STATUTO ASSOCIAZIONE CORTE DEI MIRACOLI Centro Culture Contemporanee



Documenti analoghi
MODELLO STATUTO ONLUS. scarica in formato word usobollo

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

- Sig. Pasquale Di Carlo nato a Sante Marie (AQ)il 20/04/1953 residente a Roma Via Giusto Fontanini 5 codice fiscale dcrpql53d20i326d;

STATUTO SOCIALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EVEREST VOLLEY

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO Art.1 Costituzione e sede Art.2 Oggetto e scopo Art.3 Patrimonio ed entrate dell Associazione

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO. dell ASSOCIAZIONE GABRIELLA DE MAIO ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

Associazione Culturale Enrico De Stefani

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO Professioni Intellettuali Unite (PIU )

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

Ibex Fotonatura Piemonte STATUTO. TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO Articolo 1. Articolo 2

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO ASSOCIAZIONE ASSOLO

STATUTO DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE NON COMMERCIALE SENZA FINI DI LUCRO.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

L associazione ha sede in Ancona, via Brecce Bianche, presso il Dipartimento di Scienze dei Materiali e della Terra dell Università.

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO GRUPPO FRIULANO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA GRUPPO FRIULANO CONDUTTORI CANI DA TRACCIA S T A T U T O

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

Associazione Vittorino Chizzolini Cooperazione Internazionale - ONLUS

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

CANTIERI CULTURALI CREATIVI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

L'associazione ha sede in Via della Salute 81, Bologna e ha durata illimitata.

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

E costituita il giorno l Associazione Universitaria denominata DISMI SQUAD, con sede legale in

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA CLINICA

S T A T U T O. notaio P.Di Simone Allegato "A" all'atto 32316/12237 Art. 1) E' costituita l'associazione "LIVIA - Onlus", organizzazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE RASMUS. E costituita l Associazione culturale denominata RASMUS con sede

Associazione Musicale Coro Polifonico Andrea Gabrieli STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MED

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro GLI AMICI DI LUCA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

STATUTO. "PENTAPOLIS - Associazione per la Responsabilità Sociale - ONLUS"

Atto costitutivo della Associazione Culturale Società di Danza Bolognese.

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO Dicembre 2004 pag. 1

STATUTO ARTICOLO 1 Costituzione E' costituita, con durata illimitata, l'associazione "FEDERLAZIO SOLIDARIETA' Organizzazione non lucrativa di Utilità

Statuto Associazione Vivi il Montestella

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

Transcript:

STATUTO ASSOCIAZIONE CORTE DEI MIRACOLI Centro Culture Contemporanee Sede legale: Via Roma, 56 53100 Siena. 1. Oggetto e scopo L associazione denominata Corte dei Miracoli (Centro di Culture Contemporanee) è autonoma, pluralista, apartitica, antifascista e non ha finalità di lucro. È un associazione di promozione sociale che si richiama alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Opera in campo sociale, culturale, artistico e formativo allo scopo di diffondere una cultura di pace, di socialità, di solidarietà, e in difesa dei diritti umani. E' ispirata ai principi della democrazia e si richiama ai valori della tolleranza, della fratellanza, della mutualità e della interazione tra diversi, per la piena valorizzazione di ogni singolo individuo attraverso l'utilizzo, la progettazione e la sperimentazione di tutte le molteplici forme di espressione artistica, culturale e sociale. La Corte dei Miracoli promuove e persegue prevalentemente finalità di solidarietà' sociale, si impegna per l'affermazione di una cultura non violenta e di pace, per la risoluzione pacifica dei conflitti allo scopo di concorrere alla realizzazione di una società pacifica, solidale e multietnica. In quanto forma auto-organizzata della società civile, nella sua soggettività ed autonomia politica, ricerca sui temi in oggetto un ampio e costante confronto con gli Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Afferma questi valori attraverso il proprio concreto impegno sul territorio, organizzando attività di promozione, convegni, dibattiti, seminari, corsi di formazione sui temi della pace, dei diritti, della solidarietà della comunicazione e interazione tra culture diverse. Interviene per prevenire, combattere e risolvere problemi quali l'emarginazione, l'esclusione sociale di portatori di handicap psicologici, mentali e fisici e di qualunque altra categoria di soggetti disagiati. Sono settori prioritari di iniziativa e di intervento dell'associazione: - la difesa, la valorizzazione e lo sviluppo delle forme associative ed in particolare dell'aggregazione dei giovani, degli anziani e delle categorie disagiate; - la collaborazione e il confronto con altre forme di associazionismo locale, nazionale ed internazionale nella prospettiva dell' interscambio culturale; - la salvaguardia, il recupero, la valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e ambientale ed il riutilizzo a scopo sociale e di produzione culturale degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo; - l intervento per favorire e promuovere, attraverso le attività artistiche e creative, l integrazione delle persone e in particolare di quelle in condizioni di disagio; - l intervento per favorire e promuovere, attraverso varie forme e attività artistiche, la creatività giovanile; - l azione tesa a favorire, mediante un impegno quotidiano, l affermazione dei diritti e la tutela delle fasce più deboli della popolazione, la lotta all emarginazione, alla solitudine e al disagio; - l azione volta a dare spazio ad associazioni e gruppi che svolgono attività sociali, culturali, artistiche e creative che si riconoscono nelle finalità espresse nel presente statuto allo scopo di diffondere la cultura della pace, della solidarietà e della tutela delle minoranze creando attraverso le attività da loro svolte, luoghi di socializzazione e confronto sui temi statutari; - l intervento volto a favore la diffusione e lo sviluppo di tutte le forme espressive, in particolare del cinema, del video, del teatro, della musica, della danza, dell espressione corporea, della scrittura, della poesia, delle arti visive, dei beni culturali, della pittura e della fotografia;

