PATTICHIARI INIZIATIVA CONTI CORRENTI A CONFRONTO CONTRATTO DI CONTO CORRENTE SPIEGATO



Documenti analoghi
L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

RICHIESTA DI ESTINZIONE DEL CONTO CORRENTE INTESTATO A CLIENTE AL DETTAGLIO (Modulo a disposizione della clientela sul sito internet della Banca)

CASSA CONTINUA. Iscritta all albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia al n

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

I TITOLI DI CREDITO. Nel pagherò concorrono: a) il trattario e il traente. b) il traente e il beneficiario. c) l emittente e il beneficiario.

F O G L I O I N F O R M A T I V O SERVIZIO INCASSO EFFETTI, DISPOSIZIONI ELETTRONICHE E DOCUMENTI I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA

TITOLO VI Credito, assicurazioni, borse valori

CHE COS E L ANTICIPO SU CREDITI E FATTURE

CONTRATTO DI CONTO CORRENTE E CARTE DI PAGAMENTO: CONDIZIONI GENERALI

F O G L I O I N F O R M A T I V O ANTICIPAZIONE SU MERCI O SU DOCUMENTI RAPPRESENTATIVI DI MERCI I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

VERIFICA DI FINE MODULO 2

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE OPEN GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

Guida alla chiusura del conto corrente

FOGLIO INFORMATIVO relativo al

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

Art. 2 - Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la Cooperativa

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

NEGOZIAZIONE ASSEGNI ESTERO

Disposizioni sull espletamento dei servizi finanziari postali. TITOLO I Disposizioni Generali. Art. 1 (Definizioni)

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

EFFETTI AL DOPO INCASSO Foglio informativo

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

PEGNO SU STRUMENTI FINANZIARI TITOLI CARTACEI BENI O CREDITI VALORE DELL INSIEME

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DI FIRMA (Finanziamento per l emissione di crediti di firma con e senza garanzia ipotecaria)

FOGLIO INFORMATIVO N 1 DEPOSITO AL RISPARMIO

Le banche e la moneta bancaria. Il conto corrente

LEZIONE: TESORERIA 1/2

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

ALLEGATO _B Dgr n del 29/12/2014 pag. 1/5

Servizi incasso crediti commerciali Portafoglio elettronico Portafoglio cartaceo

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

Economia Aziendale II

MUTUO CHIROGRAFARIO PER IL CREDITO AL CONSUMO -A TASSO FISSO -A TASSO INDICIZZATO (EURIBOR)

CONTRATTO DI CONTO TASCABILE E SERVIZI DI PAGAMENTO: CONDIZIONI GENERALI

Procedura Amministrativo-Contabile di Tesoreria. Gestione dei Pagamenti e degli Incassi

CONTRATTO DI ORDINI PER ACQUISTO DI TITOLI ATTRAVERSO OPERAZIONI DI PRESTITO E RIPORTO

Depositi a Risparmio FOGLIO INFORMATIVO. Aggiornato al 1 ottobre 2015

ANTICIPAZIONI BANCARIE

CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA

La pubblicità dei protesti di assegni, cambiali e tratte accettate. Come cancellarli dal Registro informatico dei protesti

Foglio Informativo n. 81. Deposito a Risparmio

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA

ANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

FOGLIO INFORMATIVO. Conto di Deposito a Partite. Risparmio Felice B. Dedicato a tutti i profili della clientela

Foglio Informativo SERVIZIO INCASSO Portafoglio elettronico, portafoglio cartaceo, presentazione fatture Aggiornato al 21 ottobre 2013

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

Legge 30 aprile 1999, n " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "

FOGLIO INFORMATIVO N. 58/003 relativo al Deposito a Risparmio Vincolato a 2 Anni a 3 Anni a 5 Anni INFORMAZIONI SULLA BANCA

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Novità in materia di Rimborsi IVA

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/ Modena TEL FAX

Prestito Sociale Coop Centro Italia: tanti vantaggi e zero spese!

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

Luogo e data PREMESSO CHE

Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci persone fisiche in conformità all'art. 4 dello Statuto Sociale.

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

Capitolo 1 - USI BANCARI Sommario

CONTRATTO SPIEGATO CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI

FOGLIO INFORMATIVO N. 74/001 relativo al Deposito a Risparmio SALVADANAIO MAGGIORE ETA INFORMAZIONI SULLA BANCA

COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

DOCUMENTI AL DOPO INCASSO

Commissione di Massimo Scoperto e Commissione di Mancato Utilizzo: cosa sono e come funzionano.

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)

Libretto di deposito nominativo BRUCOCONTO

CCIAA di Varese. Capitolo 6 - CREDITO AL CONSUMO. Sommario

Informativa n. 11. Limitazioni all uso del contante, degli assegni e dei libretti al portatore (DLgs n. 231) - Principali novità INDICE

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

CONTO CORRENTE. Spiegazione degli articoli che compongono il contratto di conto corrente

CONTO CORRENTE. Spiegazione degli articoli che compongono il contratto di conto corrente

Eurocontratto di NOLEGGIO AUTO

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA CLIENTE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONI DI FACTORING SOLA GESTIONE 12 ottobre Informazioni sulla Banca

Periodico informativo n. 100/2012. Le novità antiriciclaggio

Famiglia C o o p e r ativa M e z z o c o r o n a e San Michele all A dige Società C o o p erativa

FOGLIO INFORMATIVO INCASSI CARTACEI ED ELETTRONICI Servizi di incasso: RI.BA., RID, M.AV., Titoli cambiari, Fatture

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

Fidejussione specifica Foglio Informativo. Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Società Cooperativa

31 Foglio informativo relativo al conto corrente di corrispondenza

4.2 Ri.Ba Rivisitazione dell impianto delle Ri.Ba. e degli accordi interbancari

Banca Popolare di Ancona

OGGETTO: Finanziamenti: ritardo o mancato pagamento delle rate

Cassa e banche: quadro di riferimento

Testo delle parti del Regolamento Unico di Gestione modificate e comparate con la formulazione del testo in vigore.

