P e ri to - C onsule nte Tecni c o Na v ale M a r i n e S u r v e y o r Y a c h t C o n s u l t a n t. V a d e m e c u m

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Perizie Tecniche e per Recupero Danni Assicurativi - Direzione Lavori di Costruzione, Ristrutturazione e Riparazione - Assistenza Tecnica e Tecnico-Legale nelle Controversie Assicurative Consulenza Preventiva per Stipula Polizze Assicurative (Corpo R.C.) - Consulenze sullo Stato d Uso per Pre-Acquisto e per Compravendita Esami Strumentali e Controlli non Distruttivi C.N.D.: Ultrasuoni Raggi X Termografia Spessorimetrici - Igrometrici Massabo' Leonardo P e ri to - C onsule nte Tecni c o Na v ale M a r i n e S u r v e y o r Y a c h t C o n s u l t a n t V a d e m e c u m attinente la nautica da diporto e la pesca sportiva LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO Il codice della nautica da diporto, approvato con decreto 29 luglio 2008 n. 146 ed il relativo regolamento d attuazione, hanno apportato sostanziali modifiche alla normativa della nautica; sono poi state introdotte altre modifiche tramite decreti e circolari, come nel caso delle cinture di salvataggio. L emanazione del regolamento ha completato il quadro normativo della nautica e la vecchia legge n. 50 del 1971, che diede origine ad un ordinamento autonomo della navigazione da diporto, è stata definitivamente soppressa ; per navigazione è intensa quella effettuata in acque marittime e interne con scopo sportivo e ricreativo, senza fine di lucro. Per gli stessi scopi le unità possono essere utilizzate anche a d uso commerciale mediante contratti di locazione e noleggio per l insegnamento della navigazione e come unità appoggio ai subacquei sportivi (diving); le stesse unità possono essere impiegate anche in attività multiple che devono risultare annotate nella licenza di navigazione. E da tener presente che le unità impiegate a scopo commerciale non possono venir impiegate nel diporto puro, neppure da parte del proprietario o armatore; le varianti più importanti del regolamento, riguardano: a) i possessori di natanti possono richiedere al Comando Generale delle Capitanerie di Porto l attribuzione di un numero d identificazione SAR ai fini della ricerca e soccorso in mare. La norma sarà operativa quando saranno emanate le relative direttive; b) gli apparecchi galleggianti (atolli), obbligatori per navigazione tra le sei e le dodici miglia dalla costa, a decorrere dal 1 gennaio 2009 vanno sostituiti con una zattera di salvataggio autogonfiabile. Il Comando Generale delle Capitanerie di Porto con decreto 2 marzo 2009 ha stabilito le caratteristiche tecniche delle nuove zattere; c) il codice della nautica aveva istituito la patente di categoria C per i disabili. Il regolamento ha stabilitole modalità per conseguire le relative abilitazioni; d) la domanda d ammissione agli esami per patenti nautiche, può ora essere presentata presso uno degli uffici marittimi nell ambito della circoscrizione marittima in cui è ricompresa la provincia di residenza o presso l Ufficio Provinciale della MTCT di residenza del candidato o quelli delle province vicin e, resta la deroga per cittadini stranieri e cittadini italiani residenti all estero che possono sostenere l esame ovunque; e) l insegnamento della tecnica della vela è r iservato ad esperti velisti riconosciuti da F.I.V o Lega Navale Italiana. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si stabiliranno i criteri per il riconoscimento delle nuove qualifiche professionali; f) in caso di smarrimento del certificato d uso del motore o della dichiarazione di potenza, se i soggetti commerciali autorizzati al rilascio del duplicato della dichiarazione non siano più sul mercato o sia stato dichiarato il fallimento, il motore può essere sottoposto ad accertamento della potenza presso i centri prova autoveicoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il rilascio del nuovo documento; Via Sebastiano Caboto, 17 18100 Porto Maurizio (IM) Italia Telefono: +39 (0) 183 086113 - Telefax: (+39) 178 600 6136 Mobile: (+39) 334 766 9555 E-Mail: info@massaboleonardo.com - Sito Internet: www.massaboleonardo.com - Skype: leonardo.massabo Iscritto alla Camera di Commercio di Imperia nel Ruolo dei Periti ed Esperti al n. 148 in data 3 settembre 1982

g) contrariamente a prima, la fattura autenticata e registrata costituisce titolo di proprietà valido ai fini dell iscrizione delle unità nei registri; h) i salvagenti omologati con la normativa EN (Europea) vanno sostituiti con quelli omologati con le norme ISO (Internazionali). Per maggiori notizie vedere alla sezione cinture di salvataggio. Ulteriori novità che interessano i l mondo della nautica 1. L art. 3 della legge n. 106 del 2011 estende la normativa sulla nautica alle navi da diporto destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche. 2. Dal 1 maggio 2012 le unità da diporto di lunghezza superiore a 14,00 metri, so no soggette alla tassa di possesso. 3. Il D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, stabilisce che le unità da diporto battenti bandiera extracomunitaria possono essere impiegate in attività commerciali quali: locazione, noleggio. 4. L art. 6 del D. Lgvo 4/2012 prevede una modifica alla normativa sulla pesca sportiva rinviando ad un apposito regolamento sostituente quello in vigore, che stabilirà i criteri e le modalità per l esercizio dell attività di pesca sportiva. 5. Raccomandazioni per chi si reca in Corsica per turismo fatte pervenire dal Consolato d Italia in Corsica. Novità per l anno 2014. Per incentivare il turismo nautico l art. 49 bis del codice della nautica stabilisce che le unità da diporto possano essere impiegate in attività di locazione e noleggio occasionale - il privato può essere persona fisica o giuridica non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione - senza che la stessa costituisca uso commerciale. Con d.int. 26 febbraio 2013 sono state definite le modalità di comunicazione all Agenzia delle Entrate, attraverso un modello in formato PDF, che può essere scaricato dal sito della Guardia Costiera. 6. Con D.M 28.2.2012, entrato in vigore il 1 gennaio 2013, è stata modificata la tabella dei medicinali, poi, con decreto del 27 dicembre 2013 il provvedimento è stato sospeso fino ad emanazione di nuovo decreto Nel frattempo è vigente la vecchia tabella; 7. il D.M 12 giugno 2013 conferma la tassa d ammissione agli esami per patenti nautiche, pari a euro 20 per le patenti A e C e 60 per le patenti di cate goria B; 8. la legge n. 71 del 2013 aumenta il costo delle marche da bollo che passa ad Euro 16,00 ; 9. la direttiva 94\25\CE, progettazione e commercializzazione di unità da diporto, dal 18 febbraio 2016 verrà abrogata e sostituita dalla Direttiva 2013 \53 UE del 20 novembre 2013. La nuova norma è applicata a tutte le unità da diporto fino a 24 mt. QUALI SONO LE UNITÀ DA DIPORTO In base alla lunghezza fuoritutto, le unità da diporto si suddividono in tre categorie: natanti, imbarcazioni, navi.

