1 FABBRICANTI METRICI Definizioni e normative di riferimento
2 QUADRO NORMATIVO:
3 Normative Testo Unico delle Leggi sui Pesi e sulle Misure Regolamento per la Fabbricazione dei Pesi e delle Misure e degli Strumenti per pesare e per misurare Regolamento sul Servizio Metrico Collaudo di posa in opera di distributori di carburante fissi Nuove norme per la rilegalizzazione degli strumenti metrici Modificazioni ed aggiunte al Regolamento per la Fabbricazione dei Pesi, delle Misure e degli Strumenti per pesare e misurare, approvato con Regio Decreto 12 giugno 1902 n. 226 Regolamento recante norme di attuazione della Legge 29 luglio 1991 n. 236, in materia di pesi e misure Estremi del provvedimento Regio Decreto 23 agosto 1890 n. 7088 Regio Decreto 12 giugno 1902 n. 226 Regio Decreto 31 gennaio 1909 n. 242 Circolare Ministeriale 31 Marzo 1940 n. 1924 Circolare Ministeriale 12 agosto 1954 n. 63/323236 Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958 n. 1215 Decreto Ministeriale 28 marzo 2000 n. 179
4 Normative Modificazioni ed integrazioni al Decreto Ministeriale 10 maggio 1988, recante disposizioni sull ammissione alla verifica metrica a titolo definitivo e provvisorio degli strumenti metrici Sigillatura degli strumenti di misura e dei dispositivi ad essi associati Sistemi costituiti da strumenti di misura e da apparecchiature associate ausiliari Strumenti di misura elettronici. Ammissione a verificazione metrica e verificazione Regolamento recante norme di attuazione della Legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verificazione metrica ai sensi della normativa nazionale Estremi del provvedimento Decreto Ministeriale 18 maggio 1989 Decreto Ministeriale 25 settembre 1989 n. 342969 Circolare Ministeriale 12 ottobre 1989 n. 69/343104 Circolare Ministeriale 17 settembre 1997 n. 62/55268 Decreto Ministeriale 28 marzo 2000 n. 179 Direttiva 14 ottobre 2011
Definizione: Chiunque intende fabbricare e/o riparare strumenti di misura di tipo legale (destinati a far fede in rapporto con terzi), rispondenti alla normativa metrologica nazionale, deve fare una dichiarazione scritta alla Prefettura della località dove intende esercitare la sua attività,, con la quale dichiara l intenzione l di esercitare detta attività, allegando: un impronta della marca di fabbrica con la quale contrassegnerà gli strumenti metrici che presenterà a verifica; un certificato dal quale risulti che uguale impronta è stata depositata al Servizio Metrico competente; La Prefettura prende atto di tale dichiarazione, che trasmette in copia al Servizio Metrico, e ne rilascia ricevuta all interessato (presa d atto d prefettizia). Il Fabbricante Metrico che intenderà presentare alla verifica strumenti metrici fuori della provincia d appartenenza, dovrà esibire la ricevuta di cui sopra. (Articolo 1 del RD n. 226/1902) 5
Requisiti richiesti Iscrizione al Registro Imprese: L attività di fabbricante e/o di riparatore di strumenti di misura deve corrispondere all attivit attività effettivamente svolta dall impresa e da questa comunicata al Registro delle Imprese; pertanto la Ditta deve, prima di presentare la pratica al Servizio Metrico, assicurarsi che questa condizione si verifichi in visura camerale. Dotazione strumentazione: Il Fabbricante Metrico dovrà: dotarsi di una collezione completa di pesi, di misure e di strumenti metrici, anch essi di tipo legale, idonei all attivit attività che intende svolgere; detta collezione dovrà essere sottoposta a verificazione periodica prima che inizi l attivitl attività e periodicamente ogni biennio entro la fine del mese di gennaio; (Articolo 2 del RD n. 226/1902) 6