- la comunicazione, l informazione, l emittenza radiotelevisiva, le attività radiofoniche; - le attività di ricerca, educative e formative in prevalenza sui temi della pace e della non violenza; - le attività di insegnamento di lingua e cultura italiana per stranieri; l organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento, formazione ed informazione rivolti al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado; - lo sviluppo delle nuove tecnologie multimediali; la promozione di viaggi intesi come esperienza conoscitiva di incontro e di interscambio culturale con altri popoli; - gli scambi internazionali per il confronto tra culture ed esperienze diverse, la promozione di una diplomazia di pace e la cooperazione tra i popoli; interventi sociali tesi a favorire l emancipazione culturale ed artistica delle persone svantaggiate; - l elaborazione e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all intolleranza, al disagio, all emarginazione, attraverso la promozione di progetti e servizi rivolti a comunità e persone che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale e di affermazione di diritti. Per la realizzazione dei propri scopi e dei fini istituzionali, l associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. È ammessa, nei casi di necessità, l assunzione di lavoratori dipendenti o il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo, ferma restando la prevalenza del lavoro prestato in forma volontaria, libera e gratuita. Per il perseguimento delle sue finalità la Associazione Corte dei Miracoli può, fra l'altro: promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi istituzionali. 2. Patrimonio ed risorse economiche dell'associazione. Il patrimonio dell'associazione e' costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché da avanzi netti di gestione. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate: - versamenti effettuati dai soci che aderiscono all'associazione; - redditi derivanti dalla gestione del suo patrimonio; - introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività; - finanziamenti di enti pubblici e/o privati; - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzati al finanziamento dell associazione. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione. L'adesione all associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla sopraddetta quota associativa annua. E' comunque nella facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per statuto. I versamenti sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento cessazione o estinzione dell'associazione, può, pertanto, darsi luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione ulteriore e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne' per successione a titolo particolare, ne' per successione a titolo universale. 3. Soci e relativo regolamento di associazione L'adesione all'associazione avviene attraverso la sottoscrizione della quota sociale; e' a tempo indeterminato e non può essere disposta per un "periodo temporaneo". La categoria dei soci e' unica ed il numero degli stessi illimitato. Ad ogni associato sono attribuiti pari diritti e pari

