DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



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Comune di Morciano di Romagna Provincia di Rimini DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA SEDUTA: PUBBLICA SESSIONE: STRAORDINARIA CONVOCAZIONE: 1 2 N. 25 IN DATA 04/06/2007 O G G E T T O REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEI CANI E GATTI - RINVIO. L anno duemilasette, il giorno quattro del mese di giugno, alle ore 21:00, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all appello nominale risultano i signori consiglieri: COGNOME E NOME PRES. ASS. COGNOME E NOME PRES. ASS. 1. CIOTTI GIORGIO Sì == 2. OTTAVIANI DANILO Sì == 10. CIOTTI LANFRANCO Sì == 3. SOPRANI SILVANO == Sì 11. PEDULLI SONIA == Sì 4. GENNARI FILIPPO Sì == 12. TURCI GIANCARLO Sì == 5. GOSTOLI MARIA ROSA Sì == 13. LIVERANI LUIGI EMILIO Sì == 6. CASADEI GIUSEPPE == Sì 14. AUTUNNO PIERLUIGI == Sì 7. MONTANI ENZO Sì == 15. ANDRUCCIOLI RENATA == Sì 8. ODDONE DAVID Sì == 16. GHIGI FILIPPO Sì == 9. MANCINI GIAMPIETRO Sì == 17. GARATTONI MARIO Sì == Presiede il Prof. GIORGIO CIOTTI, quale Sindaco. Partecipa alla seduta la Dott.ssa ANTONIETTA RENZI, Segretario, e ne cura la verbalizzazione (art. 97,4,T.U. 267/00). Fra gli assenti sono giustificati i signori: SOPRANI CASADEI PEDULLI AUTUNNO ANDRUCCIOLI. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i signori consiglieri: TURCI - GHIGI - GARATTONI. Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione, premettendo che, ai sensi dell art. 49 del T.U. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i relativi pareri: [ ] NON NECESSARI, in quanto mero atto di indirizzo; [x] il Responsabile del Servizio Attività Economiche - P.M., Dott. RUGGERO RUGGIERO, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere favorevole.firma il Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa ELENA MASINI, in ordine alla regolarità contabile [ ] ha espresso parere favorevole.. firma [x] non ha espresso alcun parere, non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata... firma

IL CONSIGLIO COMUNALE Relaziona l'assessore Gennari. VISTE: - la Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27, avente ad oggetto: "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina"; - la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5, avente ad oggetto: "Norme a tutela del benessere animale"; - la delibera Giunta Regionale n. 394 del 27 marzo 2006 avente ad oggetto: "Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 05/2005 relativa alla tutela del benessere animale"; RICHIAMATE: - la Legge 20 luglio 2004, n. 189; - la Legge 14 agosto 1991, n. 281; ATTESO che il Comune intende approvare il regolamento riguardante tutte le razze di cani e gatti che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale; DATO ATTO che risulta essere stato acquisito il parere favorevole del Dipartimento Sanità Pubblica, Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria di Rimini; RITENUTO di dover approvare il Regolamento in parola; DICHIARATA aperta la discussione: Intervengono il Sindaco Ciotti; Oddone, Consigliere di maggioranza; Liverani, Consigliere di opposizione. Al termine, il Sindaco Ciotti propone di rinviare il punto per maggiori approfondimenti. CON votazione palese che ha dato il seguente risultato: unanime e palese DELIBERA 1. di rinviare, per i motivi espressi in premessa, l'approvazione del Regolamento Comunale sulla tutela di cani e gatti, allegato al presente atto.

