AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESPLICANO A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI ECONOMICI CON SPORTIVI PROFESSIONISTI
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- Sergio Cipriani
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1 SERVIZIO CONTRIBUTI A TUTTE LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO E VIGILANZA AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESPLICANO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLO SPETTACOLO A TUTTE LE SOCIETA' CHE INTRATTENGONO RAP- PORTI ECONOMICI CON SPORTIVI PROFESSIONISTI ALLE SEDI COMPARTIMENTALI E SEZIONI DISTACCATE E.N.P.A.L.S. CIRCOLARE N. 10 dell' LORO SEDI Protocollo n. 7/CS AI SERVIZI ED UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE LORO SEDI e, p.c. AL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO OGGETTO: AI SIGG. COMPONENTI IL COMITATO DI VIGILANZA PER LA GESTIONE DEL FONDO Anno 2001: SPECIALE PER CALCIATORI, ALLENATORI DI - importi che non concorrono a CALCIO E SPORTIVI PROFESSIONISTI formare il reddito imponibile AI SIGG. COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE - regime di decontribuzione AL NUCLEO DI VALUTAZIONE LORO SEDI Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro (art.3, D.Lgs. 314/97)
2 Come noto, il comma 9, dell'art.48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R , n.917, come sostituito dall'art.3 del D.Lgs. 314/97 (v. circolare n.3 del ) ha stabilito che gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno Ciò posto si comunica che, per l'anno 2001, detti importi non subiscono variazioni rimanendo, pertanto, fissati nella stessa misura prevista dal D.Lgs. 314/97. Nel rinviare alle disposizioni già impartite con le circolari n.3 del , n.6 del e n.13 dell' si ritiene utile richiamare, brevemente, l'ammontare di quegli importi cui si riferisce la norma e che non concorrono a formare il reddito imponibile (fiscale e previdenziale): - indennità di trasferta: tali indennità non concorrono a formare il reddito imponibile fino all'importo di L (euro = 46,48) giornaliere se tratta- si di trasferta nel territorio nazionale e fino all'importo di L
3 (euro = 77,47) giornaliere se trattasi di trasferta all'estero. I sopracitati importi si riducono di un terzo ( L pari a 15,49 euro) in caso di rimborso delle spese di alloggio ovvero di quelle di vitto o di alloggio o vit- to fornito gratuitamente e di due terzi ( L pari a 30,99 euro) "in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto"; - indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti: dette indennità non concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a L (euro = 1.549,37), se trattasi di trasferimenti all'interno del territorio nazionale e a L (euro = 4.648,11) per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo; - erogazioni a titolo di liberalità: le erogazioni in questione non concorrono a formare il reddito imponibile se di importo non superiore, nel periodo di imposta, a L (euro = 258,23); - beni e servizi forniti al lavoratore: non concorre a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se di importo complessivamente non superiore a L (euro = 258,23). Si ribadisce che, qualora detto valore sia superiore al sopracitato limite (L ), lo stesso concorre interamente a formare il reddito e, pertanto,
4 È da considerarsi base imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali; - prestazioni e indennità sostitutive della mensa: non concorre a formare il reddito imponibile l'importo della prestazione sostitutiva della mensa azien- dale (cosiddetti "buoni pasto" o "tickets restaurant") se di importo comples- sivo non superiore a L (euro 5,29) giornaliere. Relativamente all'indennità sostitutiva della mensa, si ricorda che la materia È stata disciplinata dall'art.4 del D.Lgs. 56/98, che ha modificato l'art.3 del D.Lgs. 314/97 nella parte in cui lo stesso regola il trattamento fiscale e previdenziale delle indennità in questione. Nel richiamare quanto già precisato con la citata circolare n.6 del , si conferma che l'indennità sostitutiva della mensa non concorre a formare l'imponibile previdenziale, fino all'importo complessivo giornaliero di L (euro = 5,29), se erogata nei casi espressamente previsti dalla norma (art.4, D.Lgs. 56/98). Risulta evidente che le indennità erogate al di fuori dei suddetti casi concorrono a formare l'imponibile previdenziale per il loro intero ammontare. Come già illustrato con la circolare n.13 dell' l'art.13 del D.Lgs. 23/12/99, n.505, ha introdotto alcune modificazioni alla normativa che disciplina il reddito di lavoro di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.
