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N 2211/04 R.G. SENT.N 1059/05 REP.... CR.... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Mestre, Avv. Marzio Vaglio, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di 1 grado iscritta al n. 2211/04 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato il 03/12/2003 DA XXX XXX rappresentato e difeso, da Avv. Piero Fontanin CONTRO YYY YYY TELECOMUNICAZIONI S.p.A. OGGETTO: Risarcimento danni CONCLUSIONI PER L ATTORE - Attore - Convenuto - Contumace - Art. 52, D. Lgs. 196/2003 In caso di diffusione della presente sentenza, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle Parti. Il Cancelliere Accertare e dichiarare che l Attore ha revocato la proposta contrattuale entro i termini di legge; dichiarare che il contratto non si è mai perfezionato. Accertare inoltre, la responsabilità della Parte convenuta per il disallaccio della linea telefonica TELECOM, con conseguente disattivazione del servizio accessorio MEMOTEL e condannare la YYY YYY TELECOMUNI- CAZIONI S.p.A. a rifondere le spese sostenute e risarcire il danno cagionato all Attore.

Con rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. PER IL CONVENUTO nulla. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con l epigrafato atto di citazione, il sig. XXX XXX conveniva in giudizio la YYY YYY TELECOMUNICAZIONI S.p.A. esponendo che in data 29/04/2003 sottoscriveva una proposta di contratto YYY YYY denominata @@@@@, successivamente revocata a mezzo fax datato 04/05/03. Rappresenta l Attore che la convenuta, ignorando completamente il soprascritto fax di disdetta, ha dato seguito alla proposta contrattuale, comunicando telefonicamente di aver accettato la stessa in data 16/05/03 e conseguentemente attivando la procedura di variazione del gestore di telefonia fissa. Conseguentemente, l Attore rinnovava la propria volontà di revocare la proposta inviando una lettera raccomandata A/R in data 19/05/03, alla quale allegava il fax inviato il 04/05/03. Lamenta l Attore, che a seguito della procedura per la variazione del gestore di telefonia fissa, è stata disattivata la linea TELECOM, e che pertanto non ha potuto usufruire del servizio accessorio denominato MEMOTEL, risultandogli così preclusa la possibilità di ricevere messaggi telefonici di suo interesse e di ascoltarli da postazione remota. Lamenta inoltre l Attore, che a seguito dei fatti sopra esposti, ha dovuto concludere un nuovo contratto di telefonia con il gestore TELECOM, con conseguente esborso pecuniario. Rappresenta inoltre l Attore che in data 15/10/2003 è stata depositata presso l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istanza di definizione della 2 di 12

controversia alla quale non è seguito alcun riscontro, né da parte di YYY YYY, né da parte dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, cosicché si rendeva necessario procedere in sede giudiziale per l accertamento e conseguente risarcimento del danno patito. Il convenuto, ritualmente notificato, non si costituiva in giudizio e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia all udienza del 23/02/04. Successivamente, all udienza del 23/03/2004, ammesse le prove e l interpello della convenuta come richiesto da Parte attrice, il legale rappresentante della YYY YYY TELECOMUNICAZIONI S.p.A. non si presentava all udienza del 18/05/2004, fissata per l incombente, nonostante la regolare notifica della relativa ordinanza. All udienza del 18/05/2004, veniva sentito il teste AAA BBB e di seguito la Parte attrice formulava le proprie conclusioni e chiedeva termine per il deposito di comparse conclusionali e nota spese. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda dell Attore, alla luce delle considerazioni che seguono, è fondata e deve pertanto essere accolta. 1. Preliminarmente, trattandosi di questione rilevabile d ufficio, occorre giudicare circa la proponibilità della presente azione, giusta il disposto di cui all art. 1, comma 11, della L. 31 luglio 1997, n. 249, secondo il quale nelle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione. 2. L Attore deduce di aver inutilmente esperito il tentativo di concilia- 3 di 12

