COMUNE DI MONTIRONE Provincia di Brescia REGOLAMENTO COMUNALE PER La disciplina DEL Commercio su aree pubbliche [art. 27 co.1, lett. d) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114] Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 05/08/2008
Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dai: D.Lgs. 21/03/98 n. 114 L.R. 21/3/2000 n. 15 e successive modifiche con L.R. 31/03/2008 n. 8 ART. 1 DEFINIZIONE Per mercato si intende l area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzati o meno e destinati all esercizio dell attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l erogazione di pubblici servizi. Il presente regolamento disciplina l attività di commercio su area pubblica al mercato settimanale del Lunedì ai sensi del D.Lgs 21.03.98 n.114, della L.R. 21/3/2000 n. 15 e della programmazione del commercio su area pubblica. ART. 2 LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO Il mercato è settimanale ed ha luogo nel giorno di LUNEDI e si svolge in Piazza Manzoni nell'ambito dell'area definita dalla planimetria allegata, o visionabile presso l'ufficio sportello unico attività produttive. Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo viene ugualmente effettuato, ad eccezione dei seguenti giorni: 1 Gennaio, Lunedì di Pasqua, 25 e 26 Dicembre. L orario di vendita è il seguente: Orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale: h. 6.30 Orario entro il quale deve essere occupato il posteggio : h. 8.00 Orario entro il quale deve essere liberato il posteggio: h. 14.00 ART. 3 DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA La dimensione dei singoli posteggi non potrà essere aumentata salvo i casi di effettiva e comprovata necessità attinenti esclusivamente alle caratteristiche dell automezzo. L aumento delle dimensioni del posteggio dovrà essere preventivamente autorizzato dall Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive. A tal fine il titolare del posteggio dovrà presentare domanda scritta all Ufficio Attività Produttive, il quale rilascerà l autorizzazione richiesta una volta acquisito il parere favorevole del Comando di Polizia Locale. L ampliamento del posteggio non deve compromettere la sicurezza all interno del mercato e comunque deve essere mantenuto uno spazio di mt. 0,50 tra i posteggi. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato, l operatore commerciale persona fisica o società di persone, può avere in concessione massimo due posteggi. I posteggi sono interessati dalla seguente suddivisione merceologica come da planimetria allegata: 1
Dal n.1 al n.16 e il n. 24 riservati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare; Il n. 17 Produttore agricolo Dal n. 18 al n. 23 riservati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare; ART. 4 MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco. ART. 5 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dalla Amministrazione Comunale. ART. 6 NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dalla Amministrazione Comunale che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato. In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni: - i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, nè occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale; - le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,00; - è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purchè sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio; - esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato; - il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti; - il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro e rifiuti. 2
ART.7 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI I posteggi liberi sono assegnati con le modalità previste dall art.5 della L.R. 15/00. I soggetti già titolari di posteggio, preliminarmente all avvio della procedura di cui all art.5 della L.R.15/00 possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli liberi da assegnare. In tal caso il soggetto dovrà rinunciare al posteggio di cui è già titolare. ART. 8 PRESENZE Trascorso l'orario fissato dall art. 2, l Amministrazione Comunale, procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria. Conclusa la giornata di mercato si procederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare: - le assenze dei titolari di posteggio; - le presenze dei partecipanti alla" spunta" ai fini dell' aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità; - ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato controllo del mercato nella giornata in questione. ART. 9 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO Ai titolari di posteggio sarà rilasciata apposita autorizzazione per il commercio su area pubblica con valenza di atto per la concessione di occupazione di suolo pubblico. Il provvedimento ha durata decennale ed è rinnovabile con semplice comunicazione dell interessato, corredata di autocertificazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi previsti per l esercizio dell attività. ART. 10 CANONE PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI Il concessionario è tenuto al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche calcolato sulla base delle tariffe vigenti. Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per l operatore del mercato l interdizione alle aree mercatali; per poter accedere al mercato l operatore dovrà esibire la ricevuta di versamento agli Agenti di Polizia Locale addetti alla vigilanza. ART. 11 3