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

Transcript:

Aggiornamento a luglio 2008 Nella colonna di sinistra sono riportati gli articoli del contratto di conto corrente, in quella di destra in corsivo la spiegazione degli stessi. ARTICOLI DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE SPIEGAZIONE DEGLI ARTICOLI CONTO CORRENTE Spett.le.. Facendo seguito alle intese intercorse, Vi rimettiamo la nostra proposta avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra noi intercorrenti, che si intenderanno disciplinati come segue. Vi preghiamo, pertanto, di volerci cortesemente restituire copia della presente debitamente sottoscritta per accettazione. A ricezione della suddetta accettazione, il rapporto di cui alla presente avrà esecuzione. Distinti saluti Data. DATI DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE Banca di Roma S.p.A......... Filiale: Codice Rapporto Data apertura Tipo conto Convenzione. INTESTAZIONE. INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA Dati intestatari (di seguito il correntista ). CLIENTE... LUOGO DI NASCITA/COSTITUZIONE: DATA DI NASCITA/COSTITUZIONE CODICE FISCALE. RESIDENZA.. DOMICILIO ELETTO AI FINI DELLE COMUNICAZIONI PREVISTE DALL ART. 9-BIS LEGGE 386/90 CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA Il termine "conto corrente" descrive l'attività che consiste nell incarico che il Correntista affida alla Banca, di effettuare un servizio di cassa, cioè di compiere pagamenti e riscossioni per suo conto. La Banca provvede ad accreditare ed addebitare sul conto del Correntista somme riferite ad esempio: a versamenti di denaro o assegni, a bonifici, a concessioni di credito piuttosto che al pagamento di assegni, all esecuzione di bonifici, all addebito delle utenze, etc Al Correntista è periodicamente inviato l estratto conto che è un prospetto contenente la registrazione delle su descritte operazioni, sia in dare sia in avere, l evidenziazione delle relative contabilizzazioni e condizioni applicate, e la determinazione del saldo del periodo. La stipula di un contratto di "conto corrente Bancario", detto anche "conto corrente di corrispondenza", avviene mediante la sottoscrizione da parte del Correntista di un modulo contenente clausole già predisposte (alcune delle quali sono da integrare, con pattuizioni specifiche). La conclusione del contratto consente l accesso ai servizi di conto corrente Bancario.

Condizioni economiche del conto corrente Documento di Sintesi n. / Data stampa DOCUMENTO DI SINTESI Il documento di sintesi indica le condizioni economiche e le più significative condizioni contrattuali applicate al rapporto di conto corrente e viene a costituire frontespizio del contratto e parte integrante dello stesso quanto alle condizioni economiche accettate con la sottoscrizione del contratto. [ ] Principali clausole contrattuali [ ]

NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI NORME: sono le singole pattuizioni che, riunite insieme, formano il regolamento contrattuale. Sono predisposte dall'operatore economico (la Banca) che poi le sottopone ai clienti per la contrattualizzazione delle stesse. Art. 1 - Pubblicità e Trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela. DELL'ARTICOLO 1 La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al decreto legislativo 1.9.1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie) e sue successive integrazioni e modificazioni. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il correntista può rivolgersi all'ufficio reclami della stessa e può altresì presentare ricorso al Conciiatore Bancario (servizio Ombudsman-Giurì Bancario), entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Banca, dalla sua decisione in tutto od in parte non favorevole al cliente, ovvero dall'accoglimento del reclamo, cui non sia stata data attuazione, per controversie di valore fino ad euro 50.000,00. Le norme del testo unico Bancario che sono qui richiamate, impongono alla Banca la trasparenza delle condizioni del contratto. A tale scopo, nella sua attività, la Banca deve adottare strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali. I principali sono: l avviso contenente le principali norme di trasparenza, atto a richiamare l attenzione dei clienti sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a loro favore; il foglio informativo, contenente informazioni analitiche sulla Banca e su: tassi, spese, oneri e altre condizioni economiche e contrattuali, nonché sui principali rischi tipici dell operazione o del servizio; la copia completa dello schema di contratto che può essere richiesta dal Correntista prima della conclusione del contratto; il documento di sintesi. Nel caso in cui sorga una contestazione con la Banca, un accordo interbancario, in vigore dal 15/4/93, consente al Correntista di poter accedere ad una procedura semplificata di risoluzione delle controversie, alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario. Il Correntista deve dapprima rivolgersi all'ufficio reclami della Banca. In caso di inerzia o di risposta negativa dell'ufficio reclami, il Correntista che sia un consumatore, può presentare entro un anno (che decorre dall inizio della contestazione all'ufficio reclami) un ricorso scritto all'ombudsman Bancario (che è un organo collegiale composto da 5 membri). Le controversie trattate dall'ombudsman sono quelle con valore non superiore ai 10.000,00 ed il procedimento è senza spese per il consumatore. Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici trasfrontalieri (per importi non superiori a 50.000,00 ). CONSUMATORE: una persona che agisce per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. OMBUDSMAN: nei paesi scandinavi è una figura istituzionale simile al "difensore civico" che provvede a tutelare gli interessi dei cittadini e dei consumatori. In Italia indica l organismo collegiale, istituito nel 1993 dall Associazione Bancaria Italiana, per dirimere le controversie tra Banche e clientela che non abbiano trovato soluzione presso l Ufficio Reclami delle Banche.