zione di cui all art. 1, comma 11, della L. 31 luglio 1997, n. 249, mediante richiesta (Doc. n. 10), rivolta a mezzo lettera raccomanda con avviso di ricevimento, direttamente all Autorità per la garanzie nelle comunicazioni.; a tale richiesta non faceva seguito nessun esito da parte dell AGCOM. 3. La predetta richiesta appare malamente formulata, in quanto l Attore si rivolge alla predetta Autorità chiedendo invero un accertamento di responsabilità in capo alla YYY YYY S.p.A., nonché l accertamento della esistenza del diritto al risarcimento del danno che verrà ritenuto di giustizia, con ciò postulando una malintesa competenza dell AGCOM in materia di tutela dei diritti, ambito quest ultimo del tutto estraneo alle attribuzioni ad essa riservata dalla legge in quanto autorità amministrativa; laddove, invece, è pacifico che la tutela dei diritti in subiecta materia spetta all A.G., secondo le regole del giudizio ordinario di cognizione. 4. In considerazione di tale rilievo, è lecito arguire che il mancato riscontro da parte dell AGCOM, possa in concreto essere dipeso proprio da tale inesatta ed impropria formulazione dell istanza formulata dall Attore. 5. Tuttavia, il Giudice deve limitarsi a valutare soltanto quanto risulta a- gli atti della causa e dalle altre prove formatesi nel corso del giudizio e, pertanto, ogni valutazione ipotetica è del tutto irrilevante. 6. Occorre, al contrario, valutare se la richiesta rivolta dall Attore alla AGCOM, nella forma e con i contenuti di cui sopra, sia valida ed efficace, in punto di diritto, al fine di rimuovere l ostacolo alla proponibilità dell azione giudiziaria, disposto dall art. 1, comma 11, della citata L. n. 249/1997. 7. La materia risulta regolata, oltreché dalla citata Legge, dalla Delibera 4 di 12

AGCOM 19 giugno 2002, n. 182/02/CONS (Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti), successivamente integrata dalla Delibera AGCOM 5 agosto 2003, n. 307/03/CONS (Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 182/02/CONS concernente l adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti). 8. Da tali norme si evince innanzitutto che gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) competente per territorio. 9. Alla data di ricevimento dell istanza dell Attore, il Corecom per il Veneto non risultava ancora attivato: tale organo in effetti risulta operativo a far data dal 1 febbraio 2005, laddove la delega da parte dell AGCOM risale al 23 dicembre 2004. 10. Con l art. 12 del Regolamento allegato alla Deliberazione n. 182/02/Cons, l AGCOM ha inoltre stabilito che Gli utenti hanno la facoltà di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso i Corecom di cui alla presente Sezione, un tentativo di conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rispettino i principi sanciti dalla Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE. In virtù di tale disposizione, tra l altro, è invalsa la pratica di 5 di 12

deferire agli sportelli di conciliazione presso le Camere di Commercio siffatti tentativi di conciliazione, in particolare laddove non fosse possibile nelle more dell attuazione delle deleghe rivolgersi ai Corecom territorialmente competenti, perché non istituiti o non ancora operativi. 11. Nel caso sub judice si deve allora affermare che legittimamente l Attore ha rivolto le proprie richieste prescindendo per il momento dal loro contenuto all AGCOM, non essendo possibile, alla data dell istanza (15.10.2003) rivolgersi direttamente al Corecom del Veneto, divenuto operativo soltanto nel 2005 ed essendo meramente facoltativo l accesso a diversi organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie. 12. Tale conclusione deriva inequivocabilmente dalla Delibera AGCOM 28 aprile 1999 n. 53/99 (Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni), da cui si evince che i Corecom esercitano funzioni proprie (stabilite dalla legge statale o regionale) nonché quel che qui interessa funzioni delegate, ossia le funzioni di competenza dell'autorità loro delegate dalla stessa AGCOM, a sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 13. A mente dell art. 4 del Regolamento da ultimo citato, in particolare, sono disegnati i poteri sostitutivi dell AGCOM, mentre tra le materie delegabili viene indicata quella relativa alle controversie di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 9 e n. 10 della L. n. 249/1997, vale a dire quelle in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione nonché quelle relative a casi di interruzione del servizio agli utenti. 14. Tali essendo le funzioni che la legge attribuisce alla AGCOM, espres- 6 di 12

