Illegittimo il licenziamento del dipendente che rifiuti una mansione superiore

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Illegittimo il licenziamento del dipendente che rifiuti una mansione superiore Autore: Sabatelli Francesco In: Diritto del lavoro Abstract E legittimo il rifiuto da parte del lavoratore di ricoprire mansioni superiori che non rientrino nelle competenze indicate nel CCNL di settore e che portino al rischio di imputazioni penali Non è ammesso il licenziamento del dipendente che rifiuti mansioni superiori a cui siano connessi rischi d imputazione penale, e che non rientrino nelle competenze indicate dal Contratto Collettivo Nazionale di settore. E Questa la conclusione a cui è giunta la Sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza n. 17713, pubblicata lo scorso 19 luglio, dopo essere stata adita da un lavoratore di un importante società operante nel settore del commercio di beni alimentari, licenziato per aver rifiutato di ricoprire la funzione di servizio di permanenza di direzione (essenzialmente direttore di punto vendita). Prima di entrare nel merito delle questioni strettamente giuridiche, si ritiene utile una breve ricostruzione della vertenza. Il ricorrente, quadro con mansioni di Business Controller per una società che gestisce iper mercati, veniva assegnato alla funzione superiore di servizio di permanenza di direzione. 1 di 5

Prima di accettare quest incarico però, il lavoratore, che lo aveva già ricoperto in altro contesto, chiedeva di essere esonerato dalle responsabilità penali connesse al predetto ruolo, alla luce del fatto che nella precedente esperienza era stato imputato per violazione delle leggi n. 283 del 1962 e n. 963 del 1965, così come integrate dalle normative comunitarie (in particolare dalla direttiva 2004/41/CE recepita con il d. lgs. 193/2007) in materia di distribuzione e vendita dei prodotti alimentari. Tale richiesta, insieme a quelle meno impegnative di chiarimenti in materia da parte della società datrice di lavoro, però, cadevano nel vuoto, ivi compresa quella concernente la possibilità di devolvere la vertenza a un collegio arbitrale presso l Ufficio Territoriale del Lavoro, ragioni per cui il dipendente rifiutava la suddetta promozione. Il rifiuto però non fu accettato dalla società datrice di lavoro, che lo ritenne motivo sufficiente per un licenziamento per giusta causa, essendo venuto meno l indispensabile rapporto fiduciario che deve intercorrere tra dipendente e imprenditore. Queste ultime argomentazioni, tra l altro, venivano accolte prima dal Tribunale e poi dalla Corte d Appello di Catania, secondo cui il rifiuto di ricoprire la mansione di servizio di permanenza di direzione era illegittimo, sia perché tali funzioni rientravano, secondo il mansionario aziendale, tra quelle di competenza di un quadro Business Controller come il ricorrente, sia perché l alea derivante dalla correlativa assunzione di responsabilità penale, non era tale da giustificare il rifiuto, tenuto presente che l eventuale esposizione a responsabilità penale non equivale a subire sicuramente una condanna in sede penale per fatti commessi da altri. Tali motivazioni venivano contestate con un articolato ricorso (undici motivi) che censurava la decisione della Corte d Appello di Catania, sia per ragioni sostanziali che per questioni strettamente attinenti alla procedura. 2 di 5