All'atto della sottoscrizione delle presenti condizioni generali di contratto la Banca consegna al cliente che rivesta la qualità di consumatore ai sensi del d.lgs n. 206/2005 (codice del consumo) una modulistica per la presentazione alla Banca di proposte/reclami. Art. 2 - Deposito delle firme autorizzate Le firme del Correntista e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto. Il Correntista ed i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata ovvero previo accordo fra le parti nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti. Art. 3 Esecuzione degli incarichi conferiti dal Correntista E' in facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi del Correntista. In ogni caso qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente e rendendosi disponibile ad eventuali ulteriori chiarimenti. In assenza di particolari istruzioni del Correntista, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione. In relazione agli incarichi assunti, la Banca oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 c.c. è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 c.c. a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. Il Correntista ha la facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 c.c. l'incarico conferito alla Banca finchè l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima. DELL'ARTICOLO 3 COMMA 1 La Banca, dandone comunicazione al Correntista, è libera di non accettare di eseguire un incarico che forma oggetto del contratto concluso con il Correntista medesimo. DELL'ARTICOLO 3 COMMA 2 La Banca si impegna ad eseguire gli incarichi del Correntista in modo tale che siano rispettati gli interessi del Correntista. La Banca, in assenza di particolari istruzioni, dà corso agli incarichi del Correntista decidendo autonomamente le modalità di esecuzione, sempre tenendo conto degli interessi del Correntista. La Banca può delegare ad altri l'esecuzione dell'incarico che il Correntista le ha affidato (altre banche oppure società che svolgono particolari servizi), ma il Correntista non deve trarre alcun pregiudizio da tale sostituzione. Il Correntista, in caso di disservizi, può far valere i suoi diritti nei confronti del delegato ma la Banca resta responsabile per le istruzioni date al sostituto e per l eventuale incauta scelta del sostituto. DELL'ARTICOLO 3 COMMA 3 Il Correntista può revocare l'incarico affidato, purché la Banca non lo abbia già eseguito o non abbia iniziato ad eseguirlo.

Art. 4 Invio di corrispondenza DELL'ARTICOLO 4 L'invio al Correntista di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, ivi comprese le comunicazioni periodiche ed il Documento di Sintesi, saranno fatti con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal Correntista (anche a mezzo fax). Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Correntista, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire per iscritto allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti. L invio di comunicazioni dalla Banca al Correntista viene effettuato all ultimo indirizzo comunicato da quest ultimo, mentre l invio di comunicazioni dal Correntista alla Banca viene effettuato, per iscritto, allo sportello presso il quale il rapporto è stato aperto.

Art. 5 Poteri di rappresentanza Il Correntista è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca, precisando gli eventuali imiti delle facoltà loro accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, saranno opponibili alla Banca trascorso un giorno lavorativo dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno telegramma, fax o email indirizzati alla Filiale presso cui è radicato il rapporto di conto corrente; ciò anche quando dette revoche, modifiche o rinunce siano state rese di pubblica conoscenza. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata, in deroga all'art. 1726 c.c., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone. DELL ARTICOLO 5 COMMA 1 Solo per iscritto il Correntista può autorizzare altre persone ad operare con la Banca per suo conto. L'autorizzazione può riguardare tutte le sue facoltà o parte di esse, tra cui ad esempio: キ キ キ キ キ emissione di assegni Bancari; versamento di somme o titoli; prelievo di somme; disposizioni a favore di terzo; deleghe di pagamento o riscossione; DELL'ARTICOLO 5 COMMA 2 Le facoltà descritte al punto precedente possono essere revocate e modificate da parte del Correntista e può intervenire la rinuncia di chi era stato autorizzato. In ogni i caso la Banca deve essere tempestivamente informata con comunicazione scritta. Decorso un giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione di variazione da parte della Banca, quest'ultima non sarà giustificata se avrà assunto o assolto incarichi su disposizione o a vantaggio del soggetto non più autorizzato, non tenendo conto della revoca intervenuta e comunicata. Le variazioni, anche se rese di pubblica conoscenza (contenute in un atto o documento proveniente da una pubblica autorità come una sentenza, assistite dal requisito della "fede pubblica" come gli atti notarili, comunicate a mezzo stampa o altro), hanno effetto soltanto se comunicate e ricevute dalla Banca con lettera raccomandata. DELL'ARTICOLO 5 COMMA 3 Se il rapporto con la Banca è intestato a più persone, tutti i cointestatari devono nominare per iscritto i soggetti autorizzati ad operare con la Banca per loro conto e, sempre per iscritto, congiuntamente devono comunicare le modifiche delle facoltà concesse. Invece, la revoca della facoltà di rappresentanza può essere disposta anche da un solo cointestatario, il quale è obbligato ad informarne gli altri cointestatari. Le cause di cessazione della facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali ad esempio la perdita della capacità di agire da parte del soggetto autorizzato) devono essere comunicate alla Banca mediante la notifica di un atto o l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, ed hanno effetto dalla data della ricezione da parte della Banca.

Art. 6 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo a firma disgiunta Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsivoglia ragione, anche per fatto o atto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido ancorché accordate ad uno soltanto ed ignote ad altri. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e/o del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi sia stata notificata opposizione in forma scritta. DELL'ARTICOLO 6 COMMA 1 Se il rapporto con la Banca è cointestato, i cointestatari, come comunemente avviene, possono decidere di compiere le operazioni e di estinguere il conto anche ciascuno separatamente. E' sempre possibile passare da questa "operatività separata" alla "operatività congiunta", o viceversa, purché venga inviata da tutti i contraenti apposita comunicazione scritta alla Banca. OBBLIGAZIONI SOLIDALI: l'obbligazione è "in solido o solidale" quando ci sono più debitori che devono eseguire una medesima prestazione. In forza del vincolo di solidarietà il creditore (in questo caso la Banca) può chiedere l'adempimento totale, e non solo parziale, anche ad un solo dei debitori. Se uno solo dei debitori (volontariamente o coattivamente) adempie tutta l'obbligazione, gli altri condebitori non devono più nulla al creditore, ma possono essere chiamati a restituire la quota di loro spettanza dal condebitore che ha adempiuto. DELL'ARTICOLO 6 COMMA 2 Se muore uno dei cointestatari, hanno facoltà di disporre del rapporto separatamente tutti gli altri cointestatari e, tutti insieme, gli eredi del deceduto. Così come se uno dei cointestatari perde la capacità di agire, può compiere atti di disposizione, separatamente rispetto agli altri cointestatari, il legale rappresentante dell incapace. Quando sia venuto meno uno dei cointestatari (per morte o per perdita di capacità di agire) ciascuno degli aventi diritto si può opporre alla facoltà di disposizione separata del rapporto. In questo caso la Banca deve pretendere che ogni operazione sia disposta da tutti i cointestatari, compresi gli eredi o il legale rappresentante dell'incapace.

