RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - SCHEDA



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Transcript:

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - SCHEDA L ingresso per ricongiungimento familiare è possibile previo rilascio del visto per ricongiungimento familiare che consente l ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, ai familiari di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. L Ambasciata Italiana del paese di origine concede al cittadino straniero il visto di ingresso per motivi di famiglia una volta che lo Sportello Unico per l Immigrazione della Prefettura competente ha emesso il nulla osta. Il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare, necessario per ottenere il relativo visto di ingresso, deve essere richiesto allo Sportello Unico per l Immigrazione (SUI) del luogo di dimora. REQUISITI NECESSARI PER COMPIERE LA RICHIESTA Il cittadino extracomunitario deve essere titolare di: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno); permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo politico, protezione sussidiaria, protezione sociale, motivi umanitari, per studio, per motivi religiosi o familiari. N.B.: il possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno abilita all inoltro della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare Lo straniero deve inoltre disporre: di un alloggio avente i necessari requisiti igienico sanitari e di idoneità alloggiativa. Il richiedente può indicare per il familiare ricongiunto anche un alloggio diverso dal proprio; di un reddito minimo annuo (può anche essere comprensivo dei redditi dei familiari conviventi) non inferiore all importo dell assegno sociale dell anno in corso, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere successivo al primo.

I FAMILIARI PER I QUALI È POSSIBILE CHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO Il ricongiungimento familiare si può chiedere per: il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni; i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, dia il suo assenso presso la rappresentanza consolare italiana all'estero, al momento della richiesta del visto all'espatrio. Si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni al momento della presentazione della domanda; per i figli maggiorenni a carico, qualora non possano provvedere, in maniera permanente, alle proprie esigenze di vita a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale; i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza oppure i genitori con almeno 65 anni, qualora gli altri figli non siano in grado di mantenerli per documentati e gravi motivi di salute. Per il ricongiungimento con i genitori di età superiore ai 65 anni, è necessario stipulare un assicurazione sanitaria privata o provvedere alla loro iscrizione al servizio sanitario nazionale. Attenzione - Nei casi in cui vi siano ragionevoli dubbi sull'autenticità dei rapporti di parentela, le rappresentanze diplomatiche o consolari possono richiedere l'esame del Dna, a spese degli interessati. REQUISITI Lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di: un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Gli Sportelli Unici debbono quindi acquisire, un certificato rilasciato dalle autorità comunali che attesti entrambi i requisiti. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà. di un reddito minimo annuo che può anche essere comprensivo dei redditi dei familiari conviventi non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale

aumentato della metà dello stesso importo per ogni familiare da ricongiungere. N.B.: per il ricongiungimento di due o più figli con meno di 14 anni oppure per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito annuo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. DOMANDA DI NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare può essere inviata allo Sportello Unico per l'immigrazione competente per il luogo di dimora del richiedente, esclusivamente via Internet. Attenzione. Chi non ha dimestichezza col computer può rivolgersi, gratuitamente, alle associazioni dei datori di lavoro, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni autorizzate, per la compilazione e l'invio delle domande. COME INVIARE LA DOMANDA L'utente deve collegarsi al sito www.interno.it e registrarsi all'interno della sezione Ricongiungimenti familiari, inserendo i propri dati; riceve una e-mail di conferma e di perfezionamento della registrazione all indirizzo di posta elettronica da lui indicato; tornando nella sezione dedicata, e inserendo email utente e password, l utente deve scegliere, da un apposito elenco, il modulo che vuole presentare e, dopo aver scaricato il programma Sportello Unico Immigrazione, importarlo sul proprio computer; terminata la compilazione di tutti i campi richiesti, la domanda è pronta per l invio. RILASCIO DEL NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO Dopo aver accettato la domanda di nulla osta al ricongiungimento, il sistema, ricevuto il parere della Questura competente, invia al richiedente la lettera di convocazione per la presentazione, presso lo Sportello Unico, della documentazione in duplice copia relativa a reddito e alloggio. Lo Sportello Unico ne rilascia una copia contrassegnata, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

