Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Attuazione delle sinergie operative tra Comuni e Amministrazione Finanziaria nella lotta all evasione fiscale Provvedimento dell Agenzia dell Entrate del 30 maggio 2012 16 Giugno 2012 Marco Pilato Nell ottica di un rafforzamento della sinergia tra Comuni e Amministrazione Finanziaria, rivolta ad un decisivo contrasto dell evasione fiscale, l Agenzia dell Entrate, con Provvedimento Direttoriale del 30/05/2012, n. prot. 78785/2012, ha chiarito le modalità di accesso alle banche dati e di trasmissione di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché le modalità di partecipazione all accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni, in attuazione del Decreto Legge 203/2005 convertito nella Legge del 2.12.2005 n. 248. Il succitato provvedimento, predisposto in cooperazione con la Guardia di Finanza, l INPS, l Agenzia del Territorio e la Conferenza Unificata, potenzia in tal senso le possibili attività dei Comuni, nel perseguimento delle suindicate finalità. In particolar modo, si precisa che: le modalità di accesso ai dati in possesso di Agenzia dell Entrate e Inps, potranno avvenire sulla base di apposite Convenzioni di cooperazione informatica stipulate tra i suddetti Enti nel rispetto dei principali standards di sicurezza informatica e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Al punto 2 del provvedimento vengono precisate le modalità di partecipazione dei Comuni all attività di accertamento fiscale e contributivo. Questi ultimi infatti, potranno fornire ai suindicati Enti, informazioni rilevanti, relativi a atti fatti e negozi che rilevano comportamenti elusivi o evasivi. Nella trasmissione di tali dati, i Comuni dovranno servirsi (anche al fine di una tecnicamente più efficace tutela dei dati personali) di procedure e strumenti informatici, così come predisposti dalla convenzioni di cui al paragrafo precedente. I dati trasmessi potranno riguardare nome, cognome, codice fiscale o partita iva, dei soggetti segnalati; e nel caso di segnalazione all Agenzia del Territorio anche gli identificativi catastali degli immobili stessi. In relazione alla tipologia di segnalazioni rilevanti che potranno essere trasmesse dai Comuni, viene confermato quanto già precisato dall Agenzia dell Entrate nel provvedimento del 3 dicembre 2007. Come già precisato nel suindicato provvedimento, tali sono gli ambiti d intervento rilevanti per le attivita istituzionali dei comuni e per quelle di controllo fiscale dell Agenzia delle entrate : a) commercio e professioni; b) urbanistica e territorio; c) proprieta edilizie e patrimonio immobiliare; d) residenze fittizie all estero; e) disponibilita di beni indicativi di capacita contributiva.
Riguardo invece le segnalazioni rilevanti per le attività istituzionali e di controllo fiscale dell Agenzia del Territorio, oltre a quanto già indicato al punto 12 del provvedimento del 3 dicembre 2007, viene individuato quale ulteriore ambito di intervento quello della collaborazione per l individuazione di ulteriori fabbricati che non risultino dichiarati al catasto, di cui all art. 19, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con tale funzione operativa, i Comuni, di supporto agli enti di controllo fiscale e contributivo, assumono una rilevante funzione anche al fine del Contrasto al lavoro sommerso. Le segnalazioni, infatti che potranno essere comunicate dai Comuni all Inps, potranno riguardare in particolare: la mancata denunzia contributiva da parte dei soggetti che effettuano attività edilizia, che svolgono attività di commercio ambulante, o che svolgono attività commerciale o edilizia. Tanto, anche, in considerazione di una loro maggiore conoscenza del territorio e delle dinamiche economiche di quest ultimo. In ogni caso, quanto oggetto di segnalazione, sarà completato da un appurato controllo da parte delle specifiche Istituzioni competenti. È opportuno considerare come tale attività di partecipazione dei Comuni, all attività di accertamento a supporto di Agenzia dell Entrate e Guardia di Finanza, sia di notevole interesse e beneficio anche per gli Enti comunali stessi. Infatti, come stabilito nel recento provvedimento in oggetto.la quota dei tributi statali stabilita dall articolo 2, comma 10 lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2011, numero 23 è destinata ai Comuni che hanno contribuito all accertamento. In tale processo di supporto alla regolare attività svolta da Agenzia dell Entrate, Guardia di Finanza, Inps, avrà una rilevante funzione di monitoraggio l Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), alla quale gli Enti suindicati forniranno riepiloghi periodici delle segnalazioni e dei conseguenti atti di accertamento. A tutela della normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, nel provvedimento si precisa che i dati e le notizie raccolti sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa ; e, nel caso per lo svolgimento di tali attività il Comune si serva di un soggetto esterno, questo dovrà essere nominato come responsabile del trattamento, e dovrà ricevere dal Comune istruzioni rivolte ad un periodico controllo in tale ambito. Il provvedimento Direttoriale, si pone in piena fase di attuazione del decreto legge 203/2005. Infatti, l art. 2 dello stesso decreto, attribuiva, ad un successivo provvedimento del Direttore dell Agenzia dell Entrate, la concreta determinazione: - delle modalità tecniche di accesso alle banche dati; - delle modalità di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni fiscali, relative ai contribuenti in essi residenti; - delle modalità di partecipazione dei comuni all accertamento fiscale. Con il D.L. 78/2010 all art. 18, erano stati precisati ulteriori elementi di novità, nell attività di partecipazione dei comuni all attività di accertamento quali: - istituzione obbligatoria dei Consigli Tributari; - la premialità del 30%, poi innalzata al 33%; - individuazione dei tributi su cui calcolare la premialità; In realtà appare opportuno precisare che, una effettiva partecipazione dei Comuni a tali attività di supporto al contrasto dell evasione fiscale, è apparsa nei mesi successivi ai diversi provvedimenti normativi,
scarsamente presa in considerazione dagli stessi. Tali scelte attuative da parte delle Autonomia Comunali, infatti, sarebbero state influenzate da notevoli perdite di consensi elettorali. A tale atteggiamento restio da parte dei Comuni, ha cercato di porre rimedio il Governo Monti, che con l art. 2, commi 8 e 10 del Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, il quale ha abolito i Consigli Tributari e ha però aumentato l incentivo finanziario spettante ai Comuni, al 100% di quanto riscosso dall intero procedimento (nel caso di segnalazione trasmessa dai Comuni - lavorata dall Agenzia dell Entrate - e successivamente risultata esatta). Tanto, dovrebbe incoraggiare i Comuni, nell attuazione dell intero procedimento di supporto ai fenomeni di evasione fiscale. Gli strumenti normativi attuativi della difficile sinergia tra Stato e macchine comunali, sembrano essere stati correttamente predisposti dal Governo, spetta ora ai Comuni la difficile scelta e interpretazione, (nell ottica di maggiori conoscitori delle diverse realtà economiche locali), del loro personale coinvolgimento in tale nuova ma impegnativa e interessante attività di gestione. Nell ottica di un rafforzamento della sinergia tra Comuni e Amministrazione Finanziaria, rivolta ad un decisivo contrasto dell evasione fiscale, l Agenzia dell Entrate, con Provvedimento Direttoriale del 30/05/2012, n. prot. 78785/2012, ha chiarito le modalità di accesso alle banche dati e di trasmissione di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché le modalità di partecipazione all accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni, in attuazione del Decreto Legge 203/2005 convertito nella Legge del 2.12.2005 n. 248. Il succitato provvedimento, predisposto in cooperazione con la Guardia di Finanza, l INPS, l Agenzia del Territorio e la Conferenza Unificata, potenzia in tal senso le possibili attività dei Comuni, nel perseguimento delle suindicate finalità. In particolar modo, si precisa che: le modalità di accesso ai dati in possesso di Agenzia dell Entrate e Inps, potranno avvenire sulla base di apposite Convenzioni di cooperazione informatica stipulate tra i suddetti Enti nel rispetto dei principali standards di sicurezza informatica e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Al punto 2 del provvedimento vengono precisate le modalità di partecipazione dei Comuni all attività di accertamento fiscale e contributivo. Questi ultimi infatti, potranno fornire ai suindicati Enti, informazioni rilevanti, relativi a atti fatti e negozi che rilevano comportamenti elusivi o evasivi. Nella trasmissione di tali dati, i Comuni dovranno servirsi (anche al fine di una tecnicamente più efficace tutela dei dati personali) di procedure e strumenti informatici, così come predisposti dalla convenzioni di cui al paragrafo precedente. I dati trasmessi potranno riguardare nome, cognome, codice fiscale o partita iva, dei soggetti segnalati; e nel caso di segnalazione all Agenzia del Territorio anche gli identificativi catastali degli immobili stessi. In relazione alla tipologia di segnalazioni rilevanti che potranno essere trasmesse dai Comuni, viene confermato quanto già precisato dall Agenzia dell Entrate nel provvedimento del 3 dicembre 2007. Come già precisato nel suindicato provvedimento, tali sono gli ambiti d intervento rilevanti per le attivita istituzionali dei comuni e per quelle di controllo fiscale dell Agenzia delle entrate : a) commercio e professioni; b) urbanistica e territorio; c) proprieta edilizie e patrimonio immobiliare;