Art. 7 Diritto di garanzia La Banca è investita di diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del correntista che non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del dlgs n. 206/2005 (codice del consumo) che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque credito verso il Correntista, presente e futuro, anche se non liquido e non esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita di titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e, comunque, non superiori a 1,5 volte il predetto credito. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore della Banca garantiscono con l'intero valore ogni altro credito, in qualunque momento sorto, pure se non liquido e non esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. DELL'ARTICOLO 7 COMMA 1 La Banca si garantisce da eventuali inadempienze del Correntista facendosi riconoscere il diritto di rivalersi su tutto ciò che essa detiene per suo conto. Tale diritto comporta di poter trattenere o di potersi soddisfare sulle somme e le altre attività del Correntista che la Banca stessa ha ricevuto in deposito e/o che gestisce (es. titoli a custodia, altri conti correnti, altre attività). La garanzia copre oltre alle attività esistenti in Banca, anche quelle successivamente accreditate o pervenute presso la Banca. Se il Correntista effettua a favore della Banca una cessione di credito oppure costituisce un pegno per una determinata operazione creditizia, tali garanzie coprono anche ogni altro debito del Correntista verso la Banca, anche se non scaduto o non al momento quantificabile. PEGNO: è una garanzia reale che viene data al creditore. Può avere ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il creditore detiene il bene che è stato costituito in pegno oppure un documento rappresentativo, ed in caso di inadempienza, con il realizzo del pegno, ha il diritto di farsi pagare dal debitore, con preferenza sugli altri creditori. RITENZIONE: è la facoltà della Banca di trattenere titoli e valori del Correntista finché questo non adempie le sue obbligazioni. I diritti di ritenzione e di pegno garantiscono non solo i debiti presenti del Correntista verso la Banca, ma anche quelli che potrebbero sorgere successivamente (anche se non scaduti o già diversamente garantiti). SALDO: con la cadenza periodica stabilita nel contratto la Banca invia al Correntista l'estratto conto con l elencazione di tutti gli accrediti e gli addebiti del periodo e l indicazione del saldo riferibile a ciascuna data contabile. Il saldo è attivo, o creditore, se sul conto ci sono somme disponibili per il Correntista. Viceversa, il saldo è passivo, o debitore, quando rappresenta un debito del Correntista nei confronti della Banca. CREDITO LIQUIDO: indica il credito determinato nel suo ammontare. CREDITO ESIGIBILE: è il credito del quale si può pretendere il pagamento (in quanto è scaduto il relativo termine di adempimento).

Art. 8 Compensazione Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorchè intrattenuti presso altre dipendenze italiane o estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Correntista in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di avvalersi della compensazione ancorché i crediti, seppur in monete differenti, non siano liquidi e/o non esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione " contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegni " la Banca darà prontamente comunicazione al Correntista. Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di avvalersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto anche nei confronti di conti e di apporti di pertinenza di ciascuno dei cointestatari. DELL'ARTICOLO 8 COMMA 1 Quando la Banca ha un credito verso il Correntista che sia determinato (liquido) e scaduto (esigibile) e, nel tempo stesso, su altro conto corrente (o altro deposito) che il Correntista ha aperto presso la stessa Banca (qualunque sia l agenzia, la filiale o la dipendenza) c è disponibilità di somme, le norme di legge consentono alla Banca di soddisfarsi da sola incamerando le somme che le sono dovute. In tal modo il credito della Banca si estingue, in tutto o in parte, per compensazione. DELL'ARTICOLO 8 COMMA 2 La Banca si riserva la possibilità di compensare il suo credito, pur se non ancora determinato (liquido) e non ancora scaduto (esigibile), qualora il Correntista (non consumatore) venga a trovarsi in una situazione di insolvenza o sia diminuito, per fatto del Correntista, il valore delle garanzie offerte per un finanziamento. Tali circostanze possono dedursi dal mancato pagamento di un debito a scadenza, da inadempienze e morosità nei confronti di soggetti diversi dalla Banca, dalla vendita di un immobile di proprietà del Correntista o di un suo garante o dal non aver prestato le garanzie che erano state promesse (es. mancato rilascio di una fideiussione).se il rapporto per il quale si è verificato un inadempimento è cointestato, la Banca può avvalersi della compensazione sino alla soddisfazione dell intero suo credito, sui conti e le attività attinenti anche soltanto ad alcuni dei cointestatari. La facoltà di compensazione prevista nel comma II è esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 6.9.2005. n. 206 (codice del consumo), salvo diverso specifico accordo con il cliente stesso. Art. 9 Convenzione di assegno Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano esclusivamente mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo, salvo diverso accordo scritto. DELL'ARTICOLO 8 COMMA 3 Se il Correntista è un consumatore, la Banca non opera la compensazione facoltativa, salvo che ci sia uno specifico accordo negoziato fra le parti. COMPENSAZIONE LEGALE: indica l estinzione dei debiti reciproci, che due soggetti vantano l'uno verso l'altro, dal momento in cui coesistono e per importi corrispondenti. COMPENSAZIONE FACOLTATIVA: la Banca ed il Correntista, attraverso la pattuizione di questa clausola contrattuale, si accordano preventivamente affinché, in determinate circostanze, la compensazione possa operare anche se non ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge per la compensazione legale. DELL'ARTICOLO 9 COMMA 1 ASSEGNO BANCARIO: è un titolo di credito all ordine, pagabile "a vista" e non un mezzo per concedere credito, in quanto il presupposto per la sua emissione è che vi siano fondi disponibili sul conto. Si presenta come un modulo già stampato che la Banca consegna al Correntista raccolto in libretti (solitamente da 10 assegni). Il Correntista al momento del rilascio del libretto dichiara di non essere interdetto dall'emissione di assegni. I DATI DELL ASSEGNO BANCARIO: per svolgere la sua funzione di pagamento

