La Cassazione esclude la notifica diretta per posta (Cass. n /2013)

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La Cassazione esclude la notifica diretta per posta (Cass. n. 13278/2013) Autore: Villani Maurizio In: Diritto tributario, Giurisprudenza commentata L'AUTOTUTELA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO Maggioli Editore - Novità Luglio 2013 L 1 di 5

a notifica a mezzo posta e l Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13278 del 28 maggio 2013. La Corte di Cassazione, con l Ordinanza n. 13278 del 28 maggio 2013, ha stabilito che è nulla la notifica degli atti fiscali nel caso in cui l avviso lasciato dall agente postale, che ne dà notizia con raccomandata con avviso di ricevimento, non riporta il numero civico presso il quale avrebbe cercato il contribuente. Infatti, la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte, con l Ordinanza di cui sopra, ha accolto il ricorso di un contribuente che chiedeva la cassazione della sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, con cui, confermando la decisione di primo grado, veniva respinto il proprio atto di appello nei confronti dell Agenzia delle Entrate. La controversia è scaturita da una cartella di pagamento, emessa sulla base di provvedimento di irrogazione di sanzioni, di cui il contribuente ha chiesto l annullamento eccependo un vizio di notifica, consistito nel mancato rispetto di tutti gli adempimenti richiesti dalla legge e, segnatamente, dall articolo 3 della Legge n. 892/1982 concernente la notificazione di atti a mezzo posta. Infatti il messo notificatore aveva omesso di annotare quale fosse il numero civico dello stabile presso il quale aveva cercato il destinatario dell atto, anche per colpa dell Ufficio Finanziario che non aveva compiutamente indicato l indirizzo del contribuente. Più in particolare, i Giudici di appello si erano limitati a verificare che l agente postale, alla cui attività andava riconosciuta efficacia probatoria fino a querela di falso, avesse curato i prescritti adempimenti, dando atto di avere immesso avviso cassetta ingresso dello stabile in indirizzo. 2 di 5

In sede di Cassazione il ricorrente lamentava, invece, la mancata ricezione dell atto e riteneva che le carenze di notifica fossero da imputare sia all originario errore omissivo dell Ufficio che non aveva compiutamente indicato l indirizzo omettendo il numero civico, che ad un vizio del procedimento di notifica: l agente postale, infatti, non aveva annotato nell avviso di ricevimento il numero civico dello stabile nel quale si era concretamente introdotto. La decisione veniva, pertanto, impugnata per violazione e falsa applicazione dell art. 3 della L. 890/1982, nonché dell art. 6 della L. 212/2000. Ebbene, diversamente dai giudici del merito, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente, rinviando la causa per nuovo esame ad altra sezione della CTR della Sicilia. Gli Ermellini hanno infatti attribuito estrema importanza alla completezza dell avviso lasciato dall agente delle poste al momento della notifica dell atto tributario. Sul punto i supremi giudici hanno ribadito che, nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa del destinatario, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell avviso di ricevimento, deducendone che lì dove, come nel caso, dalla sola annotazione dell agente postale riportata nell avviso, non possa ricavarsi l avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata. L ordinanza in commento si segnala, paradossalmente, più per quello che lascia ipotizzare che per quello che, esplicitamente, afferma. In particolare, offre, lo spunto per una importante riflessione (cfr. M. Bruzzone La notifica a mezzo posta è inesistente se manca il civico nell avviso di ricevimento in Corriere Tributario 29/2013) che merita di essere posta in evidenza in questo articolo. Orbene, è opportuno prima di tutto segnalare che non vi è dubbio che quella delle notifiche a mezzo posta 3 di 5

degli atti tributari è materia estremamente complessa e delicata, come dimostra la copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che negli ultimi anni si è pronunciata sull argomento. La Suprema Corte nell ordinanza n. 13278 del 28 maggio 2013, è tornata a pronunciarsi sulla notificazione a mezzo posta di atti tributari. Preme in questa sede evidenziare che la soluzione interpretativa prospettata dagli Ermellini, è di estrema importanza e presuppone l applicazione alle notifiche di atti tributari a mezzo posta della Legge n. 890 del 20 novembre 1982 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, ponendosi, in tal modo, in netto contrasto con la tesi, sostenuta in altre pronunce della stessa Corte, che, al contrario, ammette la spedizione diretta a mezzo posta di provvedimenti impositivi ed esattivi, senza l intervento di un agente notificatore abilitato e senza la compilazione della relata di notifica, assumendo l inapplicabilità né dell art. 149 c.p.c., né, di conseguenza, delle più rigorose formalità prescritte dalla legge n. 890/1982 e l operatività della disciplina regolamentare sull ordinaria posta raccomandata, contenuta nel Decreto del Ministero delle comunicazioni del 9 aprile 2001 (cfr. Sentenza Cassazione n. 15746 del 19 settembre 2012). Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, sebbene in realtà le sentenze dei giudici di legittimità non abbiano specificatamente affrontato l eccezione dell inesistenza della notifica per posta diretta perché effettuata da un soggetto non abilitato dalla legge, è evidente che viene a configurarsi un chiaro contrasto interpretativo: quale sarà la disciplina applicabile alle notificazioni a mezzo posta di atti tributari? Lecce, 24 luglio 2013 4 di 5

Avv. Maurizio Villani Avv. Idalisa Lamorgese AVV. MAURIZIO VILLANI Avvocato Tributarista in Lecce PATROCINANTE IN CASSAZIONE www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it https://www.diritto.it/la-cassazione-esclude-la-notifica-diretta-per-posta-cass-n-132782013/ 5 di 5