L.R. 1/2005, art. 4, c. 21 B.U.R. 23/11/2005, n. 47 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 ottobre 2005 (1), n. 0381/Pres. (1) Così rettificato nel B.U.R. 30/11/2005, n. 48 Regolamento per la concessione dei contributi previsti dall articolo 4, comma 20 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) per le iniziative finalizzate all ottenimento della certificazione ambientale secondo le procedure previste dalla norma UNI EN ISO 14001 o della registrazione ambientale secondo le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS). Art. 1 (Finalità) 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi finalizzati all ottenimento della certificazione ambientale secondo le procedure previste norma UNI EN ISO 14001 o della registrazione ambientale secondo le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), come previsto dall articolo 4, commi 20 e 21 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005). Art. 2 (Beneficiari) 1. I destinatari dei contributi sono: a) enti locali e società a capitale interamente pubblico a cui gli enti locali o loro consorzi abbiano affidato la gestione dei servizi pubblici; b) enti e consorzi per lo sviluppo industriale. Art. 3 (Misura dei contributi) 1. Il contributo è concesso nella misura massima: a) dell ottanta per cento della spesa ammissibile ai beneficiari di cui all articolo 2, comma 1 lettera a) del presente regolamento; b) del cinquanta per cento della spesa ammissibile ai beneficiari di cui all articolo 2, comma 1 lettera b) del presente regolamento;
2. Il contributo assegnato non può essere superiore a 30.000,00 euro per la certificazione UNI EN ISO 14001 ed a 40.000,00 euro per la registrazione EMAS. 3. È ammessa a contributo un unica domanda per soggetto richiedente. Art. 4 (Regime d aiuto) 1. I contributi sono concessi secondo la regola del «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, Serie L, n. 10 del 13 gennaio 2001. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali. Art. 5 (Modalità di presentazione delle domande) 1. Le domande, presentate in originale e copia alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 31 marzo di ogni anno, devono essere redatte secondo il modello di cui all allegato A. 2. Le domande sottoscritte dal legale rappresentante, sono corredate dalla seguente documentazione in originale e copia: a) relazione illustrativa dell iniziativa, contenente la descrizione analitica delle attività previste per la registrazione o certificazione dell organizzazione con il cronoprogramma delle attività previste e l eventuale indicazione di aree e siti protetti ricadenti nell ambito territoriale del soggetto richiedente con precisazione della normativa regionale, nazionale e comunitaria che li ha istituiti; b) dettagliato quadro economico della spesa prevista riportante le singole voci di spesa ammissibili di cui all articolo 5 al netto di I.V.A. la quale, se dovuta, va conteggiata a parte con indicazione delle relative aliquote da applicare alle singole voci del quadro economico; c) per gli enti locali, dichiarazione attestante: 1) l eventuale deducibilità dell I.V.A. in quanto soggetta o non soggetta a recupero da parte dell ente; 2) di avere o non avere beneficiato di altri contributi, pubblici o privati per l iniziativa da finanziare ai sensi del presente regolamento. In caso affermativo vanno indicate tutte le provvidenze percepite per la realizzazione del progetto, specificando la legge, l importo, l ente e la data del provvedimento di concessione; d) per i soggetti diversi dagli enti locali, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore l istanza, e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in conformità all allegato B, attestante: 1) di avere o di non aver ricevuto contributi a titolo di «de minimis», nel triennio precedente la presentazione della domanda. In caso affermativo