d) residenze fittizie all estero; e) disponibilita di beni indicativi di capacita contributiva. Riguardo invece le segnalazioni rilevanti per le attività istituzionali e di controllo fiscale dell Agenzia del Territorio, oltre a quanto già indicato al punto 12 del provvedimento del 3 dicembre 2007, viene individuato quale ulteriore ambito di intervento quello della collaborazione per l individuazione di ulteriori fabbricati che non risultino dichiarati al catasto, di cui all art. 19, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con tale funzione operativa, i Comuni, di supporto agli enti di controllo fiscale e contributivo, assumono una rilevante funzione anche al fine del Contrasto al lavoro sommerso. Le segnalazioni, infatti che potranno essere comunicate dai Comuni all Inps, potranno riguardare in particolare: la mancata denunzia contributiva da parte dei soggetti che effettuano attività edilizia, che svolgono attività di commercio ambulante, o che svolgono attività commerciale o edilizia. Tanto, anche, in considerazione di una loro maggiore conoscenza del territorio e delle dinamiche economiche di quest ultimo. In ogni caso, quanto oggetto di segnalazio lign="justify">nell ottica di un rafforzamento della sinergia tra Comuni e Amministrazione Finanziaria, rivolta ad un decisivo contrasto dell evasione fiscale, l Agenzia dell Entrate, con Provvedimento Direttoriale del 30/05/2012, n. prot. 78785/2012, ha chiarito le modalità di accesso alle banche dati e di trasmissione di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché le modalità di partecipazione all accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni, in attuazione del Decreto Legge 203/2005 convertito nella Legge del 2.12.2005 n. 248. Il succitato provvedimento, predisposto in cooperazione con la Guardia di Finanza, l INPS, l Agenzia del Territorio e la Conferenza Unificata, potenzia in tal senso le possibili attività dei Comuni, nel perseguimento delle suindicate finalità. In particolar modo, si precisa che: le modalità di accesso ai dati in possesso di Agenzia dell Entrate e Inps, potranno avvenire sulla base di apposite Convenzioni di cooperazione informatica stipulate tra i suddetti Enti nel rispetto dei principali standards di sicurezza informatica e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Al punto 2 del provvedimento vengono precisate le modalità di partecipazione dei Comuni all attività di accertamento fiscale e contributivo. Questi ultimi infatti, potranno fornire ai suindicati Enti, informazioni rilevanti, relativi a atti fatti e negozi che rilevano comportamenti elusivi o evasivi. Nella trasmissione di tali dati, i Comuni dovranno servirsi (anche al fine di una tecnicamente più efficace tutela dei dati personali) di procedure e strumenti informatici, così come predisposti dalla convenzioni di cui al paragrafo precedente. I dati trasmessi potranno riguardare nome, cognome, codice fiscale o partita iva, dei soggetti segnalati; e nel caso di segnalazione all Agenzia del Territorio anche gli identificativi catastali degli immobili stessi. In relazione alla tipologia di segnalazioni rilevanti che potranno essere trasmesse dai Comuni, viene confermato quanto già precisato dall Agenzia dell Entrate nel provvedimento del 3 dicembre 2007. Come già precisato nel suindicato provvedimento, tali sono gli ambiti d intervento rilevanti per le attivita istituzionali dei comuni e per quelle di controllo fiscale dell Agenzia delle entrate : a) commercio e professioni; b) urbanistica e territorio; c) proprieta edilizie e patrimonio immobiliare;