samente prevedendo che esse possano essere oggetto di delega ad altri organi, non sussiste dubbio sulla scorta dei principi generali che tali attribuzioni in assenza dell organo delegato possano ed anzi debbano essere esercitate direttamente dall organo delegante che ne è e rimane, come testimonia il potere sostitutivo ad esso espressamente riconosciuto, il titolare. 15. In tutti i casi in cui non sia stata perfezionata la complessa procedura di investitura dei Corecom regionali, pertanto, non diversamente dai casi di inerzia di cui al citato art. 4 del Regolamento di cui alla Delibera AGCOM 28 aprile 1999 n. 53/99, l utente ha la facoltà di rivolgersi direttamente all AGCOM al fine di promuovere il tentativo di conciliazione obbligatorio, pregiudiziale al ricorso in sede giudiziaria. 16. Sotto questo profilo, dunque, la richiesta inviata alla AGCOM dall Attore (Doc. n. 10) deve ritenersi valida ed efficace, in punto di diritto, al fine di rimuovere l ostacolo alla proponibilità dell azione giudiziaria, disposto dall art. 1, comma 11, della citata L. n. 249/1997. 17. Occorre ora verificare verificare, sotto l aspetto del contenuto di tale richiesta, se essa sia conforme ai requisiti di contenuto imposti, a pena d inammissibilità, dalla normativa regolamentare introdotta dall AGCOM con i citati provvedimenti: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell utente, il numero dell utenza telefonica, la denominazione e la sede dell organismo di telecomunicazioni (art. 6, Reg. sub Delib. n. 182/02/CONS). 18. A prima lettura del documento prodotto dall Attore, sembrerebbe mancare unicamente l indicazione del numero di utenza telefonica, sennonché non può rimanere senza significato la circostanza che la predetta richie- 7 di 12

sta è corroborata da una consistente mole di documenti allegati alla missiva, da cui si evince senza alcuna incertezza anche quale sia l utenza telefonica oggetto della controversia. 19. Anche sotto tale profilo formale, dunque, va ritenuta ammissibile l istanza rivolta all AGCOM, pur in difetto di uno degli elementi stabiliti a pena d inammissibilità, qualora tale elemento sia rinvenibile senza incertezze dalla documentazione allegata all istanza medesima. 20. Rimane da valutare, da ultimo, se la bizzarra domanda rivolta dall Attore all AGCOM, al fine di ottenere l accertamento della responsabilità, il diritto al risarcimento e financo la liquidazione del danno che verrà ritenuto di giustizia a carico del Gestore di telefonia, sia idonea a provocare il promovimento del tentativo di conciliazione obbligatorio da parte dell Autorità stessa. 21. Premesso che le norme più volte citate diversamente da quanto detto a proposito degli elementi previsti a pena d inammissibilità dell istanza non impongono alcuna forma sacramentale per la richiesta del tentativo di conciliazione in discorso, non può non riconoscersi che un atto circostanziato, contenente diffuse contestazioni da parte dell utente nei confronti del Gestore di telefonia, nonché la richiesta di un risarcimento che ben può e deve essere letta come la manifestazione della volontà di adire le vie di giustizia a tutela dei propri diritti sia del tutto efficace ed idoneo, dal punto di vista sostanziale, a provocare nell Autorità destinataria l attività necessaria e prevista dalla legge al fine di rimuovere l ostacolo positivo all esercizio dell azione ordinaria. 22. La lettura coordinata e sistematica delle varie norme che vengono in 8 di 12

rilievo in tale materia, in effetti, conforta tale conclusione, dal momento che l intento del legislatore è quello non già di sottrarre o comunque artificialmente limitare la tutela giudiziaria all utente nelle controversie contro gli operatori di telecomunicazioni, bensì quello esattamente contrario di favorirne la rapida e soddisfacente definizione mediante il ricorso a strumenti alternativi di risoluzione dei contenziosi, con l intervento qualificato di appositi organismi specializzati, che per di più possono anche essere, come nel caso dell AGCOM, titolari di poteri di controllo e sanzionatori sugli operatori. 23. In conclusione e per le considerazioni che precedono, si deve così affermare che la presente azione poteva essere promossa, avendo l Attore assolto alla condizione pregiudiziale di cui all art. 1, comma 11, della L. 31 luglio 1997, n. 249. NEL MERITO 24. L Attore ha documentalmente provato le seguenti circostanze: (a) che in data 29.04.2003 sottoscriveva, fuori dei locali commerciali, una proposta di contratto con la Società YYY YYY Telecomunicazioni S.p.A.; (b) che in data 04.05.2003 inviava a mezzo fax, al predetto Gestore di telefonia, una revoca della precedente proposta; (c) che, successivamente, riceveva dal Gestore una comunicazione con cui veniva informato che in data 16.05.2003 la predetta proposta sottoscritta dall Attore era stata accettata. 25. Appare evidente, in assenza di alcuna contestazione da parte del Gestore rimasto contumace, che al caso di specie vada applicato il disposto di cui all art. 1328 c.c., secondo cui la proposta può essere revocata finché il contratto non sia stato concluso. Ne deriva, tra l altro, che l accettazione 9 di 12