Requisiti richiesti nel caso in cui il Fabbricante Metrico intenda munirsi di una dotazione completa di campioni di riferimento tarati con riferibilit ilità ai campioni nazionali o internazionali da laboratori di taratura accreditati, inseriti in un sistema pianificato di controllo periodico con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova (Norma( UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005), la disposizione richiamata al punto precedente non si applica. Si considera soddisfatta la condizione precedente se il laboratorio è accreditato da un organismo aderente all European Cooperation for Accreditation (EA), che sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento, e che operi secondo la Norma UNI CEI EN 45003:1996 ora UNI CEI EN ISO/IEC 17011:2005,, ovvero, se il laboratorio opera secondo sistemi di garanzia di qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario, in base b alla Norma UNI CEI EN 45012:1998 ora UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006,, con riferimento alla norma tecnica per i laboratori di prova in precedenza citata. 7
Procedura per iniziare l attivitl attività Scelta marca di fabbrica: Il fabbricante e/o il riparatore di strumenti di misura dovrà preliminarmente: scegliere l impronta l della marca di fabbrica che sarà depositata e che in seguito sarà utilizzata per contrassegnare gli strumenti di misura presentati a verificazione, contenente almeno le iniziali del nome della Ditta ed un logo particolare da essa scelto; realizzare una copia del logo scelto ed allegarlo al modello FM01 debitamente compilato; trasmettere al Servizio Metrico il modello FM01 e l immagine l del logo utilizzando le seguenti modalità: consegna a mano allo sportello del Servizio Metrico sito in Torino in Via Cavour n. 17 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.15 e dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 15.45, da parte del titolare o del legale rappresentante dell azienda; in sua assenza sarà richiesta al soggetto incaricato, munito di documento di riconoscimento in corso di validità,, una delega scritta accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del titolare o legale rappresentante;» invio tramite fax al n. 011 / 57.16.755;» invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con l indicazione l riportata obbligatoriamente sul frontespizio: Dichiarazione Fabbricante metrico Regio Decreto 226/1902 All Area Area Tutela del Mercato e della Fede Pubblica Settore Vigilanza sul Mercato Servizio Metrico Via Cavour n. 17 10123 Torino (TO) ;» invio tramite PEC al seguente indirizzo: vigilanza.mercato.metrico@to.legalmail.camcom.it,, con l indicazione l riportata obbligatoriamente in oggetto: Dichiarazione Fabbricante metrico Regio Decreto 226/1902 All Area Area Tutela del Mercato e della Fede Pubblica Settore Vigilanza sul Mercato Servizio Metrico ; 8
Procedura per iniziare l attivitl attività 9 Ricevuta la comunicazione, il Servizio Metrico, entro 7 giorni lavorativi, l verifica che detto logo non sia uguale o simile ad altri già depositati: nel caso in cui ciò si verifichi, trasmette alla Ditta il modello FM03,, invitandola a predisporre entro 7 giorni lavorativi una nuova marca di fabbrica e a comunicarla all ufficio secondo le modalità previste ai punti b. e c. precedenti; in caso contrario, trasmette alla Ditta il modello modello FM02. Documentazione da presentare: Il fabbricante e/o il riparatore di strumenti di misura dovrà presentare al Servizio metrico, utilizzando le seguenti modalità di trasmissione: consegna a mano allo sportello del Servizio Metrico sito in Torino in Via Cavour n. 17 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.15 e dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 15.45, da parte del titolare o del legale rappresentante dell azienda; in sua assenza sarà richiesta al soggetto incaricato, munito di documento di riconoscimento in corso di validità,, una delega scritta accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del titolare o legale rappresentante; invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con l indicazione l riportata obbligatoriamente sul frontespizio: Dichiarazione Fabbricante metrico Regio Decreto 226/1902 All Area Area Tutela del Mercato e della Fede Pubblica Settore Vigilanza sul Mercato Servizio Metrico Via Cavour n. 17 10123 Torino (TO) ; invio tramite PEC al seguente indirizzo: vigilanza.mercato.metrico@to.legalmail.camcom.it,, con l indicazione l riportata obbligatoriamente in oggetto: Dichiarazione Fabbricante metrico Regio Decreto 226/1902 All Area Area Tutela del Mercato e della Fede Pubblica Settore Vigilanza sul Mercato Servizio Metrico ;
