DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2049

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Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2049 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore FIRRARELLO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2010 Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all estero TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2049 Onorevoli Senatori. Si è purtroppo diffuso un malcostume che disturba ed offende noi e, sopratutto, lo spirito della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che l onorevole Tremaglia volle con tanta forza e determinazione al nobile scopo di tutelare i diritti elettorali dei nostri connazionali residenti all estero. La possibilità data loro di partecipare in maniera attiva alla politica italiana non è divenuta realtà in maniera semplice, ma a seguito di decenni di battaglie parlamentari che avevano comunque alla base il desiderio di dare un dovuto riconoscimento a coloro che per cause spesso indipendenti dalla propria volontà, si sono dovuti allontanare dal Paese in cui sono nati dove avevano tutte le proprie radici e i propri affetti per vivere all estero, per lavorare o accudire la propria famiglia emigrata, per rappresentare l Italia, sempre in maniera corretta e onesta e sempre con la mente rivolta verso il proprio luogo di origine. Purtroppo, sin dall entrata in vigore della nuova normativa, e cioè dalle elezioni del 2006, si sono verificati comportamenti che, senza alcuna esitazione, si possono definire criminosi, avendo alterato lo spirito della legge e la validità delle elezioni. Ci riferiamo in particolare al voto per corrispondenza, che era stato introdotto al fine di favorire quegli italiani che non solo vivono in paesi lontani, ma a volte, anzi spesso, in luoghi distanti o dai quali non ci si può spostare agevolmente. Dopo le elezioni del 2006, la stampa metteva in evidenza, in modo assolutamente irrefutabile, l esistenza di migliaia di schede elettorali aperte con una persona atta a compilarle. La Giunta per le elezioni accertava le incongruenze in circa 110 sezioni sulle circa 800 presenti nel mondo e che, oltretutto, mancavano circa 3.000 verbali di cui si era persa ogni traccia. C erano state anche altre testimonianze, addirittura in Paesi europei, quindi di non difficile gestione, che mettevano in forte dubbio la trasparenza del voto nonché la constatazione, anche in questo caso, della mancanza di moltissime schede elettorali. Naturalmente tutto questo è stato oggetto di ampia discussione da parte della Giunta per le elezioni che metteva chiaramente in evidenza che il doppio passaggio delle schede dai consolati agli elettori e poi viceversa il tutto per corrispondenza si prestava particolarmente, e si presta, a comportamenti illeciti. L unica soluzione proposta, e che appare la più idonea, è quella di far votare materialmente gli italiani presso i consolati, o altri luoghi adatti allo scopo, dove devono essere allestiti seggi ad hoc, sotto il vigile controllo di funzionari incaricati, come lo stesso onorevole Tremaglia ammette, per non vedere eluso il senso della sua battaglia e della legge n. 459 del 2001. Ci rendiamo conto che questa può apparire una motivazione piuttosto semplicistica, ma non sono emerse altre soluzioni possibili. Infatti, purtroppo, il voto per corrispondenza in paesi tanto lontani dall Italia si presta a svariati tipi di manipolazione e, quindi, l unica soluzione appare la sua sostituzione con un voto espresso di persona, e i possibili rischi di astensionismo appaiono secondari rispetto al rischio di comportamenti illeciti e di interferenze. Tale considerazione può apparire eccessiva se non si prendessero in considerazione le stesse conclusioni dei verbali redatti dalla Giunta dalle quali di evince, in modo palese, che il mantenimento dell attuale sistema di

