REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE DI CASTELLETTO DI LENO

Documenti analoghi
Art. 3 Dimensionamento

COMUNE DI NAVE PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI NUVOLENTO Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

COMUNE DI PONTOGLIO REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE

COMUNE DI GANDINO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE

COMUNE DI PONTOGLIO Provincia di Brescia

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI ED UNITI (Prov. di Cremona)

COMUNE DI CORTAZZONE PROVINCIA DI ASTI Via del Castello Cortazzone (AT) Tel.0141/ fax 0141/ e.mail : comune.

COMUNE DI GANDINO REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE PROVINCIA DI BERGAMO Approvato con delibera C.C. n. 43 del

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FIERE LOCALI

COMUNE DI GUSSAGO. - Provincia di Brescia - REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE

REGOLAMENTO ISTITUZIONE E UBICAZIONE MERCATO SU AREE PUBBLICHE.

REGOLAMENTO PER LA VENDITA AL PUBBLICO, IN SEDE STABILE, DEI PRODOTTI DI PROPRIA PRODUZIONE DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

COMUNE DI FINALE LIGURE REGOLAMENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE IN PIAZZA UNITA

COMUNE DI LIBERI (Provìncia di CASERTA)

COMUNE DI BARZANA Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

8.marta.vt.itt. per la. dello. disciplina. n. 114) Articolo 4 18/11/1999. Regolamento. settimanale. o di. a merce di. l attività

COMUNE DI BOVEZZO. (Provincia di Brescia) REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO FIERA DELL ANGELO

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 53 DEL 26/11/2009

REGOLAMENTO PER IL MERCATO SETTIMANALE E PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO Provincia di Udine REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

COMUNE DI MONTEODORISIO Provincia di Chieti. Regolamento svolgimento fiera in occasione Festa Madonna delle Grazie

Regolamento per la disciplina del Mercato settimanale

COMUNE DI NAVE PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO. Provincia di Lecco

Comune di Morlupo Provincia di Roma REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE

Comune di Riola Sardo

REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL USATO E DELL ANTIQUARIATO

C O M U N E D I P A U L A R O

COMUNE DI BARBARIGA REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Provincia di Bologna Via Mazzini n Imola Tel Fax

COMUNE DI FURTEI PROVINCIA DI CAGLIARI NORME REGOLAMENTARI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO. Provincia di Mantova REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

COMUNE DI MARTIGNACCO

COMUNE SAN MARTINO DI VENEZZE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SUL MERCATO SETTIMANALE E SU POSTEGGI ISOLATI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI DI VIA MILANO

REGOLAMENTO COMUNALE. PER La disciplina DEL. Commercio su aree pubbliche. Provincia di Brescia

Comune di BORGO D ALE

COMUNE DI VIDIGULFO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Allegato 2 D.C.C. n. 33 del esecutiva il REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELL USATO E DELL ANTIQUARIATO MINORE

REGOLAMENTO MERCATO CIMITERO

COMUNE DI CARUNCHIO (Provincia di Chieti) DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

COMUNE DI SELARGIUS DISCIPLINA COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

COMUNE DI SALO PROVINCIA DI BRESCIA

Regolamento comunale per l esercizio del commercio su aree pubbliche

COMUNE DI BOSCOREALE. Terra della Pietra Lavica Provincia di Napoli. Regolamento per il Mercatino dell usato, dell antiquariato e delle piccole cose

COMUNE DI CARVICO Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

COMUNE DI MODUGNO REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

COMUNE DI SAN ROBERTO Provincia di Reggio Calabria

R E G O L A M E N T O I S T I T U Z I O N E E U B I C A Z I O N E M E R C A T O S U A R E E P U B B L I C H E

C O M U N E D I S I N O P O L I

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DI ATTIVITA COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA PRESSO LA FIERA-MERCATO DELL ANTIQUARIATO COS ANTICHE

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Regolamento per lo svolgimento del Mercato contadino. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

COMUNE DI CURA CARPIGNANO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO (Provincia di Sondrio) REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

Comune di Orbassano Provincia di Torino

C O M U N E D I C O D R O I P O DISCIPLINA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE FIERE

COMUNE DI VALLEDORIA ASSESSORATO ALLE FINANZE E POLIZIA LOCALE. Regolamento per il funzionamento di un mercato da svolgersi nel periodo estivo

COMUNE DI SARNICO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ESERCITATO IN POSTEGGI ISOLATI

COMUNE DI GAMBELLARA PROVINCIA DI VICENZA REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE. Art. 1. Art. 2

