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BOZZA OGGETTO: Permesso di Costruire ai sensi dell art. 6 della Legge Regionale 49/2009 (Piano Casa) per intervento di demolizione di edificio esistente a destinazione residenziale ubicato in Frazione Lusignano, Regione Giairini e censito al N.C.E.U. al Fg. 17/ALB, mapp. 209 e ricostruzione fuori sito di fabbricato a destinazione residenziale presso Frazione Lusignano, Regione Giairini, sul terreno distinto al N.C.T. al Fg. 17/ALB mapp. 453 Richiedenti: RICCI Andrea, RICCI Francesco e RICCI Mariangela Adozione della variante urbanistica al vigente P.R.G. IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la Legge Regionale 03.11.2009 n. 49 Misure urgenti per il rilancio dell attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico edilizio, meglio conosciuta come Piano Casa e s.m.i.; RICHIAMATO l art. 6 della soprarichiamata Legge Regionale, il quale recita: Articolo 6 - (Demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di edifici a destinazione residenziale e a residenze collettive) 1. I singoli edifici prevalentemente residenziali, od a essi assimilabili quali residenze collettive, esistenti alla data del 30 giugno 2009 aventi una volumetria non superiore a 2500 metri cubi e che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 1) o 2), possono essere demoliti e ricostruiti con incremento fino al 35 per cento del volume esistente. Per gli edifici aventi volumetria superiore a 2000 metri cubi l incremento massimo ammissibile non può superare i 700 metri cubi. Più edifici, appartenenti ad un unico proprietario ed ubicati in uno stesso lotto di proprietà, possono essere accorpati in un unico edificio con una volumetria complessiva, compreso l incremento del 35 per cento, che non può superare i limiti volumetrici di cui al presente comma. 2. Gli interventi di ricostruzione di cui al comma 1 possono avvenire nel sito, come definito nell articolo 2, comma 1, lettera f bis), ovvero in altra area idonea a soddisfare le finalità di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale ed i relativi progetti devono altresì comprendere la sistemazione delle aree liberate dalla demolizione o, quanto meno, l approvazione della disciplina urbanistica delle stesse. 3. Gli interventi di cui al comma 1 sono qualificabili di sostituzione edilizia ai sensi dell articolo 14 della l.r. 16/2008 e successive modifiche e integrazioni e sono assentibili: a) in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo il rispetto delle distanze dai fabbricati ivi previste e della dotazione dei parcheggi pertinenziali in misura pari ad 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi di incremento, da non computarsi nell incremento volumetrico di cui al comma 1, se interrati; b) in conformità alle previsioni del piano territoriale di coordinamento paesistico e dei piani di bacino nonché alle norme antisismiche ed alla normativa in materia di rendimento energetico degli edifici di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modifiche e integrazioni ed al decreto Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19

agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia). 4. Gli interventi di ricostruzione che prevedano la delocalizzazione dell edificio al di fuori del sito e si pongano in variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale o in contrasto con le previsioni dei piani urbanistici operanti in salvaguardia, con esclusione degli interventi ricadenti nella fattispecie di cui all articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2), sono assentibili mediante procedura di Conferenza di servizi regolata dall articolo 59 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modifiche e integrazioni nel cui contesto sono rilasciati i titoli abilitativi necessari ed approvate le varianti sottese ai relativi progetti concernenti parametri diversi da quello dell incremento volumetrico di cui al comma 1. Tali varianti sono qualificate di esclusivo interesse locale e la loro approvazione o controllo di legittimità a norma della vigente legislazione regionale è riservata all esclusiva competenza dell amministrazione provinciale. VISTO l art. 2 della soprarichiamata Legge Regionale, che al comma 1 lettera f bis) recita: Sito: la porzione di terreno circostante l edificio e in proprietà del proponente, di estensione non superiore a 25 metri rispetto al sedime originario dell edificio. ; VISTA l istanza di Permesso di Costruire presentata in data 05/02/2013 al prot. 6243 dai Sigg.ri RICCI Andrea, RICCI Francesco e RICCI Mariangela, in qualità di comproprietari degli immobili siti in Frazione Lusignano, Regione Giairini, meglio individuati a Catasto al Fg. 17/ALB mapp. 209 e 453 per demolizione e ricostruzione in altro sito con ampliamento del 35% di fabbricato esistente a destinazione residenziale ai sensi dell art. 6 della Legge Regionale 49/2009 (Piano Casa); VISTI al riguardo gli elaborati costituenti il progetto di cui all istanza di Permesso di Costruire soprarichiamata a firma di tecnico abilitato Arch. Marinella ORSO con studio in Albenga (SV), Via B. Ricci n. 3, di seguito elencati: All. 1 Relazione illustrativa; All. 2 Documentazione fotografica; All. 3 Edificio in progetto - Viste prospettiche renderizzate; All. 4 Perizia tecnica asseverata circa la certificazione del volume geometrico All. 5 Attestazione concernente il titolo di legittimazione alla richiesta del Permesso di Costruire; All. 6 Determinazione standards ex art. 20 delle N.d.A. del P.R.G.; All. 7 Dimostrazione della incongruità dell edificio oggetto di intervento ex art. 2 lett. c) della L.R. 49/2009; All. 8 Relazione illustrativa impianto per il trattamento delle acque reflue con rilancio in pubblica fognatura; Tav. 1 Inquadramento urbanistico; Tav. 2 Edificio incongruo oggetto di demolizione Rilievo celerimetrico dell area allo stato attuale Planimetria generale dell area liberata dalla demolizione ; Tav. 3 Edificio incongruo oggetto di demolizione Piante Prospetti Sezioni;