l assegno contiene alcuni dati. I principali, già stampati sul modulo, sono: la denominazione di assegno bancario; il nome della Banca presso la quale il traente ha il conto corrente e che effettuerà il pagamento (trattario); il luogo di pagamento e le coordinate bancarie. Altri dati devono essere indicati da chi emette l assegno e sono: la data e luogo di emissione (cioè il luogo ove l assegno è dato in pagamento); l importo in cifre ed in lettere (la somma per la quale l assegno è emesso); il nome del titolare del credito (beneficiario o prenditore); la firma del Correntista che ha titolo ad emettere l'assegno (traente). Per incassi diretti il beneficiario sarà lo stesso Correntista. GIRATA: è la firma posta sul retro dell'assegno con la quale il beneficiario ne trasferisce ad altri (giratario) la titolarità, tranne quando sul titolo è riportata la clausola non trasferibile, in questo caso infatti l assegno è pagabile solo al beneficiario ed è, quindi, girabile solo ad un banchiere per l incasso. La girata può essere piena se il beneficiario, oltre a porre la sua firma, specifica il nome della persona a cui favore gira l assegno, oppure in bianco quando il beneficiario pone semplicemente la sua firma. AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE ASSEGNI: la convenzione di assegno è l'accordo con cui la Banca autorizza il Correntista all emissione degli assegni, impegnandosi a pagarli, purché sul conto vi sia corrispondente disponibilità di somme. L autorizzazione ad emettere assegni può venire meno su revoca della Banca a causa del recesso dalla convenzione d assegno o più in generale dal conto corrente, ovvero qualora un assegno emesso non sia pagato perché privo di fondi nel momento in cui è presentato per il pagamento e non viene regolarizzato nei successivi 60 giorni. In quest ultimo caso il Correntista è iscritto nella Centrale d Allarme InterBancaria (CAI), istituita con decreto legislativo n. 507/1999. Da questo momento il Correntista è interdetto all emissione di assegni e deve restituire subito tutti i libretti in suo possesso e nessuna Banca o ufficio postale può rilasciargli una nuova autorizzazione prima che sia trascorso il termine di 6 mesi dall iscrizione. Dichiarare il falso, attestando di non essere interdetti, costituisce reato punibile con la reclusione. Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, e si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta alla Banca a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o fax dell'eventuale sottrazione, smarrimento, o furto dei moduli di assegni e dei relativi moduli di richiesta, impegnandosi, altresì, a presentare se del caso un esposto all'autorità Giudiziaria competente, essendo ben consapevole che, in caso di omessa o ritardata comunicazione, potrebbero determinarsi indebite o abusive negoziazioni dei titoli. DELL'ARTICOLO 9 COMMA 2 Il Correntista si impegna a custodire con ogni cura gli assegni ed i relativi moduli di richiesta. Se tali moduli vengono rubati o smarriti il Correntista, per evitare rischi deve tempestivamente comunicare per iscritto di averne perso la disponibilità, fornendo alla Banca l indicazione dei dati identificativi degli assegni, ed eventualmente presentare una denuncia all Autorità Giudiziaria, fornendone copia anche alla Banca. La Banca, dopo aver ricevuto la comunicazione del Correntista, provvede a bloccare il pagamento dei titoli persi o sottratti. DENUNCIA: si può sporgere denuncia, generalmente contro ignoti, ad esempio nel caso di furto del titolo.

Nei suddetti casi il cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli trascorso un giorno lavorativo dalla ricezione da parte della Banca della comunicazione con le modalità di cui al comma precedente. La Banca provvede ad informare il correntista anche mediante comunicazioni impersonali (es. moduli prestampati) delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall'illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento etc.) In caso di revoca della convenzione di assegno e, comunque, con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca. Il Correntista e la Banca concordano che, in caso di prelievi a mezzo carta bancomat in conformità alle norme che regolano detto servizio, la Banca " qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti " non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, anche se tratti in data anteriore a quella del prelievo effettuato a mezzo della carta bancomat ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia avuto notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficienti, indipendentemente dall'eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Correntista, anche se cointestatario, purché con uso disgiunto, salvo che quest'ultimo e gli altri eventuali contestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano specifiche istruzioni scritte, a valere sulla singola operazione e disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui al comma precedente vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di disponibilità del conto. DELL'ARTICOLO 9 COMMA 5 EMISSIONE: attraverso l'emissione dell'assegno, il Correntista (traente) incarica la sua Banca (trattaria) di pagare a favore di un terzo (beneficiario o prenditore) la somma indicata sul titolo. Se l importo dell assegno supera i 12.500 l assegno deve essere emesso inserendo la clausola di limitata circolazione: non trasferibile, che consente l incasso esclusivamente al beneficiario. Una volta che l assegno è stato integralmente compilato e firmato dal Correntista è bene che sia consegnato subito al beneficiario: esso è infatti un titolo di credito perfettamente valido. PRESENTAZIONE: è il momento in cui il prenditore presenta l assegno allo sportello Bancario su cui è tratto, chiedendone il pagamento. Chi emette un assegno è obbligato a fare in modo che sul conto ci siano le somme sufficienti per il pagamento dell'assegno stesso. Tale disponibilità deve continuare ad esistere finché l'assegno non sia stato effettivamente pagato. La Banca presso cui il Correntista ha il conto, paga gli assegni solo in presenza di sufficiente disponibilità. ACCREDITO: è il momento in cui l'assegno viene versato sul conto per la presentazione all'incasso. Sul conto del Correntista che è beneficiario dell'assegno avviene un annotazione "a credito". ADDEBITO: è il momento in cui sul conto del Correntista che ha emesso l assegno avviene l'annotazione "a debito" della relativa somma. Se a causa dei prelievi o dei pagamenti con la carta Bancomat/PagoBancomat compiuti dal Correntista successivamente all'emissione dell'assegno, non c'è sul conto corrente sufficiente disponibilità, la Banca non paga l'assegno pur se è stato emesso in data precedente a quella dei prelievi con la carta. Se la Banca riceve notizia di prelievi o pagamenti con carte di debito dopo la presentazione dell'assegno per il pagamento, ma prima dell effettivo addebito in conto, non pagherà l assegno se tali operazioni hanno fatto venire meno la disponibilità sul conto. Nel caso in cui il Correntista sia intestatario di più conti, qualora venga posto all incasso un assegno tratto su un conto sul quale non c è disponibilità, la Banca non è tenuta al pagamento anche se il Correntista abbia disponibilità sugli altri conti, anche se con uso disgiunto. Il Correntista può, comunque, dare disposizioni per specifiche operazioni.

