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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3736 Anno 2018 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: ORICCHIO ANTONIO Data pubblicazione: 15/02/2018 ORDINANZA sul ricorso 17199-2013 proposto da: REINERI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE VATICANO 48, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MARIELLA, rappresentato e difeso dagli avvocati RODOLFO UMMARINO, DANIELE SPIRITO MICHELETTA TITA'; - ricorrente - nonchè contro 2017 2313 PREFETTURA DI TORINO, in persona del Prefetto pro tempore; (2sk - intimato - avverso la sentenza n. 4351/2013 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 27/06/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO; :2

Rilevato che : è stata impugnata la sentenza n. 4351/2013 del Tribunale di Torino con- ricorso fondato su tre ordini di motivi. Non ha svolto attività difensiva la Prefettura intimata. Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue. L'impugnata sentenza, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte che cassava con rinvio precedente sentenza del medesimb Tribunale (che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso presentata avverso il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. di cui in atti), rigettava la querela di falso e respingeva l'appello avverso sentenza del Giudice di Pace che aveva rigettato l'opposizione avverso il suddetto verbale di accertamento. Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co. c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare. Considerato che : 1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione dell'art. 115 c.p.c.. Il motivo non può essere accolto. 3

Il Tribunale, con la sentenza oggi gravata innanzi a questa Corte, ha -infatti- correttamente valutato e giudicato facendo buon governo delle norme di diritto e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie. In particolare la decisione ha verificato la mancanza di prova in relazione alla proposta querela ( a suo tempo già dichiarata inammissibile) esaminata a seguito del rinvio ;operato) già a suo tempo operato da questa Corte. Deve, al riguardo, evidenziarsi che detta mancata prova risulta oggettivamente giacchè la generica dichiarazione (resa dal coniuge del sanzionato) che il furgone, in relazione al quale vi fu accertamento *di violazione, era in autorimessa, non può in alcun modo equivalere al fatto - esso si dirimente- che il medesimo furgone all'ora del verbale era in luogo diverso da quello dell'accertamento. Il rifermento, poi, alla pretesa inesatta valutazione delle risultanze seguenti all'esame dei dischi cronotachigrafici depositati all'udienza del 26 settembre 2012, è svolto con censura del tutto perplessa e comunque inammissibile. La stessa parte ricorrente, infatti, riconosce che i medesimi dischi " assolvono a funzioni diverse da quella di provare che il veicolo si trovava o non si trovava in un certo luogo". Inoltre, decisivamente, è errato -nell'ipotesi- il riferimento della lamentata violazione rispetto all'invocato parametro normativo dell'art. 115 c.p.c.. 4

Infatti "in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012." ( Cass. civ., Sez. Terza, Sent. 12 ottobre 2017 n. 23940). Il motivo è, perciò, infondato e va respinto. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione del d.nn. n. 140/2012 e dell'art. 11 Disp. sulla legge in generale in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.. 3.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione art. 11 d.m. 140 del 20 luglio 2012 in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.. 4.- I due suddetti secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, riferendosi entrambi alla liquidazione della_ spese effettuata (per i soli due giudizi di appello) con la sentenza oggi gravata. 5

La doglianze si riferiscono, in sostanza, alla liquidazione dei compensi a favore della Prefettura di Torino sotto il profilo dell'applicazione delle tabella A del d.m. 20 luglio 2012 quanto alla prima sentenza di appello ( la n. 7643/2009) ed all'entità di quanto liquidato per le fasi decisorie dei due giudizi di appello alla medesima Prefettura. Le doglianze non possono ritenersi tali da essere accolte. Innanzitutto i due motivi qui in esame difettano del tutto dell'ossequio al noto principio di autosufficienza e sono carenti in punto di adempimento dell'onere di sufficiente allegazione che, in ogni caso, incombeva alla parte ricorrente in punto. Manca, infatti, del tutto il dovuto riferimento -in ossequio al principio di specificità- dell'interesse della parte rispetto alle determinate liquidazioni e, quindi, al loro carattere esorbitante per effetto dell'applicazione della suddetta tabella di liquidazione. La parte ricorrente avrebbe, difatti, dovuto dare contezza dell'onere di allegazione ad essa incombente e, quindi, della rilevanza a proprio sfavore della liquidazione per come effettuata dal Giudice del rinvio. Per il resto le doglianze sono generiche e carenti di specificità. Entrambi i motivi in esame vanno, quindi, rigettati. 5.- Il ricorso va, quindi, rigettato. 6

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 27 settembre 2017. Il Presidente (.k Il F o Giudiziario ERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma,.15 FEB. 2018