Procedura per iniziare l attivitl attività 10 la seguente documentazione: la dichiarazione, indirizzata al Servizio Metrico, di voler svolgere l attivitl attività di fabbricazione e/o riparazione di strumenti di misura, utilizzando o il modello FM04; analoga dichiarazione, corredata da una marca da bollo da.. 14,62, ma indirizzata alla Prefettura di Torino Divisione III B/T Piazza Castello n. 205 10124 Torino (TO), utilizzando il modello FM05; una marca da bollo da.. 14,62; due targhette recanti l impronta l della marca di fabbrica con la quale saranno contrassegnati gli strumenti metrici presentati a verifica (metalliche se l impronta l verrà riportata su punzone e/o cartacea se l impronta l verrà riportata su sigilli adesivi che si distruggono con la rimozione). Al ricevimento della documentazione presentata, il Servizio Metrico provvederà all effettuazione di un sopralluogo presso l impresa l per l accertamento l dell effettivo effettivo possesso e della richiesta legalità della strumentazione dichiarata; in caso di esito positivo dell ispezione invierà alla Prefettura la documentazione precedentemente elencata, corredata del modello FM09 (Certificato di avvenuto deposito dell impronta della marca di fabbrica), per consentire il relativo rilascio della presa d atto d prefettizia; in caso di esito negativo inviterà l impresa a superare le condizioni ostative.
Sigilli da utilizzare i sigilli da applicare, a protezione degli organi principali della catena di misura, a difesa della loro inacessibilità e per garantirne la conformità,, vanno applicati, secondo quanto previsto dal relativo piano di legalizzazione: su piombo antimoniato tramite punzone a percussione o pinza, riportante l impronta l del marchio di fabbrica depositato; nel caso in cui il piombo sia utilizzato per la chiusura d idonea d spiralina,, dovrà essere predisposto un doppio piombo: uno interno vergine ed uno esterno sigillato con la marca di fabbrica; su targhetta adesiva che si distrugge con la rimozione, riportante l impronta l del marchio di fabbrica depositato. (Circolare Ministeriale 63/323236) 11
Obblighi del Fabbricante Metrico 12 Il Fabbricante metrico deve: sottoporre a verificazione periodica la propria collezione completa di pesi, di misure e di strumenti metrici, anch essi di tipo legale, idonei all attivit attività che intende svolgere, prima che inizi l attivitl attività e periodicamente ogni biennio entro la fine del mese di gennaio (articolo( 2 del Regio Decreto 12 giugno 1902, n. 226); mantenere le condizioni di riferibilità nel tempo della propria collezione, nel caso in cui il Fabbricante Metrico intenda munirsi di campioni di riferimento tarati con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali da laboratori di taratura accreditati, inseriti in un sistema pianificato di controllo periodico con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova (Norma( UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005) ) e darne contezza in caso di controllo da parte del Servizio Metrico, conservando per almeno cinque anni i certificati di taratura e i piani di controllo periodico adoperati;
Obblighi del Fabbricante Metrico 13 prima dell immissione in commercio, sottoporre a verificazione prima nazionale ale (articolo 13 del Regio Decreto 23 agosto 1890 n. 7088) ) gli strumenti di misura nuovi o ridotti a nuovo, intendendo per ridotto a nuovo uno strumento dove è stato sostituito un organo principale della catena di misura o la targa metrica (3 ( comma della Circolare Ministeriale 12 agosto 1954 n. 63/323236), facendone richiesta al Servizio Metrico competente per territorio tramite: consegna a mano allo sportello del Servizio Metrico sito in Torino in Via Cavour n. 17 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.15 e dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 15.45, da parte del titolare o del legale rappresentante dell azienda; in sua assenza sarà richiesta al soggetto incaricato, munito di documento di riconoscimento in corso di validit lidità,, una delega scritta accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del