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00, sono giornalmente assegnati agli operatori presenti titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 lettere a-b D.lgs n. 114, che vantino il maggior numero di presenze sul mercato. In caso di parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese. L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore ai sei mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria. ART. 12 SOSPENSIONE DELL AUTORIZZAZIONE In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell attività di vendita per un periodo superiore a venti giorni di calendario. Si considerano di particolare gravità: a. Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali; b. L abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata; c. Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. ART. 13 REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE L autorizzazione è revocata: a. Qualora il titolare non inizi l attività entro sei mesi dalla data dell avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b. Nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio. L operatore decade dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (n.18 assenze) salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Per l esercizio di un attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza è ridotto in proporzione alla durata dell attività (n.9 assenze); c. Nel caso in cui il titolare del posteggio non risulti più in possesso dei requisiti di cui all art.5 comma 2 del D.Lgs.114/98; d. Nel caso in cui l imprenditore agricolo perda la relativa qualifica; e. Qualora nel caso di subingresso mortis-causa il subentrante non comunichi il subingresso entro un anno. ART. 14 SCAMBIO DI POSTEGGIO Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l espresso consenso dell Amministrazione Comunale. 4
L istanza deve essere presentata da entrambi gli operatori interessati; dalle stesse deve risultare l accordo tra le parti, la rinuncia al posteggio in precedenza assegnato e l indicazione del nuovo posteggio. Il Settore Attività Produttive, di concerto con il Comando di Polizia Locale, verificate le necessarie compatibilità, anche in relazione alla suddivisione del mercato nei settori merceologici, può accogliere la domanda provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati. ART. 15 SUBINGRESSO Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purchè quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 114. La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta all Ufficio Sportello Unico Attività Produttive e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta. Il subentrante deve comunicare l avvenuto subingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 gg in caso di comprovata necessità. Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno della morte del dante causa. Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività. ART. 16 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI Ai produttori agricoli, muniti di regolare autorizzazione di cui alla Legge 59/63, sono riservati, di norma ai margini del mercato, numero 01 posteggio dato in concessione per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita. ART. 17 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROVVISORIAMENTE LIBERI SPUNTA I posteggi riservati agli imprenditori agricoli, che nel giorno di svolgimento del mercato non vengono utilizzati dagli aventi diritto, possono essere occupati, solo per il giorno di svolgimento del mercato, da operatori spuntisti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, che vantino il più alto numero di presenze sul mercato. L assegnazione avviene seguendo l ordine della cosiddetta graduatoria degli spuntisti. In caso di parità di numero di presenze, nell assegnazione del posteggio si fa riferimento all anzianità di iscrizione al registro imprese. L operatore che non accetta il posteggio disponibile o vi rinuncia dopo l assegnazione non viene considerato presente ai fini dell aggiornamento della graduatoria degli spuntisti. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Locale, che provvede altresì ad aggiornare la graduatoria. 5
Per poter partecipare alle operazioni di spunta è necessario inoltrare domanda al Comando Polizia Locale, allegando copia della comunicazione di cui all art.4 comma 2 del D.Lgs.228/2001. La partecipazione al mercato in qualità di spuntista potrà avvenire decorsi 15 giorni dalla data di presentazione della domanda. I posteggi non utilizzati vengono assegnati in via provvisoria agli operatori su aree pubbliche che concorrono alle operazioni di spunta. ART. 18 RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO Qualora si proceda alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente e/o al trasferimento dell' intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità: 1. anzianità storica di presenza sul mercato; 2. anzianità di iscrizione al registro imprese Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del mercato, al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori. ART.19 NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA I titolari di posteggio, durante lo svolgimento dell attività di vendita dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni: a. Non occupare una superficie maggiore di quella autorizzata, né occupare con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale. b. Mantenere libero da ingombri e attrezzature il passaggio tra un banco e l altro che deve essere di mt. 0,50. c. Ogni operatore è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l intera durata del mercato fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per i quali può allontanarsi dal mercato anche prima della fine dello stesso. d. Lasciare libero da ingombri e rifiuti il posteggio alla fine del mercato. e. E consentito l uso di apparecchi per l ascolto di musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori, purché il volume delle apparecchiature sia minimo e non arrechi disturbo ai titolari dei posteggi