La lunghezza dei natanti a motore è stata portata a m 10 come per quelli a vela, con o senza motore; sono definiti natanti: a) le unità a remi; b) unità di lunghezza pari o inferiore a m 10 a vela e a motore, misurata secondo gli standard armonizzati. L immatricolazione è facoltat iva, se iscritte nei registri, assumono il regime giuridico delle imbarcazioni : iscrizione, passaggi di proprietà, visite periodiche. Sono definite imbarcazioni: unità di lunghezza superiore a m 10 e fino a m 24, misurata secondo gli standard armonizzati. Sono iscritte nei registri ed in relazione alla categoria di progettazione, sono abilitate alla navigazione, munite della relativa licenza e del certificato di sicurezza. Sono definite navi: unità di lunghezza superiore a m 24, misurata secondo gli standar d armonizzati. Sono iscritte nei registri tenuti dalle Capitanerie di Porto, munite della licenza per la navigazione e del certificato di sicurezza. Navi e imbarcazioni da diporto, non i natanti, hanno l obbligo d esporre la bandiera. I registri in cui sono iscritte le imbarcazioni da diporto sono tenuti dalle Capitanerie, dagli Uffici Circondariali Marittimi e da tutti gli Uffici provinciali (ex MCTC). I registri già tenuti dagli uffici marittimi minori (Locamare e Delemare) sono stati accentrati presso la Compamare o il Circomare da cui dipendono. Chi ha iscritto unità presso gli uffici minori non ha formalità amministrative da svolgere e pertanto potrà continuare a navigare con la stessa licenza di navigazione e relativi segni di individuazione. In relazione alla costruzione, le imbarcazioni ed i natanti da diporto si suddividono in due grandi categorie fondamentali: unità a Marchio CE, soggette alla normativa comunitaria, direttive 94/25/CE commercializzazione unità da diporto e 2003/44/CE, gas di scarico ed emissioni acustiche tutte inglobate dal codice della nautica da diporto - artt. da 6 a 14; unità non CE, continuano ad essere assoggettate alla vecch ia normativa della legge n. 50 soppressa - ma ripresa in parte dal codice della nautica. LIMITI DI NAVIGAZIONE Unità senza Marcatura CE Fino al 16 giugno 1998, le unità da diporto quali natanti ed imbarcazioni, sono state costruite e abilitate alla navigazione entro sei miglia e senza alcun limite, in base ai criteri stabiliti dalla legge n. 50/71 e successive modificazioni. Per le unità poste sul mercato prima di tale data non cambia nulla e continuano a rimanere abilitate alla navigazione entro sei miglia e senza alcun limite, unica deroga per quei natanti riconosciuti idonei a navigare fino a 12 miglia dalla costa.

Importante la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede in caso di sostituzione del motore con altro di maggiore potenza, indicata nel certificato di omologazione per le unità omologate, o riportata nella licenza di navigazione per quelle non omologate, la necessità d adeguare le parti interessate dalla rimotorizzazione ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria per le unità CE. Se il nuovo motore ha la stessa potenza o inferiore a quello esistente, nessun problema, se supera la vecchia potenza oltre il 15%, è doveroso p rendere contatti con un organismo notificato per istruire l iter di ricertificazione. Attenzione: le imbarcazioni munite di licenza di navigazione, possono uscire e r ientrare tranquillamente tanto nei Paesi dell U.E. quanto in quelli extracomunitari. I natanti che vengono portati fuori dei Paesi comunitari, anche per breve periodo, non essendo prevista certificazione o documento che riconducano al Paese di bandiera, corrono il rischio di non poter rientrare in quanto senza marchio CE. All uscita dall Italia è opportuno richiedere all ufficio doganale di certificare che il mezzo nautico si porta al seguito per turismo, allegando accurata descrizione delle caratteristiche tecniche costruttive e del motore a bordo, in quanto il codice della nautica ha soppresso il certificato d uso. La Guardia di Finanza, per contrastare il traffico di valuta, ha esteso i controlli in mare anche ai movimenti di capitali dal territorio nazionale verso l estero e dall estero in direzione del nostro paese; ricordate che per trasportare sulle unità da diporto somme d importo superiore ai 10.000 Euro, per ogni persona a bordo, titoli, valori mobiliari in euro o in valuta estera, è necessario prev entivamente dichiarare il controvalore all Ufficio Italiano dei Cambi. Unità con Marcatura CE Dopo il 16 giugno 1998, con l entrata in vigore della normativa comunitaria - Codice della Nautica - le unità da diporto per essere commercializzate nei Paesi comunitari, devono rispondere ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell ambiente e dei consumatori, riportando marchio CE. Il Codice prevede quattro categorie distinte con lettere A, B, C, D, progettate e costruite in funzione della forza del vento e dell altezza delle onde che l unità può affrontare ; è nella responsabilità dello skipper utilizzare la barca nei limiti della categoria di progettazione assegnata dal costruttore, in base alle indicazioni riportate nel manuale del pr oprietario. Le categorie sono le seguenti: A: senza limiti; B: con vento fino a forza 8, onde d altezza significativa fino a 4 m. - mare agitato; C: vento fino a forza 6, onde d altezza significativa fino a 2 m. - mare molto mosso; D: navigazione in acque protette, vento fino a forza 4, altezza significativa delle onde fino a 0,3 m. La categoria di progettazione determina le condizioni meteo -marine entro le quali l unità può navigare con sicurezza.