titolare o legale rappresentante; invio tramite fax al n. 011 / 57.16.755; invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con l indicazione l riportata obbligatoriamente sul frontespizio: Dichiarazione Fabbricante metrico Regio Decreto 226/1902 All Area Area Tutela del Mercato e della Fede Pubblica Settore Vigilanza sul Mercato Servizio Metrico Via Cavour n. 17 10123 Torino (TO) ; invio tramite PEC al seguente indirizzo: vigilanza.mercato.metrico@to.legalmail.camcom.it,, con l indicazione l riportata obbligatoriamente in oggetto: Dichiarazione Fabbricante metrico Regio Decreto 226/1902 All Area Area Tutela del Mercato e della Fede Pubblica Settore Vigilanza sul Mercato Servizio Metrico ;
Obblighi del Fabbricante Metrico utilizzando, per la provincia di Torino, il modello: modello A/a per i complessi di distribuzione stradale di carburanti; modello A1/a per i complessi di distribuzione di carburanti per uso interno; modello B1/a per i complessi di distribuzione di carburanti montati su autobotte; modello B2/a per i complessi di misure di capacità montate su autocisterna; modello C/a per strumenti per pesare a funzionamento non automatico; modello C1/a per strumenti per pesare a funzionamento automatico; modello D/a per strumenti per masse campione; modello E/a per convertitori di volume di gas non MID; 14
Obblighi del Fabbricante Metrico 15 se lo strumento di misura è di tipo fisso, effettuare la verificazione metrica prima in due fasi distinte: verificazione prima in fabbrica sul luogo d installazione d definitivo (collaudo di posa in opera) (articolo 45 del Regio Decreto 31 gennaio 1909 n. 242 e Circolare Ministeriale 31 marzo 1940 n. 1924). In questo caso il Fabbricante metrico dovrà, preventivamente, far pervenire al Servizio Metrico oltre al modello FM08 il modello: modello A/a per i complessi di distribuzione stradale di carburanti; modello A1/a per i complessi di distribuzione di carburanti per uso interno; modello B1/a per i complessi di distribuzione di carburanti montati su autobotte; modello B2/a per i complessi di misure di capacità montate su autocisterna; modello E/a per convertitori di volume di gas non MID;
Obblighi del Fabbricante Metrico se gli strumenti sono di tipo elettronico, garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla Circolare Ministeriale 17 settembre 1997 n. 62/552689 e cioè che gli strumenti: devono essere conformi alla documentazione depositata presso il: Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l Impresa l e l Internazionalizzazionel Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica Ufficio IV - Strumenti di misura e metalli preziosi Via Antonio Bosio 15 00161 ROMA; non devono consentire alterazioni dei dati interessanti la transazione commerciale, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi; non devono consentire la programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione dei bolli metrici o evidenti interventi dolosi. 16
Obblighi del Fabbricante Metrico predisporre gli strumenti di misura sottoposti a verificazione prima con gli alloggi per ricevere la sigillatura del Servizio Metrico nei luoghi previsti dal piano di legalizzazione depositato presso il competente Ministero dello Sviluppo Economico, così come previsto dall articolo articolo 2 del Decreto Ministeriale 18 maggio 1989 e dal Decreto Ministeriale 25 settembre 1989 n. 342969; applicare agli strumenti di misura sottoposti a verifica prima le targhe metriche identificative, riportanti i dati descritti nell articolo 31 bis e 86 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958 n. 1215; se gli strumenti sono associati ad apparecchiature ausiliarie, le ulteriori targhette, appositamente vincolate da bolli o sigilli adesivi che si distruggono con la rimozione, riportanti apposita iscrizione che identifichi con i rispettivi numeri di matricola le altre unità cui sono collegati, ai sensi della Circolare Ministeriale 12 ottobre 1989 n. 69/343104; 17
