CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI



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TITOLO VI CREDITO, LEASING, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI CAPITOLO I USI BANCARI 894. Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 C.C.). Le Banche, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 C.C. alle Norme e usi uniformi rela-

tivi ai crediti documentari accertati dalla Camera di Commercio internazionale. 895. Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art. 1528 C.C.). Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso dev essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati all art. 1527 del Codice Civile. Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo banca, i documenti devono essere presentati alla banca incaricata durante l orario di apertura degli sportelli. 896. Prova del rifiuto al pagamento opposto dalla banca alla presentazione dei documenti (art. 1530 C.C.). Quando il rifiuto, da parte di una banca, al pagamento del prezzo al presentatore dei documenti è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi. 897. Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (art. 1850 C.C.). Se il valore dei beni dati a garanzia dell anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, le Banche, anche ai fini dell art. 1850 C.C., usano accordare, per il reintegro della garanzia, un termine di cinque giorni lavorativi (escluso il sabato), oltre il quale la Banca ha il diritto di far vendere senza altro avviso il pegno. 898. Termine per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (art. 1855 C.C.). Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all art. 1855 C.C., il recesso può essere esercitato, salvo diversa pattuizione, con il preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell utilizzo del credito. 899. Liquidazione di interessi di frazione d anno nel contratto di mutuo ipotecario e nelle operazioni bancarie in genere.

Nelle operazioni attive e passive a breve termine in Lire o, le Banche calcolano gli interessi con riferimento alla durata dell anno civile. Per le altre operazioni le parti possono ricorrere all anno civile o a quello commerciale. 900. Chiusura del conto corrente e interesse composto. Ferme restando le pattuizioni contenute nei contratti stipulati tra le parti, nelle operazioni bancarie l interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto: a) per i conti e depositi non vincolati, l interesse semplice maturato annualmente; b) per i conti e depositi vincolati, l interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente; c) per i conti correnti, anche saltuariamente debitori, l interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, e cioè a fine marzo, giugno, settembre, dicembre. L interesse così portato in conto, produce a sua volta interessi nella stessa misura. 901. Fondi e somme a disposizione. Le espressioni fondi a disposizione o somme a disposizione stanno a indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso le Banche in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere. 902. Accredito in conto salvo buon fine. Le Banche curano l incasso dei crediti della clientela accreditando i relativi importi con riserva di verifica e salvo buon fine. Nell incasso di assegni e altri strumenti di pagamento (quali: ricevute bancarie, RID o altri), le Banche si avvalgono di procedure interbancarie e usano, sulla base di tali procedure, predeterminare e indicare alla clientela, per ciascuna tipologia di operazioni, i termini, decorsi i quali, in assenza di riaddebito per mancato incasso, i relativi importi sono disponibili. Salvo diverso accordo tra le parti, nell incasso di titoli o strumenti diversi da quelli contemplati dalle predette procedure interbancarie, le Banche non mettono a disposizione i relativi importi prima che la succursale accreditante abbia avuto conoscenza dell avvenuto incasso. La valuta applicata all accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell importo. E tuttavia in facoltà della Banca di rendere disponibile l importo anche prima di avere effettuato l incasso.

In caso di mancato incasso la Banca si riserva tutti i diritti e azioni compresi quelli di cui all art. 1829 del Codice Civile. 903. Rinnovazione anche parziale di effetti cambiari. Nella rinnovazione, anche parziale, di una precedente operazione cambiaria, le Banche fanno figurare, ai soli fini contabili, due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l estinzione dell effetto in scadenza. 904. Obblighi delle Banche nel deposito di titoli a custodia e amministrazione (art. 1838, II comma, C.C.). Nel deposito di titoli a custodia e amministrazione si intendono assunti dalle Banche, a semplice custodia e non in amministrazione, i titoli non quotati nei Mercati regolamentati italiani che non siano notoriamente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo della Banca di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi o i rimborsi di titoli estratti. La Banca esegue tuttavia le istruzioni che il cliente, di propria iniziativa, abbia tempestivamente impartito. In relazione ai titoli trattati nei mercati esteri regolamentati e riconosciuti, le Banche informano la clientela dopo che i depositari esteri trasmettono le necessarie informazioni alle Banche stesse. 905. Raggruppamento dei titoli al portatore. Le Banche possono procedere al raggruppamento dei titoli aventi carattere di fungibilità, ovvero consentirne il raggruppamento, e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e quantità. 906. Termine per l esercizio del diritto di opzione. Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia e amministrazione, il termine ultimo entro il quale le istruzioni per l esercizio o la vendita del diritto di opzione devono pervenire alle Banche è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito per la trattazione del diritto, onde consentire l esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa. 907. Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti (art. 1283 C.C.).

Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi e accessori, le Banche percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora, a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.