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE

COMUNE DI EDOLO (BS) REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL MERCATO

REGOLAMENTO FIERA DI NATALE

REGOLAMENTO PER I MERCATI ULTRAMENSILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

COMUNE DI PINETO PROVINCIA DI TERAMO REGOLAMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE PROVINCIA DI RAVENNA. Settore Gestione Territorio REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ACCONCIATORE

Città di Tortona Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI IN OCCASIONI PARTICOLARI

Art. 1 Svolgimento. Art. 3 Circolazione pedonale e veicolare

Comune di Gangi. Provincia di Palermo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FIERA DELLA PENTECOSTE E SPIRITO SANTO

COMUNE DI PUTIGNANO - Provincia di Bari -

COMUNE DI BRESCELLO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PIAZZA MERCATO REGOLAMENTO DEL MERCATO

del Comune di Valguarnera Caropepe.

REGOLAMENTO MERCATO DEL SABATO

PIANO di LOCALIZZAZIONE dei PUNTI di VENDITA ESCLUSIVI di STAMPA QUOTIDIANA e PERIODICA (D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170)

comune di ospedaletti Provincia di imperia REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE ARTI E MESTIERI

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

NEL MERCATO SETTIMANALE

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Comune di Cingoli. Balcone delle Marche. tel fax

Comune di Imola. Provincia di Bologna Via Mazzini n Imola Tel Fax REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

ALLEGATO A COMUNE DI CASTELNOVO NE MONTI. REGOLAMENTO DI MERCATO (Tipologia a art. 6, comma 1, L. R n. 12)

Approvazione dei criteri di partecipazione ed assegnazione dei posteggi.

Transcript:

COMUNE DI LENO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE DI CASTELLETTO DI LENO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 38 DEL 24/11/2008 ESECUTIVA il 05/12/2008 MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 18 DEL 29/04/2016 ESECUTIVA il 21/05/2016

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Le presenti disposizioni sono finalizzate a garantire il normale e corretto svolgimento dell attività di commercio su aree pubbliche, ai sensi della legge regionale 02/02/2010 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, all interno del mercato settimanale che si tiene il GIOVEDI' nella Frazione di CASTELLETTO. ART. 2 - TIPOLOGIA, LUOGO ED ORARI DI SVOLGIMENTO Il mercato ha frequenza settimanale, si svolge nella giornata di Giovedì nell area delimitata dalla planimetria allegata al presente regolamento, dalle ore 7,00 alle ore 13,00. Il posteggio non potrà essere occupato prima delle ore 6,00. Alle ore 13,00 ogni forma di vendita deve cessare ed entro le ore 14,00 tutta l area interessata al mercato deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature. Gli ambulanti titolari di concessione di posteggio sono tenuti ad occupare nel giorno di mercato il proprio posteggio entro le ore 8,00. La mancata presenza del titolare entro le ore 8,00 comporterà l assegnazione giornaliera provvisoria di tale posteggio ad altro ambulante secondo le modalità previste dall art. 7 del presente regolamento. Qualora nella giornata di svolgimento del mercato cada una festività infrasettimanale il mercato verrà comunque normalmente effettuato, con l eccezione di Natale e Capodanno, nelle quali il Sindaco o il funzionario responsabile, effettuate le consultazioni di legge, potrà fissare la data anticipata di svolgimento. Eventuali deroghe all orario sopra indicato saranno stabilite dal Sindaco, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia. ART. 3 SEDE E DIMENSIONAMENTO Il mercato settimanale ha sede, come da allegata planimetria, nell area toponomasticamente definita Piazza del Mercato sita in Leno, Fraz. Castelletto. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato sono delimitati nell area pubblica interessata con apposita segnaletica. La dimensione dei singoli posteggi è stabilita nella planimetria allegata. Tale superficie assomma a mq. 595, mentre l'area della piazza interessata dal mercato assomma a mq. 1820. I posteggi indicati per settore merceologico sono così suddivisi: posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari (contrassegnati nella planimetria con colore rosso) numero posteggi 7; posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari (contrassegnati nella planimetria con colore verde) numero posteggi 7; posteggi destinati alla vendita da parte dei produttori agricoli (saranno contrassegnati, quando istituiti, nella planimetria con colore giallo) numero posteggi == ; Nello specifico i singoli posteggi sono così strutturati e caratterizzati: POSTEGGIO N. 1: Superficie: mt. 8 x mt 5 POSTEGGIO N.4 POSTEGGIO N.7 POSTEGGIO N. 2 POSTEGGIO N.5 POSTEGGIO N.8 POSTEGGIO N. 3 Superficie: mt.8 x mt. 5 POSTEGGIO N.6 POSTEGGIO N.9

