COMUNE DI CARVICO Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

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COMUNE DI CARVICO Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Le presenti disposizioni sono finalizzate a garantire il normale e corretto svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e della legge regionale 21.03.2000 n. 15, all'interno del mercato settimanale del MERCOLEDI MATTINA. Art. 1 - Tipologia, luogo ed orari di svolgimento II mercato ha frequenza settimanale e si svolge nella giornata di Mercoledì,i titolari di posteggio dovranno accedere al mercato non prima delle ore 7,00. L orario di vendita è stabilito dalle ore 8,00 alle ore 12.30, nell'area delimitata dalla planimetria allegata. Alle ore 13.30 tutta l'area interessata dal mercato deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature oltre che da eventuali ingombri e rifiuti. Il Sindaco potrà, in occasioni o ricorrenze particolari, modificare gli orari sopra indicati, anche su richiesta delle rappresentanze provinciali di categoria. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività, il mercato avrà luogo nel pomeriggio della giornata immediatamente precedente non festiva, dalle ore 14.00 alle ore 19.00. Eventuali deroghe all'orario saranno stabilite dal Sindaco, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia e come stabilito dall art. 9 della L.R. 21.03.2000 n. 15. Art. 2 - Dimensionamento Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato - indicati nella planimetria allegata - occupano una superficie massima destinata ai posteggi di vendita dì mq. 715 corrispondente a n. 15 posteggi suddivisi in n.8 posteggi settore merceologico alimentare, n.7 posteggi settore merceologico non alimentare e n.1 posteggi per produttori agricoli. Essi sono così delimitati: POSTEGGIO N. DIMENSIONI SETTORE MERCEOLOGICO 1 70 mq NON ALIMENTARE 2 70 mq ALIMENTARE 3 40 mq NON ALIMENTARE 4 25 mq AGRICOLTORE 5 40 mq NON ALIMENTARE 6 35 mq ALIMENTARE 7 45 mq NON ALIMENTARE 9 55 mq NON ALIMENTARE 10 45 mq NON ALIMENTARE 11 45 mq NON ALIMENTARE 12 30 mq ALIMENTARE 13 70 mq ALIMENTARE 14 30 mq ALIMENTARE 15 35 mq ALIMENTARE 16 40 mq ALIMENTARE 17 40 mq ALIMENTARE Art. 3 Modifiche Eventuali modifiche del giorno di svolgimento, della localizzazione, del numero dei posteggi dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, effettuate le consultazioni di legge. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari dì concessione avviene con le seguenti modalità: a) anzianità di presenza storica sul mercato; b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese:

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari e/od al tipo di attrezzature di vendita. Art. 4 Posteggi Il mercato è organizzato sulla base di posteggi modulari il cui fronte espositivo va dai 14 metri ai 5 metri lineari e la cui profondità deve essere contenuta entro i 5 metri. Tale limite potrà essere superato solo in caso di eccezionale e comprovata necessità, attinente esclusivamente le caratteristiche di vendita dell'automezzo, previa autorizzazione del Comune. L ampliamento del posteggio deve comunque essere tale da non compromettere la sicurezza all interno del mercato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti, l operatore commerciale può avere in concessione un massimo di due posteggi, che devono sempre essere distinti fisicamente. Art. 5 - Assegnazione dei posteggi L'assegnazione definitiva del posteggio ha validità decennale ed è effettuata dal Responsabile dell'ufficio Commercio, a favore dei titolari di autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/1998 secondo la graduatoria predisposta dai Comune ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15/2000. I soggetti già concessionari di posteggio, preliminarmente all avvio della procedura di cui all art. 5 della L.R. 15/2000, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi da assegnare. Tale modifica comporta la relativa rinuncia alla concessione di posteggio di cui il soggetto è titolare. Gli operatori già concessionari, non possono scambiarsi il posteggio se non con l espresso consenso dell Amministrazione comunale e previa verifica delle necessarie compatibilità. Si provvederà quindi al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi sostitutivi. Art. 6 - Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi (spunta) I posteggi non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 08.00, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all art. 28 lett. a) e b) del D.Lgs. 114/98.( alle ore 14.30 se il mercato si svolge di pomeriggio). L assegnazione avviene seguendo l ordine della cosiddetta graduatoria degli spuntisti. Questa è determinata dalle volte che l operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato al mercato per ottenere l assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo che abbia potuto o meno svolgere l attività. In caso di parità di numero di presenze, nell assegnazione del posteggio si farà riferimento all anzianità di iscrizione al registro imprese. I posteggi vincolati a merceologia specifica, (alimentari - non alimentari produttori agricoli) non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati giornalmente per primo agli esercenti che trattano i prodotti oggetti del vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntasti, in mancanza di questi anche a chi vende altri prodotti. L operatore che non accetta il posteggio disponibile o vi rinuncia dopo l assegnazione, non viene considerato presente ai fini dell aggiornamento della graduatoria degli spuntisti. Nell ambito del mercato: l esercente spuntista, anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, potrà ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante, di sua scelta tra quelli disponibili; il concessionario di due posteggi non può partecipare alla operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione. La mancata presenza alle operazioni di spunta per sei mesi consecutivi (salvo in caso di grave e giustificato motivo), produce l'azzeramento della posizione in graduatoria. Art. 7 - Concessione di suolo pubblico L'atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale concessione viene rilasciata dal Responsabile dell'ufficio Commercio, dietro presentazione di specifica richiesta, in conformità ai criteri indicati nel precedente articolo 5.

