Regolamento Albo Fornitori

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Regolamento Albo Fornitori Iscrizione Reg. Imprese CB n. 01500620701 REA 113108 Iscrizione Albo Nazionale Gestione Rifiuti: CB00115 del 15/01/2010 Capitale sociale 600.000 interamente versato Sede amministrativa e legale: Piazza Molise n. 25/27 (CB) 86100 CAMPOBASSO - P. iva e C.F. 01500620701 1

INDICE ART. 1 - Istituzione dell elenco di operatori economici ART. 2 - Campo di applicazione ART. 3 - Procedura per la formazione dell elenco degli operatori economici ART. 4 - Requisiti per l iscrizione ART. 5 - Gestione dell elenco ART. 6 - Selezione degli operatori economici dall elenco ART. 7 - Cancellazione dall elenco ART. 8 - Trattamento dati personali ART. 9 - Entrata in vigore 2

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DELL ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI DELLA SEA SERVIZI ED AMBIENTE SPA (Art. 125, c. 11 D. Lgs. n. 163/2006) ART. 1 Istituzione dell elenco di operatori economici 1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e la gestione dell elenco di operatori economici (c.d. albo fornitori ) per l affidamento in economia, di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. 2. Il presente regolamento intende configurare l elenco di operatori economici quale strumento idoneo a garantire l applicazione dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, come richiamati dal Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163/2006, art. 125, co. 11) e dal Regolamento per l acquisizione in economia di beni, servizi e lavori della S.E.A. Servizi Ed Ambiente S.p.A. assicurando, altresì, la pubblicità dell attività negoziale della S.E.A.. 3. L elenco degli operatori economici potrà essere gestito anche mediante un apposito applicativo WEB. 4. Gli operatori economici sono iscritti nell elenco, distinti per le classi merceologiche di cui all allegato A al presente regolamento. Tale elenco è disponibile, oltre che presso gli uffici, anche sul sito informatico della S.E.A., www. seacb.it, all apposita sezione. 5. La pubblicazione del presente Regolamento e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione della documentazione nello stesso richiamata e l istituzione dell Albo Fornitori non costituiscono in alcun modo l avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici e/o di prestazioni professionali, ma sono atti esclusivamente necessari alla creazione di una banca dati di operatori economici ed esperti prereferenziati presso cui attingere nei casi precisati dagli articoli seguenti. 6. L elenco di operatori economici presenta carattere aperto : tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti da S.E.A. (e di cui al successivo art. 4), possono ottenere l iscrizione in qualsiasi momento, per tutta la durata dell elenco medesimo. 3

ART. 2 Campo di applicazione L elenco di operatori economici, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti deve essere utilizzato per l affidamento a mezzo procedura in economia mediante cottimo fiduciario ex art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006, di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. ART. 3 Procedura per la formazione dell elenco degli operatori economici 1. L istituzione dell elenco degli operatori economici avviene mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della S.E.A.. 2. L avviso riporta le seguenti indicazioni: - l avvio della procedura per l istituzione dell Albo Fornitori; - la sezione del sito della S.E.A. dove sarà possibile consultare il Regolamento dell Albo e le classi merceologiche per le quali si avvia la costituzione dell elenco di operatori economici; - l Ufficio e il referente presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione e alle modalità di gestione dell Albo. 3. L operatore economico può chiedere, con la medesima domanda, l iscrizione a più classi merceologiche. 4. Agli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione, corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (sui requisiti di cui al successivo art. 4) e da valido documento di identità del sottoscrittore, viene data comunicazione via e mail dell avvenuta o mancata iscrizione all albo entro trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione. La ditta potrà comunque verificare l avvenuta iscrizione all Albo Fornitori consultando il sito istituzionale della S.E.A. 5. L ordine di iscrizione nell elenco per ciascuna classe merceologica, tra gli operatori che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti dall avviso, è dato dalla data di iscrizione degli stessi. 4

ART. 4 Requisiti per l iscrizione 1. Gli operatori economici che richiedono l iscrizione all albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti, oggetto di autodichiarazione: 1) possesso dei requisiti di idoneità professionale (Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla classe merceologica di iscrizione); 2) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 3) possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (fatturato globale d impresa nel triennio finanziario antecedente ed esecuzione di almeno una fornitura/servizio attinente alle classi merceologiche per cui è richiesta l iscrizione). 2. Qualora la domanda risulti incompleta o si riterranno necessari approfondimenti specifici, saranno richieste ulteriori informazioni indicando la documentazione e gli elementi mancanti, con la specifica di tempi e modi con i quali il richiedente dovrà provvedere all integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporterà il non accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriore sollecitazione. 3. La S.E.A. può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall operatore economico risultato affidatario delle procedure di selezione. 4. La S.E.A. può comunque procedere ad eseguire verifiche a campione in ordine al contenuto delle domande di iscrizione presentate dagli operatori economici. 5. In caso di accertata carenza dei requisiti di ordine generale ovvero di falsità delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000, la S.E.A. rigetta la domanda di iscrizione, dandone immediata comunicazione al richiedente. L atto di rigetto ha efficacia interdittiva annuale. In caso di accertate dichiarazioni false rese dall operatore economico la Società segnalerà il fatto alla competente Procura della Repubblica. 6. L iscrizione comporta l accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni, che, qualora apportate, seguiranno lo stesso iter divulgativo e di pubblicizzazione sul sito web istituzionale della Società. 5