POSTEGGIO N.10 POSTEGGIO N.13 POSTEGGIO N.11 POSTEGGIO N.14 POSTEGGIO N.12 Eventuale area non prettamente mercatale, destinata ad artigianato di servizio (arrotino, ciabattino, ecc...) ed agli espositori di determinate merceologie di prodotti mq. ===. Il concessionario potrà porre in vendita solo i generi o gli articoli previsti nello specifico settore merceologico del posteggio assegnato cosi come sopra indicati (alimentari o non alimentari). Il concessionario di posteggio che ritenesse opportuno variare o integrare il settore merceologico, (alimentare, non alimentare) dovrà preventivamente chiedere l assenso all amministrazione comunale. L'ottenimento dell'assenso preventivo è altresì richiesto per chiunque ponga in vendita prodotti ittici in qualunque modo preparati. L amministrazione comunale valuterà, di volta in volta, la possibilità e l'opportunità di concedere quanto richiesto, avuto particolare riguardo all'esigenza di variare il più possibile l'offerta merceologica. l area destinata alla vendita di prodotti alimentari dovrà rispettare i requisiti sanitari stabiliti dalle norme in vigore o, in subordine, i mezzi utilizzati dovranno essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie stabilite dalle norme di cui sopra e comunicate alla competente ATS ai sensi della legge 02/04/2007 n. 8 (notifica attività in campo alimentare). ART. 4 TRASFERIMENTO O MODIFICHE DEL MERCATO l eventuale trasferimento definitivo di tutto o di parte del mercato, del giorno di svolgimento, del numero di posteggi, costituisce modifica al presente regolamento, e deve perciò essere deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento temporaneo di tutto o in parte del mercato, dovuto a motivi viabilistici, di sicurezza pubblica, di interventi edilizi sull area del mercato o sugli edifici attigui a tale area, o dovuto a causa di forza maggiore potrà essere disposto dal Sindaco/suo delegato o dal funzionario responsabile, effettuate le consultazioni di legge. La temporaneità del trasferimento non potrà comunque superare la durata temporale delle cause che ne hanno imposto il trasferimento. Qualora tale termine sia superato, ovvero il trasferimento temporaneo divenga definitivo, il provvedimento andrà assunto con la procedura di cui al primo comma del presente articolo. Qualora si proceda allo spostamento dell intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: anzianità storica di presenza sul mercato dell'azienda (tenuto conto anche dei subentri); anzianità di presenza sul mercato del titolare; anzianità di iscrizione del titolare al registro delle imprese; tutto ciò fatte salve le esigenze legate ad una ottimale organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori. ART. 5 POSTEGGI il mercato è organizzato in posteggi modulari di metri lineari 8 X 5 o 9 X 5. Tra un banco e l altro, deve essere lasciato libero uno spazio divisorio nella misura minima di 50 cm., tale spazio dovrà essere lasciato sempre libero e sgombro da cose ed attrezzature. La lunghezza del fronte espositivo, così come indicato nell allegata planimetria, è al netto dello spazio che gli operatori devono lasciare libero tra un posteggio e l altro. Nell articolazione degli spazi di posteggio andrà perseguita la massima omogeneità dimensionale, tenendo conto delle diverse merceologie e delle diverse attrezzature di vendita.