Il provvedimento ha durata decennale ed è rinnovabile con semplice comunicazione dell'interessato, salvo le possibilità di revoca motivata previste dalle norme in materia. Esso può essere trasferito a terzi unicamente in caso dì cessione d'azienda o di ramo d'azienda e la relativa concessione di suolo pubblico, scadrà al compimento del decennio dalla data fissata nell atto originario di rilascio. Art. 8 Canone per la concessione del posteggio Il concessionario è tenuto al pagamento del canone corrispondente all occupazione di suolo pubblico, calcolato sulla base della vigente normativa. Il mancato pagamento anche di un solo canone comporta la decadenza della concessione. La data fissata per il pagamento del canone, se e quando dovuto, è al 31 marzo e al 30 settembre di ogni anno. Art. 9 - Presenze sul mercato Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività. Sono considerate presenze effettive in un mercato le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato. La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare dell'impresa o del legale rappresentante in caso di società. Qualora questi soggetti siano impediti è ammessa la presenza sostitutiva di un collaboratore, di un dipendente o di un familiare. Al fine di provvedere alla giustificazione delle assenze, i titolari dì posteggio devono: - comunicare agli uffici comunali entro la giornata di mercato successiva i motivi che hanno comportato l'assenza - presentare agli uffici comunali entro 15 giorni la documentazione relativa. Sulla base di quanto sopra l'ufficio di Polizia Locale si accerterà della giustificazione prodotta prendendone nota nell'apposito registro. Art. 10 Regolamentazione della circolazione veicolare Nell area del Mercato non è consentita la circolazione veicolare dalle ore 8.30 alle ore 12.15 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (nel caso di svolgimento pomeridiano). Art. 11 - Gestione del mercato II mercato settimanale è gestito dall'ufficio Commercio del Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato attraverso apposito personale dipendente o convenzionato. Il controllo del mercato settimanale è affidato all'ufficio dì Polizia Locale. Il Responsabile del procedimento, indicato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, dovrà provvedere a quanto segue: a) rilevazione delle presenze/assenze: b) assegnazione posteggi liberi agli spuntisti; c) rilevazione degli spuntisti ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio;