Le imbarcazioni da diporto CE vedremo più avanti per i natanti di categoria A, B, C e D, possono navigare a qualsiasi distanza dalla costa rispettando le condizioni meteomarine prescritte per ciascuna categoria di progettazione ; tutto è affidato al senso di responsabilità, all esperienza ed alle capacità marinaresche dello skipper. Questa normativa, in materia di sicurezza è improntata alla responsabilizzazione del conduttore, nell osservanza delle regole comunitarie e del codice della nautica, per quanto concerne i requisiti di sicurezza delle unità con marchio CE e la loro idoneità a navigare in determinate condizioni di vento e di mare. E quindi responsabilità di chi conduce l unità, l accertare che all atto della partenza vi siano a bordo figure qualificate per formare l equipaggio, il tutto in riferimento alla navigazione che si dovrà effettuare. Navigazione nelle acque interne Il Codice impone ai proprietari di unità da diporto di l.f.t. > di 10 metri, non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto perché destinate alla sola navigazione nelle acque interne, di provvedere all iscrizione entro 90 giorni dalla data di entrata del codice stesso, termine scaduto il 13.12.2005. Chi non lo avesse fatto, può ancora procedere all iscrizione ma è soggetto a sanzioni amministrative come previsto dal Codice della nautica. In mancanza del titolo di proprietà si può essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata, allegando attestazione che l unità ha navigato esclusivamente in acque interne; si deve allegare la documentazione tecnica: per le unità CE: dichiarazione di conformità e copia attestazione CE del tipo - unità oltre i 12 m, attestazione d idoneità - se unità è del tipo non CE, rilasciata da organismo notificato, dichiarazione di potenza dell apparato motore -per motori entro-fuoribordo. Le unità iscritte e poi cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente immatricolate presso il medesimo ufficio sulla base della documentazione di proprietà e tecnica agli atti; l ufficio può disporre a spese dell interessato, una visita dell unità da parte di un organismo tecnico, al termine vengono rilasciate la licenza di navigazione e il certificato di sicurezza. IL CERTIFICATO DI SICUREZZA Il regolamento d attuazione del Codice, prevede che il certificato rilasciato dall ufficio marittimo d iscrizione all atto della prima immatricolazione, alla scadenza della validità, previa visita periodica da parte di un organismo notificato, si rinnov i automaticamente per la durata d i cinque anni, senza che l utente debba presentarsi presso gli Uffici Marittimi o Provinciali della ex MCTC per l annotazione degli estremi di idoneità sul certificato stesso. Per gli accertamenti tecnici d idoneità, gli organismi notificati sono: il R.I.N a, l Istituto Giordano di Bellaria, il D.N.V Modulo uno, l A.N.C.C.P. - Agenzia Nazionale Certificazioni Componenti e Prodotti -, Udicer/Nautitest di Venezia, Società Quality and Security di Salerno e l Agenzia Nazionale per la Sicurezza e Ente Navale Europeo ENAVE; gli organismi autorizzati che possono effettuare le visite di sicurezza sono il Rina, l American Bureau of Shipping, il registro francese Bureau Veritas e il Germanisher Lloyd.

Pr le unità nuove marcate CE, il certificato di sicurezza ha una validità di 10 anni, per le unità nuove, marcate CE di categoria C e D e per quelle costruite in base alla ex legge 50/1971 che sono abilitate alla navigazione fino a 6 miglia dalla costa ; per le unità CE, delle categorie A e B e per quelle costruite sempre secondo i criteri della citata ex legge 50/1971 abilitate alla navigazione senza limite, la validità del certificato è di 8 anni. Per tutti gli scafi, le visite periodiche devono essere effettuate ogni 5 anni, salvo quelle occasionali, dopo sinistri, avarie gravi, cambio del motore, ecc. Basandosi sulle previsioni del regolamento, l ufficio d iscrizione dovrebbe provvedere alla sostituzione del vecchio certificato di sicurezza con il nuovo modello regolamentare, ma l Organismo competente, con circolare n. 4386 dell 11 marzo 2009, onde evitare sovraccarichi di lavoro agli uffici, ha disposto che il vecchio modello di certificato di sicurezza possa essere rinnovato a seguito di visita periodica, alla scadenza prevista, una sola volta per ulteriori cinque anni, apponendo la seguente dicitura: A seguito della visita periodica effettuata all unità nel porto di con esito si rilascia attestazione di idoneità n., ai sensi dell art. 50, comma 5, del decreto ministeria le 29.7.2008, n. 146. Il presente certificato è valido fino al Luogo li (Firma del rappresentante legale) Timbro Organismo Tecnico A scadenza dell ulteriore visita, il certificato va sostituito con il nuovo modello. A QUALI DISTANZE DALLA COSTA POSSONO NAVIGARE I NATANTI Natanti senza Marcatura CE I natanti da diporto costruiti tenendo conto della vecchia legge 50/1971, possono navigare: entro sei miglia dalla costa: se prototipi; entro 12 miglia dalla costa: quando prodotti in serie e abilitati alla navigazione senza alcun limite. Queste unità devono essere munite della certificazione d omologazione e della dichiarazione di conformità da tenere a bordo nel corso della navigazione. Le unità da diporto abilitate alla navigazione senza limite, iscritte nei registri e poi cancellate, possono navigare entro 12 miglia dalla costa sempre che siano munite dell estratto del Registro delle Imbarcazioni da Diporto (R.I.D) onde poter rilevare gli estremi dell abilitazione. I singoli natanti - prototipo o serie non omologata possono navigare a fino a 12 miglia se sono riconosciuti idonei da un organismo notificato o autorizzato; la certificazione si ottiene da un organismo tecnico. Gli acquascooter possono navigare fino ad un miglio dalla costa e per la loro condotta, indipendentemente dalla potenza del motore, è obbligatoria la patente nautica; modalità di circolazione e dotazioni di sicurezza, sono stabilite a mezzo di ordinanze delle autorità marittime locali. Il regolamento consente d utilizzare tali mezzi anche come tender, in questo caso quando al largo, l acquascooter che deve recare la scritta tender to può navigare fino alla distanza d un miglio dall unità madre.