I limiti massimi di cui al 1 comma potranno essere superati, compatibilmente con lo spazio disponibile, solo in caso di eccezionale e comprovata necessità attinente esclusivamente le caratteristiche di vendita dell automezzo (es. automarket) oppure per alcuni banchi collocati in aree marginali nelle quali le aree residue non consentono la collocazione di altri operatori. ART. 6 ASSEGNAZIONE Nell ambito della fascia indicata dalle vigenti norme (tra 9 e 12 anni) viene stabilito che la concessione dell area pubblica su cui insistono i posteggi di cui all art. 3 abbiano una validità di 10 (dieci) anni. La concessione è effettuata contestualmente al rilascio della prescritta autorizzazione di cui al D. Lgs 114/98, secondo la graduatoria di assegnazione dei posteggi predisposta dal Comune ai sensi dell art. 23 della legge regionale 02/02/2010 n. 6 e successive integrazioni e modificazioni. Qualora in sede di prima assegnazione per uno o più posteggi non giungano domande pertinenti il settore merceologico previsto, il posteggio in questione non verrà assegnato. Se nel corso dei sei mesi successivi dalla data di occupazione dovessero pervenire domande di assegnazione pertinenti i settori stabiliti, i posteggi verranno assegnati alle ditte richiedenti, previo controllo del possesso dei requisiti di legge. Posto che, allo scadere del termine di cui sopra, non risultasse pervenuta nessuna pertinente domanda, l'amministrazione Comunale potrà procedere a variare il settore merceologico e procedere all'assegnazione dei posteggi secondo le disposizioni stabilite dall'art. 23 della legge regionale n. 6/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; I posteggi non assegnati possono essere utilizzati come spunta. ART. 7 ASSEGNAZIONE GIORNALIERA PROVVISORIA I posteggi che non vengono occupati dai rispettivi assegnatari sono concessi, entro le ore 8,30 in via provvisoria ed unicamente per la giornata in questione, dall Agente di Polizia Locale in servizio, ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, che hanno presentato domanda di partecipazione alla spunta di mercato, a condizione che siano presenti all atto dell assegnazione giornaliera, secondo i seguenti criteri: Primo in graduatoria per anzianità di partecipazione alla spunta; Maggior numero di mercati effettivamente effettuati come spuntista; Anzianità di iscrizione registro imprese tenuto dalla CC.I.AA.; Chi intendesse partecipare alla spunta deve presentare, all'inizio di ogni anno, e comunque prima di partecipare alle operazioni di spunta apposita conforme domanda. Nella domanda dovranno essere indicati, oltre agli estremi dell autorizzazione, anche gli elementi che comprovino il possesso degli altri presupposti di legge necessari allo svolgimento dell attività (Partita IVA, iscrizione al REA della Camera di Commercio, ecc ) La mancata presenza alle operazioni di spunta, nel corso dell'anno solare, per 4 (quattro) mesi (equivalenti a 17 giornate di mercato) salvo casi di grave e giustificato motivo da documentarsi nei modi di legge, produce l azzeramento della posizione in graduatoria. ART. 8 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO L atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La concessione di suolo pubblico viene rilasciata in conformità e per la durata di cui ai criteri indicati dai precedenti art.li 5 e 6. Alla data di scadenza della concessione il posteggio verrà riassegnato all avente titolo secondo le modalità stabilite dalle norme in vigore a tale data. Resta impregiudicata la possibilità di revoca motivata prevista dalle norme in materia. A fronte della concessione di posteggio l intestatario dello stesso deve corrispondere la tassa di occupazione del suolo pubblico. L'importo è determinato dal regolamento per l applicazione del canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche.

La concessione del posteggio è strettamente personale. Il trasferimento dell autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell azienda o del ramo d'azienda a cui fa capo l'attività mercatale, comporta anche il passaggio della concessione di posteggio al subentrante. Il Comune può, con atto unico, rilasciare l autorizzazione di cui alla L.R. n. 6/2010 s.m.i. e la concessione di suolo pubblico, ART. 9 SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO Qualora la gravità o la recidiva delle violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento, lo esiga, può essere disposta, previa diffida scritta debitamente notificata, la sospensione del posteggio per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni. La concessione di posteggio potrà essere revocata con decadenza automatica, comunicata all operatore interessato (comprensiva della revoca dell autorizzazione commerciale) nei seguenti casi: 1. perdita da parte del titolare dei requisiti di cui all art. 20 della legge 02/02/2010 n. 6 e successive modificazioni; 2. mancata utilizzazione del posteggio assegnato, senza giustificato motivo, per un periodo di tempo superiore a quattro mesi per anno solare (17 giornate di mercato) salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, o servizio militare; 3. in caso di subentro: per atto tra vivi, qualora non sia comunicato l avvenuto subingresso entro quattro mesi dal trasferimento in gestione o in proprietà dell azienda o del ramo d azienda per mortis causa, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di subingresso La concessione potrà inoltre essere revocata per recidiva, previa diffida scritta, in caso di gravi violazioni alle norme di legge o alle disposizioni del presente regolamento. In caso di revoca di posteggio per motivi di pubblico interesse, per fatto non imputabile all operatore, l Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad individuare una soluzione alternativa nell ambito dei posteggi disponibili nel mercato o mediante istituzione di un nuovo posteggio. ART. 10 PRESENZA SUL MERCATO I titolari di posteggio sono tenuti alla frequenza del mercato nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento e dalle leggi nazionali e regionali in materia. La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare dell impresa (del legale rappresentante in caso di società). Qualora questi soggetti siano impediti è ammessa la presenza sostitutiva, di un dipendente o di un collaboratore famigliare. Al fine di provvedere alla giustificazione delle assenze, i titolari di posteggio devono: comunicare agli uffici comunali entro la giornata di mercato successiva i motivi che hanno comportato l assenza. presentare agli uffici comunali entro 15 giorni la documentazione relativa alla giustificazione dell assenza. l Ufficio di Polizia Locale accerterà la regolarità della giustificazione prodotta prendendone nota nell apposito registro. Il concessionario che debba assentarsi per malattia, dovrà presentare all'ufficio di Polizia Locale appropriata documentazione medica prima che l assenza giunga al quarto mese anche non consecutivo nel corso dell anno solare. La conservazione del posteggio, deve essere garantita, previa presentazione di idonea documentazione per i seguenti motivi: 1. qualora il titolare presti servizio di leva, per il periodo di durata dello stesso; 2. In caso di gravidanza 3. in tutti gli altri casi comprovati di malattia che di fatto impedisca lo svolgimento dell attività di vendita. 4. per cause meteorologiche o per accertato e documentato grave impedimento; La conservazione del posteggio è subordinata al deposito presso il competente ufficio comunale dell autorizzazione amministrativa.

