Volontarinsieme-CSV Treviso Regolamento



Похожие документы
Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Regolamento generale dell associazione di volontariato Sant'Andrea Apostolo della Carità

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI ESCALAPLANO

ASSOCIAZIONE DAR VOCE

Volontarinsieme-CSV Treviso Statuto

COMUNE DI CESENA. Settore Servizi Sociali COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO STATUTO

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME

la Direzione Regionale del PD Puglia riunita a Bari il 4 OTTOBRE 2013, ai sensi dell articolo 4,5,7,8 dello Statuto regionale, approva il seguente

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DIVERSAMENTE ABILI

STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO. Associazione Il Larice Club

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

Statuto del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia di Treviso

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA SPORTIVA. Art.1 Costituzione

CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA REGOLAMENTO DEI SERVIZI

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL GIRASOLE ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI

Allegato D al Decreto n. 114 del 10/07/2014 pag. 1/6

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.

REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLE CARICHE ASSOCIATIVE DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FONDAZIONE TARAS 706 A.C.

CITTA DI BRA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA DEL VOLONTARIATO. 1) E istituita nel Comune di Bra la Consulta Comunale del Volontariato.

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

Regolamento per l elezione di Segretari e Assemblee delle Unioni provinciali/territoriali, dei Segretari e dei Direttivi dei Circoli

FORUM COMUNALE DEI GIOVANI E DELLE AGGREGAZIONI GIOVANILI

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento consulta comunale delle associazioni di volontariato di protezione civile

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

AMBITO TERRITORIALE N 18 COMUNI DI CASORIA ARZANO CASAVATORE PROVINCIA DI NAPOLI REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ANCI LOMBARDIA

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione

REGOLAMENTO DELL ASSOCIAZIONE FIDAS VERONA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DEL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN SENO ALL'ASSEMBLEA

C.C.V. BS REGOLAMENTO

COMUNE DI IGLESIAS REGOLAMENTO SULLA CONSULTA DEI GIOVANI

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

REGOLAMENTO INFORMATICA SOLIDALE ONLUS. Premessa

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

CITTA DI TORREMAGGIORE SETTORE SERVIZI SOCIALI CULTURALI SCOLASTICI TURIMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI CONSULTIVI MISTI

Транскрипт:

Volontarinsieme-CSV Treviso Regolamento TITOLO I NORME GENERALI Articolo 1 (Soci) Ciascun membro di Volontarinsieme-CSV Treviso che ha diritto al voto può rappresentare per delega in Assemblea al massimo un altro aderente. La delega deve essere redatta per iscritto e viene affidata, all inizio della riunione, a chi presiede l Assemblea, che provvederà a controfirmarla. Quando sono previste le elezioni per le cariche associative la delega andrà consegnata alla Commissione Elettorale. Nel caso in cui un associazione non sia più iscritta al Registro di cui alla legge regionale n. 40/93, l esclusione da Volontarinsieme-CSV Treviso opererà di diritto. L esclusione sarà comunicata per iscritto all Associazione dalla segreteria. L associazione avrà 30 giorni di tempo per presentare al Consiglio Direttivo le proprie controdeduzioni, le quali potranno comunque riguardare esclusivamente la situazione relativa all iscrizione al Registro Regionale. Articolo 2 (Commissione Elettorale) In occasione dell approvazione del bilancio consuntivo annuale, l Assemblea nominerà o confermerà la Commissione elettorale che avrà il compito di verificare l ammissibilità delle candidature, predisporre la lista dei candidati per ciascun organo, controllare lo svolgimento delle elezioni, eseguire lo spoglio delle schede votate e proclamare il risultato. La Commissione elettorale sarà composta da almeno tre componenti che non siano candidati nelle elezioni nelle quali sono membri della Commissione stessa. Articolo 3 (Candidature e preferenze) Ogni Associazione aderente ha diritto ad esprimere un solo candidato per ciascun organo da eleggere. I candidati devono essere maggiorenni. Le candidature vanno comunicate per iscritto dall Associazione proponente alla Commissione Elettorale e devono pervenire presso la sede di Volontarinsieme-CSV Treviso almeno 30 giorni prima dell Assemblea convocata per l elezione. Per quanto riguarda l elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, ogni elettore può esprimere le proprie preferenze con i seguenti limiti: Consiglio Direttivo formato da undici componenti: al massimo due preferenze; Consiglio Direttivo formato da tredici o quindici componenti: al massimo tre preferenze. Per quanto riguarda l elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri, ogni elettore può esprimere al massimo due preferenze. Per quanto riguarda i componenti il Collegio dei Revisori: nel caso in cui Volontarinsieme-CSV non sia Ente gestore del CSV, ogni elettore può esprimere al massimo due preferenze;