Natanti con Marcatura CE I natanti da diporto con marchio CE possono navigare a qualunque distanza dalla costa nei limiti delle condizioni meteo -marine stabilite per ogni categoria di progettazione; relativamente a questo, è doveroso fare delle considerazioni basate sul D iritto internazionale: la Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982, recepita con legge n. 689/1994, prevede che per unità in navigazione oltre le acque territoriali debba esistere uno stretto legame nave-bandiera, sulla base del principio del genuine link, comprovato dai documenti di bordo. I natanti, com è noto, non sono iscritti nei registri e pertanto non sono muniti dei documenti che ne attestino la nazionalità. In alto mare la polizia della navigazione viene esercitata dalle navi militari degli Stati ch e hanno aderito alla convenzione, per cui possono procedere all inchiesta di bandiera e al sequestro dei mezzi nautici, se ne ricorrono gli estremi; è quindi doveroso avvisare i diportisti circa i rischi che si possono correre quando la navigazione con un natante si svolge fuori delle acque territoriali. Navigazione con i natanti da diporto all estero Per recarsi all estero non hanno bisogno d alcuna autorizzazione, ma nei vari Paesi dell Unione europea queste unità non sempre hanno il medesimo requisito della lunghezza ed anche i documenti di bordo sono diversi nei vari Paesi dell U.E ; mancando regole comuni, ciò può creare qualche problema ai diportisti italiani che navigano oltre confine come già avvenuto nel passato con le autorità francesi. Con questo paese, ora la questione è superata essendo intervenuto un accordo tra il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e l Addetto Doganale dell Ambasciata francese, che prevede che i natanti che navigano in acque francesi debbano avere a bordo: a) polizza d assicurazione riportante il nome del proprietario; b) fattura d acquisto del natante, se disponibile; c) se il mezzo fosse utilizzato da un soggetto diverso dal proprietario o se la polizza assicurativa fosse intestata ad altro, basta l attestazione a firma del proprietario o del titolare dell assicurazione rilasciata alla persona che utilizza il natante. Navigazione negli specchi acquei o sotto costa Con la riforma, la navigazione costiera con le unità da diporto è disciplinata dal Capo del Compartimento, le ordinanze stabiliscono i limiti entro i quali la navigazione a motore è vietata, in genere nella fascia dei 300-500 metri dalla costa, tra le ore 08.30 e le 19.30 in quanto per motivi di sicurezza dei bagnanti, si può navigare solo a remi ; nella fascia costiera dei 1.000 metri la velocità delle unità non deve superare i 10 nodi. Partenza e l atterraggio sono consentiti alla seguenti condizioni: d) nei corridoi d atterraggio ove è vietata la balneazione), il mezzo deve attraversare il corridoio a lento moto, velocità non superiore a 3 nodi); e) zone senza corridoi non frequentate da bagnanti, si procede a lento moto perpendicolarmente alla spiaggia, adottando le precauzioni atte ad evitare incidenti. Tutte le unità di lunghezza superiore ai 7 m. quando sono alla fonda, d evono mostrare un pallone nero di diametro adeguato.

DOCUMENTI DA TENERE A BORDO Sui natanti, oltre ai documenti di riconoscimento si deve avere: 1) dichiarazione di potenza del motore per l entrobordo e per il fuoribordo, ricordando che il certificato d uso è stato soppresso, ma quelli rilasciati hanno ancora validità. In caso di smarrimento sono riconosciuti validi come documenti equi valenti: a) il certificato d omologazione, b) la dichiarazione di conformità, c) per le unità cancellate dai registri, l estratto del R.I.D dal quale risultino i dati tecnici del motore; 2) polizza d assicurazione e contrassegno per il motore sia principale sia ausiliario, di qualsiasi potenza, con massimale minimo di 2.500.000 Euro, l esenzione fino a 3 CV fiscali è stata soppressa. A seguito della legge n. 172 dell 8 luglio 2003, la Corte di Cassazione con sentenza n. 25902 del 19.11.2013, ha stabilito il principio secondo cui il danno cagionato da un conduttore di una unità da diporto ad un terzo trasportato a titolo di cortesia, va risarcito ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., e non dell'art. 414 cod. nav. - che impone al passeggero di provare che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore - accomunando l ambito applicativo del diritto, non più al cod. navale, ma al codice della strada. 3) Patente nautica in corso di validità, quando obbligatoria. 4) Per i natanti omologati: d) certificato d omologazione e dichiarazione di conformità. Il certificato riporta il numero delle persone trasportabili: - 3 persone fino a m. 3,50, - 4 persone fino a m. 4,50, - 5 fino a 6 m., - 6 fino a m 7,50, - 7 fino a 8,50. - 9 persone se di lunghezza superiore. Nel documento è indicata la potenza massima del motore installabile a bordo e l abilitazione alla navigazione per unità non-ce: entro 6 miglia o senza limite. Nota: quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in misura di una persona ogni 75 kg. di materiale imbarcato. Se a bordo vi è un apparato VHF, obbligatorio solo quando si naviga oltre le 6 miglia dalla costa, si devono avere i seguenti documenti: a) certificato limitato di radiotelefonista: si consegue senza esame e non ha scadenza; b) licenza di esercizio RTF: non è soggetta a scadenza né al bollo; c) copia autocertificazione per l assunzio ne di responsabilità, nel caso d uso dell apparato ai soli fini di emergenza e di sicurezza, o il contratto d utenza con una concessionaria; nei casi di traffico di corrispondenza pubblica il codice prescrive il collaudo dell apparato. L obbligo d avere a bordo il manuale del proprietario è stato soppresso per le unità CE.

