TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Disciplina della responsabilità civile dei magistrati (n. 1070)

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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA Nn. 1070, 315 e 374-A Relazione orale Relatore BUEMI TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) Comunicato alla Presidenza il 7 novembre 2014 PER IL DISEGNO DI LEGGE Disciplina della responsabilità civile dei magistrati (n. 1070) d iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI e Fausto Guilherme LONGO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1 OTTOBRE 2013 E PER I DISEGNI DI LEGGE Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati (n. 315) d iniziativa del senatore BARANI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013 TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Nn. 1070, 315 e 374-A Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati (n. 374) d iniziativa del senatore BARANI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013 dei quali la Commissione propone l assorbimento nel disegno di legge n. 1070 NONCHÉ PER LA PETIZIONE del signor Fabio RATTO TRABUCCO (n. 53) PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2013

Atti parlamentari 3 Nn. 1070, 315 e 374-A INDICE Pareri: della 1ª Commissione permanente.................... Pag. 4 della 5ª Commissione permanente....................» 6 Disegni di legge: n. 1070, d iniziativa dei senatori Buemi ed altri e testo proposto dalla Commissione...........................» 7 n. 315, d iniziativa del senatore Barani.................» 14 n. 374, d iniziativa del senatore Barani.................» 15 Petizione: n. 53, presentata dal signor Ratto Trabucco............» 16

Atti parlamentari 4 Nn. 1070, 315 e 374-A PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) sul disegno di legge (Estensore: PALERMO) 19 marzo 2014 La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che il testo sia reso coerente con il principio costituzionale di autonomia e indipendenza della magistratura, requisiti fondamentali per l esercizio imparziale delle funzioni giurisdizionali, a garanzia dell uguaglianza davanti alla legge. su emendamenti (Estensore: FINOCCHIARO) 27 marzo 2014 La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. su ulteriori emendamenti (Estensore: PALERMO) 24 giugno 2014 La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Atti parlamentari 5 Nn. 1070, 315 e 374-A (Estensore: FINOCCHIARO) 21 ottobre 2014 La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. 4 novembre 2014 La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Atti parlamentari 6 Nn. 1070, 315 e 374-A PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) (Estensore: BROGLIA) su disegno di legge ed emendamenti 2 aprile 2014 La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.0.4. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.107, 1.6 e 6.0.1. Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta. su ulteriori emendamenti 17 giugno 2014 La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.1000, 2.1001, 2.1002, 2.1002/1, 2.1002/7, 2.1002/8, 2.1002/9 e 2.1002/10. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.

Atti parlamentari 7 Nn. 1070, 315 e 374-A (Segue: Testo proposto dalla Commissione) DISEGNO DI LEGGE N. 1070 D INIZIATIVA DEI SENATORI BUEMI ED ALTRI DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE Art. 1. (Oggetto e finalità) 1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell appartenenza dell Italia all Unione europea. Art. 1. (Modifiche all ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni) Soppresso 1. L articolo 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 65 Attribuzioni della Corte suprema di cassazione. 1. La Corte suprema di cassazione ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica e su ogni altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato. 2. La Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia: a) assicura l esatta osservanza e l uniforme interpretazione della legge; b) assicura l unità del diritto oggettivo nazionale; c) assicura il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; d) regola i conflitti di competenza e di attribuzioni; e) adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

Atti parlamentari 8 Nn. 1070, 315 e 374-A (Segue: Testo d iniziativa dei senatori Buemi ed altri) (Segue: Testo proposto dalla Commissione) 3. La Corte suprema di cassazione espleta le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 mediante le attribuzioni decisorie, conferitele dai codici di procedura civile e di procedura penale, in ordine ai giudizi che le sono sottoposti. Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell azione risarcitoria secondo la disciplina ordinaria. In tal caso: a) la responsabilità è valutata ai sensi dell articolo 2043 del codice civile; b) si applica il comma 2 dell articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.». 2. All articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige altresì parere scritto in ordine a qualsiasi richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell Unione europea avanzata, ai sensi dell articolo 267 del trattato sul funzionamento dell Unione europea, negli atti introduttivi di una causa pendente in Corte di cassazione. Le previsioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell articolo 65 si applicano ai magistrati autori degli atti e dei provvedimenti giudiziari che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell Unione europea ai sensi dell articolo

Atti parlamentari 9 Nn. 1070, 315 e 374-A (Segue: Testo d iniziativa dei senatori Buemi ed altri) (Segue: Testo proposto dalla Commissione) 267 del trattato sul funzionamento dell Unione europea». Art. 2. Art. 2. (Modifiche all articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117) (Modifiche all articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117) 1. All articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «che derivino da privazione della libertà personale» sono soppresse; 1. All articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove, fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti giudiziari di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell articolo 65 ed al secondo periodo del comma 2-bis dell articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni». 2. All articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Al di fuori dei casi di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell articolo 65 ed al secondo periodo del comma 2-bis dell articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1: a) la manifesta violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esi- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis e salvi i casi di dolo, nell esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove»; c) il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge

