ALLEGATOA alla Dgr n. 181 del 22 febbraio 2011 pag. 1/5

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giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 181 del 22 febbraio 2011 pag. 1/5 Schema di INTESA tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e Regione Veneto AVVIO DI PERCORSI FORMATIVI IN APPRENDISTATO PER L ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE in attuazione dell art. 48 del Decreto Legislativo del 10 settembre 2003 n. 276 VISTO l articolo 2 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro che ha previsto il riordino degli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l attività formativa svolta in azienda ed, in particolare, l apprendistato; VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 recante Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e in particolare l articolo 48 che istituisce l apprendistato per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale; VISTA la legge regionale del 13 marzo 2009 n. 3 Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro, in particolare gli articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, i quali prevedono, rispettivamente, che la Regione promuova i tirocini formativi e di orientamento e le diverse forme di apprendistato; VISTO in particolare, l art. 44 della L.R. n. 3 del 13 marzo 2009, nel quale si dispone che la Giunta regionale definisce, d intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca e acquisito il parere delle parti sociali rappresentate nella commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, i profili formativi del contratto di apprendistato per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale veneta nn. 804, 805 e 1485 del 2010 relative ai percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione;

ALLEGATOA alla Dgr n. 181 del 22 febbraio 2011 pag. 2/5 VISTA la legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634; VISTO l Accordo del 15 gennaio 2004 tra il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard formativi minimi in attuazione dell Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003; VISTO l Accordo del 28 ottobre 2004 tra il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le comunità montane per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi; VISTO il decreto ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010 relativo al modello di certificazione delle competenze nell assolvimento dell obbligo di istruzione; VISTO l Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010 riguardante la definizione delle 21 qualifiche in esito ai percorsi triennali di formazione professionale; VISTO il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell obbligo di istruzione, ai sensi dell articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; VISTO l articolo 27, comma 4 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, modificato dall art. 37 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, che sancisce l avvio delle prime annualità dei percorsi di istruzione e formazione professionale dall anno scolastico 2010-2011; VISTA la L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro e successive modifiche e integrazioni; VISTA la L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, Istituzione dell elenco regionale degli organismi di formazione accreditati ; VISTO l Accordo tra Regione Veneto e l Ufficio Scolastico regionale per il Veneto Direzione Generale, sottoscritto il 13 gennaio 2011, per la realizzazione di un offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005 negli Istituti Professionali di Stato; VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183, cd Collegato Lavoro che introduce la possibilità per i giovani che hanno compiuto 15 anni di età di completare il proprio percorso in obbligo di istruzione e in diritto dovere attraverso la frequenza di percorsi in apprendistato di cui all art. 48 del D. Lgs 273/03; CONSIDERATO CHE nell Intesa sulle Linee guida per la formazione nel 2010, approvata il 17 febbraio 2010, Governo, Regioni, Province Autonome e parti Sociali concordano di rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie (professionalizzante, per l esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione, di alta formazione) con l obiettivo di garantire un percorso di formazione a tutti gli apprendisti; la Regione del Veneto ha sottoscritto in data 9 dicembre 2010 un Accordo con Confindustria Veneto, Confapi Veneto, Confartigianato Veneto, Casartigiani, CNA Veneto, Confcommercio Veneto, Confesercenti Veneto, Federclaii Veneto, Confcooperative Veneto, Legacooperative Veneto, Consilp Confprofessioni Veneto, CISL Veneto, UIL Veneto, CISAL Veneto e UGL Veneto finalizzato a promuovere l avvio sperimentale per l anno 2011, dell attuazione dell apprendistato in diritto dovere di istruzione e formazione ai sensi dell art. 48 del D. lgs 276/03 per le qualifiche di interesse del tessuto produttivo regionale;

ALLEGATOA alla Dgr n. 181 del 22 febbraio 2011 pag. 3/5 CONVENGONO 1. di promuovere l avvio dell attuazione del contratto di apprendistato per l espletamento del dirittodovere di istruzione e formazione, ai sensi dell art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276; 2. di avviare percorsi formativi definiti nel rispetto e con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del D.lgs. 226/05, e coerentemente alle figure e agli standard formativi previsti dall Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010 tra Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, recepito in seguito dal Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010; 3. di affidare alla cabina di regia, costituita dalle parti sociali firmatarie dell accordo regionale del 9 dicembre 2010, il compito di definire, entro novanta giorni dalla firma della presente intesa, la piena messa a regime della stessa a partire dalle prime indicazioni contenute nell allegato tecnico, parte integrante della presente Intesa; 4. che la Regione del Veneto mette a disposizione per l avvio sul territorio regionale dell apprendistato in diritto-dovere risorse provenienti dagli stanziamenti annuali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le attività formative in apprendistato, nell ambito dei quali è destinata una riserva del 20% per l attuazione dell art. 48 e 50 del D.lgs. n. 276/2003, riservandosi di integrarle con ulteriori risorse; 5. che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sostiene prioritariamente, ai sensi della legge 23 dicembre 2009 n. 191, le iniziative sperimentali per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione in apprendistato; 6. che l attuazione della presente intesa sarà coordinata e indirizzata da un apposito tavolo paritetico di coordinamento, composto dai rappresentanti dei soggetti firmatari, che opererà in stretto raccordo con la cabina di regia territoriale; 7. decorsi quattro anni dalla firma della presente intesa, fatte salve eventuali ulteriori regolamentazioni nazionali, le parti procederanno a una valutazione degli esiti attraverso le risultanze fornite dal tavolo paritetico di coordinamento per la prosecuzione delle attività. Regione Veneto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Il Presidente Il Ministro Il Ministro