Su tutte le unità, CE e non, oltre ai documenti di riconoscimento, devono essere presenti: licenza di navigazione con certificato di sicurezza; polizza d assicurazione dell unità, del motore ausiliario e del tender; il contrassegno non va più esposto ma va tenuto tra i documenti di bordo; dichiarazione di potenza del motore per le unità munite di motore fuoribordo ; il certificato d uso è stato soppresso ma quelli già rilasciati continuano ad essere validi; patente nautica in corso di validità. Per l apparato VHF obbligatorio oltre le sei miglia, vale quanto detto per i natanti. Canone Radio e TV: le unità da diporto sono esenti ma se utilizzate per attività commerciali, questo è dovuto. Di seguito, alcune novità introdotte dal codice della nautica e dalle direttive di coordinamento: I. furto: il proprietario previa presentazione della denuncia e restituzione della licenza di navigazione all ufficio di iscrizione, ottiene l annotazione nel regi stro della perdita di possesso. Se l unità viene ritrovata, per riacquistarne il possesso va richiesta una successiva annotazione all ufficio di iscrizione che rilascia una nuova licenza di navigazione, previa visita occasionale; II. per i passaggi di proprietà è stato istituito lo strumento della ricevuta dell avvenuta presentazione della documentazione, che sostituisce la licenza di navigazione per la durata di gg. 20, permettendo di continuare a navigare nelle acque nazionali e secondo le direttive ministeriali anche in quelle straniere; III. IV. la firma di atti di compra-vendita, dei diritti reali di garanzia e la dichiarazione di nomina/revoca dell armatore, può essere autenticata anche presso gli uffici comunali o gli Sportelli Telematici dell Automobilista senz a intervento del notaio; la pubblicità degli atti di compra-vendita è obbligatoria e va richiesta all ufficio d iscrizione entro 60 giorni dalla data dell atto, pena il ritiro della licenza ed il pagamento d una sanzione che va da 207 a 1.033 euro. In caso di ritardo da parte degli uffici finanziari nella restituzione dell atto registrato, la trascrizione nei registri può essere effettuata mediante la presentazione della ricevuta comprovante l avvenuto pagamento dell imposta di registro, salvo presentare su ccessivamente il titolo registrato; V. se durante la navigazione si verificano eventi straordinari, la denuncia deve essere presentata all autorità marittima o consolare entro 3 giorni dall approdo; se gli eventi hanno coinvolto l incolumità fisica delle persone il termine è di 24 ore; VI. durante la navigazione tra i porti nazionali i documenti di bordo possono essere tenuti in copia autenticata. In caso di furto o smarrimento si può navigare con la copia della denuncia resa all autorità competente, che costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione per la durata di 30 giorni, sempre che il certificato di sicurezza e la polizza d assicurazione siano in corso di validità.

MEZZI E DOTAZIONI DI SICUREZZA Il regolamento non ha sostanzialmente modificato le dotazioni di sicurezza, ricordiamo che gli atolli a bordo vanno sostituiti, la tabella che segue stabilisce le dotazioni di sicurezza, i mezzi di salvataggio minimi obbligatori che devono essere tenuti a bordo di natanti e imbarcazioni - con o senza marchio CE sempre in relazione alla distanza dalla costa - per la navigazione marittima - o dalla riva - nelle acque interne -. Quanto sopra, fermo restando la responsabilità del conduttore di dotare l unità di tutti quegli ulteriori mezzi e attrezzature di si curezza suggeriti dall arte marinaresca, dalle condizioni meteo-marine e dal buon senso, ricordando che la sicurezza della navigazione inizia prima della partenza. TABELLA DOTAZIONI DI SICUREZZA DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA Per unità da diporto con o senza marchio CE Zattera di salvataggio (p er tutte le persone a bordo) Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo) (I) Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo) Senza alcun limite X Entro 50 miglia X Entro 12 miglia X Entro 6 miglia Entro 3 miglia Entro 1 miglio Entro 300 meri Fiumi e corsi d acqua X X X X X X X Salvagente anulare con cima x (1) x (1) x (1) x (1) x (1) x (1) x (1) Boetta luminosa x (1) x (1) x (1) x (1) Boetta fumogena x (3) x (2) x (2) x (2) x (1) Bussola e tabelle di deviazione (II) X X X Orologio X X Barometro X X Binocolo X X Carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazio ne (III) Strumenti da carteggio X X X Fuochi a mano a luce rossa x (4) x (3) x (2) x (2) x (2) Razzi a paracadute a luce rossa Cassetta di pronto soccorso (IV) X x (4) x (3) x (2) x (2) X Fanali regolamentari (V) X X X X X Apparecchi di segnalazione sonora (VI) Strumento di radioposizionamento (LORAN, GPS) X X X X X X Apparato VHF X X X Riflettore radar X X E.P.I.R.B. X X X

Ulteriori dotazioni per unità senza marcatura CE Pompa o altro attrezzo di esaurimento Mezzi antincendio - estintori: come da Tabella estintori (VII) X X X X X X X X X X X X N O T E I. Il galleggiante va sostituito con la zattera di salvataggio autogonfiabile (art. 54 Reg). II. Le tabelle di deviazione sono obbligat orie per le imbarcazioni -non per i natanti-, se la navigazione si svolge oltre le sei miglia dalla costa, per cui bussola fissa deve essere sottoposta a compensazione da tecnico abilitato, il quale al termine delle operazioni (dette giri di bussola) rilascia la tabella delle deviazioni residue. Le tabelle non hanno scadenza per cui vanno rinnovate in occasione delle visite periodiche per il rinnovo del certificato di sicurezza ; è nella responsabilità del conduttore verificare il corretto funzionamento dell a bussola e aggiornare i valori delle deviazioni. III. Si consente l uso di cartografia elettronica conforme al decreto 10 luglio 2002 - G.U. n. 193 del 19 agosto 2002. IV. Secondo la tabella D annessa al D.M.25.5.1988 n. 279, corso dell anno è prevista l emanazione di un nuovo provvedimento di modifica. V. Per navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca. VI. Le unità di lunghezza superiore a12 metri hanno l obbligatorio del fischio e della campana, questa può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile. VII. I natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo 1 solo estintore; per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la loro capacità estinguente vengono stabiliti dalla tabella 1 lettera B. Da non dimenticare i segnali di soccorso hanno validità di 4 anni dalla data di fabbricazione. le unità alla fonda di lunghezza oltre i 7 m., anche se natanti, devono mostrare un pallone nero di diametro adeguato. TABELLA 1 (ESTINTORI) A) Natanti da diporto (1 estintore) Potenza totale installata P (kw) P 18.4 18,4 < P 147 P > 147 Capacità estinguente portatile 13 B 21 B 34 B

