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REGIONE PIEMONTE BU37S2 11/09/2014 Codice DB1014 D.D. 4 luglio 2014, n. 209 Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati "P1", "P2", "P3" e "P4", ubicati in localita' Le Vallette, nel Comune di Torino. L Autorità d Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese, d intesa con il Comune di Torino e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota del 26 marzo 2014, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 71/2014 del 25 marzo 2014 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell area di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati P1, P2, P3 e P4, ubicati in località Le Vallette, nel medesimo Comune di Torino. Precedentemente l Autorità d Ambito n. 3, nel merito dell istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (SMAT S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la SMAT S.p.A., con note in data 3 maggio 2013, 22 luglio 2013 e 13 marzo 2014, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto. I quattro pozzi acquedottistici P1, P2, P3 e P4 sono così completati: P1 : realizzato nel 1957 e profondo 62,00 metri, filtra tra -20,00 e -37,00 metri; P2, realizzato nel 1963 e profondo 46,00 metri, filtra tra -26,00 e -36,90 metri; P3, realizzato nel 1963 e profondo 42,00 metri, filtra tra -29,30 e -36,80 metri; P4, realizzato nel 1963 e profondo 42,00 metri, filtra tra -20,00 e -32,50 metri. Sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30.04.1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7.04.2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sopra della base dell acquifero superficiale, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3.06.2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3.12.2012, da un sistema acquifero superficiale con un grado di vulnerabilità moderato e sono ubicati in aree intensamente urbanizzate. Tuttavia la presenza di strutture residenziali, commerciali, produttive e adibite a verde pubblico nonché linee viarie all interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa. Con la determinazione n. 360-165923 del 22 luglio 2002 successivamente rettificata dalla determinazione n. 654-412462 del 4 ottobre 2005 la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. alla continuazione dell esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i pozzi denominati P1 e P2. I pozzi P3 e P4, attualmente non in funzione, vengono mantenuti efficienti con l unico scopo di rappresentare un alternativa di emergenza nel caso di non funzionamento dei pozzi P1 e P2 in esercizio. La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., con nota in data 30 maggio 2014, ha trasmesso alla Provincia di Torino ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R domanda di concessione in sanatoria di piccola derivazione d acqua ad uso potabile dai pozzi denominati P3 e P4. Nella domanda di concessione i quantitativi d acqua richiesti riguardano una portata massima di 17,00 l/s, una portata media di 2,00 l/s ed un volume massimo annuo di 65.000,00 metri cubi per il pozzo P3 ed una portata massima di 30,00 l/s, una portata media di 4,00 l/s ed un volume massimo annuo di 130.000,00 metri cubi per il pozzo P4.

La Provincia di Torino ha comunicato che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d acqua dai due pozzi di cui sopra richiedendo, tuttavia, la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell area di salvaguardia delle captazioni, trattandosi di acque che potrebbero, in situazioni di emergenza, essere erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto. La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima emungibile contemporaneamente dai quattro pozzi pari a 30,00 l/s per i pozzi P1 e P4, a 15,00 l/s per il pozzo P2 e a 17,00 l/s per il pozzo P3 e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità dell acquifero captato, anche a causa dell elevata urbanizzazione dell areale sovrastante; l area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali: zone di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per ciascun pozzo, ricadenti all interno del perimetro dell area di proprietà dell acquedotto; zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le aree di rispetto ristrette di ciascun pozzo; zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell isocrona a 365 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le aree di rispetto allargate di ciascun pozzo. Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l elenco delle particelle catastali interessate nell elaborato Rivisitazione per conformità al regolamento 15/R dello Studio idrogeologico per la definizione delle aree di salvaguardia di n. 4 pozzi siti in località Le Vallette in Comune di Torino Zone di rispetto dei 4 pozzi SMAT, particelle catastali interessate e centri di potenziale pericolo scala 1:2.000, agli atti con la documentazione trasmessa. L area di salvaguardia proposta ricade nel territorio dei Comuni di Torino e di Collegno (TO); l Autorità d Ambito n. 3, con nota in data 15 maggio 2013, ha trasmesso ad entrambi i Comuni la documentazione relativa alla proposta di definizione di area di salvaguardia. Il Comune di Torino non ha fatto pervenire osservazioni, il Comune di Collegno, invece, con nota del Settore Urbanistica e Ambiente del 30 maggio 2013, non ha espresso alcuna osservazione in merito alla proposta presentata. L Azienda Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota in data 22 luglio 2013, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata; nella medesima nota ha tuttavia espresso alcune considerazioni, evidenziando quanto segue: si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei quattro pozzi, così come previsto dall articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l integrità e l efficienza delle relative opere; si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all interno dell area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; i collettori fognari non devono essere in alcun modo causa di dispersione di liquami e pertanto nell eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto o nel caso di interventi di manutenzione straordinaria si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia; si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei piazzali ricadenti all interno dell area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all esterno dell area stessa;

