CICLO DI INCONTRI: AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, PROFILI GIURIDICI E RISVOLTI SOCIOSANITARI 29 GIUGNO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14.00 PROFILO GIURIDICO E ASPETTI LEGISLATIVI REL. GIANCARLA BALDASSO ELISA DAL BROI
G R A Z I E
COME SI SVOLGE L INCONTRO: 1 PARTE - PREMESSA - Dove siamo? Lo Sportello Tutele - Di cosa parliamo? Della manifestazione di volontà del soggetto debole, di come tutelarla e di quali strumenti giuridici si possono attivare? 2 PARTE - L Amministrazione di Sostegno PAUSA verso le 12.15 c.a. 3 PARTE - Cenni sul consenso sanitario - Provvedimenti d urgenza
Dove siamo? Lo Sportello Tutele
LO SPORTELLO DELLE TUTELE LEGALI L Azienda ULSS n. 2, Distretto 4 Asolo e la Conferenza dei Sindaci del medesimo distretto hanno attivato lo Sportello delle Tutele Legali, la cui gestione è attualmente garantita dalla cooperativa sociale G.A.P. s.c.s. onlus DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL ULSS N 8 N. 456 DEL 16.04.2015 HOME CARE PREMIUM DI INPS CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI TREVISO 7/2015, RINNOVATA AL 7/2019 e ulteriormente prorogata. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA N. 2010 DEL 2.11.2017 REGOLAMENTO DI COMPARTECIPAZIONE DI SPESA DA PARTE DELL UTENZA PRIVATA SU BASE ISEE
Gli obiettivi dello Sportello sono: Individuare l istituto giuridico più appropriato a tutela delle incapacità della persona debole e supportarne l attivazione; Supportare gli amministratori di sostegno nello svolgimento dei loro compiti; Supportare gli operatori socio sanitari nella gestione delle situazioni in cui vi è necessità di una tutela giuridica agli assistiti e, contestualmente, fornire agli stessi operatori occasioni di formazione e aggiornamento. PERSONALE APPLICATO: 2 COMPETENZA TERRITORIALE: 30 COMUNI DELL EX ULSS 8
SEDE CASTELFRANCO VENETO, VIA SAN PIO X,N. 17/2, MA ANCHE ITINERANTE MODALITA DI ACCESSO I cittadini residenti nei 30 comuni dell ex Ulss 8 (DISTRETTO 1) possono accedere allo Sportello, sia direttamente che su invio di altri enti o servizi, previa prenotazione telefonica al n. 0423 490933 da effettuare nei seguenti giorni e orari: MARTEDì E MERCOLEDI 8.45 / 13.00 GIOVEDI 14.30 / 17.30 infotutele@gaponlus.it I servizi socio sanitari, invece, possono accedere allo Sportello tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in orario d ufficio contattando direttamente due numeri dedicati.
ALCUNI DATI (MEDIA MENSILE): PRESE IN CARICO MENSILI MIN 20 MAX 35 COLLOQUI IN SEDE ALTRE PRESE IN CARICO DA 5 A 13 CONSULENZA TELEFONICA: DA 4 AD 8 ORE RICORSI: 5 DI MEDIA ES GIUGNO 2019 7 + 1 D URGENZA. RENDICONTO/ISTANZE: DA 5 A 10 E UNA MEDIA DI 20 ORE AL MESE DI VOLONTARIATO
UN AGGIORNAMENTO SUGLI SPORTELLI LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 14 APRILE 2017 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO A TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI. BUR N. 39 DEL 21 APRILE 2017 DGRV N. 241 DEL 26.03.2018 E DGR N. 337 DEL 21.03.2018 DECRETO DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI N. 56 4.07.2018 DI APPROVAZIONE DEL «PROGETTO SVILUPPO DEL SERVIZIO PER LE TUTELE LEGALI» - AZIONE LOCALE PER L IMPLIMENTAZIONE DELL ISTITUTO DELL AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NEL TERRITORIO DELL ULSS N. 2 ANNO 2018/2019 PROGETTO ULSS 2 PROTOCOLLO D INTESA ATTUALI TAVOLI DI LAVORO.
Di cosa parliamo? Della manifestazione di volontà del soggetto debole, di come tutelarla, di quali strumenti giuridici si possono attivare.
LA VOLONTA Un soggetto è libero di esprimere la propria volontà, di fare scelte per se, accettandone le conseguenze. AUTODETERMINAZIONE CAPACITA DI AGIRE art 2 c.c. art 48 Costituzione MODALITA PER ESPRIMERE LA VOLONTA A voce/per iscritto (FORMA) Direttamente/Indirettamente, tramite altri (MODALITA ) Può accadere che desideri esprimerla per il tramite di altri o che sia impossibilitato ad esprimerla
Se così è, la legge italiana predispone una serie di strumenti che possono essere attivati per aiutare/supportare il soggetto ad esprimere la propria volontà e a farla valere amministrazione di sostegno inabilitazione tutela Sono cosciente e chiedo ad altri di eseguire la mia volontà ma è necessaria una formalità (delega per iscritto/procura) Sono cosciente e chiedo ad altri di eseguire la mia volontà senza particolari formalità (delega)
LE MISURE DI PROTEZIONE delle persone prive in tutto o in parte di autonomia (titolo XII CODICE CIVILE) TUTELA (ART 414 E SS C.C.) E TOTALIZZANTE INABILITAZIONE «PRODIGALITA» AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO ITER BOZZA CENDON DEL 1985 DISEGNO DI LEGGE N. 2571 23.03.1993 Legge 9 gennaio 2004, n. 6: "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all istituzione dell amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004 PROPOSTA DI LEGGE N. 1985 DEL 2014 PER LA SOPRESSIONE DEGLI ISTITUTI DELL INTERDIZIONE E DELL INABILITAZIONE - Presentata alla Camera dei Deputati il 23.01.2014 LEGGE REGIONALE n. 10 del 14 aprile 2017 - Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.