doveri. Ogni associato ha diritto a partecipare a tutte le manifestazioni e le attività dell associazione. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiorenne il diritto di voto nell'assemblee indette per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per l approvazione del rendiconto consuntivo e di quello preventivo. Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione, accettando e condividendo i principi fondanti e gli scopi che l associazione si è data con il presente statuto, indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso ed identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica. I soci sono tenuti a collaborare, attraverso le attività artistiche culturali e sociali - alla realizzazione degli obiettivi e delle finalità previsti dallo statuto; - a realizzare gratuitamente a beneficio della Corte dei Miracoli almeno una attività all'anno, del proprio settore, o se associazione una attività istituzionale a scopo sociale o di solidarietà; - a mantenere l ammontare delle quote di iscrizione ai corsi effettuati entro livelli inferiori ai prezzi di mercato; - a garantire l'accesso gratuito ai propri corsi almeno ad una persona svantaggiata e meno abbiente; - a collaborare alle attività sociali e culturali che coinvolgono portatori di handicap mentali, fisici e psichici ed altri soggetti svantaggiati. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la propria volontà di recedere dal novero dei soci dell'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso, previa deliberazione del comitato direttivo. L'esclusione ha effetto dal decimo giorno successivo alla notifica all interessato del procedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione viene deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni della propria esclusione, egli potrà adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto. In tal caso, l'efficacia della deliberazione di esclusione e' sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso. 4. Organi dell'associazione Sono organi dell'associazione: a. b. l'assemblea dei soci; il consiglio direttivo; c. il presidente del consiglio direttivo; d. e. il vice presidente del consiglio direttivo; il Consigliere segretario del consiglio direttivo; f. il Consigliere Tesoriere; a. Assemblea L'assemblea e' composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre: - provvede alla nomina del consiglio direttivo che, al suo interno, eleggerà il presidente, il vice presidente, ed il tesoriere; - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione; - delibera sulle modifiche al presente statuto; - approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della associazione; - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, nonché la devoluzione del suo patrimonio a fini di utilità sociale. L'assemblea e' convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti. L'assemblea deve essere convocata tramite avviso affisso nella sede ed in un luogo accessibile a tutti i soci, entro 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. L'avviso dovrà contenere gli argomenti all ordine del giorno, il luogo, il mese, il giorno e l'ora della prima convocazione ed eventualmente della seconda, che dovrà essere fissata ad almeno mezz'ora dalla prima.

L'assemblea generale e' valida e può deliberare, in prima convocazione, qualora sia presente la meta' più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea, regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione e qualunque sia l'argomento dell'ordine del giorno, delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente presiede l'assemblea. Il Segretario del Consiglio funge da segretario dell'assemblea. Al presidente spetta di constatare, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, il numero dei soci presenti, il numero dei voti validi e poi di proclamare i risultati delle votazioni. I lavori sono riportati in un processo verbale che verrà firmato dal presidente e dal segretario e sarà tenuto a disposizione dei soci che ne fanno richiesta. b. Il Consiglio Direttivo L'associazione e' amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 5 (cinque) membri, compresi il presidente, il vice presidente e il tesoriere. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il segretario. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. I componenti durano in carica cinque anni, sono esonerati da prestare cauzione e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. Il consiglio direttivo dovrà essere convocato dal Presidente almeno una volta a semestre o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti. Ciascun consigliere deve essere avvisato della convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza nei quali il termine potrà essere abbreviato. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. c. Il Presidente Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale della associazione. Al presidente spetta la firma sociale. Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. Il presidente riferisce al consiglio direttivo circa l'attività compiuta nell'ordinaria amministrazione dell'associazione. Può, in casi eccezionali o di urgenza, compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tale caso, deve convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato nel più breve tempo possibile. Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo ed il comitato esecutivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, veglia e garantisce il buon andamento dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto sull attività di gestione della associazione da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo e poi all'assemblea. Provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Associazione, può stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, associazioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Associazione. d. Il Vice Presidente Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

e. Il Segretario del Consiglio Direttivo Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e della Assemblea, tiene i libri dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee. In sua assenza ne assume le funzioni un consigliere designato dal consiglio. f. Il Tesoriere Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto accompagnato da idonea relazione contabile. Assicura la conservazione per almeno tre anni della documentazione relativa alle risorse economiche della associazione. 5. I libri dell'associazione Oltre la tenuta dei libri prescritti per legge, l'associazione tiene i verbali delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e il libro degli aderenti all'associazione. 6. Il bilancio Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo e' convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre alla approvazione dell'assemblea. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo e' convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre alla approvazione dell'assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura. 7. Gli avanzi di gestione All'associazione e' vietato distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di investire e impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 8. Scioglimento, cessazione, estinzione In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con uguale o simile statuto e in generale per scopi di utilità sociale. 9. Clausola compromissoria Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Siena. 10. Legge applicabile Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.