si provveda ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo che ricadono all interno dell area di salvaguardia laddove sia impossibile prevederne l allontanamento, con particolare riguardo: al Palastampa e al limitrofo bacino idrico; agli eventuali scarichi civili quali fosse imhoff, pozzi neri o disperdenti; alle cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento delle civili abitazioni; al mattatoio comunale di Via Traves e all adiacente centro di vendita carni all ingrosso; ai piazzali occupati da alcuni trasformatori di media e alta tensione in prossimità di Via Traves; agli stoccaggi eventuali di liquami connessi all allevamento di bestiame della Cascina Dorera; per quanto concerne la presenza di attività agricole gli spandimento di concimi, fertilizzanti o pesticidi dovranno essere effettuati seguendo le indicazioni di uno specifico Piano di utilizzazione, da predisporsi in conformità a quanto previsto nell Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Anche l Azienda Sanitaria Locale TO1 di Torino Dipartimento Integrato della Prevenzione Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con nota in data 26 luglio 2013, ha espresso il proprio parere evidenziando che la verifica dell idoneità dell acqua emunta dai pozzi P1 e P2 rientra nel piano di campionamento ufficiale del Servizio con analisi di tipo chimico e microbiologico eseguite con frequenza settimanale; dalla serie storica delle analisi eseguite negli ultimi 15 anni non è mai stata riscontrata alcuna non conformità a dimostrazione dell idoneità igienico sanitaria delle acque emunte; il punto di prelievo è rappresentato dal collettore Vallette, a valle della miscelazione tra le acque del P1 e del P2. Nella medesima nota la stessa ASL, con riferimento ai pozzi P3 e P4, ha sottolineato che l utilizzo in emergenza non è avvenuto negli ultimi anni e che, per motivi tecnici dipendenti da SMAT S.p.A., non è stato possibile effettuare i prelievi per le analisi di laboratorio al fine di valutare la qualità di tali acque. I terreni a destinazione agricola ricadenti all interno dell area di salvaguardia coincidono con le particelle catastali n. 2, 3, 11, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 35 e 36 del foglio di mappa n. 1065, n. 28, 30, 50, 51, 54, 58, 60 e 61 del foglio di mappa n. 1064, n. 25, 27, 55, 80 e 83 del foglio di mappa n. 1063, n. 25 del foglio di mappa n. 1066, censite al C.T. del Comune di Torino e n. 118, 122, 247, 250, 770, 771, 974, 975, 1080, 1082 e 1109 del foglio di mappa n. 1, censite al C.T. del Comune di Collegno (TO). In conformità a quanto previsto nell Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta di Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritta dall Ente Gestore del servizio acquedottistico (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.), ha evidenziato una elevata suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 2) e costituisce il riferimento tecnico di base per l impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole. Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15, in data 10 aprile 2014. Tutto ciò premesso, Il Dirigente

considerato che dall esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) ; atteso che l area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano; accertato che i pozzi denominati P1 e P2, ubicati in località Le Vallette, sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell Autorità d Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese, in data 2 dicembre 2010; i pozzi P3 e P4, invece, non sono stati ancora inseriti nel medesimo Programma di adeguamento e pertanto dovranno essere al più presto inseriti nello stesso; ritenuto che la proposta di definizione dell area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell ARPA e dell ASL competenti, e in particolare che: si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei quattro pozzi, così come previsto dall articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l integrità e l efficienza delle relative opere; si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all interno dell area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata; si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei parcheggi ricadenti all interno dell area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all esterno della stessa; si provveda alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all interno dell area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo al Palastampa e al limitrofo bacino idrico di accumulo funzionale all impianto antincendio, al parcheggio attualmente adibito ad area giostrai, agli eventuali scarichi civili quali fosse imhoff, pozzi neri o disperdenti, alle cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento delle civili abitazioni, al mattatoio comunale di Via Traves e all adiacente centro di vendita carni all ingrosso, ai piazzali occupati da alcuni trasformatori di media e alta tensione in prossimità di Via Traves e agli stoccaggi eventuali di liquami connessi all allevamento di bestiame della Cascina Dorera laddove sia impossibile prevederne l allontanamento; la presenza di numerose strutture residenziali, commerciali, produttive e adibite a verde pubblico nonché linee viarie all interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa; l impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole nelle particelle catastali n. 2, 3, 11, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 35 e 36 del foglio di mappa n.

1065, n. 28, 30, 50, 51, 54, 58, 60 e 61 del foglio di mappa n. 1064, n. 25, 27, 55, 80 e 83 del foglio di mappa n. 1063, n. 25 del foglio di mappa n. 1066, censite al C.T. del Comune di Torino e n. 118, 122, 247, 250, 770, 771, 974, 975, 1080, 1082 e 1109 del foglio di mappa n. 1, censite al C.T. del Comune di Collegno (TO), sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporsi in conformità a quanto previsto nell Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 a cura dei detentori dei titoli d uso delle particelle interessate e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Torino; vista la documentazione, redatta in conformità a quanto previsto nell Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e presentata dall Ente Gestore del servizio acquedottistico (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.), comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all interno dell area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Torino da quanti detengono i titoli d uso delle particelle interessate; dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo; dato atto che le attività agricole insistenti sull area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato; vista la determinazione n. 360-165923 del 22 luglio 2002 e la determinazione di rettifica n. 654-412462 del 4 ottobre 2005 con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. alla continuazione dell esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i pozzi denominati P1 e P2 ; vista la nota del Settore Urbanistica e Ambiente, in data 30 maggio 2013 prot. n. 25542, di presa d atto della proposta di definizione dell area di salvaguardia in oggetto; vista la nota dell Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, in data 22 luglio 2013 prot. n. 67735; vista la nota dell Azienda Sanitaria Locale TO1 di Torino Dipartimento Integrato della Prevenzione Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 26 luglio 2013 prot. n. 71133; vista la Determinazione del Direttore Generale dell Autorità d Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese n. 71/2014, in data 25 marzo 2014, di approvazione e presa d atto della proposta di definizione presentata; vista la nota, in data 26 marzo 2014 prot. n. 1014, dell Autorità d Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento; vista la domanda prot. n. 38638 del 30 maggio 2014 ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R con la quale la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ha presentato alla