ALLEGATOA alla Dgr n. 181 del 22 febbraio 2011 pag. 4/5 ALLEGATO TECNICO OBIETTIVI La presente intesa si propone di ampliare le opportunità occupazionali per i giovani, attraverso uno strumento che integri virtuosamente il sistema educativo e formativo e il mercato del lavoro, esaltando il valore educativo e culturale del lavoro e l impresa come sede di sviluppo dei mestieri e delle professionalità. A tal fine, prevede l avvio di percorsi educativi e formativi in apprendistato per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione ai sensi dell articolo 48 del D.lgs. 276/03, in conformità a quanto previsto nell Accordo regionale sottoscritto in data 9 dicembre 2010 con Confindustria Veneto, Confapi Veneto, Confartigianato Veneto, Casartigiani, CNA Veneto, Confcommercio Veneto, Confesercenti Veneto, Federclaii Veneto, Confcooperative Veneto, Legacooperative Veneto, Consilp Confprofessioni Veneto, CISL Veneto, UIL Veneto, CISAL Veneto e UGL Veneto. OGGETTO Primi elementi di regolamentazione dei percorsi educativi e formativi in apprendistato per l espletamento del dirittodovere di istruzione e formazione, finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. DESTINATARI I percorsi educativi e formativi sono rivolti a giovani di età come definita dalla normativa vigente, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado, assunti con contratto di apprendistato per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui all art. 48 D.lgs. 276/03. FASE TRANSITORIA La presente intesa è immediatamente operativa. In attesa che la cabina di regia definisca la regolamentazione dell istituto, per le qualifiche conseguibili in apprendistato si fa riferimento alle figure professionali e agli standard formativi minimi previsti di cui al Decreto Interministeriale 15 giugno 2010. Inoltre, stante l autonomia delle parti sociali, in attesa che i contratti collettivi recepiscano la suddetta regolamentazione nella contrattazione collettiva di riferimento, i singoli datori di lavoro applicano i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di apprendistato ex lege n. 196/1997 ovvero ex D.lgs. n. 276/2003; la retribuzione sarà proporzionata al monte ore di impegno formativo e al reale impegno lavorativo del giovane. DURATA Il contratto e la relativa formazione può durare al massimo tre anni. L effettiva durata del contratto potrà essere ridotta in considerazione dei crediti formativi acquisiti che dovranno essere certificati da soggetti accreditati. In ogni caso la durata effettiva del contratto sarà specificata nel piano formativo individuale. QUALIFICHE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Le qualifiche oggetto della presente intesa corrispondono alle figure professionali e agli standard minimi formativi di cui all Accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010 recepito dal Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010. Gli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze di base e alle competenze chiave di cittadinanza sono quelli di cui al Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139 e all Accordo del 15 gennaio 2004 tra il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard formativi minimi. PIANO FORMATIVO E MONTE ORE DI FORMAZIONE Il monte ore di formazione formale relativo alle competenze di base dovrà essere indicativamente di 400 ore per ciascuna annualità; ferma restando la coerenza con quanto previsto dalla Regione del Veneto nell ambito dei percorsi di formazione professionale triennale in obbligo formativo. La cabina di regia potrà altresì specificare che lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza si realizza in ogni modalità di apprendimento, quindi anche in ambito lavorativo. Le competenze sviluppate attraverso il percorso educativo e formativo in apprendistato dovranno essere certificate dalle istituzioni formative preposte, in collaborazione con i tutor delle unità operative e delle imprese. Il Piano Formativo Individuale (PFI) descrive gli obiettivi di apprendimento del percorso educativo e formativo e potrà prevedere strumenti didattici e di supporto all apprendimento, elaborati e gestiti dal tutor aziendale e dal tutor dell istituzione formativa al fine dell integrazione dei diversi momenti e delle diverse modalità di acquisizione delle competenze.

ALLEGATOA alla Dgr n. 181 del 22 febbraio 2011 pag. 5/5 VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE La certificazione di competenze intermedia (in caso di interruzione dei percorsi o di non ammissione agli esami finali) e finale (a seguito di superamento dell esame conclusivo) è rilasciata secondo le modalità previste dall Accordo 28 ottobre 2004 tra il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le comunità montane. Le certificazioni sia finali che intermedie hanno valore di credito formativo e sono spendibili in ingresso al sistema dell Iistruzione, ai sensi dell Accordo 28 ottobre 2004. La certificazione di competenze in esito all assolvimento dell obbligo di istruzione è rilasciata secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale n. 9 del 27/01/2010. Le certificazioni rilasciate, vengono registrate sul Libretto formativo di cui al D.lgs. n. 276/03. TUTOR Al tutor aziendale, in raccordo con il tutor dell istituzione formativa, è affidato il coordinamento delle diverse attività previste dal piano formativo individuale dell apprendista. Il tutor aziendale deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall accreditamento regionale o dal DM 28/02/2000, ovvero è identificato a seguito di riconoscimento della qualifica di Maestro artigiano conferita dalle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche nell ambito della bilateralità. Il tutor aziendale si fa carico dell affiancamento dell apprendista durante l intero percorso educativo e formativo, della realizzazione di azioni di sostegno individuale, del monitoraggio e della valutazione delle attività e del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti dal piano formativo individuale dell apprendista.