In primo luogo il collegio catanese, aveva fondato le sue convinzioni quasi esclusivamente sulle risultanze dell interrogatorio libero, la cui efficacia probatoria era stata elevata al rango di confessione giudiziale, circostanza che secondo gli ermellini non poteva che essere cassata. Infatti, stando alla lettera dell art. 229 del Codice di Rito, nonché al costante indirizzo della stessa Giurisprudenza di Legittimità (in particolare sent. n. 17239/2010), le dichiarazioni rese in sede d interrogatorio libero o non formale sono dotate di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario e non possono avere valore di confessione giudiziale. Oltre alle questioni di rito, la Suprema Corte ha inteso valutare con particolare attenzione la disposizione del CCNL di settore (art. 107) avente ad oggetto le funzioni della categoria quadri, sottolineando la prevalenza della stessa rispetto a quanto riportato all interno del mansionario aziendale a differenza di quanto fatto dal giudice d Appello che non si è posto il problema dell efficacia da attribuire al suddetto mansionario al quale nei fatti ha dato valore preminente rispetto al contratto collettivo non avendo considerato che i dati contenuti nello stesso così come in tutti i documenti formati dalla parte datoriale qualora utilizzati in favore del datore di lavoro hanno limitatissima efficacia probatoria, essendo contestabili in sede giudiziale con ogni deduzione che ne dimostri l inesattezza e la cui valutazione ultima deve essere sempre rimessa al prudente apprezzamento del giudice adito (in tal senso si citano le sentt. 6501/2012 e 15523/2012). Sarebbe bastato, ad avviso degli ermellini, un esame più approfondito del predetto art. 107 del CCNL per comprendere se tra le funzioni del c.d. business controller, rientrassero anche quelle di quadro capo settore, omissione non di poco momento e che si pone in contrasto con quanto statuito dalla Cassazione nella sentenza 10726 del 2006. Solo valutando con precisione tali elementi, la corte d Appello di Catania avrebbe potuto decidere con cognizione se nel caso di specie il rifiuto del lavoratore fosse legittimo alla luce della costante interpretazione dell art. 1460 c.c. fornita dalla Cassazione, secondo cui: è legittimo il rifiuto del lavoratore di essere addetto allo svolgimento di mansioni superiori non spettanti, sempre che tale rifiuto 3 di 5

sia proporzionato all illegittimo comportamento del datore di lavoro e sia conforme a buona fede (Cass. nn. 10086/2007 e 3304/2008). Proprio sulla base di tale inciso doveva essere valuta la legittimità del rifiuto del ricorrente, anche alla luce della sua condotta complessiva. Infatti lo stesso non ha opposto il rifiuto in maniera cieca ed arbitraria, ma si è mosso nei limiti della correttezza e della buona fede, chiedendo prima chiarimenti mai ottenuti alla società datrice di lavoro in merito ai rischi penali correlati alla predetta funzione, richiedendo altresì la devoluzione della vertenza ad apposito collegio arbitrale ed inoltre di essere sollevato da ogni responsabilità penale. Come chiarito nell esposizione dei fatti, il ricorrente era già stato coinvolto in vicende penali, dopo aver ricoperto la stessa mansione presso altro punto vendita della stessa società. In tal senso, la Corte d Appello di Catania, pur comprendendo che il punto centrale del giudizio fosse proprio il rischio di sanzioni penali correlate alla mansione rifiutata, ha ritenuto che nel contemperamento tra le esigenze aziendali e i rischi penali a carico del lavoratore, prevalessero le prime, alla luce del fatto che l esposizione a responsabilità penale non equivale sicuramente a subire una condanna. In realtà, quanto affermato dal giudice di appello è poco aderente alla realtà legislativa in materia di distribuzione e vendita di prodotti alimentari, a seguito dell evoluzione subita per il recepimento di molteplici disposizioni comunitarie. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe dovuto tralasciare che la maggior parte dei reati in materia è di natura contravvenzionale, sicchè per l affermazione della responsabilità penale del responsabile del punto vendita può essere sufficiente la semplice culpa in vigilando (Cass. Pen. 4 di 5

22112/200), motivo per cui i rischi penali correlati alla mansione di servizio di permanenza di direzione pur non equivalendo a condanna certa, rappresentano un eventualità piuttosto concreta, circostanza vieppiù giustificativa del rifiuto, tenuti presenti i problemi penali già vissuti dal lavoratore, dopo aver ricoperto la prefata funzione in altra circostanza. Alla luce di un articolato ragionamento giuridico, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d Appello di Palermo, statuendo che deve considerarsi legittimo il rifiuto opposto da un dipendente di una società che si occupa del commercio e della vendita di alimenti e bevande e che è articolata sul territorio in più punti vendita, di svolgere il servizio di permanenza di direzione di uno di questi punti vendita se non è dimostrato che la suddetta funzione rientri nella qualifica di competenza del lavoratore e che questi ha conoscenze adeguate per il relativo svolgimento. In conclusione, con la sentenza in oggetto, la Cassazione ha introdotto (o rafforzato) nel nostro sistema giurisprudenziale una sorta un nuovo genus di tutela del lavoratore, proteggendolo dal licenziamento ogni qualvolta rifiuti di svolgere mansioni superiori non rientranti tra le funzioni di sua competenza secondo il contratto collettivo nazionale e per le quali non abbia competenze specifiche. https://www.diritto.it/illegittimo-il-licenziamento-del-dipendente-che-rifiuti-una-mansione-superiore/ 5 di 5