Atti parlamentari 10 Nn. 1070, 315 e 374-A (Segue: Testo d iniziativa dei senatori Buemi ed altri) stenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. 3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi della lettera a) del comma 3, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti i principali elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, facendo riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell errore di diritto, nonché se abbia correttamente applicato il diritto dell Unione europea». (Segue: Testo proposto dalla Commissione) oppure senza specifica ed adeguata motivazione. 3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell inescusabilità e della gravità dell inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell Unione europea si deve tener conto della posizione adottata da un istituzione dell Unione europea, nonché della mancata osservanza dell obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell Unione europea». Art. 3. Art. 3. (Modifiche all articolo 4 ed abrogazione dell articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117) 1. All articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»; b) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni». (Modifiche all articolo 4 ed abrogazione dell articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117) Identico 2. L articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato.

Atti parlamentari 11 Nn. 1070, 315 e 374-A (Segue: Testo d iniziativa dei senatori Buemi ed altri) (Segue: Testo proposto dalla Commissione) Art. 4. Art. 4. (Modifica all articolo 6 della legge 13 aprile 1988, n. 117) (Modifica all articolo 6 della legge 13 aprile 1988, n. 117) 1. All articolo 6 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato fa stato nel giudizio di rivalsa, anche se il magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio, e nel procedimento disciplinare, in ordine all accertamento dei fatti contenuto in sentenza.». Identico Art. 5. Art. 5. (Modifiche all articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117) (Modifica dell articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117) 1. All articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, al comma 1, le parole: «stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all articolo 5,» sono soppresse. 2. All articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il mancato esercizio dell azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell anno precedente e sull esercizio della relativa azione di rivalsa.». 1. L articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente: «Art. 7. (Azione di rivalsa) 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l obbligo di esercitare l azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile. 2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare. 3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a for-

Atti parlamentari 12 Nn. 1070, 315 e 374-A (Segue: Testo d iniziativa dei senatori Buemi ed altri) (Segue: Testo proposto dalla Commissione) mare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove». Art. 6. (Modifica all articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117) 1. All articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto». Art. 7. (Modifica all articolo 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117) 1. All articolo 9, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: «, entro due mesi dalla comunicazione di cui all articolo 5, comma 5,» sono soppresse.

Atti parlamentari 13 Nn. 1070, 315 e 374-A (Segue: Testo d iniziativa dei senatori Buemi ed altri) (Segue: Testo proposto dalla Commissione) Art. 6. Art. 8. (Modifica all articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117) (Modifica all articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117) 1. All articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Il mancato esercizio dell azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell anno precedente e sull esercizio della relativa azione di regresso.». Identico

Atti parlamentari 14 Nn. 1070, 315 e 374-A DISEGNO DI LEGGE N. 315 D INIZIATIVA DEL SENATORE BARANI Art. 1. 1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 2, comma 1, le parole: «contro lo Stato» sono soppresse; b) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati; c) all articolo 9, comma 1, le parole: «dalla comunicazione di cui al comma 5 dell articolo 5» sono soppresse; d) all articolo 13: 1) al comma 1, le parole: «costituente reato» sono soppresse; 2) alla rubrica, le parole: «per fatti costituenti reato» sono soppresse.

Atti parlamentari 15 Nn. 1070, 315 e 374-A DISEGNO DI LEGGE N. 374 D INIZIATIVA DEL SENATORE BARANI Art. 1. 1. Alla legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 2: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Chi ha subito danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali»; 2) i commi 2 e 3 sono abrogati; b) l articolo 3 è abrogato; c) all articolo 4: 1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «L azione di risarci- mento si esercita contro lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri»; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L azione di risarcimento può essere esercitata solo quando il procedimento in cui si è avuto il comportamento, l atto o il provvedimento giudiziale dannoso è definitivamente concluso»; 3) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati; d) gli articoli 5 e 6 sono abrogati; e) all articolo 7: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Lo Stato, dopo aver provveduto a rimborsare il danneggiato, è tenuto all azione di rivalsa nei confronti del magistrato danneggiante per il rimborso dell intero onere sostenuto»; 2) i commi 2 e 3 sono abrogati; f) il comma 2 dell articolo 8 è sostituito dal seguente: «2. L azione di rivalsa è proposta davanti alla Corte dei conti».

Atti parlamentari 16 Nn. 1070, 315 e 374-A PETIZIONE N. 53 PRESENTATA DAL SIGNOR FABIO RATTO TRABUCCO Il signor Fabio Ratto Trabucco da Chiavari (GE) chiede nuove disposizioni in materia di responsabilità civile del giudice. E 1,00