Art. 10 Servizio di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni. DELL'ARTICOLO 10 Il servizio di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni viene disciplinato negli art. che vanno dal 10.1 al 10.9 del contratto di conto corrente. ART. 10.1 - OGGETTO E LIMITI DEL SERVIZIO 1. I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti, per conto del cliente, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull' estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari. 2. La Banca è tenuta a svolgere il servizio secondo i criteri di diligenza professionale sono tuttavia a carico del cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse, in via esemplificativa, quelle dipendenti da: - indicazioni erronee, non precise o insufficienti, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento; - casi di forza maggiore, compresi scioperi anche del proprio personale, impedimenti od ostacoli determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi. 3. Qualora il cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l'istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola «incasso tramite» e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento. 4. La Banca ha titolo per rivalersi sul cliente di tutte le spese relative o derivanti dall'espletamento del servizio, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli ove la Banca stessa vi provvedesse e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate. ART. 10.2 - AVVISI DI MANCATA ACCETTAZIONE E DI MANCATO PAGAMENTO DI TITOLI La Banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale. ART. 10.3 - EFFETTI CAMBIARI RECANTI CLAUSOLA SENZA SPESE O ALTRA EQUIVALENTE Per gli effetti cambiari, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l'invito a recarsi presso i propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola «senza spese», «senza protesto» o altra equivalente, sia essa firmata o meno. Nel caso di effetti con clausole «senza spese», «senza protesto» o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la Banca ha la facoltà di non far levare il protesto.

ART. 10.4 - ORDINI DI PROROGA DI SCADENZA EFFETTI Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la Banca non provvederà, stante il divieto di cui all'art. 9 della Legge D. 349 del 1973, a far elevare protesto. ART. 10.5 - PAGAMENTO MEDIANTE ASSEGNI Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di banca, la Banca incaricata dell'incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati. ART. 10.6 - EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI A FAVORE DELL'ESTERO La Banca (o il corrispondente da esso incaricato) accetterà il pagamento da parte del trassato degli effetti, documenti ed assegni a favore dell'estero, stilati in euro o in divisa estera soltanto se l'importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa. Quest'ultima deve, altresì, contenere istruzioni specifiche circa la levata, o meno, del protesto, in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento. In assenza di tali istruzioni specifiche, la Banca non è responsabile qualora il protesto non venga levato. ART. 10.7 - DOCUMENTI RAPPRESENTATIVI DI MERCI Nel caso di mancato ritiro di documenti - accompagnati o no da effetti - da parte del debitore, nessun obbligo incombe sulla Banca, in assenza di precise e tempestive istruzioni del mittente, di ritirare ed immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti, né di provvedere ad alcunché nei riguardi della merce; tuttavia la Banca ha la facoltà di curare di propria iniziativa il ritiro e l'immagazzinamento della merce e di provvedere a quant ' altro, a suo insindacabile giudizio e secondo le circostanze, ritenesse opportuno, senza propria responsabilità. ART. 10.8 - EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ESTERO I servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti od assegni sull'estero sono svolti dalla Banca secondo le norme stabilite sopra per i servizi riguardanti effetti, documenti ed assegni sull'italia. Quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse da quelle italiane, si applicano le leggi e la prassi del Paese estero. In particolare le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non assumono di norma alcuna responsabilità circa l'autenticità delle firme di accettazione ed i poteri dei firmatari. ART. 10.9 - SCONTO O NEGOZIAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI 1. La presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, è eseguita dalla Banca - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non - con applicazione di tutte le disposizioni contenute negli articoli 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8. 2. Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in conto di assegni, effetti ed altri titoli indicati nell'articolo 11, il cliente è tenuto a rimborsare alla Banca, a semplice richiesta, se - per fatto o circostanza non imputabile alla Banca stessa a norma degli articoli precedenti - la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

Art. 11 Versamento in conto di assegni bancari, circolari, vaglia o altri titoli similari, e bonifici. Tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Correntista, saranno accreditati in conto corrente. L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari verrà accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non sarà disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la Filiale accreditante, secondo i termini di disponibilità definitiva previsti nel Documento di Sintesi, che qui si intendono integralmente richiamati. DELL'ARTICOLO 11 COMMA 2 BANCA NEGOZIATRICE: è la Banca incaricata dal portatore dell assegno di curarne l incasso. Di norma è quella dove è acceso il suo conto corrente. BANCA TRATTARIA: è lo sportello della Banca ove è radicato il conto corrente a debito del quale il Correntista ha tratto l'assegno e che pertanto provvede al pagamento. ASSEGNO CIRCOLARE: viene emesso dalla Banca a favore di una soggetto determinato per somme delle quali la Banca ha già la disponibilità. VERSAMENTO DI ASSEGNI: il Correntista beneficiario di assegni (oppure il successivo prenditore, se gli assegni li ha ricevuti in girata mediante firma sul retro, in assenza della clausola "non trasferibile") può versarli sul conto corrente incaricando la sua Banca di curarne l incasso. Il Correntista che versa gli assegni ricevuti in pagamento potrà utilizzarne le relative somme una volta che le stesse siano rese disponibili, secondo i termini indicati nel Documento di Sintesi. Per questo si dice che l assegno viene accreditato salvo buon fine. SALVO BUON FINE: è una clausola che indica che il Correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato. I termini della verifica del buon fine di un assegno sono stabiliti dal contratto (attraverso il rinvio al Documento di Sintesi). I termini possono essere più lunghi di quelli fissati nel contratto solo se si verificano cause di forza maggiore che ne impediscono il rispetto e delle quali i clienti devono essere informati, anche mediante comunicazioni impersonali (danneggiamento del sistema informatico, calamità naturali, ecc...). La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza DELL'ARTICOLO 11 COMMA 3

conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. VALUTA: indica il giorno a partire dal quale vengono calcolati gli interessi (a debito ed a credito). I termini della valuta sono stabiliti dal contratto (attraverso il rinvio al Documento di Sintesi). Qualora, tuttavia, la Banca consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed anche se sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò, anche nel caso in cui abbia consentito al Correntista di disporre anticipatamente dell'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 codice civile, nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento l'addebito in conto. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva e salvo buon fine. In caso di operazione di bonifico transfrontaliero, il mancato rispetto del termine fissato dalla legge (5 giorni) od eventualmente di quello pattuito dalle parti, comporta il diritto all'indennizzo nella misura prevista dall' art. 4 del D. Lgs n. 253/2000. Art. 12 Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto. Poiché, per motivi di sicurezza, le Banche provvedono, dopo la negoziazione, a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d'italia e dal Banco di Napoli, versati dalla clientela, il cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta per la negoziazione i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro. DELL'ARTICOLO 11 COMMA 4 La Banca può, volta per volta, consentire al Correntista di utilizzare le somme accreditate ma non ancora disponibili. La Banca, prima che sia decorso il termine della verifica del buon fine, può addebitare l importo precedentemente accreditato sul conto del Correntista, relativamente agli assegni non pagati da chi li aveva emessi. In caso di mancanza o insufficienza di fondi, la Banca che ha consentito al Correntista di utilizzare le somme non ancora disponibili, ha il diritto di agire, oltre che nei confronti del Correntista, anche nei confronti del debitore che non ha pagato. RiBa ("Ricevuta Bancaria"): è il nome di una procedura rapida per l'incasso dei crediti. Il creditore dà alla sua Banca (assuntrice) le disposizioni per l'incasso e questa le trasmette alla Banca del debitore (domiciliataria) che avvisa il suo Correntista ed al momento del pagamento gli consegna la ricevuta Bancaria. RID (Rapporti InterBancari Diretti"): il debitore conferisce alla sua Banca (domiciliataria) un ordine permanente di addebito sul suo conto di determinate somme, con cadenze periodiche. Tali somme vengono riconosciute sul conto del creditore dalla sua Banca (assuntrice). Anche in questo caso il termine di disponibilità è fissato dal contratto (attraverso il rinvio al Documento di Sintesi). Nel caso di disposizioni RiBa e RID affidate per l incasso, il diritto di agire nei confronti del proprio Correntista previsto dal presente comma spetta alla Banca domiciliataria della disposizione inviata per l incasso.

Art. 13 Versamenti in conto di assegni sull estero e bonifici verso gli USA DELL'ARTICOLO 13 In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d'america esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale dei titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, ed in ogni caso l'illiceità dell'emissione e circolazione degli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'america, le Banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Correntista resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle Banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendenti da inesatta indicazione del predetto codice. A tal fine, la Banca è tenuta a fornire al cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle Banche corrispondenti. Il Correntista è consapevole del fatto che ogni accredito relativo ad assegni di qualsiasi natura o effetti, sebbene sia divenuto non più stornabile per il decorso dei termini di disponibilità definitiva, può dare luogo ad azioni extracontrattuali. L'assegno o la cambiale che siano stati trasferiti per girata devono essere pagati dal traente al possessore che li presenta per l'incasso. Nel caso in cui però viene girato un titolo emesso da un Correntista straniero occorre avere alcune cautele. Le banche degli Stati Uniti e di altri paesi, impongono al cedente di garantire il rimborso della somma qualora, successivamente al pagamento, sorgano contestazioni (riguardanti irregolarità formali oppure l'autenticità e la completezza di una o più firme di girata). Se tali contestazioni vengono avanzate dalla Banca estera che ha pagato per conto del Correntista, colui che ha girato il titolo è tenuto a rimborsare la somma. BONIFICO: ordine di pagamento con il quale il Correntista dà istruzioni alla Banca di pagare, addebitando il proprio conto corrente, una somma a favore di un terzo indicandone le coordinate bancarie. Poiché nei pagamenti all'estero tramite bonifico l'errata indicazione del codice di conto, pur in presenza di una corretta denominazione del beneficiario, può determinare un errore nel pagamento, qualsiasi inconveniente determinato da tale inesatta indicazione resta a carico del Correntista. In relazione a ciò, in presenza di una richiesta di rimborso o di risarcimento proveniente da una corrispondente estera, la Banca si intende autorizzata ad addebitare al suo Correntista gli importi richiesti fornendo copia della richiesta di rimborso.

Art. 14 Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera. Qualora le disposizioni o i versamenti in conto siano da effettuarsi in valuta estera, il Correntista può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro " o nella valuta pattuita " al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Correntista con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni. Il cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 c.c. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Correntista ogni connessa conseguenza. DELL'ARTICOLO 14 COMMA 1 La Banca può consentire che il Correntista effettui operazioni in valuta estera. Il cambio viene calcolato con riferimento al valore dell'euro al momento in cui viene eseguita la disposizione. DELL'ARTICOLO 14 COMMA 2 La Banca non è tenuta all esecuzione di ordini di pagamento in moneta estera disposti dal Correntista con la clausola effettivo per cui la somma deve essere pagata solo nella moneta estera stabilita. Qualora il beneficiario non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca, in presenza di tale clausola, rifiuterà l esecuzione della disposizione e resteranno a carico del Correntista le eventuali conseguenze.