B) Imbarcazioni da diporto Numero e capacità estinguente degli estintori Potenza totale installata P (kw) In plancia o posto guida In prossimità dell apparato motore (1) In ogni singolo locale o gruppi di locali adiacenti P 18.4 18.4 < P 74 74 < P 147 147 < P 294 294 < P 368 P > 368 1 da 13 B -------- 1 da 21 B 2 da 13 B 1 da 21 B e 1 da 13 B 1 da 34 B e 1 da 21 B 2 da 34 B 1 da 13 B 1. In locali o vani motore dotati d impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B. Nelle tabelle, il numero precedente la lettera B indica la capacità estinguente dell estintore; a numero più alto, corrisponde una maggiore capacità estinguente, la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta. La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l estintore è idoneo a spegnere. Possono essere impiegati estintori di classe A o C purché omologati anche per classe di fuoco B. Le unità marcate CE hanno estintori già collocati a bordo e indicati nel manuale del proprietario. La verifica periodica degli estintori non è richiesta ; il controllo consiste nell accertamento del buon stato di conservazione e l indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde). Suggerimenti in caso di incendio nel vano motore: arrestare immediatamente il motore; staccare l interruttore principale dell impianto elettrico ; mai usare mai acqua o estintori a schiuma su apparecchiature elettriche; chiudere la valvola di intercettazione del carburante e delle bombole del gas; chiudere la ventilazione del motore e azionare gli estintori a distanza; in assenza d impianto fisso operare con l estintore portatile. Non aprire completamente il vano motore per non alimentare il fuoco con l entrata dell aria e per non essere investiti dalle fiamme. In tutti gli spazi chiusi, per esempio i vani motore, un ottima tecnica per fermare un incendio, è quella di gettare l estintore aperto all interno e richiudere subito il locale, in modo che scaricandosi il contenuto, l incendio si spenga per soffocamento. Dal sito www.guardiacostiera.it, per la tutela ambientale, diverse Capitanerie di porto hanno istituito un servizio gratuito per il ritiro dei segnali di soccorso scaduti ; tutte le informazioni sulle modalità di consegna, possono essere richieste direttamente ai Comandi interessati.

Zattere di salvataggio per la navigazione ent ro 12 miglia dalla costa L art. 54 del regolamento dispone che dal 1 gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti siano sostituiti con una zattera di salvataggio autogonfiabile ; il decreto 2 marzo 2009 stabilisce le caratteristiche tecniche che queste devono avere per essere utilizzate quando la navigazione si svolge nella fascia costiera tra le 6 e le 12 miglia. Cinture di salvataggio La D.G. per il trasporto marittimo e acque interne con circolare n. 4866 18 marzo 2009, ha emanato le direttive per l impiego a bordo delle unità da diporto dei salvagente, evidenziando che la normativa d omologazione dei giubbotti di salvataggio - EN-Europea - è stata sostituita con quella ISO 12042 (Internazionale) ; ne consegue che le cinture di salvataggio con tipo EN 395, EN 396 ed EN 399, dopo il 31 marzo 2009 non possono essere più commercializzate. Chi le avesse a bordo può continuare ad utilizzarle con l osservanza di quanto segue: le unità che navigano nella fascia tra i 300 metri dalla costa e le sei miglia o in acque interne, devono avere a bordo cinture di salvataggio conformi come minimo, al livello prestazionale 100N; oltre le 6 miglia dalla costa devono avere a bordo cinture di salvataggio conformi, come minimo, al livello prestazionale 150N. Tenuto conto che nel primo momento d applicazione della direttiva sono stati sollevati dubbi, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con circolari n. 68485, del 28 luglio 2009, n. 94937 del 7 novembre 2009, ha fornito chiarimenti operativi onde permettere d avere un margine di tempo sufficiente onde acquisire una corretta informazione in merito alla nuova normativa, ecco un breve riepilogo: a) Le seguenti cinture già a bordo alla data del 18 marzo 2009 possono continuare ad essere tenute a bordo fino a quando risultano effic ienti e in buono stato di conservazione: - EN 395, per la navigazione entro le sei miglia alla costa; - EN 396 e EN 399, per la navigazione senza limiti dalla costa; - Conformi alla risoluzione IMO MSC 81(70), per la navigazione senza limiti. b) Le seguenti cinture già a bordo al 18 marzo 2009 possono essere usate per la navigazione e nei limiti temporali a fianco di ciascuna di esse indicato: - ISO 12402-4, 100N per la navigazione entro sei miglia dalla costa; - ISO 12402-3, 150N, ISO 12402-2 275N per la navigazione senza limiti dalla costa; - EN 395, 100N, per la navigazione senza limiti dalla costa fino al 31 maggio 2010; - Conformi alla risoluzione IMO MSC 81-70-, come emendata dalla risoluzione MSC 200-80- per la navigazione senza limiti dalla costa. - Conformi alla risoluzione IMO MSC 81-70- non emendata - per la navigazione senza limiti dalla costa fino al 31 maggio 2010. Stabilire quando è avvenuto realmente l imbarco a bordo nessuno è in grado d accertarlo, per cui in caso di controllo in mare, la risposta da dare è facile.