nel caso in cui Volontarinsieme-CSV sia Ente gestore del CSV, l'assemblea nomina il componente effettivo ed il relativo supplente. Articolo 4 (Coordinamenti di Associazioni) Fra tutte le volontarie e i volontari proposti da Associazioni che aderiscano allo stesso Coordinamento di Associazioni, risultano eletti solo i due che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Per consentire alla Commissione elettorale la verifica di tali adesioni, i Coordinamenti di Associazioni devono inviare alla Commissione stessa l elenco dei propri soci almeno 5 giorni prima dell Assemblea convocata per l elezione. Articolo 5 (Candidati a parità di voti) Per il Consiglio Direttivo, a parità di voti ricevuti, risulta eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato. Se i candidati a parità di voti appartengono allo stesso genere oppure nel caso in cui all interno del Consiglio siano già presenti volontarie e volontari nello stesso numero, risulterà eletta la persona di età più giovane. Sono comunque escluse le volontarie e i volontari che risultino essere il terzo o successivo candidato di Associazioni che aderiscano allo stesso Coordinamento di Associazioni. Articolo 6 (Parità di genere) Fermo quanto previsto dagli articoli precedenti, per assicurare un adeguata presenza di genere all interno del Consiglio Direttivo, devono essere assicurate le seguenti proporzioni: - Consiglio formato da 15 componenti: almeno 6 consiglieri per ciascun genere; - Consiglio formato da 13 componenti: almeno 5 consiglieri per ciascun genere; - Consiglio formato da 11 componenti: almeno 4 consiglieri per ciascun genere. Se tale presenza non risulta assicurata con i primi 11, 13 o 15, vengono esclusi da tale novero tanti candidati del genere prevalente quanti siano necessari al raggiungimento della cifra dell'altro genere richiesta, partendo da chi abbia ricevuto meno voti. La scelta dei candidati chiamati a subentrare parte da coloro i quali abbiano ricevuto più voti, e, a parità di voti, dalla persona di età più giovane. Articolo 7 (Consiglio Direttivo) La prima riunione del Consiglio Direttivo che segue le elezioni è convocata e presieduta dal Consigliere neo eletto più anziano di età. I Consiglieri hanno l obbligo di intervenire alle riunioni del Consiglio direttivo, salvo le assenze previamente giustificate. L accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, attribuisce al Consiglio direttivo la facoltà di sollevare dall incarico, previa comunicazione scritta della decisione al consigliere interessato. Lo stesso avrà 30 giorni di tempo per presentare proprie controdeduzioni al Collegio dei Probiviri. In tal caso, così come in caso di dimissioni o altre indisponibilità, il Consiglio surroga il consigliere mancante con il primo dei non eletti, salvo quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del presente Regolamento. Il mandato del consigliere così subentrato scade comunque insieme a quello degli altri consiglieri. Nel caso in cui il numero di consiglieri scenda sotto la metà, l'intero Consiglio si considera decaduto e il Presidente di Volontarinsieme-CSV Treviso,

entro 21 giorni, convoca l Assemblea ordinaria dei soci per l elezione del nuovo Consiglio il cui mandato avrà scadenza triennale. Il Consiglio delibera con voto palese. Delibera con voto segreto per le questioni relative a persone o quando richiesto dalla maggioranza dei presenti. Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un altro consigliere Articolo 8 (Ufficio di Presidenza) L Ufficio di Presidenza assiste il Presidente nell esercizio delle sue funzioni. Le riunioni sono convocate per lettera, telefono, fax o e-mail dal Presidente di Volontarinsieme-CSV Treviso che le presiede. Nel caso si renda necessario o sia chiesto da uno dei presenti, il Segretario redigerà il verbale della riunione. In caso di assenza del Presidente la riunione è presieduta dal primo vice presidente. In caso di assenza del Presidente e del primo vice presidente, la riunione è presieduta dal secondo vice presidente. Articolo 9 (Collegio dei Revisori) Le riunioni del collegio sono convocate dal Presidente ogni qualvolta lo stesso o un altro Revisore lo ritenga necessario e, comunque, almeno ogni 90 giorni per controllare la contabilità e quando si debbano redigere i pareri da allegare ai bilanci preventivo e consuntivo. Le riunioni sono convocate per lettera, telefono, fax o e-mail dal Presidente. La validità della riunione si ha con la presenza di tutti i revisori effettivi, anche se non convocata formalmente. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti e con voto palese. Delibera con voto segreto quando richiesto dalla maggioranza dei presenti. Le riunioni vengono presiedute dal Presidente, supportato da un altro revisore con il compito di redigere i verbali. L accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, alle riunioni del Collegio, attribuisce allo stesso la facoltà di procedere alla sollevamento dall incarico, previa comunicazione scritta della decisione al revisore interessato. Lo stesso avrà 30 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni al Collegio dei Probiviri. In caso di assenze del componente individuato da Comitato di Gestione o Enti Locali, l'assenza sarà comunicata all'ente che ha effettuato la nomina per i provvedimenti necessari. In tal caso, così come in caso di dimissioni o altre indisponibilità, il Collegio surroga il revisore mancante con il supplente o, in subordine, con il candidato non eletto che abbia ottenuto più voti. Esauriti i supplenti ed i candidati non eletti, il Presidente di Volontarinsieme-CSV Treviso convoca entro 21 giorni l Assemblea ordinaria affinché ricostituisca il numero legale. La scadenza del mandato dei revisori così subentrati resta comunque quella originaria. Articolo 10 (Collegio dei Probiviri) Il Collegio dei Probiviri viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze fra Volontarinsieme-CSV Treviso e le Organizzazioni aderenti o queste fra loro. In particolare decide sull esclusione dei soci, sulla radiazione dei membri degli organi, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento, sull inosservanza delle delibere e su tutte le altre questioni ad esso riservate per legge, statuto o regolamento interno. Il Collegio si riunisce, tempestivamente, quando viene richiesta la sua decisione. La validità della riunione si ha con la presenza di tutti i Probiviri effettivi, anche se non convocata formalmente.

Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti e con voto palese; con voto segreto quando richiesto dalla maggioranza dei presenti. Le riunioni sono convocate per lettera, telefono, fax o e-mail dal Presidente che le presiede. Il Presidente è supportato da un altro proboviro effettivo con il compito di redigere i verbali. In caso a seguito di dimissioni o altre indisponibilità vengano meno alcuni componenti il Collegio, lo stesso surroga i probiviri mancanti con i supplenti o, in subordine, con i candidati non eletti che abbiano ottenuto più voti. Esauriti i supplenti ed i candidati non eletti, il Presidente di Volontarinsieme- CSV Treviso convoca entro 21 giorni l Assemblea ordinaria affinché ricostituisca il numero legale. La scadenza del mandato dei probiviri così subentrati resta comunque quella originaria. Articolo 11 (Gruppi di lavoro) Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi di lavoro per particolari aree tematiche. I componenti tali gruppi sono individuati dal Consiglio fra volontari ed esperti della materia. Spetta al Consiglio la revoca della nomina. Non hanno diritto ad alcun compenso per l opera prestata ma solo al rimborso delle spese come previsto dall art. 14 del presente Regolamento. Articolo 12 (rapporti con i Coordinamenti di Associazioni) Volontarinsieme-CSV Treviso può, con appositi accordi, regolare i rapporti con i Coordinamenti di Associazioni. Articolo 13 (Commissione CSV qualora sia ente gestore) Il Consiglio Direttivo di Volontarinsieme-CSV Treviso, qualora sia ente gestore del CSV, elegge fra i propri componenti i 5 consiglieri che, insieme al Presidente e al membro nominato dal Comitato di Gestione, comporranno la Commissione CSV. L accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, alle riunioni della Commissione, attribuisce alla stessa la facoltà di procedere alla sollevamento dall incarico, previa comunicazione scritta della decisione al componente interessato. Lo stesso avrà 30 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni al Collegio dei Probiviri. In caso di assenze del componente individuato dal Comitato di Gestione, l'assenza sarà comunicata al Co.Ge. stesso per i provvedimenti necessari. Articolo 14 (Rimborsi spese e assicurazione) Il rimborso delle spese, effettivamente sostenute per attività ed incarichi svolti per conto di Volontarinsieme-CSV Treviso ed opportunamente documentate, sarà corrisposto, ai componenti gli organi e i Gruppi di lavoro, nonché agli altri soggetti che siano invitati alle riunioni. Le spese di trasporto, sostenute qualora i soggetti suddetti utilizzino la propria auto, sono rimborsate con la seguenti modalità: 1/5 del costo al litro della benzina per ogni chilometro. I componenti gli organi di Volontarinsieme-CSV Treviso e i Gruppi di lavoro, se non già coperti in tal senso dall'associazione di appartenenza, sono assicurati a cura di Volontarinsieme-CSV Treviso per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell art. 4 della L. 266/91. Il Consiglio Direttivo delibera ed aggiorna periodicamente le modalità per rifondere gli eventuali danni occorsi al veicolo personale dei propri volontari, qualora utilizzato per attività ed incarichi svolti per conto di Volontarinsieme-CSV Treviso.

