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COMUNE di BAISO Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA (Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 20 dicembre 2010 Allegato D ) Pagina 1 di 1

INDICE ART. 1 - OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE... 3 ART. 2 - CONDIZIONE E PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, COMPETENZE,. 3 ART. 3 - PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI... 4 ART. 4 - CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA PROCEDURA COMPARATIVA... 4 ART. 5 - CONTRATTO DI INCARICO... 4 ART. 6 - VERIFICA DELL ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE... 5 ART. 7 - FORME DI PUBBLICITÀ... 5 ART. 8 - COMUNICAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI... 5 ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE... 5 Pagina 2 di 2

Art. 1 OGGETTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell art. 3 comma 56 della L. 244/2007 come sostituito dall art. 46 comma 3 del D. L. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008, dell art. 7 comma 6ter del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. e dell art. 110 comma 6 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. i limiti, i criteri e le modalità per l affidamento di incarichi individuali di collaborazione con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa a soggetti estranei al Comune. 2. Sono esclusi dall ambito di applicazione del presente regolamento: a) gli incarichi per la difesa e la rappresentanza in giudizio dell Ente; b) gli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori, collaudi, supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del responsabile competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, verifica progetti, prestazioni e servizi tecnici accessori necessari alla realizzazione di lavori pubblici, di cui agli artt. 90, 91 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti); c) gli incarichi configurabili quali appalti di servizi, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti); d) gli incarichi già disciplinati da specifiche disposizioni di legge; e) gli incarichi di cui all art. 90 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. f) gli incarichi ai componenti esterni delle commissioni di concorso e di gara; g) gli incarichi per servizi obbligatori per Legge, in mancanza di uffici a ciò deputati; h) gli incarichi occasionali strettamente connessi alle qualità artistiche o culturali o di esperienza possedute dal soggetto incaricato. i) gli incarichi agli organismi di controllo interno e al nucleo di valutazione; 3. Per l affidamento degli incarichi previsti dal precedente comma 2 si provvederà con le modalità previste dalla normativa di riferimento o, in mancanza, nel rispetto dei principi contenuti nella legge sul procedimento amministrativo, nel codice dei contratti pubblici, nel regolamento per l esecuzione di servizi in economia e nel regolamento dei contratti. ART. 2 CONDIZIONE E PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, COMPETENZE, LIMITI DI SPESA 1. Il Comune può stipulare contratti di collaborazione autonoma di cui al comma 1 dell art. 1 del presente regolamento, indipendentemente dall oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell art. 42 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., tramite specifiche indicazioni nei programmi della relazione previsionale e programmatica. 2. Per le esigenze cui non è possibile far fronte col personale in servizio il Comune può conferire gli incarichi, di cui al comma 1 dell art. 1 del presente regolamento, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall ordinamento all Amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell Amministrazione stessa; b) l Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l inesistenza di risorse umane disponibili al suo interno ovvero l impossibilità oggettiva di utilizzarle; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione. 3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile che ha stipulato i contratti. 5. La competenza all affidamento degli incarichi è del segretario comunale, del direttore generale, se nominato, dei responsabili dei servizi, titolari di posizione organizzativa. Pagina 3 di 3

6. Gli incarichi possono essere conferiti dai responsabili nel limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione fissato nel bilancio preventivo e sulla base degli indirizzi stabiliti nel piano esecutivo di gestione. ART. 3 PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 1. Gli incarichi sono conferiti con procedura di selezione con la comparazione di curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, colloquio e/o offerta economica. In particolare l offerta economica viene utilizzata nell ipotesi in cui non sia facilmente predeterminabile il valore della prestazione. 2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono: a) avviso pubblico per lo specifico incarico da conferire; b) procedura negoziata, compatibilmente con l oggetto del contratto e fra almeno cinque candidati se reperibili sul mercato. 3. L avviso pubblico per la selezione dell incaricato contiene: a) l oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento; b) i requisiti richiesti; c) i criteri di valutazione dei candidati e il loro eventuale peso (curriculum a cui può aggiungersi il colloquio e/o offerta economica); d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande; e) l eventuale valore economico di riferimento della prestazione. 4. Il responsabile competente procede alla selezione degli esperti esterni valutando in termini comparativi, a seconda dei casi, gli elementi curriculari, le eventuali proposte operative ed economiche e gli esiti del colloquio. ART. 4 CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA PROCEDURA COMPARATIVA 1. Possono essere conferiti gli incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione nei seguenti casi: a) Particolare urgenza connessa alla realizzazione delle attività oggetto d incarico; b) Necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione, con riguardo alla natura dell incarico, all oggetto della prestazione ovvero alle abilità-conoscenze-qualificazioni dell incaricato; c) Esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei in ipotesi in cui non possano essere sostanzialmente modificate le originarie condizioni di selezione; d) Prestazioni di tipo complementare non comprese nell incarico principale già conferito, necessarie per il risultato finale complessivo; in tal caso l attività complementare può essere affidata, senza alcuna comparazione selettiva, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi e programmi perseguiti con l incarico iniziale. ART. 5 CONTRATTO DI INCARICO 1. Il responsabile stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo. I contratti devono contenere i seguenti elementi essenziali: a) la tipologia, l oggetto e il luogo della prestazione; b) le modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni; c) la durata della prestazione o il termine finale e le eventuali modalità per la proroga; d) il compenso e le modalità di corresponsione dello stesso; e) le ipotesi di recesso e/o di risoluzione del contratto e/o di clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso a seguito della verifica del regolare espletamento dell incarico. 2. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, alle condizioni di mercato o tariffe e alla utilità che l ente ne ricava o all offerta economica presentata. Il pagamento è condizionato all effettiva realizzazione dell oggetto dell incarico. La corresponsione avviene, di norma, al termine di svolgimento dello stesso, salvo diversa pattuizione in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni. Pagina 4 di 4

3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell incaricato nella struttura organizzativa dell ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto. 4. Per gli incarichi meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione è possibile concludere il contratto tramite lettera commerciale con la quale si dispone l ordinazione della prestazione e su cui devono essere riportati, oltre alla accettazione dell incaricato in merito alle prestazioni definite, le clausole e le condizioni essenziali dell incarico. ART. 6 VERIFICA DELL ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 1. Il responsabile verifica il corretto svolgimento dell incarico mediante riscontro delle attività svolte dall incaricato e dei risultati ottenuti. 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare d incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. 3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente pattuito. ART. 7 FORME DI PUBBLICITÀ 1. I provvedimenti di conferimento di incarichi professionali di collaborazione, di cui all art. 1, comma 1 del presente regolamento, devono essere pubblicati sul sito web dell Amministrazione, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell incarico e dell ammontare erogato, ai sensi dell art. 3, comma 54, della Legge 244/07. 2. la pubblicazione sul sito istituzionale dell Amministrazione del nominativo dell incaricato, dell oggetto dell incarico, del relativo compenso, costituisce condizione di efficacia giuridica dei contratti di lavoro autonomo di consulenza, ai sensi dell art. 3 comma 18 della L. 244/2007. 3. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente che ha adottato o proposto il relativo atto. 4. E compito dei Responsabili che conferiscono gli incarichi o dei responsabili di procedimento dagli stessi designati l esecuzione delle operazioni previste nei commi precedenti entro giorni 7 dal conferimento degli incarichi. ART. 8 COMUNICAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI 1. Il responsabile che conferisce l incarico, provvede, se del caso, alla necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti. ART. 9 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore con l esecutività e l immediata eseguibilita della deliberazione con cui viene approvato. Pagina 5 di 5