REQUISITI DEI MEZZI DI SALVATAGGIO E DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA I mezzi di salvataggio individuali e collettivi, le dotazioni di sicurezza, devono avere requisiti e caratteristiche tecniche previste dalle seguenti disposizioni: 1) zattere di salvataggio conformi al D.M. 12.8.2002 n.219, le vecchie zattere sono valide ma vanno sottoposte a revisione, con le seguenti modalità; 2) zattere di salvataggio autogonfiabili, conformi al decreto 2 marzo 2009 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto; 3) salvagenti anulari o a ferro di cavallo: conforme al D.M. 29.9.1999 n. 385; 4) cinture di salvataggio come da circolare del 18 marzo 2009 della D. G. per il Trasporto Marittimo, specificate da circolare n. 94937 del 17.11.2009 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto; 5) riflettori radar: conformi al D.M. 29.9.1999 n. 386; 6) segnali di soccorso conformi al D.M. 29.9.1999 n.387; razzi, fuochi a mano e segnali fumogeni validità di 4 anni dalla data di costruzione; 7) bussole magnetiche: conformi al D.M. 29.9.1999 n. 388; relativamente alle tabelle di deviazione si rimanda alla nota in calce al quadro relativo alle dotazioni di sicurezza. Evidenza: il decreto 12 agosto 2002 n. 219 stabili sce i requisiti delle nuove zattere di salvataggio, la revisione è biennale, le vecchie zattere dovevano subire una visita speciale entro 17 ottobre 2004; chi non avesse ancora ottemperato a ciò, può farlo in qualsiasi momento, ma nel frattempo la zattera non può essere utilizzata a bordo. Lo skipper è l unico responsabile dell equipaggiamento di bordo, dei mezzi e delle dotazioni di sicurezza che devono essere conformi alla normativa vigente ed in regola con i controlli periodici. Ricordate che sono soggette a controllo le zattere acquistate o revisionate nell anno 2011 revisione prevista nel 2013-, e le zattere con revisione scaduta, fate attenzione sempre ai ritardi eccessivi in quanto alcune ditte effettuano una visita straordinaria, con costi più alti. Le vecchie zattere non riportano l identificazione dell unità sulla quale sono imbarcate e quindi possono ruotare da una all altra; le nuove zattere hanno i segni d individuazione e non possono essere trasbordate da un unità all altra. NORME SULLA TUTELA DELL AMBIENTE Alle unità da diporto è applicata la normativa sulla tutela dell ambiente marino con distinzione tra le unità costruite prima del 1 agosto 2005 da quelle successive, tenendo conto dei seguenti criteri: è vietato effettuare scarichi a mare dai servizi igienici di bordo nell ambito dei porti, degli approdi e agli ormeggi dedicati alla sosta ed entro i limiti delle spiagge frequentate da bagnanti; le vecchie unità da diporto abilitate a trasportare fino a 15 persone che sono dotate di servizi igienici, possono effettuare lo scarico in mare dei liquami non tratt ati solo oltre tre miglia dalla costa; dal 1 agosto 2005 le unità di nuova costruzione, abilitate a trasportare più di 15 persone, devono avere un sistema di raccolta dei rifiuti.

QUANDO OCCORRE LA PATENTE NAUTICA Le età minime previste per comandare da soli un unità da diporto è la seguente: unità a remi entro un miglio dalla costa: 14 anni; unità a vela con superficie velica superiore a mq 4: 14 anni; natanti a motore, a vela con m. a. e motovelieri: 16 anni. La patente nautica è obbligatoria: 1. Per i natanti e le imbarcazioni: a) potenza del motore superiore a 30 kw o a 40,8 CV o cilindrata superiore a: 750 cc. se carburazione a due tempi; 1000 cc. se carburazione a quattro tempi, fuoribordo o iniezione diretta; 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi, entrobordo; 2000 cc. se diesel; b) quando indipendentemente dalla potenza del motore, la navigazione si svolge ad una distanza superiore alle sei miglia dalla costa; c) quando si esercita lo sci nautico senza tener conto della potenza del motore; 2. per le navi da diporto; 3. per la condotta degli acquascooter, indipendentemente da potenza e cilindrat a. Il regolamento d attuazione al codice reintroduce la definizione delle unità a motore, che sono considerate tali, quando il rapporto tra la superficie velica in mq. di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente, compresi eventuale fiocco, genoa e vele di strallo, escluso lo spinnaker e la potenza del motore in CV o KW è inferiore, rispettivamente a 1 o a 1,36. Il codice identifica tre categorie di patenti nautiche: A) comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto; B) comando delle navi da diporto; C) riservata ai disabili: abilita alla condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, a bordo è necessaria la presenza di un passeggero d età non inferiore a 18 anni, capace di svolgere le funzioni manuali per la condotta del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare. L unità dev essere munita d un dispositivo elettronico che permetta, in caso di caduta in mare, l individuazione d ella persona, la disattivazione del pilota automatico e l arresto del motore. Per la prova pratica, la competente D.G., con circolare n. 17479 del 9 dicembre 2009, fornisce istruzioni operative sulle modalità di svolgimento della stessa a bordo dell unità, precisando che la Commissione incentri la valutazione del disabile, sulle capacità a istruire l accompagnatore nell eseguire le manovre manuali per la condotta del mezzo. Le patenti abilitano: a) navigazione entro dodici miglia dalla costa; b) navigazione senza alcun limite.

La patente abilita al comando delle unità da diporto fino a 24 m. di l.f.t., a motore, vela con motore ausiliario e dei motovelieri; l interessato può chiedere che la patente venga limitata al solo comando di unità da diporto a motore, per navigazione entro 12 miglia o senza limiti. Il D. M. 4 ottobre 2013 stabilisce modalità e programmi d esame per il conseguimento delle patenti nautiche per imbarcazioni e navi da diporto e contemplano: prove scritte con quiz di carteggio nautico, quiz base per navigazione a motore entro 12 miglia dalla costa, se a vela è previsto un ulteriore quiz per la vela, prova di carteggio nautico, quiz base e quiz integrazione senza limiti, per navigazione a motore senza alcun limiti dalla costa, se a vela si deve svolgere un ulteriore quiz. Importante: chi è in possesso di patente per nave da diporto, può comandare tutte le altre unità. un motore è considerato ausiliario quando installato fuori-bordo, ha potenza non superiore al 20% di quella del motore principale e sia munito del certificato d uso ; in questi casi può essere utilizzato per emergenza o sicurezza alla navigazione e non concorre al calcolo di potenza e cilindrata per stabilire l obbligo della patente nautica. Iter per il conseguimento della patente Il nuovo regolamento non ha apportato modifiche ed ha riassorbito la vecchia normativa, è prevista l introduzione di un capitolo su ambiente marino ed ecologia; il modello di domanda è unico e lo si può utilizzare per: autocertificazione dati personali e comunicazione per cambio di residenza, ammissione agli esami, ottenere l estensione dell abilitazione alla navigazione, rilascio patente - senza esame - a personale militare, rilascio patente a persone munite di qualifica professionale marittima, rilascio duplicato della patente, convalida della patente, sostituzione vecchia patente col nuovo modello. Validità: 10 anni dalla data del rilascio o del rinnovo, periodo ridotto a 5 anni per coloro che al rilascio o al rinnovo avessero superato il 60 anno d età; per le patenti speciali, il periodo di validità è indicato nel documento. Rinnovo delle patenti nautiche scadute: la patente scaduta si può rinnovare sempre presso l Ufficio marittimo o quello Provinciale che l ha rilasciata, indipendentemente dalla data di scadenza, la convalida può essere richiesta prima; per più abilitazioni riportate nello stesso documento o in documenti diversi con i medesimi limiti di navigazione, la domanda va presentata all Ufficio che ha rilasciato l ultima abilitazione che provvede rà ad unificarle.