ART. 11 FUNZIONAMENTO E GESTIONE DI MERCATO il mercato è gestito dal Comune che assicura l espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato, attraverso apposito personale dipendente o convenzionato. Il controllo dello svolgimento del mercato settimanale e la gestione della spunta e delle presenze è affidato all ufficio di Polizia Locale. L agente di Polizia Locale in servizio compila per ogni giornata un rapporto di mercato da cui risultano: a) gli operatori di mercato assenti; b) gli ambulanti giunti in ritardo a cui non è stato concesso di occupare il posteggio per la giornata; c) le generalità degli spuntisti a cui sono stati assegnati temporaneamente i posteggi liberi; d) gli operatori non titolari di posteggio presenti alla spunta ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio e) gli eventuali motivi di ordine generale che possono costituire giustificazioni per le assenze (particolari condizioni atmosferiche, ecc) f) compilazione del registro di mercato; g) eventuali annotazioni che l agente ritenga necessario inserire nel registro. Nello svolgimento del mercato i concessionari di posteggio dovranno rispettate le seguenti disposizioni: esporre durante l orario di vendita, i documenti autorizzativi; rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi; usare unicamente attrezzature idonee sotto il profilo igienico-sanitario; occupare solamente la superficie assegnata, evitando di occupare anche con piccole sporgenze o con merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale; l uso di apparecchi per l ascolto di dischi musicassette CD e similari è consentito, esclusivamente agli operatori del settore a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo agli operatori vicini ed alla cittadinanza. In tutti gli altri casi l uso di mezzi sonori è vietato. alle tende ed agli ombrelloni possono essere appese le merci e gli articoli in vendita, purché vengano rigorosamente rispettate le misure di sicurezza e la merce appesa non sporga oltre il banco di vendita mantenere le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza minima di m. 2,20 la merce in esposizione deve essere posta su banchi di vendita aventi una altezza minima dal suolo di 100 cm per gli alimentari e 50 cm per gli altri articoli. E consentito di posare la merce a terra solo per i seguenti articoli: 1. calzature 2. ferramenta e casalinghi 3. fiori e piante 4. arredamento. i pali di sostegno non devono creare intralcio al libero passaggio o presentare pericolo al pubblico, e devono poggiare all interno della superficie concessa; In fase di posizionamento dei banchi all inizio della giornata di mercato, i concessionari di posteggio devono agevolare, nel possibile, il passaggio degli operatori che entro il tempo stabilito dall art. 21 occupano i posteggi assegnati. i concessionari di posteggio devono altresì agevolare, nel possibile, il passaggio degli operatori spuntisti che entro il tempo stabilito occupino i posteggi assegnati; il concessionario del posteggio è tenuto ad occupare l area con le proprie attrezzature di vendita, per tutto il tempo della durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità, per il quale è richiesto l immediato allontanamento del mercato, solo per i casi in questione gli operatori che ne siano interessati devono agevolare, nel possibile, il passaggio all operatore in difficoltà. In ogni altro caso, l operatore che abbandona anzitempo il mercato, verrà considerato assente a tutti gli effetti. I concessionari devono mantenere i loro banchi in buona e decorosa efficienza, con le merci convenientemente esposte.