5 Per quanto concerne, in particolare, l'art.48 del T.u.i.r., come sostituito dall'art.3 del D.Lgs.314/97, le modifiche hanno riguardato: - somme erogate ai dipendenti per le finalità di cui al comma 1, dell'art.65 del T.u.i.r. e utilizzazione delle relative opere e servizi da parte degli stessi: non concorrono a formare il reddito imponibile solamente "le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'art.12, nonch, per borse di studio a favore dei medesimi familiari". La esclusione dalla base imponibile (fiscale e previdenziale) È, altresì, limitata alla "utilizzazione delle opere e dei servizi" con finalità di educazione, istruzione, ricreazione o culto (art.65, comma 1, del T.u.i.r.) da parte dei dipendenti e dei familiari indicati nell'art.12 (T.u.i.r.); - concessione di prestiti: in caso di concessione di prestiti si assume come imponibile (fiscale e previdenziale) il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto "vigente al termine di ciascun anno" e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi; - azionariato dei dipendenti: l'art. 13 del D.Lgs. 505/99 ha ridefinito il trat- tamento impositivo (fiscale e previdenziale) dell'azionariato dei dipendenti. Nel premettere che per azionariato dei dipendenti deve intendersi:
6 1) assegnazione di azioni da parte di un'impresa alla generalità dei propri dipendenti 2) attribuzione di un diritto di opzione per l'acquisto di azioni ("stock option") a singoli o a determinate categorie di lavoratori che l'impresa intende incentivare a rimanere nella propria struttura, si ribadisce che non concorrono a formare il reddito imponibile (fiscale e previdenziale): - il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'im- porto che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto È as- soggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; - la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di
7 partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la pre- detta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito. Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro nonchè a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. In merito a quanto sopra rappresentato si forniscono alcuni chiarimenti: - l'esenzione da tassazione (fiscale e previdenziale) fino all'importo di L. 4 milioni, nel periodo d'imposta, costituisce una franchigia; pertanto, l'impo- sizione sarà effettuata solamente se la differenza tra il valore delle azioni e il prezzo pagato dal lavoratore supera detto importo (L. 4 milioni) ed esclusivamente per la parte eccedente il tetto previsto; - la condizione che le azioni siano offerte alla generalità dei dipendenti si intende soddisfatta quando l'offerta È rivolta a tutti i dipendenti con con- tratto a tempo indeterminato; l'eventuale esclusione di lavoratori con contratto a tempo determinato non È da considerarsi, quindi, di impedimento all'applicazione delle disposizioni in trattazione. Risulta evidente che, nei casi in cui le azioni siano offerte solamente ad alcuni dipendenti (anche se appartenenti ad una stessa categoria), il valore complessivo delle stesse costituirà reddito di lavoro e come tale dovrà essere assoggettato alla vigen-
8 te normativa in materia di "fringe benefits" (art.48, comma 3, del T.u.i.r.); - nei casi di assegnazione di diritti di opzione per l'acquisto di azioni a singoli lavoratori o a determinate categorie che l'impresa intende incentivare a rimanere nella propria struttura, qualora il prezzo pagato dal lavoratore sia inferiore al valore delle azioni al momento dell'offerta, (per "momento dell'offerta" deve prendersi a riferimento la data della delibera che fissa le condizioni del piano di azionariato approvata dagli organi sociali competenti) l'agevolazione prevista dall'art.48 del T.u.i.r., come modificato dall'art.13 del D.Lgs. 505/99, non si applica. Nella fattispecie la differenza tra il va- lore delle azioni al momento dell'assegnazione e il corrispettivo pagato cos- tituisce reddito di lavoro imponibile ai sensi dell'art.48, comma 3, del T.u.i.r. - il regime contributivo dell'azionariato dei dipendenti trova applicazione solo per le azioni e i diritti che il lavoratore acquista dall'impresa in qualità di dipendente, di conseguenza, non rientrano nella fattispecie in esame gli acquisti di titoli che non trovano causa nel rapporto di lavoro. Regime contributivo dell'azionariato dei dipendenti Come noto, con l'emanazione del D.Lgs. 314/97 e successive modificazioni ed integrazioni È stato introdotto il principio secondo il quale l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro, individuati in base all'art.46 del T.u.i.r., avviene sulla medesima base imponibile determinata a fini fiscali
9 a norma dell'art.48 dello stesso T.u.i.r., salvo alcune deroghe dettate dalla diversa natura del prelievo o ispirate da considerazioni di ordine generale in materia di politica previdenziale. Per quanto riguarda, in particolare, la cessione di azioni e le "stock option" si precisa che per la determinazione della base imponibile ai fini contributivi valgono gli stessi criteri applicati in ambito fiscale, pertanto, le stesse sono soggette a contribuzione nel momento e nella misura in cui lo sono ai fini fiscali ("criterio di cassa"). Si pone, tuttavia, la necessità di considerare l'eventuale verificarsi che, a seguito di operazioni di azionariato ai dipendenti, si determinino redditi fiscalmente imponibili successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Nella fattispecie, analogamente a quanto già disposto da altri Istituti, si ritiene di poter derogare al principio generale secondo il quale l'assoggettamento a contribuzione previdenziale dei redditi derivanti da operazioni di azionariato ai dipendenti debba essere effettuato sulla medesima base imponibile determinata a fini fiscali.
10 Si comunica, infatti, che per i soli redditi derivanti da operazioni di azionariato ai dipendenti -azioni e stock option- maturati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro non sussiste obbligo contributivo sia per il beneficiario (che ovviamente non può assolvere, in via autonoma, all'adempimento dell'obbligo) sia per l'ex datore di lavoro. Tutto ciò premesso e considerato, altresì, la complessità delle norme che regolano l'applicazione della nuova disciplina fiscale dell'azionariato dei dipendenti, si ritiene indispensabile rinviare ai chiarimenti forniti dal Ministero delle finanze con le circolari n.247/e/1999, n.30/2000, n.98/2000 e con la risoluzione n.29 del 20/3/2001. Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello (art.2, D.L. 67/97 convertito, con modificazioni, dalla legge 135/97) Premesso che con l'art.49, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.488, È stata prevista, per gli anni 2000 e 2001, la necessaria copertura finanziaria degli oneri conseguenti alla elevazione al 3% del tetto di decontribuzione di cui all'art.60 della legge 144/99, si conferma che anche per l'anno 2001 il regime di decontribuzione trova applicazione entro il tetto stabilito del 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell'anno solare di riferimento (1ø gennaio - 31 dicembre 2001).
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