Art. 15 Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese. Capitalizzazione. DELL'ARTICOLO 15 I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità trimestrale al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, salva diversa pattuizione delle parti, contabilizzando, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi attivi e passivi, nella misura indicata nel successivo art. 16, secondo le medesime modalità. Il Correntista accetta, ai sensi della Delibera CICR 9.2.2000, la predetta capitalizzazione. Il saldo risultante dalla chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita ai sensi del successivo art. 16; su questi interessi non opererà l'ulteriore capitalizzazione periodica. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con la valuta stabilita nel Documento di Sintesi, i cui termini si intendono qui integralmente riportati. Resta inteso che, a prescindere dalla concessione di affidamenti in conto corrente, la tolleranza di occasionali scoperti sul conto corrente non è equiparabile alla concessione di credito in favore del Correntista e che, in tale evenienza, la Banca ha il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto dovuto, salva la facoltà della Banca di recedere dal presente contratto, con termine di preavviso di cinque giorni, e ferma restando l'applicazione, sul saldo finale passivo, degli interessi anche di mora previsti dal successivo art. 16. La Banca, che effettua sul conto del Correntista operazioni di "addebito" e di "accredito", provvede alla chiusura trimestrale del conto. Il termine della chiusura è stabilito dal contratto. Al momento della chiusura periodica la Banca effettua il calcolo degli interessi, delle commissioni, delle spese ed applica le trattenute fiscali di legge. Il saldo attivo e passivo risultante dalla chiusura contabile produce interessi secondo le stesse modalità periodiche. Quando avviene la chiusura definitiva del conto corrente, sulla somma che costituisce il saldo definitivo del conto si calcolano gli interessi nella misura vigente e su questi interessi cessa il meccanismo di capitalizzazione periodica. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con la valuta stabilita nel Documento di Sintesi. Salvo il caso di apertura di credito, in presenza di occasionali scoperti sul conto corrente, la Banca ha il diritto di pretendere il pagamento di tutto quanto sia dovuto. Resta, poi, salva la facoltà della Banca di recedere dal contratto con preavviso di cinque giorni.

Art. 16 Condizioni economiche applicate e Documento di Sintesi. Il Correntista accetta espressamente e prende atto che il presente conto corrente sarà regolato, salvo l esercizio del diritto della banca di apportare modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche pattuite ( jus variandi ) di cui al successivo art. 21, dalle seguenti condizioni economiche, nonché da quelle indicate nel Documento di Sintesi, che qui si intendono integralmente riportate: DELL ARTICOLO 16 Le condizioni economiche, diverse dagli interessi, applicate ai singoli rapporti Banca- Correntista sono riportate nel Documento di Sintesi, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, nonché espressamente richiamate nel contratto medesimo. Gli interessi attivi e passivi e la Commissione di Massimo Scoperto Trimestrale sono, invece, indicati sia nel Documento di Sintesi che nel contratto. Tassi creditori Tasso annuo creditore al lordo della ritenuta fiscale Fino a Euro % tasso nominale.% tasso effettivo Fino a Euro % tasso nominale.% tasso effettivo Fino a Euro % tasso nominale.% tasso effettivo Fino a Euro % tasso nominale.% tasso effettivo Criterio di liquidazione Il criterio di liquidazione indica la modalità con cui vengono applicati i tassi creditori: "0" Il Tasso non dipende dal saldo "1" I Tassi sono applicati sui Limiti di Saldo "2" Il Tasso E' Applicato se rispettata la giacenza media concordata "3" Il primo Tasso è applicato fino al saldo esplicitato, i restanti Tassi per giacenza media concordata Nel caso la giacenza media concordata non venisse mantenuta, si applicheranno abbattimenti del predetto tasso negoziato in base allo scostamento tra la giacenza media effettiva e quella concordata. Tassi debitori Tasso annuo debitore per eccezionale transitorio scoperto di conto corrente non affidato % tasso nominale.% tasso effettivo Tasso di mora applicabile sul saldo passivo risultante dalla chiusura definitiva del conto corrente: tasso debitore vigente alla chiusura, maggiorato di n. 2 punti percentuali divisore 365, fermi restando i limiti di usura Interessi Calcolo interessi eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile di 365 Giorni

Capitalizzazione interessi debitori e creditori con periodicità trimestrale, alle scadenze del 31 marzo; 30 giugno; 30 settembre; 31dicembre ed all'estinzione del conto corrente. Commissione di massimo scoperto trimestrale Commissione di massimo scoperto trimestrale applicata, per scoperti di valuta o saldi debitori sui conti correnti non affidati calcolata sulla punta massima di utilizzo verificatasi nel rispettivo trimestre % fermi restando i limiti di usura Commissione relativa ad operazioni pervenute per l addebito su conto corrente che non presenti, anche parzialmente, i fondi necessari (applicabile ad operazioni di importo non inferiore a 50 euro cad. ed addebitato indipendentemente dal fatto che la Banca decida di eseguire o respingere le operazioni): Euro 10 per ogni sospeso con un massimo di Euro 40 trimestrali per i privati e di Euro 150 trimestrali per le imprese, i liberi professionisti e gli altri operatori economici. Il Documento di Sintesi, debitamente sottoscritto dal correntista e recante tutte le condizioni economiche, spese, commissioni ed interessi attivi e passivi, anche di mora, giorni di valuta, applicabili al presente contratto di conto corrente, viene a costituirne parte integrante e sostanziale. Art. 17 Conto non movimentato Qualora il conto non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore ad Euro 258,00, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto, ed il contratto di conto corrente si intenderà automaticamente risolto. Ai fini del precedente comma, non si considerano movimenti, anche se compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali ad esempio l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.