TITOLO VI CREDITO ASSICURAZIONI BORSE VALORI
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1 TITOLO VI CREDITO ASSICURAZIONI BORSE VALORI 217
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3 Capitolo Primo USI BANCARI 1. Operazioni di credito documentario (artt. 1527, 1530 c.c.) Nelle operazioni di credito documentario si osserva il contenuto degli artt.1527 e 1530 del c.c. In particolare, l art.1527, fa specifico rimando agli usi, quando mancano il titolo rappresentativo della merce o gli altri documenti stabiliti dal contratto. Gli usi di riferimento, sono pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI) e sono raccolti in Norme ed Usi Uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari - 500, Edizione 1993 (vedasi Appendice). 2. Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art c.c.) Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall art.1527 c.c. Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo banca, i documenti devono essere presentati alla banca incaricata durante le ore di apertura degli sportelli. 3. Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dalla banca, all atto della presentazione dei documenti secondo le forme d uso (art c.c.) La prova del rifiuto da parte di una banca al pagamento del prezzo a favore del presentatore dei documenti è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi. 4. Calcolo degli interessi: condizioni La banca conteggia gli interessi alle condizioni previste dai fogli informativi analitici ai sensi della Legge n.154 del (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari). Le modalità e i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell esercizio dell attività bancaria e 219
4 finanziaria (anatocismo), sono contenute nella delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Serie Generale n. 43) il ed entrata in vigore il 22 aprile Altra delibera del , pubblicata nella medesima Gazzetta Ufficiale, disciplina il Credito Fondiario, trattando dell estinzione anticipata dei mutui (art.40, comma 1, del testo unico bancario, come modificato dall art.6 del decreto legislativo n.342/1999) in particolare per quanto riguarda il compenso omnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale dei finanziamenti medesimi. 5. Deposito di titoli a custodia e in amministrazione (art c.c.) I titoli non trattati nei mercati regolamentati italiani, si intendono assunti a semplice custodia dalla banca, escluso pertanto ogni obbligo da parte della banca stessa di chiedere in tempo le istruzioni al depositante per l esercizio del diritto di opzione, per il richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi o i rimborsi di titoli estratti. La banca esegue tuttavia, le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito. Con riferimento ai titoli trattati nei mercati esteri organizzati e riconosciuti, le banche si fanno carico di informare i depositanti non appena la depositaria estera rende noto alla banca le informazioni relative ai titoli. Il compenso spettante alla banca sui depositi titoli a custodia ed in amministrazione e sulle disposizioni di volta in volta impartite dalla clientela sui titoli in essi contenuti è stabilito dai fogli informativi analitici ai sensi della legge n.154 del Termine per l esercizio del diritto di opzione Nel caso di aumento di capitale, le banche invitano con sollecitudine i depositanti di titoli a custodia ed amministrazione a far loro pervenire istruzioni in merito all esercizio dei diritti di opzione, per la conseguente sottoscrizione delle azioni, ovvero alla vendita dei diritti medesimi, entro il quinto giorno lavorativo antecedente l ultimo giorno di trattazione in borsa del diritto di opzione, per consentire l esecuzione delle istruzioni ricevute. 1 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 425/2000, ha dichiarato l incostituzionalità dell art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342/99, che dispone che le clausole riguardanti la produzione di interessi sugli interessi maturati (c.d. anatocismo) contenute nei contratti stipulati anteriormente all entrata in vigore della citata delibera C.I.C.R. (22 aprile 2000), sono valide ed efficaci fino a tale data. 220