Provincia di Torino istanza di concessione in sanatoria di piccola derivazione d acqua ad uso potabile dai pozzi denominati P3 e P4 ; visto che la Provincia di Torino ha comunicato che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d acqua dai due P3 e P4 richiedendo, tuttavia, la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell area di salvaguardia delle captazioni, trattandosi di acque che potrebbero, in situazioni di emergenza, essere erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto; vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili e successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee e successive modifiche ed integrazioni; visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e successive modifiche ed integrazioni; visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica e successive modifiche ed integrazioni; visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) e successive modifiche ed integrazioni; visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) e successive modifiche ed integrazioni; visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) e successive modifiche ed integrazioni; visto l articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23; visto l articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008; vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"; vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 Aggiornamento della cartografia della base dell acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7

DETERMINA a) L area di salvaguardia dei pozzi acquedottistici denominati P1, P2, P3 e P4, ubicati in località Le Vallette, nel Comune di Torino, è definita come risulta nell elaborato Rivisitazione per conformità al regolamento 15/R dello Studio idrogeologico per la definizione delle aree di salvaguardia di n. 4 pozzi siti in località Le Vallette in Comune di Torino Zone di rispetto dei 4 pozzi SMAT, particelle catastali interessate e centri di potenziale pericolo scala 1:2.000, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. b) La definizione dell area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è stata dimensionata, in via cautelativa, considerando l inviluppo delle fasce di rispetto ristretta e allargata derivanti dall esercizio contemporaneo dei quattro pozzi, nonostante il P3 ed il P4, attualmente non in funzione, vengano mantenuti efficienti con l unico scopo di rappresentare un alternativa di emergenza nel caso di non funzionamento del P1 e del P2, in esercizio. c) La definizione dell area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 30,00 l/s per i pozzi P1 e P4, a 15,00 l/s per il pozzo P2 e a 17,00 l/s per il pozzo P3. d) Nell area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le attività agricole interessanti l area di salvaguardia (particelle catastali n. 2, 3, 11, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 35 e 36 del foglio di mappa n. 1065, n. 28, 30, 50, 51, 54, 58, 60 e 61 del foglio di mappa n. 1064, n. 25, 27, 55, 80 e 83 del foglio di mappa n. 1063, n. 25 del foglio di mappa n. 1066, censite al C.T. del Comune di Torino e n. 118, 122, 247, 250, 770, 771, 974, 975, 1080, 1082 e 1109 del foglio di mappa n. 1, censite al C.T. del Comune di Collegno), l impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell area di salvaguardia, Piano che dovrà essere inviato, sotto forma di comunicazione alla Provincia di Torino ai sensi dell articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo. e) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Torino e Collegno (TO), come definito all articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a: garantire che le zone di tutela assoluta dei quattro i pozzi, così come previsto dall articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l integrità e l efficienza delle relative opere; l accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall ente gestore (SMAT S.p.A.) ed alle autorità di controllo; provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all interno dell area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in

sicurezza; nell eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata; provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali e dei parcheggi ricadenti all interno dell area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all esterno della stessa; provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all interno dell area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo al Palastampa e al limitrofo bacino idrico di accumulo funzionale all impianto antincendio, al parcheggio attualmente adibito ad area giostrai, agli eventuali scarichi civili quali fosse imhoff, pozzi neri o disperdenti, alle cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento delle civili abitazioni, al mattatoio comunale di Via Traves e all adiacente centro di vendita carni all ingrosso, ai piazzali occupati da alcuni trasformatori di media e alta tensione in prossimità di Via Traves e agli stoccaggi eventuali di liquami connessi all allevamento di bestiame della Cascina Dorera laddove sia impossibile prevederne l allontanamento. f) A norma dell articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti: alla Provincia di Torino per l inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione per la tutela dei punti di presa; alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste; all Azienda sanitaria locale; al Dipartimento dell ARPA. g) A norma dell articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Torino e di Collegno (TO), affinché gli stessi provvedano a: recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell area di salvaguardia di cui al presente provvedimento; emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell area di salvaguardia; notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell art. 61 dello Statuto e dell art. 5 della l.r. 22/2010. Il Dirigente del Settore Agata Milone