TITOLO II GESTIONE DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO Articolo 15 (Premessa) I seguenti articoli trovano applicazione nel caso Volontarinsieme-CSV Treviso sia l ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Treviso e per le attività del CSV stesso. Articolo 16 (Gestione del Centro di Servizio per il Volontariato) Volontarinsieme-CSV Treviso è l ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Treviso ed, in quanto tale: - è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di Centri di Servizio; indirizza le scelte con le quali il Centro di Servizio individua i fini da perseguire. Art. 17 (Dipendenti e collaboratori) Per il conseguimento dei propri fini Volontarinsieme-CSV Treviso, anche in qualità di ente gestore del Centro di Servizio può avvalersi di: - volontari; - giovani in Servizio Civile; - personale messo a disposizione dagli Enti Locali; - prestatori d opera professionali. Può altresì stipulare: - contratti di lavoro dipendente; - altri contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente La Commissione CSV individua il Direttore/Coordinatore che avrà il compito di: - curare i rapporti con il Comitato di Gestione e con gli altri Centri di Servizio; - pianificare e organizzare l attività del Centro di Servizio, coordinando il personale ed i volontari operanti; - ricercare e coordinare l attività di consulenti e specialisti esterni. Art. 18 (Incarichi professionali e acquisti di beni e servizi) Alla Commissione CSV spettano le scelte sugli incarichi professionali e sugli acquisti di beni e servizi. Per agevolare la funzionalità e l'efficacia delle attività svolte, la Commissione CSV può delegare tali decisioni al Presidente e prevedere che lo stesso sia coadiuvato da un dipendente. Nel provvedimento di delega sono fissati i limiti della stessa, nonché le modalità di attuazione e i controlli. Le deleghe debbono comunque riguardare la gestione ordinaria o determinate scelte operative, anche ripetitive, nell'ambito della programmazione e dei bilanci. Questi ultimi restano comunque di competenza della Commissione. Art. 19 (Rapporto con fornitori esterni) Ogni rapporto con fornitori esterni (per consulenze, approvvigionamento di beni e servizi, ecc) è instaurato solo in seguito ad una procedura che

consenta la comparazione di più offerte e la scelta di quella più vantaggiosa. I compensi ai docenti devono essere conformi alla qualifica professionale degli stessi e vanno parametrati ai massimali aggiornati stabiliti dal Fondo Sociale Europeo. Eventuali deroghe a tali procedure devono essere approvate e motivate dalla Commissione CSV. Art. 20 (Accesso agli atti interni) L accesso agli atti interni avviene sia nel rispetto del d.lgs 196/2003, sia del principio di trasparenza. Art. 21 (Erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato) Le modalità di erogazione dei contributi seguono i criteri generali di imparzialità, uguaglianza e trasparenza. In particolare, tale erogazione può avvenire: attraverso bandi preventivi; tramite "coprogettazione". Art. 22 (Bandi di finanziamento) I bandi di finanziamento sono predisposti dalla Commissione CSV sulla scorta delle indicazioni del Cons. Direttivo di Volontarinsieme-CSV Treviso. Quest'ultimo deve comunque ratificare il testo definitivo. In sede di predisposizione dei bandi occorre definire le modalità per la valutazione finale delle attività svolte, in termini di efficacia delle ricadute sul territorio. Andranno altresì precisate le risorse necessarie alla copertura dei costi di tale valutazione. Il bando dovrà definire limiti in riferimento ai seguenti elementi: - contributo complessivo massimo erogato (sia in termini di cifra assoluta, sia in termini di quota percentuale del costo totale del progetto); - percentuale di cofinanziamento a carico dell associazione proponente e/o dei relativi partners; - percentuale massima di costi per rimborsi ai volontari, risorse umane esterne e servizi acquistati da terzi. La titolarità e l effettiva realizzazione delle iniziative deve rimanere in capo alla associazione proponente e non può essere delegata a terzi. Nella valutazione dei progetti sarà premiante la valorizzazione delle reti e il coinvolgimento anche di partner diversi dalle OdV (APS e istituzioni pubbliche e private operanti nel territorio). L esame dei progetti avviene tramite specifiche Commissioni provinciali di valutazione della progettazione sociale. Le Commissioni sono composte nel rispetto della normativa vigente ed in modo da rispettare i seguenti criteri: - terzietà rispetto all oggetto della valutazione; - rappresentanza del territorio; competenza e conoscenza degli aspetti tecnico-procedurali. Art. 23 (Attività di "coprogettazione") Le attività di "coprogettazione" si basano sulla collaborazione tra i partecipanti e la Commissione CSV, che mantiene un ruolo attivo e determinante

nella progettazione e successiva gestione. Tramite tale attività possono essere erogate somme direttamente alle Organizzazioni di Volontariato in assenza di bando. La coprogettazione deve in ogni caso essere dettagliatamente programmata ed evidenziata separatamente in sede di bilancio preventivo, per la necessaria approvazione da parte del Comitato di Gestione. Art. 24 (Rendicontazione) Ciascun progetto sarà rendicontato: - alla Commissione CSV, che prende atto della documentazione e dei controlli effettuati, entro due anni dall'avvio; - almeno due volte l'anno sulla base delle direttive del Comitato di Gestione (in sede di rendiconto ed in sede di relazione semestrale).