CTSS PC Prot. n. 38/2016 Ai Sindaci componenti della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Piacenza

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CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE e SANITARIA DELLA PROVINCIA di PIACENZA CTSS PC Prot. n. 38/2016 Ai Sindaci componenti della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Piacenza Al Presidente della Provincia di Piacenza Al Direttore Generale dell Azienda USL di Piacenza LORO SEDI OGGETTO: Tavolo Concertazione Politiche Abitative: Trasmissione della proposta di criteri e durata della sospensione transitoria degli effetti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 894 del 13 giugno 2016 relativamente ai requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) Come introdotto nella trattazione del tema in oggetto e di cui al Punto 2 Odg della recente Seduta CTSS PC del 16 c.m. (Tavolo di TAVOLO CONCERTAZIONE POLITICHE ABITATIVE Approvazione degli indirizzi per l'attuazione della Delibera Regionale n. 894/2016 avente ad oggetto: "Determinazione dei requisiti economici per l'accesso e la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e delle modalità per il calcolo e l'applicazione dei canoni ERP") la Delibera di Giunta Regionale n. 894 del 13 giugno 2016 determina i requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) nonché le modalità di calcolo e l'applicazione dei canoni. Relativamente alla determinazione dei canoni ERP, la Regione ha successivamente comunicato che la Giunta Regionale avrebbe deliberato (entro il 15 dicembre 2016) un atto di posticipazione applicativa al 1 luglio 2017 riferita specificatamente al calcolo dei canoni ERP. Pertanto, nel periodo 1 gennaio 30 giugno 2017 i canoni verranno calcolati con il precedente ed attualmente vigente metodo riferito all'attestazione ISEE dell'anno in corso. Relativamente invece alla disciplina stabilita dalla Delibera in merito al requisito del reddito del nucleo avente diritto, sia per l'accesso che per la permanenza, la Regione ha stabilito che gli stessi sono immediatamente applicabili. In considerazione della necessità di una gestione equa e sostenibile della fase transitoria così da non penalizzare ingiustamente quei nuclei assegnatari che versano in condizioni di particolare fragilità e vulnerabilità e/o quei nuclei il cui valore ISEE o di patrimonio mobiliare superi di poco i valori previsti per la permanenza, si trasmette in visione, come annunciato in esito alla Seduta CTSS PC del 16 dicembre 2016, la proposta di criteri e di durata della sospensione transitoria degli effetti di cui alla Delibera di Giunta

CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE e SANITARIA DELLA PROVINCIA di PIACENZA Regionale n. 894 del 13 giugno 2016 relativamente ai requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Il testo della proposta è stato rivisto e integrato con le risultanze condivise delle osservazioni formulate e dei contributi emersi (vedi sezioni in grassetto sottolineato del testo in Appendice 1) nella CTSS PC del 16 c.m. durante la trattazione del Punto 2 Odg soprarichiamato. In considerazione dell urgenza dell adozione da parte dell Assemblea dei Sindaci di indirizzi nel merito, giustificata dalla necessità di contenere i possibili effetti distorsivi nei confronti di oggettive situazioni di vulnerabilità e fragilità sociale quali risultanti da una mera applicazione dei nuovi parametri previsti dalla normativa, si chiede cortesemente a Codesti Sindaci di fare pervenire eventuali ulteriori osservazioni e proposte di integrazione tramite e-mail contestualmente ai seguenti recapiti: ctsspc@comune.fiorenzuola.pc.it (Segreteria Organizzativa e Amministrativa CTSS PC) ( Comune Piacenza) entro e non oltre il 31 dicembre 2016 al fine di consentire agli Uffici Competenti la redazione del testo finale contenente gli indirizzi condivisi da porre in approvazione nella prima seduta utile della CTSS PC. Ringraziando per l attenzione e la collaborazione si coglie l occasione per formulare i migliori Auguri di Buon Natale 2016 e di un Lieto Nuovo Anno 2017 Distinti Saluti Gragnano Trebbiense, 20 dicembre 2016 La Presidente della CTSS PC (Patrizia Calza) APPENDICE 1 TAVOLO PROVINCIALE DI CONCERTAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE (Punto 2 OdG - CTSS PC 16 DICEMBRE 2016) : Proposta di criteri e durata della sospensione transitoria degli effetti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 894 del 13 giugno 2016 relativamente ai requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)

TAVOLO PROVINCIALE DI CONCERTAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE 16 DICEMBRE 2016 La Delibera di Giunta Regionale n. 894 del 13 giugno 2016 determina i requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) nonché le modalità di calcolo e l'applicazione dei canoni. Relativamente alla determinazione dei canoni ERP, la Regione ha successivamente comunicato che la Giunta Regionale avrebbe deliberato (entro il 15 dicembre 2016) un atto di posticipazione applicativa al 1 luglio 2017 riferita specificatamente al calcolo dei canoni ERP. Pertanto, nel periodo 1 gennaio 30 giugno 2017 i canoni verranno calcolati con il precedente ed attualmente vigente metodo riferito all'attestazione ISEE dell'anno in corso. Relativamente invece alla disciplina stabilita dalla Delibera in merito al requisito del reddito del nucleo avente diritto, sia per l'accesso che per la permanenza, la Regione ha stabilito che gli stessi sono immediatamente applicabili. A tal proposito la delibera (Allegato punti 1 e 2) stabilisce i seguenti requisiti: Limiti del valore ISEE: Accesso 17.154,00 Permanenza 24.016,00 Limiti valore patrimonio mobiliare: Accesso 35.000,00 Permanenza 49.000,00 Per verificare il rispetto di tali limiti, il valore del patrimonio mobiliare (così come riportato nell'attestazione ISEE) deve essere diviso per il valore della scala di equivalenza così come riportata nell'attestazione ISEE. Nel caso di superamento anche di uno solo di questi parametri, non può essere concesso l'accesso o la permanenza all'interno dell'alloggio ERP. Per i nuclei già all'interno degli alloggi ERP che superano tali limiti risulta quindi necessario assumere un provvedimento di decadenza dall'assegnazione (come peraltro previsto dalla LR 24/2001), dopo la contestazione del fatto e il necessario contraddittorio.