ART. 5 Gestione dell elenco 1. Con cadenza triennale gli operatori economici già iscritti nell elenco sono tenuti a confermare e ad aggiornare, ai sensi dell art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la persistenza del possesso dei requisiti generali di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti da S.E.A., ai fini del mantenimento dell iscrizione. L inadempimento di tali obblighi comporta l avvio della procedura di cancellazione. Fermo restando l obbligo di cui sopra l operatore economico ha comunque la possibilità di procedere all aggiornamento di uno o più dati indicati nella domanda di iscrizione in qualsiasi periodo dell anno. 2. Gli operatori economici iscritti nell elenco sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo/organizzativo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione. 3. La S.E.A., con cadenza almeno semestrale, procede all aggiornamento dell albo in ragione delle nuove richieste di iscrizione o cancellazioni avvenute nel periodo indicato. Inoltre, potrà effettuare le verifiche a campione di cui al precedente art. 4.4 in ordine agli operatori economici che hanno confermato/aggiornato la domanda di iscrizione. ART. 6 Selezione degli operatori economici dall elenco 1. Gli operatori economici iscritti nell elenco nella medesima classe merceologica vengono di regola selezionati per l invito alle procedure con criterio rotativo. Per importi di forniture, servizi o lavori inferiori a 40.000,00 (IVA esclusa) è data facoltà a S.E.A. di interpellare un unico operatore economico iscritto nell elenco scelto a prescindere dal criterio rotativo sulla base di ragioni di opportunità e convenienza. 2. Nel caso in cui il numero degli operatori economici iscritti nell elenco per ciascuna classe sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dal Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163/2006) o dal regolamento interno per l acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, ovvero sia ritenuto non idoneo ad assicurare una sufficiente concorrenza, la Società può integrare l elenco degli operatori da invitare a seguito di opportune indagini di mercato. 6

3. L iscrizione all elenco non è in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione oggetto del presente Regolamento. ART. 7 Cancellazione dall elenco 1. La cancellazione dall elenco è disposta d ufficio, previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al successivo punto 3, nei seguenti casi: - falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti previsti dal presente Regolamento; - per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti da S.E.A.; - per accertata carenza dei requisiti suddetti in occasione dell eventuale verifica in capo all affidatario o della verifica a campione; - al verificarsi di tre richiami formali per inadempienze gravi nella fornitura dei beni e/o servizi o mancato completamento dei lavori commissionati, in assenza di accertati impedimenti causa forza maggiore; - quando l operatore economico iscritto sia incorso in accertata negligenza o malafede nell esecuzione della prestazione contrattuali o in errore grave nell esercizio dell attività professionale verso la S.E.A., segnalato da parte del Responsabile Unico del Procedimento o dal responsabile dell esecuzione del contratto; - per mancata presentazione di offerte in occasione di n. 3 inviti consecutivi. 2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell interessato. 3. Nei casi previsti dal comma 1, l Ufficio preposto alla gestione dell Albo invia comunicazione all operatore economico dell avvio della procedura di cancellazione, contestualmente alla comunicazione dei fatti addebitati, assegnando il termine di cinque giorni per la presentazione di controdeduzioni. 4. Trascorsi sette giorni dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, la S.E.A., fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all operatore economico, si pronuncia in merito alla procedura attivata comunicando l esito della stessa all operatore economico. 5. L atto di cancellazione ha di regola efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata cancellazione dall elenco per la medesima ragione, la S.E.A. può assumere, anche in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata. 7

ART. 8 Trattamento dati personali 1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali acquisiti da S.E.A. per effetto del presente Regolamento verranno utilizzati per l istituzione e la gestione dell albo fornitori, per l esperimento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori in economia e per l adempimento delle pratiche amministrativo contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con l operatore aggiudicatario di affidamenti diretti e cottimi fiduciari. 2. I dati saranno raccolti dalla Società, sia con strumenti informatici che cartacei e potranno essere consultati, modificati e/o integrati dai diretti interessati. ART. 9 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della S.E.A. Servizi Ed Ambiente S.p.A. ed è reso pubblico, insieme all elenco delle categorie merceologiche per le quali chiedere l iscrizione, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale della Società, al seguente indirizzo: www.seacb.it. 8