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA Provincia di Rimini REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEI CANI E GATTI INDICE ART. 1 - Ambito di applicazione ART. 2 - Detenzione ART. 3 - Maltrattamento ART: 4 - Divieto di abbandono. Casi di rinuncia alla proprietà ART.5 - Avvelenamento ART. 6 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati ART. 7 - Accesso ai giardini, parche ed aree pubbliche ART. 8 - Accesso negli esercizi pubblici ART. 9 - Obbligo di raccolta degli escrementi ART. 10 - Tutele dall'aggressività esaltata dei cani ART. 11 - Definizione dei termini usati nel presente titolo ART. 12 - Colonie feline ART. 13 - Alimentazione dei gatti ART. 14 - Sanzioni ART. 15 - Vigilanza ART. 16 - Incompatibilità, rinvio ed abrogazione di norme.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEI CANI E GATTI Art. 1- Ambito di applicazione. 1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le razze di cani e gatti che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale. Art. 2- Detenzione 1. Chi tiene un cane e gatto dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela. 2. Gli stessi, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. 3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di cani e gatti, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono. 4. A tutti i cani e gatti di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. In particolare, chi detiene un cane dovrà consentirgli ogni giorno l opportuna attività motoria. Sono esclusi da quest ultima disposizione coloro che custodiscono i cani in spazi sufficienti a garantire l adeguato movimento e coloro che possiedono animali le cui caratteristiche comportamentali e di salute psicofisica impediscono o rendono problematiche le uscite dagli spazi che frequentano abitualmente 5. E vietato lasciare il proprio cane incustodito e libero di vagare sul suolo pubblico o spazio aperto al pubblico, anche se munito di apposita museruola 6. E vietato detenere cani senza fornire loro protezione adeguata dalle avversità climatiche ed atmosferiche: la corretta custodia in spazi privati aperti deve essere garantita mediante recinzioni che tutelino il benessere degli animali e la sicurezza pubblica. La superficie recintata, qualora non sia dotata di idonei ripari, deve essere provvista di parte coperta e di sottostante cuccia/e rialzata/e dal suolo, costruita/e in modo tale da risultare rialzata da terra, sufficientemente coibentata/e, impermeabile/i all acqua piovana e di dimensioni adeguate alla mole degli animali. La cuccia non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell animale.. Qualora singoli soggetti siano tenuti alla catena, quest ultima deve essere di lunghezza minima di metri 4 assicurata mediante anello scorrevole a cavo aereo di almeno metri 3, posizionato ad almeno metri 2 di altezza dal terreno. I cani tenuti a catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la cuccia, ed i contenitori dell acqua e del cibo e devono disporre di tutto lo spazio consentito dalla lunghezza del cavo e della catena senza alcun impedimento. In tal senso l area di pertinenza dovrà essere sgomberata da ogni ostacolo che possa rappresentare un pericolo per il libero movimento dell animale. La catena dovrà essere munita di moschettoni rotanti ad entrambe le estremità.

7. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane al di sotto ai due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante. 8. Chi contravviene alla presente disposizione è passibile della seguente sanzione amministrativa: da euro 25,00 a euro 150,00 con pagamento entro 60 gg. di euro 50,00 Art. 3 - Maltrattamento. 1. E vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti di cani e gatti e che contrasti con le vigenti disposizioni. 2. E vietato tenere i cani e gatti in spazi angusti e/o privi dell acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. 3. E vietato tenere cani e gatti in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. 4. E vietato isolare cani e gatti in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all interno dell appartamento. 5. E vietato detenere gli stessi in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure. 6. E vietato addestrare cani e gatti ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. 7. E vietato utilizzare i medesimi per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali. 8. E vietato trasportare o detenere cani e gatti, per qualsiasi periodo di tempo, nei cofani posteriori chiusi e privi di area e luce delle auto 9. E vietato trasportarli in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. 10. E vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento. 11. Chi contravviene alla presente disposizione è passibile della seguente sanzione amministrativa: da euro 100,00 a euro 500,00, con pagamento entro 60 gg. di euro 166,67 Art. 4 Divieto di abbandono. Casi di rinuncia alla proprietà 1. E severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di cane e gatto in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. 2. E fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti. 3. Al fine di evitare fenomeni di abbandono e di randagismo, il proprietario, solo se per gravissimi motivi, documentalmente comprovati, è impossibilitato a mantenere l animale presso di sé, può inoltrare al Comune una richiesta di rinuncia, fornendo le generalità, i dati informativi sull animale e le motivazioni, causa della rinuncia. Se la rinuncia verrà accettata, la titolarità, previo pagamento da parte del rinunciante, salvo il solo caso di difficoltà economiche, dei costi di sterilizzazione e di mantenimento dell animale fino ad eventuale adozione avvenuta, verrà assunta dal Comune che provvederà alla collocazione dell animale presso una struttura convenzionata. 4. Chi contravviene alla presente disposizione è passibile della seguente sanzione amministrativa: da euro 100,00 a euro 500,00, con pagamento entro 60 gg. di euro 166,67