Il nulla osta viene trasmesso, per via telematica, alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero. Lo Sportello Unico richiede all'agenzia delle Entrate l'attribuzione di un codice fiscale provvisorio numerico o la verifica di un eventuale codice alfanumerico preesistente. Trascorsi 180 giorni dalla richiesta del nulla osta, se non arriva una risposta, il familiare all'estero può chiedere direttamente il visto d'ingresso alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana esibendo: la copia degli atti contrassegnata dallo Sportello Unico, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione; la documentazione comprovante rapporti di parentela, matrimonio, minore età, stato di salute; Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, e previo appuntamento, lo straniero deve recarsi allo Sportello unico per ricevere il certificato di attribuzione del codice fiscale e per compilare il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, su cui va applicata una marca da bollo da 16,00 euro. L'interessato deve inserire il modulo, e l'ulteriore documentazione, nell'apposita busta da consegnare aperta presso uno degli uffici postali abilitati. La Questura convocherà lo straniero una prima volta per il fotosegnalamento e una seconda volta per la consegna del permesso di soggiorno. INGRESSO DEI FAMILIARI AL SEGUITO DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO Il cittadino extracomunitario titolare di un 'permesso CE per soggiornanti di lungo periodo' (ex carta di soggiorno) o di un visto d'ingresso di durata non inferiore a un anno, (per lavoro subordinato per lavoro autonomo, per studio, per motivi religiosi), può fare richiesta di ingresso in Italia per i familiari al seguito. Devono, però, sussistere gli stessi requisiti di reddito e di alloggio previsti per il ricongiungimento.

La domanda di ingresso per i familiari al seguito può essere inviata allo Sportello unico per l'immigrazione competente per il luogo di dimora del richiedente esclusivamente via Internet, collegandosi al sito www.interno.it. La procedura è analoga a quella prevista per la richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare. Una volta in possesso del nulla osta, lo straniero deve richiedere il visto d'ingresso presso la rappresentanza consolare italiana del proprio Paese e, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, presentarsi allo Sportello Unico per compilare il modulo di richiesta del permesso di soggiorno. N.B.: Gli stranieri che possono fare ingresso in Italia al seguito di un familiare sono gli s Ricongiungimento o ingresso dei familiari al seguito di cittadino italiano o comunitario RICONGIUNGIMENTO O INGRESSO DEI FAMILIARI AL SEGUITO DI CITTADINO ITALIANO O COMUNITARIO La legge prevede condizioni più favorevoli per i familiari stranieri di cittadini italiani o comunitari che intendono ricongiungersi con questi o fare ingresso in Italia al loro seguito. In particolare il diritto è riconosciuto: al coniuge del cittadino italiano o comunitario; ai figli propri o del coniuge e, se maggiorenni, quando a carico del cittadino italiano, comunitario o del coniuge; ascendenti propri o del coniuge, quando a carico; ogni altro membro della famiglia che, nel paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del cittadino italiano o comunitario o degli ascendenti del suo coniuge. In tutti questi casi, non deve essere fatta domanda di ricongiungimento allo Sportello Unico, ma occorre richiedere specifico visto d'ingresso presso la Rappresentanza consolare italiana competente. N.B.: Il requisito della disponibilità di reddito e alloggio non è richiesto al cittadino italiano né a quello comunitario.

RICONGIUNGIMENTO AL FIGLIO MINORE È consentito l ingresso in Italia al genitore naturale per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia con l altro genitore, qualora dimostri di essere in possesso (prima del ricongiungimento) dei requisiti di alloggio e di reddito. ASSISTENZA AL MINORE MALATO Il Tribunale per i minorenni, in caso di gravi problemi psico-fisici del minore che si trova in Italia, può autorizzare l ingresso e la permanenza nel nostro Paese, per un periodo di tempo determinato, di un familiare del minore stesso. Al familiare autorizzato viene rilasciato un permesso per assistenza minore, la cui durata corrisponde a quella stabilita dal tribunale. Tale permesso è rinnovabile, consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro. RIFUGIATI E TITOLARI DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA Lo straniero titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria può fare domanda di ricongiungimento per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per i restanti cittadini stranieri. Il titolare dello status di rifugiato non deve dimostrare il possesso dei requisiti di reddito e alloggio, che è invece richiesto al titolare dello status di protezione sussidiaria. Non hanno diritto al ricongiungimento familiare gli stranieri in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. DIVIETO DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE In Italia la poligamia è vietata. Perciò l interessato non può inoltrare la richiesta di ricongiungimento per più di un coniuge. Se lo straniero chiede il ricongiungimento per il coniuge, dovrà dimostrare di non avere già un altro coniuge sul territorio italiano, esibendo allo Sportello Unico un certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

Lo straniero che presenta istanza di ricongiungimento per il proprio genitore dovrà produrre il certificato di matrimonio di quest'ultimo al fine di consentire la verifica dell'eventuale presenza sul territorio nazionale del coniuge del genitore. Nel caso si accerti la presenza del predetto coniuge in Italia, dovrà essere verificata l'assenza di un ulteriore vincolo matrimoniale dello stesso.