Chi comanda un unità da diporto con la patente scaduta è soggetto a sanzione amministrativa da Euro 207 a Euro 1033. Chi ha conseguito l abilitazione alla condotta di motoscafi ad uso privato art. 16 del R.D.L. 9.5.1932 prima del 24 aprile 1990, può ottenere il rilascio della patente nautica a motore - senza esame - per navigazione entro 12 miglia. Le patenti per il comando di unità da diporto entro sei miglia, rilasciate in base alla precedente normativa, abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa; non è richiesto alcun adempimento amministrativo ; al rinnovo della patente, l Ufficio marittimo o quello Provinciale, provvederà alla sostituzione del documento. Le abilitazioni per la condotta di unità a vela rilasciate in base alla precedente normativa, abilitano a comandare anche quelle a motore, per navigazione entro le 12 miglia o senza alcun limite; le abilitazioni per le imbarcazioni a motore, rimangono limitate al comando delle sole unità a motore, per i medesimi limiti di navigazione. Con sentenza giurisdizionale è stato definitivamente chiarito che chi regge il timone di un unità da diporto può non essere munito della patente, sempre che a bordo via sia altra persona in possesso di regolare abilitazione, che assume quindi la responsabilità del comando e della condotta della navigazione. Le patenti nautiche conseguite all estero (anche se Paese UE) non possono essere convertite con quelle italiane. COMANDO DI UNITÀ DA DIPORTO DI BANDIERA ESTERA Al 31 dicembre 1992, i cittadini italiani in possesso di patente nautica non potevano, in base alle regole della Convenzione di Ginevra del 1956, assumere il comando di unità da diporto di bandiera estera; da quella data, gli italiani possono comandare unità da diporto di bandiera dei Paesi dell U. E.; la convenzione anche se successivamente modificata, resta ancora valida per le unità dei Paesi extra -comunitari, per le quali permane il divieto d assunzione di comando quando sono usate per scopo ricreativo e sportivo, ma non nell attività di lavoro a bordo. La nostra legislazione permette, ai cittadini stranieri sia comunitari che di paesi terzi muniti di patente nautica del loro Paese, il comando delle unità da diporto di bandiera italiana, nei limiti dell abilitazione posseduta; tra i paesi comunitari non vige il principio di reciprocità, per cui prima di condurre un unità di bandiera di un Paese dell U. E. è necessario informarsi se sia o meno permesso dalle leggi del Paese medesimo. I cittadini dei Paesi dell U. E., possono comandare unità senza patente a patto che siano muniti d una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità, dalla quale risulti che la legislazione del Paese d appartenenza del soggetto non prevede il rilascio di titolo abilitativo. Relativamente alle abilitazioni per il comando di unità da diporto non vi sono direttive comunitarie o accordi internazionali e quindi ogni stato regola la materia in modo autonomo.

Chi si recasse in Corsia, è bene che si attenga ad alcune raccomandazioni del Consolato d Italia a Bastia. 1) Evitare il campeggio libero: in alcune zone è proibito ed in genere è malvisto. 2) In Corsica esistono molte zone protette, la pesca è disciplinata da regolamenti che in caso di violazione comportano severe sanzioni. 3) Portare l imbarcazione con prudenza specie se a motore; i conduttori possono vedersi proibire la navigazione in caso di negligenza, imprudenza, ebbrezza, inosservanza dei regolamenti. 4) Avere tessera europea d assicurazione malattia, va chiesta all ASL d appartenenza; il documento permette d usufruire dell assistenza sanitaria con parziale copertura delle spese. 5) Tenere questo numero, Consolato italiano in Bastia, 0033-495349393. PESCA SUBACQUEA E SPORTIVA La pesca subacquea sportiva è consentita: a distanza superiore a m 500 dalle spiagge frequentate dai bagnanti; a distanza superiore a m 100 da reti da pesca di pescatori professionisti; dal sorgere al tramonto del sole; senza l impiego di apparecchi ausiliari di respirazione. È permesso trasportare fucili per la pesca subacquea e apparecchi di respirazione dotati di bombola della capacità massima di 10 litri, una per ogni unità, resta il divieto d utilizzare apparecchi di respirazione per la pesca subacquea; durante la pesca, il sub dev essere sempre seguito da un mezzo nautico con persona pronta ad intervenire in caso d emergenza. Durante l esercizio della pesca subacquea: è vietato attraversare zone frequentate da bagnanti con arma carica, è fatto obbligo la segnalazione con galleggiante provvisto di bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile a 300 metri ; se il sub è accompagnato da una barca, il segnale va innalzato sulla medesima, si deve operare entro un raggio di 50 m dal lo scafo con la bandiera, l età minima per praticare la pesca con fucile subacqueo è di 16 anni, dare un fucile ad un minore di detta età prevede sanzione da 516 a 3.098 euro, non si possono raccogliere coralli o molluschi. Oltre alla pesca sportiva subacquea, viene praticato anche il nuoto subacque o snorkeling-, per l esplorazione dei fondali, fotografare e altro: queste attività non sono regolate da norme legislative ed il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, al fine di fornire una risposta ai tanti quesiti, con circolare n. 82010390 del 16 febbraio 2000, ha fornito alle autorità periferiche le direttive di coordinamento, distinguendo il nuoto subacqueo dalla vera e propria attività subacquea.