Art. 12 - Funzionamento del mercato Nello svolgimento del mercato vanno rispettate le seguente disposizioni: a) esposizione dei documenti autorizzativi; b) rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi; c) uso di attrezzature idonee sotto il profilo igienico/sanitario; d) ogni operatore, alla fine del mercato, dovrà lasciare il proprio posteggio, libero da ogni ingombro e/o rifiuto; e) è consentito l utilizzo di apparecchi per l ascolto di musica, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori, semprechè il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi; f) rispetto della superficie assegnata e obbligo di mantenere libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banche, stabilito in 70 centimetri; g) mantenere le tende di protezione al banco vendita ad un'altezza minima di mt. 2,20; h) non occupare spazio superiore a quello consentito nella sosta dei veicoli attrezzati; i) è vietato depositare la merce esposta in vendita sulla sede stradale. l) è vietata la vendita o l esposizione di armi, esplosivi od oggetti preziosi, fatta salva la ferramenta per quanto riguarda la coltelleria; m) è vietato vendere in forma ambulante bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi, nei limiti e con le modalità di cui all Art. 176 comma 1 del regolamento per l esecuzione del TULPS, approvato con R.D. 06/05/1940 n. 635 e successive modificazioni; Art. 13 - Posteggi per i produttori agricoli Nell'ambito del mercato settimanale è riservato fino al massimo del 3% dei posteggi nel rispetto dell Allegato A titolo III.3 comma 7 della L.R. 15/2000, quindi n. 01 posteggio ai produttori agricoli, titolari di autorizzazione di cui al D.Lgs. 228/2001, per i generi in essa indicati, per un periodo di tempo riferito alla stagionalità dei prodotti. La perdita della caratteristica di produttore agricolo comporterà la revoca immediata del posteggio. L'assegnazione dei posteggi avviene secondo i criteri di cui all'articolo 5 della L.R. 15/2000. Ai produttori agricoli si applicano le norme di decadenza dalla concessione di posteggio previsti per gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. Non può essere assegnato più di un posteggio ad un produttore agricolo. Art. 14 - Normativa igienico-sanitaria Nello svolgimento del mercato, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle leggi vigenti (in particolare per quanto attiene la vendita di sostanze alimentari dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000), dai regolamenti dell'asl territorialmente competente e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali.

Art. 15 Subingresso II trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante, purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti, e comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta. Nella comunicazione di reintestazione, il soggetto interessato od il legale rappresentante od altra persona specificamente preposta all'attività commerciale in caso di società, deve dichiarare sotto la propria responsabilità: a) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 comma 2 del D. Lgs 114/1998; b) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/1998 per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. La comunicazione deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto trapasso dell'attività (dichiarazione del notaio e successiva esibizione dell'atto notarile in originale o in copia autentica/atto di successione ereditaria). Il subentrante può continuare l'attività dal momento della presentazione della comunicazione corredata da tutta la documentazione. Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità. Il subentrante per causa di morte, ha la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione del subingresso con la comunicazione per la reintestazione che deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività. categorie interessate. Art. 16 - Sanzioni e sospensione dell'attività Fatte salve le sanzioni stabilite dal D.Lgs. 114/1998 e dalla Legge Regionale 15/2000, chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è punito con la sanzione del pagamento di una somma da un minimo di.50,00 ad un massimo di.500,00 che saranno applicate ai sensi della Legge 689/81. Qualora la gravita del fatto lo richieda o in caso di recidiva, l operatore di Polizia Locale intervenuto nell accertamento può disporre l'immediato allontanamento dell'assegnatario di posteggio, salvo ulteriori decisioni del Responsabile dell'ufficio Commercio riguardanti: - richiamo con diffida; - sospensione del posteggio fino a 20 giorni di calendario. Si considerano di particolare gravità: a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali; b) l'abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata; c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo. Art. 17 Revoca del posteggio La concessione del posteggio potrà essere revocata nei seguenti casi: a) perdita da parte del titolare dei requisiti di cui all'art. 5 del D.L.gs. 114/1998; b) mancato inizio dell'attività entro il termine di 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità; c) mancato utilizzo del posteggio assegnato, senza giustificato motivo, per periodo di tempo superiore a quattro mesi (18 assenze) per anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare: d) in caso di subentro: - per atto tra vivi qualora non sia comunicato l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dal trasferimento in gestione o in proprietà; - per causa morte del titolare, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di subingresso. e) per recidiva, previa diffida scritta, in caso di gravi infrazioni alle norme regolamentari di legge od alle disposizioni del presente regolamento.