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2049 votazione consentendo il voto per corrispondenza sarà sempre soggetto alla forte sussistenza di brogli. Pertanto tale soluzione è oggettivamente il male minore, poiché a fronte del disagio per il cittadino italiano residente all estero, in una zona impervia, di percorrere diversi chilometri per recarsi a votare correndo anche il rischio che sia impossibilitato a farlo si ha, in compenso, l assoluta certezza della reale tracciabilità del suo voto. Del resto una forte motivazione del cittadino, nella buona parte dei casi, fa superare i disagi causati a volte dalla notevole distanza dal seggio elettorale; allo stesso modo, il cittadino italiano residente nella Madre Patria, se scarsamente motivato, può disertare le urne anche in presenza dell assoluta vicinanza della propria abitazione al luogo preposto per il voto. Ribadiamo il concetto che lo stesso padre della legge n. 459 del 2001 condivide e cioè che il voto per corrispondenza vada eliminato tant è che egli stesso, quando era Ministro per gli italiani nel mondo, aveva presentato un esposto presso la Procura immediatamente dopo le elezioni del 2006. Pertanto il presente disegno di legge, coerentemente con quanto premesso, persegue lo scopo di sopprimere il voto per corrispondenza, prevedendo quindi l obbligo di votazione presso sezioni elettorali appositamente istituite presso i consolati d Italia, i consolati onorari, le agenzie consolari e in altri luoghi idonei alle operazioni di voto che possano essere presidiati da funzionari del Ministero degli affari esteri e di altre amministrazioni dello Stato italiano. Solo così potremo essere sicuri che tutti nostri connazionali potranno essere messi nelle condizioni di esprimere il loro voto, in maniera libera e certa.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2049 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. All articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli elettori di cui al comma 1 votano presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei relativi Paesi di residenza. Tali sezioni sono istituite presso i consolati d Italia, i consolati onorari, le agenzie consolari e in altri luoghi idonei alle operazioni di voto che possono essere presidiati da funzionari del Ministero degli affari esteri e di altre amministrazioni dello Stato italiano». Art. 2. 1. All articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse. Art. 3. 1. All articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I partiti che hanno presentato liste di candidati in almeno due elezioni consecutive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono esentati dall obbligo di cui al comma 1, lettera c).».

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2049 Art. 4. 1. All articolo 12 della legge 27 dicembre a) al comma 3, le parole da: «la scheda elettorale e la relativa busta» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l avviso che il diritto di voto può essere esercitato, nei giorni stabiliti, presso le sezioni di cui al comma 2 dell articolo 1. L esercizio del voto avviene comunque il sabato e la domenica stabiliti per il voto in Italia, nel rispetto del fuso orario di ogni Paese»; b) il comma 4 è abrogato; c) al comma 5, le parole: «e una seconda scheda» fino alla fine del comma sono soppresse; d) i commi 6, 7 e 8 sono abrogati. Art. 5. 1. All articolo 13 della legge 27 dicembre a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Presso ogni ufficio consolare è costituito un ufficio elettorale con il compito di provvedere alla raccolta dei risultati elettorali conseguenti alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti effettuate presso ciascuna sezione elettorale.»; b) al comma 2, le parole: «dei seggi» sono sostituite dalle seguenti: «delle sezioni» e le parole: «all ufficio centrale per la circoscrizione Estero» sono sostituite dalle seguenti: «all ufficio consolare elettorale»; c) al comma 3, le parole «ciascun seggio» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna sezione».

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 2049 Art. 6. 1. All articolo 14 della legge 27 dicembre a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo il fuso orario di ogni Paese»; b) i commi 2, 3, e 4 sono abrogati; c) al comma 5, le parole: «, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo» sono soppresse. Art. 7. 1. All articolo 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, l alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Concluse le operazioni di scrutinio, l ufficio consolare procede alla comunicazione dell avvenuta conclusione dello scrutinio all ufficio centrale per la circoscrizione Estero di cui all articolo 7. L ufficio centrale per la circoscrizione Estero, per ciascuna delle ripartizioni di cui all articolo 6:». Art. 8. 1. All articolo 18 della legge 27 dicembre a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso; b) il comma 2 è abrogato. Art. 9. 1. All articolo 19 della legge 27 dicembre a) al comma 1, lettera a), le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 2049 b) al comma 3 le parole: «per corrispondenza» sono soppresse. Art. 10. 1. All articolo 55, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «, qualora votino in Italia,» sono soppresse. Art. 11. 1. All articolo 27 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Con regolamento adottato dal Ministro dell interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono definite le modalità e le procedure per la costituzione delle sezioni elettorali e per il rilascio della tessera elettorale da inviare all elettore italiano residente all estero». 2. Il regolamento di cui all articolo 27, comma 1-bis, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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