10,10 1.1.12 32,70 32,70 23,81 8,89 Tabella "F": lavoratori lo spettacolo appartenenti alle categorie dal n.1 al n.14 l'art.3 D.L.C.P.S. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni (ex Iø gruppo) già iscritti all'enpals alla data 31.12.95 per i quali È dovuto il contributo per:

l'assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.) 0,14% il trattamento economico di maternità (T.E.M.) 0,57% l'assegno per il nucleo familiare (A.N.F ex C.U.A.F.) 3,72% Totale contributo 4,43% a carico a carico di lavoro lavoratore dall'1.1.99 32,70 32,70 23,81 8,89 Tabella "G" : lavoratori lo spettacolo appartenenti alle categorie dal n.15 in poi l'art.3 D.L.C.P.S. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni (ex IIø gruppo) già iscritti all'enpals alla data 31.12.95 per i quali È dovuto il contributo per: l'assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.) 0,14% il trattamento economico di maternità (T.E.M.) 0,57% l'assegno per il nucleo familiare (A.N.F. ex C.U.A.F.) 3,72%

Totale contributo 4,43% a carico a carico di lavoro lavoratore dall'1.1.99 32,70 32,70 23,81 8,89 Tabella "H" : lavoratori lo spettacolo dipendenti da imprese l'esercizio cinematografico già iscritti all'enpals alla data 31.12.95 per i quali È dovuto il contributo per: l'assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.) 0,14% il trattamento economico di maternità (T.E.M.) 0,57% l'assegno per il nucleo familiare (A.N.F. ex C.U.A.F) 3,72% Totale contributo 4,43% dal al a carico a carico di lavoro lavoratore

1.1.99-31.12.00 31,40 31,40 22,51 8,89 1.1.01-31.12.02 31,90 31,90 23,01 8,89 1.1.03-31.12.04 32,40 32,40 23,51 8,89 1.1.05 32,70 32,70 23,81 8,89 Tabella "L" : lavoratori lo spettacolo appartenenti alle categorie dal n.1 al n.14 l'art.3 D.L.C.P.S 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni (ex Iø gruppo) già iscritti all'enpals alla data 31.12.95 per i quali È dovuto il contributo per: l'assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.) 0,14% dal al a carico a carico di lavoro lavoratore 1.1.99-31.12.00 29,21 29,21 19,11 10,10 1.1.01-31.12.02 29,71 29,71 19,61 10,10 1.1.03-31.12.04 30,21 30,21 20,11 10,10 1.1.05-31.12.06 30,71 30,71 20,61 10,10

1.1.07-31.12.08 31,21 31,21 21,11 10,10 1.1.09-31.12.10 31,71 31,71 21,61 10,10 1.1.11-31.12.12 32,21 32,21 22,11 10,10 1.1.13-31.12.13 32,70 32,70 22,60 10,10 1.1.14 32,70 32,70 23,81 8,89 Tabella "M" :lavoratori lo spettacolo appartenenti alle categorie dal n.15 in poi l'art.3 D.L.C.P.S 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni (ex IIø gruppo) già iscritti all'enpals alla data 31.12.95 per i quali È dovuto il contributo per: l'assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.) 0,14% dal al a carico a carico di lavoro lavoratore 1.1.99-31.12.00 29,21 29,21 20,32 8,89 1.1.01-31.12.02 29,71 29,71 20,82 8,89 1.1.03-31.12.04 30,21 30,21 21,32 8,89 1.1.05-31.12.06 30,71 30,71 21,82 8,89 1.1.07-31.12.08 31,21 31,21 22,32 8,89 1.1.09-31.12.10 31,71 31,71 22,82 8,89

1.1.11-31.12.12 32,21 32,21 23,32 8,89 1.1.13 32,70 32,70 23,81 8,89 Tabella "P" :lavoratori lo spettacolo appartenenti alle categorie dal n.15 in poi l'art.3 D.L.C.P.S 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni (ex IIø gruppo) già iscritti all'enpals alla data 31.12.95 per i quali È dovuto il contributo per: l'assicurazione contro la tubercolosi (T.B.C.) 0,14% il trattamento economico di maternità (T.E.M) 0,57% Totale contributo 0,71% dal al a carico a carico di lavoro lavoratore 1.1.99-31.12.00 29,78 29,78 20,89 8,89 1.1.01-31.12.02 30,28 30,28 21,39 8,89 1.1.03-31.12.04 30,78 30,78 21,89 8,89 1.1.05-31.12.06 31,28 31,28 22,39 8,89

1.1.07-31.12.08 31,78 31,78 22,89 8,89 1.1.09-31.12.10 32,28 32,28 23,39 8,89 1.1.11 32,70 32,70 23,81 8,89 Tabella "Q" : lavoratori lo spettacolo iscritti all'enpals successivamente alla data 31.12.95 ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie a carico a carico di lavoro lavoratore dall'1.1.99 32,70 32,70 23,81 8,89 Tabella "S" : lavoratori lo spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini iscritti all'enpals successivamente alla data 31/12/95 ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie

a carico a carico di lavoro lavoratore dall'1.1.99 35,70 35,70 25,81 9,89 SPORTIVI PROFESSIONISTI Tabelle aliquote contributive in vigore dal 1ø gennaio 1999 Tabella "T": sportivi professionisti iscritti all'enpals successivamente alla data 31/12/95 e privi di anzianità contributiva dal al a carico a carico di lavoro lavoratore 1.1.99-31.12.99 22,00 22,00 13,11 8,89

1.1.00-31.12.00 24,00 24,00 15,11 8,89 1.1.01-31.12.01 26,00 26,00 17,11 8,89 1.1.02-31.12.02 28,00 28,00 19,11 8,89 1.1.03-31.12.03 30,00 30,00 21,11 8,89 1.1.04-31.12.04 32,00 32,00 23,11 8,89 1.1.05 32,70 32,70 23,81 8,89 Tabella "Z": sportivi professionisti iscritti all'enpals successivamente alla data 31/12/95 ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie e sportivi professionisti già iscritti all'enpals alla data 31/12/95 dal al a carico a carico di lavoro lavoratore 1.1.99-31.12.99 22,00 22,00 13,11 8,89 1.1.00-31.12.00 24,00 24,00 15,11 8,89 1.1.01-31.12.01 26,00 26,00 17,11 8,89 1.1.02-31.12.02 28,00 28,00 19,11 8,89

1.1.03-31.12.03 30,00 30,00 21,11 8,89 1.1.04-31.12.04 32,00 32,00 23,11 8,89 1.1.05 32,70 32,70 23,81 8,89