d) residenze fittizie all estero; e) disponibilita di beni indicativi di capacita contributiva. Riguardo invece le segnalazioni rilevanti per le attività istituzionali e di controllo fiscale dell Agenzia del Territorio, oltre a quanto già indicato al punto 12 del provvedimento del 3 dicembre 2007, viene individuato quale ulteriore ambito di intervento quello della collaborazione per l individuazione di ulteriori fabbricati che non risultino dichiarati al catasto, di cui all art. 19, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con tale funzione operativa, i Comuni, di supporto agli enti di controllo fiscale e contributivo, assumono una rilevante funzione anche al fine del Contrasto al lavoro sommerso. Le segnalazioni, infatti che potranno essere comunicate dai Comuni all Inps, potranno riguardare in particolare: la mancata denunzia contributiva da parte dei soggetti che effettuano attività edilizia, che svolgono attività di commercio ambulante, o che svolgono attività commerciale o edilizia. Tanto, anche, in considerazione di una loro maggiore conoscenza del territorio e delle dinamiche economiche di quest ultimo. In ogni caso, quanto oggetto di segnalazione, sarà completato da un appurato controllo da parte delle specifiche Istituzioni competenti. È opportuno considerare come tale attività di partecipazione dei Comuni, all attività di accertamento a supporto di Agenzia dell Entrate e Guardia di Finanza, sia di notevole interesse e beneficio anche per gli Enti comunali stessi. Infatti, come stabilito nel recento provvedimento in oggetto.la quota dei tributi statali stabilita dall articolo 2, comma 10 lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2011, numero 23 è destinata ai Comuni che hanno contribuito all accertamento. In tale processo di supporto alla regolare attività svolta da Agenzia dell Entrate, Guardia di Finanza, Inps, avrà una rilevante funzione di monitoraggio l Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), alla quale gli Enti suindicati forniranno riepiloghi periodici delle segnalazioni e dei conseguenti atti di accertamento. A tutela della normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, nel provvedimento si precisa che i dati e le notizie raccolti sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa ; e, nel caso per lo svolgimento di tali attività il Comune si serva di un soggetto esterno, questo dovrà essere nominato come responsabile del trattamento, e dovrà ricevere dal Comune istruzioni rivolte ad un periodico controllo in tale ambito. Il provvedimento Direttoriale, si pone in piena fase di attuazione del decreto legge 203/2005. Infatti, l art. 2 dello stesso decreto, attribuiva, ad un successivo provvedimento del Direttore dell Agenzia dell Entrate, la concreta determinazione: - delle modalità tecniche di accesso alle banche dati; - delle modalità di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni fiscali, relative ai contribuenti in essi residenti; - delle modalità di partecipazione dei comuni all accertamento fiscale. Con il D.L. 78/2010 all art. 18, erano stati precisati ulteriori elementi di novità, nell attività di partecipazione dei comuni all attività di accertamento quali: - istituzione obbligatoria dei Consigli Tributari; - la premialità del 30%, poi innalzata al 33%; - individuazione dei tributi su cui calcolare la premialità;
In realtà appare opportuno precisare che, una effettiva partecipazione dei Comuni a tali attività di supporto al contrasto dell evasione fiscale, è apparsa nei mesi successivi ai diversi provvedimenti normativi, scarsamente presa in considerazione dagli stessi. Tali scelte attuative da parte delle Autonomia Comunali, infatti, sarebbero state influenzate da notevoli perdite di consensi elettorali. A tale atteggiamento restio da parte dei Comuni, ha cercato di porre rimedio il Governo Monti, che con l art. 2, commi 8 e 10 del Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, il quale ha abolito i Consigli Tributari e ha però aumentato l incentivo finanziario spettante ai Comuni, al 100% di quanto riscosso dall intero procedimento (nel caso di segnalazione trasmessa dai Comuni - lavorata dall Agenzia dell Entrate - e successivamente risultata esatta). Tanto, dovrebbe incoraggiare i Comuni, nell attuazione dell intero procedimento di supporto ai fenomeni di evasione fiscale. Gli strumenti normativi attuativi della difficile sinergia tra Stato e macchine comunali, sembrano essere stati correttamente predisposti dal Governo, spetta ora ai Comuni la difficile scelta e interpretazione, (nell ottica di maggiori conoscitori delle diverse realtà economiche locali), del loro personale coinvolgimento in tale nuova ma impegnativa e interessante attività di gestione. TAG: articoli professionisti, pubblico, diritto regionale e degli enti locali, diritto tributario Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l