2 PARTE In particolare, l Amministrazione di Sostegno
Capo I FINALITÀ DELLA LEGGE Art. 1. 1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Art. 404. (Amministrazione di sostegno). La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
LE CONDIZIONI PER POTER CHIEDERE AL GIUDICE TUTELARE L APERTURA DELLA MISURA DI TUTELA DELL AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO art 404 c.c. E ORIENTAMENTO DEL TRIBUNALE DI TREVISO 1. STATO DI BISOGNO 2. INTERESSE ATTUALE E CONCRETO
Art. 409. (Effetti dell amministrazione di sostegno). Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l assistenza necessaria dell amministratore di sostegno. Il beneficiario dell amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Quali sono i poteri dell'ads? I poteri dell'amministratore di sostegno sono quelli stabiliti nel decreto istitutivo, nonché nei successivi provvedimenti che intervengono - secondo le esigenze della persona, in una determinata fase della vita - a ridisegnare e aggiornare il raggio della misura di protezione. LE TRE AREE DI OPERATIVITA - AREA DI CURA - AREA PATRIMONIALE - AREA AMMINISTRATIVA Inventario, rendicontazione
L ORDINARIA AMMINISTRAZIONE LA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ART 374, 375 C.C
Art. 406. (Soggetti) Il ricorso per l istituzione dell amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell articolo 417. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Art. 407. (Procedimento). Il ricorso. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all articolo 406.. Dispone altresì, anche d ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.
Art. 408. (Scelta dell amministratore di sostegno). La scelta dell amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
I DOCUMENTI Copia carta d identità del ricorrente e del beneficiario; Copia integrale dell atto di nascita del beneficiario; Certificato di residenza e di famiglia attuale del beneficiario; ALCUNI RAGIONAMENTI Certificato storico dello stato di famiglia del beneficiario; Certificato medico; Relazione sociale; Allegato 1 con allegati.
DOMANDE E POI UNA PAUSA
3 PARTE Provvedimenti d urgenza ART 405 C.C. Cenni sul consenso sanitario
Art 405, comma 4, c.c. Il Giudice, qualora ne sussista la necessità, adotta anche d ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. 2 concetti diversi
Il consenso informato sanitario (materia delicata ed interpretata dalla giurisprudenza) Cos è? Quando va dato? Lo può esprimere l Amministratore di sostegno?
Il consenso informato costituisce una forma di autorizzazione del paziente a ricevere un qualunque trattamento sanitario, medico o infermieristico, previa la necessaria informazione sul caso.
Il principio del consenso informato costituisce, dunque, legittimazione e fondamento del trattamento medico, e da esso si può prescindere solo in caso di urgenza terapeutica tale da rendere impossibile ottenere il consenso ed in cui, pertanto, il medico avrà un obbligo, sanzionato penalmente, di praticare ogni intervento necessario a mantenere in vita il paziente, e nei casi, eccezionali e tassativi, di trattamento obbligatorio per Legge
INQUADRAMENTO NORMATIVO LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (18G00006) (GU n.12 del 16-1-2018) Vigente al: 31-1-2018 1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignita' e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario puo' essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. 2. E' promossa e valorizzata la relazione di..
LA LEGGE RICHIAMA L'art. 32 della Costituzione il quale sancisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, in sintonia con il principio fondamentale della inviolabilità della libertà personale (art. 13). La legge del 28 marzo 2001, n. 145 che ha ratificato la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, accordata ad Oviedo il 4 aprile 1997.
5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilita' per il paziente di modificare la propria volonta', l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
6. Il medico e' tenuto a rispettare la volonta' espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di cio', e' esente da responsabilita' civile o penale. Il paziente non puo' esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinicoassistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali. 7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volonta' del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.
8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. 9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalita' organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale. 10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative.
3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile e' espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignita'. 4. Il consenso informato della persona inabilitata e' espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato e' espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volonta' del beneficiario, in relazione al suo grado di capacita' di intendere e di volere. 5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione e' rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
ART 4 LE DAT 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico e' tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilita' di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3. 6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilita' di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni. 7.
4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volonta' del disponente. In caso di necessita', il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.
Sul punto la Corte ha chiarito che, nel consentire al trattamento sulla persona dell'incapace, la rappresentanza del tutore/amministratore di sostegno è sottoposta a un duplice ordine di vincoli, dovendo egli "...innanzitutto, agire nell'esclusivo interesse dell'incapace; e, nella ricerca del best interest, dovendo decidere non al posto dell'incapace né per l'incapace, ma con l'incapace, quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza", con la conseguenza che al Giudice spetta propriamente ed unicamente il controllo della legittimità della scelta operata dal tutore o dall'amministratore nell'interesse dell'incapace. Sentenza c.d. Englaro 16.10.2007, n. 21748
Tuttavia all'amministratore può essere attribuito al più, il compito di comunicare la volontà presunta del beneficiario, ove quest'ultimo sia attualmente nell'impossibilità di farlo personalmente, nei casi in cui lo stile di vita, la personalità, le convinzioni etiche e religiose, culturali e filosofiche del beneficiario suggeriscano in quale direzione egli si sarebbe orientato rispetto alla singola scelta di cura.
GRAZIE DELL ATTENZIONE BUONA CONTINUAZIONE A TUTTI