vanno indicati tutti gli aiuti «de minimis» percepiti, indipendentemente dal loro obiettivo e forma, dalle autorità comunitaria, nazionale, regionale o locale, specificando la legge, l importo, l ente e la data del provvedimento di concessione del contributo; 2) l eventuale deducibilità dell I.V.A. in quanto soggetta o non soggetta a recupero da parte dell ente, società o consorzio; 3) di avere o di non avere beneficiato di altre provvidenze, pubbliche o private per l iniziativa da finanziare ai sensi del presente regolamento. In caso affermativo vanno indicate tutte le provvidenze percepite per la realizzazione del progetto, specificando la legge, l importo, l ente e la data del provvedimento di concessione; 4) il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro di cui all articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell industria, dell artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi); 5) che il contributo di cui all articolo 4, comma 20 della legge regionale 1/2005 è assoggettabile alla ritenuta del quattro per cento di cui all articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi); 3. Le domande non corredate dalla documentazione prescritta o non contenenti le indicazioni richieste, qualora non perfezionate a seguito di specifica richiesta dell ufficio istruttore entro il termine stabilito dallo stesso, sono considerate inammissibili e conseguentemente vengono archiviate. Art. 6 (Spese ammissibili) 1. Sono ammesse a contributo le spese: a) di consulenza qualificata o collaborazioni a progetto finalizzate: 1) alla progettazione e realizzazione del sistema di gestione ambientale; 2) alla raccolta dati e redazione dell analisi ambientale iniziale, della politica ambientale e del programma ambientale; 3) all attività di audit; 4) alla formazione del personale, esclusa la retribuzione del personale oggetto di formazione; b) informatiche per la fornitura di prodotti software o licenze dedicati alla realizzazione del progetto; c) per le attività di animazione e promozione nel limite massimo del cinque per cento della spesa complessivamente ammissibile a finanziamento; d) di certificazione UNI EN ISO 14001 o di registrazione EMAS, incluse la dichiarazione ambientale da parte dell Organismo nazionale competente EMAS, le verifiche ispettive e l esame da parte del certificatore o del verificatore esterno;
2. Non sono ammesse a contributo le spese per il mantenimento annuale della certificazione ISO 14001 e le spese per le convalide annuali degli aggiornamenti della dichiarazione ambientale ai fini EMAS nonché le spese per la retribuzione del personale interno da destinare alla gestione ambientale. Art. 7 (Criteri di finanziamento e priorità) 1. Sulla base delle domande presentate viene predisposta la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento secondo i seguenti criteri e priorità in ordine decrescente: a) rilevanza degli interventi per l Amministrazione regionale valutata e definita anche attraverso il Piano operativo regionale in relazione al complessivo assetto del territorio, all istanza sociale, alla necessità di distribuire armonicamente le risorse; b) interventi da realizzarsi in comuni montani; c) interventi da realizzarsi in comuni rientranti in aree Obiettivo 2 o in aree a regime transitorio; d) interventi da realizzarsi in comuni con il più elevato numero di abitanti residenti sulla base dei dati riportati nell ultimo censimento. 2. In presenza di un identico numero di priorità di pari grado, prevale l intervento in possesso di un ulteriore priorità. Art. 8 (Termini per l esecuzione dell intervento) 1. I termini per l esecuzione dell intervento sono fissati in 24 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo. 2. In caso di mancato rispetto del termine finale il contributo viene revocato. In presenza di motivate ragioni, su istanza del beneficiario, può essere confermato il contributo e fissato un nuovo termine di ultimazione dell intervento. Art. 9 (Erogazione e rendicontazione del contributo) 1. L erogazione del contributo è disposta in un unica soluzione a conclusione dell intervento ed a fronte della rendicontazione delle spese sostenute. 2. L intervento si intende concluso con l ottenimento della certificazione UNI EN ISO 14001 o della registrazione EMAS.
3. Il rendiconto del contributo concesso viene presentato secondo le modalità di cui agli articoli 41, 41 bis e 42 della legge regionale 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Qualora la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa a contributo, con il provvedimento di erogazione e rendicontazione il contributo concesso ed erogato viene proporzionalmente ridotto. 5. La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli anche a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dal beneficiario in relazione all utilizzo dei contributi concessi. Art. 10 (Norme transitorie) 1. Le domande presentate entro i termini previsti dall articolo 4 comma 21 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, sono eventualmente integrate in conformità alle disposizioni del presente regolamento. Art.11 (Entrata in vigore) 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.