Il provvedimento di decadenza implica: l'automatica risoluzione del contratto di locazione; il rilascio dell'alloggio con decorrenza dal 356esimo giorno successivo alla data di dichiarazione di decadenza (e comunque non oltre alla data di scadenza del contratto); l'applicazione del canone concordato (ex L 431/1998); se l'assegnatario non rilascio l'alloggio alla data indicata dal provvedimento, il Comune applica, oltre la pagamento del canone di locazione concordato, anche una sanzione stabilita con proprio regolamento. La pronuncia di decadenza potrebbe però risultare non sostenibile per quei nuclei assegnatari che versano in condizioni di particolare fragilità e vulnerabilità o per quei nuclei il cui valore ISEE o il valore del patrimonio mobiliare superi di poco i valori previsti per la permanenza. Per cui il Comune, solamente in via di prima applicazione, può indicare, i casi in cui l'emissione del provvedimento di decadenza può essere momentaneamente e massimo per due anni sospeso fatta salva l'autonomia di ogni singolo Comune di poter decidere tempi di sospensione inferiori ai due anni massimo concedibili all'interno dei propri regolamenti. In ogni caso, terminato il periodo di sospensione, il Comune se persiste la condizione di superamento di uno dei due valori dichiara la decadenza dall'assegnazione oppure, in caso contrario, dichiara l'archiviazione del procedimento. La sospensione può essere concessa esclusivamente in tali casi: 1. superamento del valore ISEE o del valore relativo al patrimonio mobiliare al massimo del 20% E condizioni di particolare vulnerabilità e fragilità del nucleo; 2. superamento del valore ISEE o del valore relativo al patrimonio mobiliare al massimo del 10% I nuclei che superano la percentuale di maggiorazione dei valori di più del 20% si trovano in una situazione di decadenza senza possibilità di sospensione. Il Tavolo Provinciale di concertazione delle politiche abitative è chiamato a decidere sui seguenti punti: 1. possibilità di concedere al massimo 2 anni di sospensione per i nuclei che superano al massimo del 10% i valori patrimoniali, ovvero: Attestazione ISEE tra 24.016,00 e 26.417,60 Patrimonio mobiliare tra 49.000,00 e 53.900,00

2. Per i nuclei che superano al massimo del 20% i valori patrimoniali, ovvero: Attestazione ISEE tra 24.016,00 e 28.819,20 Patrimonio mobiliare tra 49.000,00 e 58.800,00 decidere quali sono le condizioni di particolare vulnerabilità e fragilità del nucleo che3 possano giustificare la sospensione (al massimo di 2 anni) dell'assunzione del provvedimento di decadenza. Prendendo spunto da quanto deciso dalla Città Metropolitana di Bologna,si propone al Tavolo di approvare il seguente testo: DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE A SEGUITO DELLA PERDITA DEL REQUISITO ECONOMICO PER LA PERMANENZA NELL'ALLOGGIO ERP E POSSIBILI AZIONI TRANSITORIE DI MITIGAZIONE L'istituto della decadenza è disciplinato dall'art. 30 della LR 24/2001. Ai sensi del comma 5 della predetta disciplina, coerentemente con la DGR 894/2016, e solo in via di prima applicazione, la dichiarazione di decadenza può essere sospesa con provvedimento del Comune per un termine massimo di 2 (due) anni, fatta salva l'autonomia di ogni singolo Comune di poter decidere tempi di sospensione inferiori ai due anni massimo concedibili all'interno dei propri regolamenti, solo per i nuclei il cui reddito ISEE o il cui patrimonio mobiliare superi i requisiti di permanenza al massimo del 10%. Ferme restando le autonome prerogative dei singoli comuni di trasmettere formalmente specifici casi di fragilità, in coerenza con l'art. 30 della LR 24/2001, sono qui individuati i casi generali di vulnerabilità, nei quali l'emissione della dichiarazione di decadenza può essere sospesa dal Comune, sempre per un termine massimo di due anni e fatta salva l'autonomia di ogni singolo Comune di poter decidere tempi di sospensione inferiori ai due anni massimo concedibili all'interno dei propri regolamenti, per i nuclei il cui reddito ISEE o il cui patrimonio mobiliare superi i requisiti di permanenza al massimo del 20%: - nucleo composto esclusivamente da persone con invalidità certificata come risultante da DSU e con almeno un membro del nucleo con invalidità certificata di livello grave o non autosufficienza così come da definizione di cui all'allegato 3 al DPCM 159/2013; - nucleo composto esclusivamente da persone anziane ultra settantenni e con almeno un membro del nucleo con invalidità certificata risultante da DSU;

- nucleo in cui sia presente almeno un minore destinatario di provvedimento di tutela da parte del Tribunale, o un minore con certificazione di disabilità grave o non autosufficienza così come da definizione di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013. Nel caso di applicazione dei dispositivi di sospensione della decadenza sopra indicati, e per tutta la durata del provvedimento, il canone di locazione previsto per la permanenza è aumentato del 20 %. A conclusione della procedura di decadenza, laddove l'assegnatario non rilasci l'alloggio, fermo restando l'attuazione della disciplina di legge inerente i provvedimenti di rilascio di immobili ad uso residenziale, verrà applicato un canone concordato ex L 431/98 art. 2 comma 3 - individuando il valore medio all'interno del campo di variazione del canone - maggiorato del 50 %.