Tav. 4 Rilievo celerimetrico dell area di rilocalizzazione della volumetria Tav. 5 Sistemazione generale dell area di rilocalizzazione della volumetria Tav. 6 Edificio in progetto Piante; Tav. 7 Edificio in progetto Profili e Sezioni; Tav. 8 Calcolo superficie ex L.R. 25/95; Tav. 9 Bacino Imhoff / rilancio acque nere realizzato con vasche monoblocco prefabbricate in C.A.V. e lastre di copertura; Relazione geologica (a firma Geol. CIVELLI Carlo); DATO ATTO: che l intervento di ricostruzione in oggetto comporta variazione del sedime originario del fabbricato esistente oltre la predetta fascia di 25 metri, e quindi fuori sito; che la ricostruzione, non avvenendo in sito così come precedentemente definito, rende necessaria l approvazione del progetto di sistemazione delle aree liberate dalla demolizione; che l intervento coinvolge un immobile a destinazione residenziale; che l intervento si pone in contrasto con il vigente S.U.G. comportando variante urbanistica da qualificarsi di esclusivo interesse locale ai sensi dell articolo 2 della legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 (Composizione, competenze e funzionamento del Comitato Tecnico Urbanistico) e successive modifiche ed integrazioni; che le competenze all'approvazione di detta variante risultano in capo alla Provincia di Savona agli effetti della Legge Regionale 04.09.1997, n. 36, art. 85, lett. a); RICHIAMATE le condizioni di suscettibilità di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale del fabbricato esistente previsto in demolizione, meglio descritte nella Dimostrazione della incongruità dell edificio oggetto di intervento ex art. 2 lett. c) della L.R. 49/2009 a firma dell Arch. Marinella ORSO, facente parte integrante e sostanziale del progetto presentato; VISTI altresì: il parere della Commissione Locale per il Paesaggio che, nella seduta del _17/12/2013, in merito alla variante urbanistica, si è espressa come segue: Parere favorevole alla variante al P.R.G. fatte salve le valutazioni inerenti gli aspetti tipologico-paesistici pertinenti all intervento edilizio ed al rilascio dell autorizzazione paesaggistica sottesa ; il parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria pervenuto in data 03.02.2014 prot. n 5296; - l Autorizzazione Paesaggistica n 6254 rilasciata in data 21.02.2014 in capo al Sig. RICCI Andrea ; l esame della Giunta Comunale che durante la seduta del 16/10/2014 ha espresso parere favorevole all avvio della procedura di cui al Regolamento approvato con

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 21/02/2011 in conformità alla relazione dell Ufficio proponente; RICHIAMATO l atto della Giunta Comunale n. 25 del 15/02/2011 ad oggetto Atto di indirizzo al fine dell attuazione della Legge Regionale 3 novembre 2009, n. 49 Misure urgenti per il rilancio dell attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio con il quale si approva altresì la bozza di convenzione urbanistica tipo per gli interventi di che trattasi; CONSIDERATO che, ai sensi dell art. 59, comma 2, lett. a) della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., al fine dell indizione della Conferenza di Servizi, l Amministrazione è tenuta ad acquisire l assenso preventivo del Consiglio Comunale in relazione all oggetto della Conferenza e alla variante al vigente S.U.G. che il progetto comporta; VISTO il parere favorevole della Regione Liguria, Dipartimento Ambiente, Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque reso in data 25/09/2012 prot. PG/2013/156517 ed assunto agli atti di questo Comune in data 08/10/2013 al prot. n. 44998; VISTI: il vigente Statuto Comunale; il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. e ii.;; la L. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm. e ii.; la Legge Regionale 24.03.1983, n. 9 e ss. mm. e ii.; la Legge Regionale 04.09.1997, n. 36 e ss. mm. e ii.; A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato: D E L I B E R A 1) DI ADOTTARE la variante urbanistica di esclusivo interesse locale ai sensi dell art. 2 della Legge Regionale 24 marzo 1983, n. 9 per le sole opere previste dal progetto allegato all istanza di Permesso di Costruire presentata in data 05/02/2013 al prot. 6243 dai Sigg.ri RICCI Andrea, RICCI Francesco e RICCI Mariangela, in qualità di comproprietari degli immobili siti in Frazione Lusignano, Regione Giairini, meglio individuati a Catasto al Fg. 17/ALB mapp. 209 e 453 per demolizione e ricostruzione in altro sito con ampliamento del 35% di fabbricato esistente a destinazione residenziale ai sensi dell art. 6 della Legge Regionale 49/2009 (Piano Casa) in conformità al parere dell Ufficio proponente; 2) DI DICHIARARE la suscettibilità di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale del fabbricato esistente previsto in demolizione, per le condizioni meglio descritte nella Dimostrazione della incongruità dell edificio oggetto di intervento ex art. 2 lett. c) della L.R. 49/2009 a firma dell Arch. Marinella ORSO, facente parte integrante e sostanziale del progetto presentato;

3) DI ESPRIMERE il proprio assenso all indizione della Conferenza di Servizi per l approvazione della variante urbanistica; 4) DI FISSARE in giorni 15 il termine di pubblicità/partecipazione di cui all art. 59 comma 2 lettera b) della Legge Regionale 36/97 ai fini dell eventuale presentazione, nello stesso periodo, di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse; 5) DI DARE ATTO che la suddetta modifica consente l attuazione degli interventi nei termini previsti dall art. 6 della Legge Regionale 49/2009; 6) DI PRENDERE ATTO della competenza da parte degli organi e degli uffici dell ente competenti in ordine ad ogni successivo incombente riferito al presente atto.