della proposta successiva alla revoca di quest ultima non vale a determinare la conclusione del contratto, salvo il caso in cui l altra parte ne abbia iniziato in buona fede l esecuzione. 26. Che l accettazione della proposta da parte del Gestore sia successiva alla revoca manifestata dall Attore, emerge incontestabilmente per tabulas, con documento proveniente dal Gestore medesimo (Doc. n. 4), ove si legge che l attivazione del servizio è avvenuta in data 16.05.2005, ossia diversi giorni dopo la comunicazione di revoca della proposta. 27. Va dunque affermato che il contratto di telefonia non si è mai concluso nonostante che il Gestore di telefonia, ignorando contrariamente a buona fede la revoca della proposta da parte dell Attore, abbia comunque dato corso all attivazione del servizio, non più voluto dall utente. 28. Deve pertanto essere affermata la responsabilità, quanto meno precontrattuale ex art. 1337 c.c., di YYY YYY S.p.A. per i danni subiti dall Attore e il diritto di quest ultimo ad ottenerne il risarcimento. 29. Il comportamento di YYY YYY S.p.A. ha comportato il distacco dal precedente operatore, il pagamento al nuovo Gestore di prestazioni non richieste (Doc. n. 11) e l esborso di ulteriori somme (Doc. n. 13) per l attivazione di un nuovo contratto con il precedente operatore, preferito al primo. 30. Assume inoltre l Attore di aver subito, in conseguenza di quanto sopra, un danno grave ed ingiusto da parte della Convenuta YYY YYY S.p.A., di cui chiede la liquidazione secondo giustizia nei limiti di competenza di questo Giudice. 31. A tal proposito, in difetto di elementi utili ad una precisa quantifica- 10 di 12

zione del danno, che indubbiamente l Attore ha patito, non fosse altro per i normali disagi conseguenti alla perdita del collegamento telefonico, è necessario ricorrere a valutazione equitativa e, pertanto, appare congruo e conforme a giustizia ritenere che il Sig. XXX XXX ha subito un danno complessivo pari ad 500,00. A tale danno, ovviamente, dovrà aggiungersi il ristoro delle spese sostenute in conseguenza del comportamento di YYY YYY S.p.A., ossia il rimborso di 36,40, per il pagamento dei servizi non richiesti, nonché 120,00, per la conclusione di un nuovo contratto di telefonia con altro Gestore. 32. In conclusione, la Società YYY YYY Telecomunicazioni S.p.A. dovrà risarcire all Attore la complessiva somma di 656,40, per i danni subiti in conseguenza dell esecuzione, in violazione dei doveri di buona fede anche in sede precontrattuale, di un contratto non concluso e non voluto dall utente. 33. Le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa i- stanza, eccezione e conclusione: 1. Condanna la Società YYY YYY Telecomunicazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., per i motivi di cui in premesse, a risarcire al Sig. XXX XXX la complessiva somma di 656,40. 2. Condanna la Società YYY YYY Telecomunicazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere al Sig. XXX XXX le spese per il presente giudizio, come qui di seguito liquidate: 495,18 per Diritti; 11 di 12

598,00 per Onorari; 98,09 per spese e così, complessivamente, 1.191,27, oltre al rimborso delle spese generali ex D.M. n. 127/2004 sull imponibile ed accessori fiscali e previdenziali come per legge. 3. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva, come per legge. 4. Visto l art. 52 del D. Lgs. 196/2003, dispone che sia preclusa, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti, come riportati sulla sentenza; a tale fine, manda alla Cancelleria per l apposizione sull originale della presente sentenza dell annotazione di cui al 3 comma dell art. 52, D. Lgs. 196/2003. Mestre, lì 20 giugno 2005 Il Giudice di Pace (Avv. Marzio Vaglio) Depositata in Cancelleria, addì 20 giugno 2005 Il Cancelliere 12 di 12