Art. 5 - Avvelenamento. 1. E severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere cani e gatti, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali. 2. I medici veterinari, privati o operanti all interno dell Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati. 3. Chi contravviene alla presente disposizione è passibile della seguente sanzione amministrativa: da euro 100,00 a euro 500,00, con pagamento entro 60 gg. di euro 166,67 Art. 6- Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati. 1. E fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, senza la mamma, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell accattonaggio. 2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno ricoverati presso le apposite Strutture di ricovero 3. Chi contravviene alla presente disposizione è passibile della seguente sanzione amministrativa: da euro 50,00 a euro 300,00, con pagamento entro 60 gg. di euro 100,00 Art. 7 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche. 1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore non è consentito l accesso alle aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. 2. E fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio. 3. Qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori e/o siano a rischio aggressività, è obbligatorio utilizzare sia il guinzaglio che la museruola 4. E vietato l accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto. 5. Chi contravviene alla presente disposizione è passibile della seguente sanzione amministrativa: da euro 25,00 a euro 150,00, con pagamento entro 60 gg. di euro 50,00

Art. 8 Accesso negli esercizi pubblici. 1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle norme esistenti. 2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. 3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all interno dell esercizio stesso. 4. Chi contravviene alla presente disposizione è passibile della seguente sanzione amministrativa: da euro 25,00 a euro 150,00, con pagamento entro 60 gg. di euro 50,00 Art. 9 Obbligo di raccolta degli escrementi. 1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. 2. L obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell intero territorio comunale. 3. I proprietari e/o detentori di cani con l esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi atto a ripristinare l igiene del luogo. 4. Chi contravviene alla presente disposizione è passibile della seguente sanzione amministrativa: da euro 25,00 a euro 150,00, con pagamento entro 60 gg. di euro 50,00 Art.10 Tutele dall aggressività esaltata dei cani 1. Per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica l ordinanza del ministero della salute del 12.12.2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali Art. 11- Definizione dei termini usati nel presente titolo. 1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti. 2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. Art. 12 Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I comma dell articolo 638 del Codice Penale. 2. Le colonie feline che vivono all interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute. Art. 13 Alimentazione dei gatti. 1. Coloro che alimentano i gatti sono obbligati a rispettare le norme per l igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. 2. Chi contravviene alla presente disposizione è passibile della seguente sanzione amministrativa: da euro 25,00 a euro 150,00, con pagamento entro 60 gg. di euro 50,00 Art. 14- Sanzioni. 1. Per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le già menzionate sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia. Art. 15- Vigilanza. 1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e le Guardie Ambientali Volontarie. Art. 16- Incompatibilità, Rinvio ed abrogazione di norme. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali. 2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla L.R. 27/00 e ss.mm. ed alle altre disposizioni normative vigenti in materia 3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 gg. dalla data di pubblicazione all Albo Pretorio comunale, da effettuarsi dopo la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE f.to Prof. GIORGIO CIOTTI IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott.ssa ANTONIETTA RENZI PUBBLICAZIONE In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000). Morciano di Romagna, li L ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO f.to VERA MANCINI ATTESTAZIONE Il sottoscritto, visti gli atti d ufficio, attesta che la presente deliberazione: è stata pubblicata mediante affissione all Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, senza reclami (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000); è divenuta esecutiva: [ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. 267/2000); [x] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). Morciano di Romagna, li L ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO f.to VERA MANCINI