5 In mancanza di istruzioni, le banche procedono alla vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ad ogni altra incombenza relativa. 7. Raggruppamento dei titoli Nel caso di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, la banche possono procedere, anche senza darne avviso al depositante, al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte degli organismi presso i quali è effettuato il subdeposito e restituire al depositante altrettanti titoli della stessa specie e quantità. 8. Termine usuale per il recesso Nelle aperture di credito a tempo indeterminato (art c.c.) e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, (art c.c.) le banche sono solite, se non diversamente pattuito, esercitare il diritto di recesso con il preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell utilizzo del credito. Questo uso non ricorre nei rapporti tra banca e cliente consumatore ai sensi dell art.1469 bis c.c., per il quale il termine consueto è di giorni sette. 9. Rinnovazione di precedente operazione cambiaria Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria, le banche fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: l estinzione dell effetto in scadenza e lo sconto del nuovo effetto. 10. Fondi o somme a disposizione Le espressioni fondi a disposizione o somme a disposizione stanno ad indicare le somme a disposizione di terzi e giacenti presso le banche in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere. 11. Accredito in conto salvo buon fine Nell ambito dei pagamenti che avvengono tramite procedure interbancarie, relativamente ad assegni bancari e circolari in lire ed alle disposizioni RID (Rapporti Interbancari Diretti) e RiBa (Ricevuta Bancaria Elettronica) le banche accreditano i relativi importi con riserva di verifica e salvo buon fine. Dette somme non sono pertanto disponibili prima che la Banca ne abbia effettuato l incasso. 221
6 La valuta applicata all accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al presentatore alcun diritto circa la disponibilità dell importo. E tuttavia facoltà della banca di rendere disponibile l importo anche prima di averne effettuato l incasso. In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti diritti ed azioni compresi quelli di cui all art del c.c. 12. Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia Se il valore dei beni dati a garanzia dell anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, le banche usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di 5 giorni. 13. Assicurazioni per le merci date in pegno Le banche che concedono un prestito su merci in pegno obbligano sempre il cliente ad assicurare le merci stesse. Quando all assicurazione provvede direttamente la banca, questa si regola caso per caso in relazione alla natura, al condizionamento, al luogo della conservazione delle merci ecc. Le banche provvedono sempre all assicurazione delle merci, per conto ed a spese del cliente, ove questa non sia stata fatta dal depositante. 222
7 Capitolo Secondo USI NELLE ASSICURAZIONI A) COASSICURAZIONE I rapporti provvigionali (per le provvigioni d acquisto e per quelle di vendita) che intercorrono tra gli agenti delle compagnie delegatarie o condelegatarie e gli agenti delle compagnie assicuratrici, per contratti pluriennali, annuali o temporanei, sono regolati dall accordo provinciale sindacale agenti del B) BROKERS ASSICURATIVI 1. Forma e contenuto dell incarico ed esclusiva L incarico di mediazione di assicurazione al Broker per la copertura dei rischi suole essere conferito dal cliente per iscritto. E prevista, solitamente, l esclusiva del cliente a favore del mediatore di assicurazione per la durata dell incarico. Di solito la durata dell incarico è annuale. 2. Corrispettivo L incarico di mediazione, comunemente, esclude oneri economici, di qualsiasi tipo, a carico del cliente. 2 Le misure delle provvigioni previste dall accordo provinciale agenti approvato dall Assemblea Provinciale il sono riportate nella tabella in calce al presente capitolo. 223
8 ACCORDO PROVINCIALE AGENTI (Approvato dall Assemblea Provinciale del ) 1. Il presente accordo regola i rapporti provvigionali tra gli Agenti della Compagnia Delegataria e gli Agenti delle Compagnie Coassicuratrici, compresa la Condelegataria. 2. La misura delle provvigioni di acquisto e di incasso è quella indicata nella tabella allegata, essa va calcolata sul premio imponibile sia per i contratti poliennali, annuali o temporanei sia per le provvigioni di incasso. 3. La provvigione di incasso spetta anche sul premio per il quale compete la provvigione di acquisto. 4. Il presente accordo non si applica qualora la misura delle provvigioni sia fissata mediante accordi tra Compagnie. RAMO INCENDIO Rischi Industriali e grandi rischi commerciali POLIENNALI Provvigioni di acquisto 2,5% POLIENNALI Provvigioni di vendita 6% RICORRENTI 8% Tutti 5% 6% 11% FURTO / / 11% R. C. DIVERSI 5% 6% 11% INFORTUNI E MALATTIE 5% 6% 11% R. C. A. / / 6% AUTO R.D. / / 8% CAUZIONI / / 8% GUASTI ELETTR. E RISCHI TECNICI 5% 6% 8% TRASPORTI Merci Corpi / / / / 11% 8% 224
9 Capitolo Terzo USI DELLE BORSE VALORI(*) (*) Non sono stati rilevati usi 225
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