ART. 12 PULIZIA DEI POSTEGGI Ogni operatore dovrà provvedere a raccogliere, in appositi sacchi, i rifiuti derivanti dall'attività di vendita, differenziandoli tra vetro, carta, plastica e tal quale (Umido e non riciclabile). Tali sacchi andranno il più possibile raggruppati tra i vari operatori e lasciati nell'area mercatale in punti di raccolta prestabiliti dal comune. Alla fine delle operazioni di vendita il posteggio assegnato dovrà essere lasciato pulito ed in ordine. Il comune provvederà allo spazzamento dell'area di mercato ed alla raccolta e smaltimento dei rifiuti. ART. 13 POSTEGGI PER I PRODUTTORI AGRICOLI Nell ambito del mercato settimanale sono riservati n. ==== posteggi a produttori agricoli, titolari dei requisiti di cui al D.Lgs 228/01, per i generi in essa indicati e per il periodo di tempo riferito alla stagionalità dei prodotti. La perdita della caratteristica di produttore agricolo comporterà la revoca immediata del posteggio. L assegnazione avviene secondo i seguenti criteri: 1. anzianità di partecipazione al mercato; 2. maggiore anzianità di possesso dei requisiti quale agricoltore 3. ordine cronologico di presentazione della domanda di occupazione (la graduatoria vale per l anno in essere) 4. sorteggio ART. 14 DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE I titolari di posteggio devono rispettare tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle vigenti leggi (in particolare per quanto attiene la vendita di sostanze alimentari di cui all ordinanza del ministero della sanità del 03.04.2002 e successive integrazioni), dai regolamenti dell ATS territorialmente competente e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali. ART.15 SUBINGRESSO Il trasferimento in gestione o in proprietà dell intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all art. 20 della legge Regionale 02/02/2010 n. 6 e successive modificazioni; Il subentrante è in ogni caso tenuto, per la prosecuzione dell attività a proprio nome, prima dell occupazione del posteggio acquisito a produrre al Comune di Leno la prescritta SCIA corredata dall originale del provvedimento autorizzativo del cedente, della dimostrazione del titolo al subentro e dei requisiti soggettivi previsti dal citato art. 20 della Legge Regionale n. 6/10; La SCIA di volturazione dell autorizzazione sul posteggio dato in concessione, va inoltrata telematicamente al Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all autorizzazione acquisita. Ai fini del mantenimento dei diritti acquisiti il subentrante deve segnalare l avvenuto subentro entro 4 mesi dall acquisizione del titolo, salvo proroga di ulteriori giorni 30 in caso di comprovata necessità. La mancata segnalazione (SCIA) entro il termine di cui sopra comporta la decadenza del diritto di esercitare l attività del dante causa. Il subentrante per causa di morte, ha comunque la facoltà di continuare temporaneamente l attività. Entro un anno dalla data di morte del titolare, l avente titolo dovrà dimostrare l avvenuta acquisizione dell azienda o del ramo d azienda, e presentare la comunicazione di subingresso. Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l attività del cedente.

Art. 16 SANZIONI Fatte salve le sanzioni stabilite dalla legge 114/98, e dalle altre norme legislative e regolamentari in materia, chi viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500. Per l'irrogazioni delle sanzioni ai applica la procedura prevista dalla legge 689/81. Qualora la gravità del fatto lo richieda, il responsabile del mercato può disporre l immediato allontanamento dell assegnatario di posteggio, salvo ulteriori decisioni del Sindaco da adottarsi secondo i seguenti criteri: richiamo con diffida; sospensione del posteggio fino a 20 (venti) giorni di calendario; revoca della concessione del posteggio; Il commerciante su aree pubbliche, non assegnatario di posteggio, pur in possesso di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche che svolga attività nell area di mercato o a una distanza inferiore a 500 mt. è soggetto all allontanamento dal posto di vendita ed all'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dal D.Lgs 114/98 e dalla L.R. 6/2010. ART.17 DISPOSIZIONI FINALI Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera consigliare di adozione

Settore merceologico Punto allacciamento Enel Punto allacciamento acquedotto 4 SCALA 1:250 Dimensione posteggio (mt. x mt.) ALLEGATO B N 1 3 12 /0/ 121 $/,0(17$5, 2 14 3 13 4 /0/ 2 5 9 1 VIA FORNI 6 8 8 /0/ Punto allacciamento Enel /0/ /0/ 11 10 9 7 10 7 11 13 12 14 5 Punto allacciamento Enel 121 $/,0(17$5, 6