In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, per fatto non imputabile all'operatore, l'amministrazione Comunale dovrà provvedere ad individuare una soluzione alternativa nell'ambito dei posteggi disponibili nel mercato o mediante istituzione di un nuovo posteggio nell'area di mercato. Art. 18 Spostamento soppressione e trasferimento del mercato La soppressione del mercato, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l aumento dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sempre che siano a livello permanente e non temporaneo, sono deliberati dal Consiglio. Lo spostamento del mercato (temporaneamente) verrà attuato dietro ordinanza del Sindaco. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva in altra sede o l effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per: a) motivi di pubblico interesse; b) cause di forza maggiore; c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico, lavori pubblici od igienicosanitario; d) per occupazione festa del paese. qualora si proceda allo spostamento di parte o dell intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, avverrà nel rispetto delle seguenti priorità: a) anzianità di presenza effettiva al mercato; b) anzianità di iscrizione al registro imprese; c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, anche in relazione al settore merceologico (alimentare non alimentare); Art. 19 AREE PUBBLICHE DA UTILIZZARSI QUOTIDIANAMENTE: ( ALMENO CINQUE GIORNI ALLA SETTIMANA) Nella situazione attuale non si ritiene di provvedere aree da destinarsi a tale attività. Non esistono posteggi isolati da utilizzarsi anche periodicamente. Art. 20 NORME E DIRETTIVE PER L ATTIVITA IN FORMA ITINERANTE. E consentito il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma al tempo strettamente necessario per effettuare le operazione di vendita, salvo il rispetto delle zone sottoposte a vincoli (vedasi zona cimiteriale, la cui estensione è individuata nella tavola di azionamento del P.R.G.). L attività commerciale in forma itinerante può essere svolta su qualsiasi area. L operatore non può sostare nello stesso punto per più di un ora e la sosta successiva deve essere effettuata in un posto che disti cinquecento metri dal punto precedente. Le soste dovranno essere effettuate osservando i divieti e limitazioni previsti dal codice della strada. Durante la sosta non è consentito collocare merci o altre cose sul suolo. Il Sindaco, con propria ordinanza, determina l orario di vendita nell ambito dei seguenti indirizzi: 1) ORARIO GIORNALIERO: - non prima delle ore 8.00 e non oltre le ore 20.00, senza alcuna interruzione meridiana. Nel periodo dell anno in cui è in vigore l ora legale l orario serale può essere fissato alle ore

21.00. 2) GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE: Non è consentita l attività in forma itinerante nelle giornate domenicali e festive. Le presenti disposizioni sono applicabili anche agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante. È altresì vietata ai sensi dell art. 3 comma 6 della L.R. 2000 n. 15/2000 durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino a una distanza di 500 metri. Art. 21 fiere, sagre o mercati in occasione di festività locali. a) Modalità di presentazione della domanda per l assegnazione dei posteggi ; La domanda intesa ad ottenere la concessione dei posteggi in occasione di fiere, sagre,o mercati in occasione di festività locali, va redatta in competente carta legale e deve pervenire al comune, all ufficio protocollo almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione, e deve contenere: - generalità o ragione sociale; - nazionalità; - codice fiscale; - indirizzo o sede legale; - numero e data di iscrizione al registro delle imprese; - numero e data dell autorizzazione commerciale comunale; - i prodotti che si intendono porre in vendita; - le dimensioni del banco; - indicazione delle presenze nelle precedenti manifestazioni. b) Disposizioni per l assegnazione dei posteggi. Nell assegnazione dei posteggi sono osservati, nell ordine, i seguenti criteri di priorità: a) maggior numero di presenze effettive nella fiere, sagre o mercati in occasione di festività locali, per la quale viene chiesta l assegnazione del posteggio; b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l assegnazione del posteggio; c) anzianità dell attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese; d) a parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda all ufficio protocollo. - La concessione del posteggio nelle aree suddette ha durata limitata ai giorni della fiera. - La graduatoria è affissa nell albo pretorio del comune almeno 20 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. - L assegnazione dei posteggi non occupati all apertura della fiera è effettuata alle ore 09.00.Esaurita la graduatoria degli operatori presenti si procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo i criteri di cui ai punti a,b,c,d. - Condizione per l utilizzazione del posteggio è il pagamento della tassa occupazione suolo pubblico; - Gli operatori dovranno lasciare libera l area occupata di ogni cosa compreso i rifiuti prodotti dallo svolgimento dell attività. Art. 22 calendario delle fiere, sagre o manifestazioni. Ogni anno viene consentita l attività commerciale su aree pubbliche in occasione della

seguente festività e manifestazione (orario di spunta ore 09.00); LOCALITA DATA BANCHI MERCEOLOGIA Piazzale Alpini (San Martino) due Solo dolciumi 11 novembre dalle ore 9 alle ore 22 e giocattoli Il Sindaco potrà altresì autorizzare lo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche in occasione di particolari e occasionali manifestazioni temporanee. Art. 23 Rinvio alle disposizioni di Legge Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 114/1998, alla L.R. 15/2000 ed alle direttive della Regione Lombardia in materia di programmazione del commercio su aree pubbliche. Art. 24 Abrogazione Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.