Obblighi del Fabbricante Metrico 18 se il Fabbricante Metrico agisce in regime di Conformità Metrologica ai sensi del Decreto Ministeriale 28 marzo 2000 n. 179,, apporre su ciascuno strumento, prodotto conformemente al provvedimento di ammissione alla verificazione prima del Ministero dello Sviluppo Economico, i bolli, i sigilli di protezione (riportanti il marchio di fabbrica depositato) e le iscrizioni previsti p dal provvedimento di concessione e fornire una dichiarazione scritta di conformità metrologica; se deve associare un apparecchiatura ausiliaria rispondente alla normativa nazionale con un distributore di carburanti del tipo MID (conforme alla Direttiva 2004/22/CE), dovrà: redigere la lista di controllo (checklist) modello FM10, prevista dal 3 comma dell articolo 4 della Direttiva 14 ottobre 2011 ed il libretto metrologico relativo al distributore di carburanti; conservare l originale l presso la propria azienda; inviare una copia alla Camera di Commercio competente per territorio,
Obblighi del Fabbricante Metrico tramite: consegna a mano allo sportello del Servizio Metrico sito in Torino in Via Cavour n. 17 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.15 e dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 15.45, da parte del titolare o del legale rappresentante dell azienda; in sua assenza sarà richiesta al soggetto incaricato, munito di documento di riconoscimento in corso di validità,, una delega scritta accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del titolare o legale rappresentante; invio tramite fax al n. 011 / 57.16.755; invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con l indicazione riportata obbligatoriamente sul frontespizio: Dichiarazione Fabbricante metrico Regio Decreto 226/1902 All Area Area Tutela del Mercato e della Fede Pubblica Settore Vigilanza sul Mercato Servizio Metrico Via Cavour n. 17 10123 Torino (TO) ; invio tramite PEC al seguente indirizzo: vigilanza.mercato.metrico@to.legalmail.camcom.it,, con l indicazione riportata obbligatoriamente in oggetto: Dichiarazione Fabbricante metrico Regio Decreto 226/1902 All Area Area Tutela del Mercato e della Fede Pubblica Settore Vigilanza sul Mercato Servizio Metrico ; consegnare la terza copia all utente metrico presso il punto vendita, a disposizione dell Autorit Autorità di controllo. 19
Variazioni intervenute dopo l inizio l attività 20 Se in seguito all inizio dell attivit attività di Fabbricante Metrico interviene una o più delle seguenti modifiche: denominazione / ragione sociale; sede operativa; apparecchiature e strumenti posseduti; titolare / legale rappresentante; cessazione dell attivit attività; il Titolare/legale rappresentante dovrà presentare al Servizio Metrico della Camera di Commercio di Torino il modello FM06 (Comunicazione di variazione dati Fabbricante Metrico per il Servizio Metrico) ed il modello FM07 (Comunicazione di variazione dati Fabbricante Metrico per la Prefettura), corredati dei relativi allegati, tramite: consegna a mano allo sportello del Servizio Metrico sito in Torino in Via Cavour n. 17 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.15 e dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 15.45, da parte del titolare o del legale rappresentante dell azienda; in sua assenza sarà richiesta al soggetto incaricato, munito di documento di riconoscimento in corso di validit lidità,, una delega scritta accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del titolare o legale rappresentante; invio tramite fax al n. 011 / 57.16.755; invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con l indicazione l riportata obbligatoriamente sul frontespizio: Dichiarazione Fabbricante metrico Regio Decreto 226/1902 All Area Area Tutela del Mercato e della Fede Pubblica Settore Vigilanza sul Mercato Servizio Metrico Via Cavour n. 17 10123 Torino (TO) ; invio tramite PEC al seguente indirizzo: vigilanza.mercato.metrico@to.legalmail.camcom.it,, con l indicazione riportata obbligatoriamente in oggetto: Dichiarazione Fabbricante metrico Regio Decreto 226/1902 All Area Area Tutela del Mercato e della Fede Pubblica Settore Vigilanza sul Mercato Servizio Metrico.
21 Il link per accedere al sito WEB del Servizio metrico è il seguente: www.to.camcom.it/serviziometrico
22 Grazie per l attenzionel