adiacenti; f. E vietata l esposizione o la vendita di armi, esplosivi od oggetti preziosi, fatta salva la ferramenta per quanto riguarda la coltelleria; g. E vietato vendere in forma ambulante bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all art.176, comma 1 del regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 06.05.1940 n.635 e successive modificazioni. h. Il titolare ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività purché nell ambito della suddivisione merceologica di cui ai precedenti artt. 2 e 3. Nei posteggi riservati al settore merceologico non alimentare è possibile effettuare la vendita di tutti i prodotti del settore non alimentare, ad esclusione di quelli previsti dall art.30 punto 5 del D.Lgs.114/98. Nell area riservata alla vendita di prodotti non alimentari è espressamente vietato porre in vendita prodotti alimentari, piante e fiori, così come nell area riservata alla vendita di prodotti alimentari è vietato porre in vendita prodotti non alimentari. 6
ART. 20 PUBBLICITA DEI PREZZI I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore, è sufficiente l utilizzo di un solo cartello indicatore. Sono esclusi dall obbligo di cui al comma precedente, i prodotti sui quali il prezzo di vendita al pubblico si trovi già impresso all origine in modo chiaramente leggibile. L operatore è comunque tenuto a rispettare le disposizioni sulle vendite straordinarie stabilite dalla L.R.22/00 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 21 OBBLIGO DI ESIBIRE L AUTORIZZAZIONE L operatore ha l obbligo di esibire l autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Ogni operatore è altresì obbligato ad esporre in modo ben visibile al pubblico la tabella rilasciata dal Comando Polizia Locale, riportante il numero e l esatta metratura del posteggio. ART. 22 NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA Nello svolgimento del mercato devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienicosanitario previste dalle norme legislative e regolamentari in vigore. ART. 23 SANZIONI Il commercio su aree pubbliche senza l autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall art. 29 co. 1 del D.Lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2582,28 a 15493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall art. 29 co. 2 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 a 3098,74: a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati; b) esercitare il commercio itinerante o la vendita effettuata dai produttori agricoli nell area mercatale o nel raggio di m. 500 ; c) cedere a terzi l uso totale o parziale del proprio posteggio d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa 7
Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 51,65 a 309,87; a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato ; b) sostare nell area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato ; c) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento ; d) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell orario prestabilito ; e) non esibire l autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza ; f) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto ; g) lasciare il posteggio incustodito ; h) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo ; i) lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio; j) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un altezza inferiore a m.2 ; k) non arretrare eventuali barriere laterali di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso ; l) distanziare la struttura espositiva a meno di 50 cm dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita ; m) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe e comunque non superiori ai limiti di legge; n) non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico da parte dei produttori agricoli. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,82 a 154,94. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni. Due violazioni alle norme punite ai sensi dei precedenti commi ripetute nell arco di 5 anni comportano l applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell attività di vendita fino ad un massimo di 2 giornate di mercato da computare, a tutti gli effetti, come assenze. ART. 24 SOSPENSIONE DELL AUTORIZZAZIONE In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell attività di vendita per un periodo superiore a venti giorni di calendario. Si considerano di particolare gravità: a. Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali; b. L abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata; c. Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 8
ART. 25 REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE L autorizzazione è revocata: a. Qualora il titolare non inizi l attività entro sei mesi dalla data dell avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b. Nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio. L operatore decade dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (n.18 assenze) salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Per l esercizio di un attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza è ridotto in proporzione alla durata dell attività (n.9 assenze); c. Nel caso in cui il titolare del posteggio non risulti più in possesso dei requisiti di cui all art.5 comma 2 del D.Lgs.114/98; d. Nel caso in cui l imprenditore agricolo perda la relativa qualifica; e. Qualora nel caso di subingresso mortis-causa il subentrante non comunichi il subingresso entro un anno. ART. 26 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 114/98, alla L.R. 15/00 ed alle direttive Regionali in materia di programmazione del commercio su aree pubbliche. ART.27 ABROGAZIONE Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/11/2001 9