COMUNE CAMPIONE D ITALIA



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COMUNE CAMPIONE D ITALIA Indirizzi della Giunta Comunale per il controllo della documentazione e dei requisiti soggettivi previsti dai Regolamenti di integrazione dei trattamenti pensionistici DOMANDA 1. La domanda di integrazione del trattamento pensionistico deve essere presentata in Comune compilando e sottoscrivendo apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà (moduli di domanda allegati A1 e A2 ), autenticata ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti e corredata, pena la non concessione, della documentazione richiesta. 2. Il procedimento viene avviato solo se la domanda è completa e corredata da tutta la documentazione richiesta. 3. L ufficio competente, qualora ne ravvisi la necessità, richiede ulteriore documentazione, dispone gli accertamenti opportuni e, decorso inutilmente il termine assegnato, rigetta la domanda. 4. Nel caso di integrazioni pensionistiche a più appartenenti allo stesso nucleo, ove necessario, contestualmente alla domanda e previa intesa tra i beneficiari, dovrà essere indicata la misura dell accredito da corrispondere a ciascuno di loro. PRIMA APPLICAZIONE E ANNI SUCCESSIVI 1. In sede di prima applicazione, nei confronti degli attuali beneficiari del cambio sussidiato, verrà avviato il procedimento amministrativo ex art. 7 della Legge n. 241/90 per la verifica del possesso dei requisiti e verrà richiesta, se non già agli atti del Comune, la seguente documentazione da presentare entro il 31 gennaio 2008: dichiarazione di cui all articolo 8, comma 1 - modello redditi, allegato B ; dichiarazione fiscale: - modello 730/2007 - redditi 2006, - ovvero modello Unico periodo d imposta 2006, - ovvero modello CUD 2007 redditi anno 2006, - o/e modello calcolo dell imponibile imposta cantonale anno 2006 rilasciato dall Ufficio di tassazione. 2. La documentazione fiscale dei redditi 2006 costituisce elemento di supporto alla veridicità della dichiarazione di cui al comma 1 dell articolo 8 del Regolamento. 3. Il Responsabile d Area, valutata la documentazione acquisita, nel caso di palese insufficienza degli elementi di supporto forniti, sospende l erogazione dell integrazione e procede ad ulteriori controlli mirati. 4. Nel caso di non completa presentazione della documentazione richiesta entro i

termini, il Capo Area sospende, con effetto immediato, l erogazione dell integrazione. 5. Decorsa inutilmente la data del 30 aprile 2008, con propria determinazione, il Capo Area revoca il beneficio. 6. Per ogni anno successivo al primo i beneficiari dovranno produrre analoga documentazione fiscale. DETERMINAZIONE DEL REDDITO Cittadini residenti a Campione d Italia 1. I redditi del beneficiario residente a Campione d'italia sono così computati: a) nel caso di dichiarazione dei redditi mediante modello Unico, sottraendo la deduzione per l'abitazione principale (Rigo RN2) dal reddito complessivo (rigo RN1 del quadro RN); b) nel caso di dichiarazione dei redditi mediante modello 730, sottraendo la deduzione per l'abitazione principale (Rigo 7 del quadro calcolo dell'irpef) dal reddito complessivo (rigo 6 del quadro di calcolo dell'irpef) c) nel caso di dichiarazione dei redditi mediante CUD il reddito è quello indicato alla parte b dati fiscali punto 1. 2. Gli importi così rilevati dovranno essere incrementati degli eventuali redditi pensionistici (AVS, o altre pensioni estere, etc.) non inseriti nelle dichiarazioni, ad eccezione dell integrazione di cui all articolo 2, comma 1 del Regolamento e delle indennità percepite per le invalidità civili.. 3. La trasformazione dei redditi da euro a franchi svizzeri sarà fatta sulla base del tasso ufficiale di cambio medio dell Ufficio Italiano Cambi dell anno cui si riferiscono gli stessi. Nelle more della consegna delle dichiarazioni dei redditi, quelli dichiarati in via presuntiva verranno convertiti sulla base del tasso medio riferito all anno precedente. L ufficio competente procederà a rideterminare il reddito e, se necessario, a conguagliare le mensilità liquidate, entro il mese di dicembre dell anno in cui è stata prodotta la dichiarazione dei redditi. 4. Il reddito del beneficiario, così determinato, viene sommato a quello degli altri beneficiari appartenenti allo stesso nucleo famigliare ed iscritti nel medesimo stato di famiglia e, diviso per 12, costituisce il reddito mensile medio di riferimento di cui all articolo 4, comma 1. Cittadini AIRE 1. Il reddito medio mensile familiare viene determinato applicando quello più favorevole se i due coniugi hanno sul reddito pensionistico due tassazioni alla fonte diverse (uno in Italia e uno in Svizzera) 2. Il beneficiario, iscritto nel registro dell anagrafe AIRE, deve produrre copia della decisione d imposta dell Ufficio di tassazione con allegato il relativo calcolo dell imponibile-imposta cantonale e, se resa, la dichiarazione dei redditi

all Agenzia delle Entrate italiana. 3. I redditi del beneficiario sono computati sottraendo il valore locativo dell abitazione principale di proprietà (estrapolato dal punto 5 del quadro di calcolo dell imponibile imposta cantonale rilasciato dall Ufficio di Tassazione) e i redditi del coniuge, se differenziati, dal reddito lordo (punto 9 del medesimo quadro di calcolo). 4. Nel caso di dichiarazione dei redditi all Agenzia delle Entrate italiana, il computo del relativo reddito verrà eseguito come per i cittadini residenti a Campione d Italia. 5. Gli importi così rilevati dovranno essere incrementati degli eventuali redditi pensionistici (AVS, pensioni italiane o estere, etc.), non inseriti nelle dichiarazioni, ad eccezione dell integrazione di cui all articolo 2, comma 1 del Regolamento e delle indennità percepite per le invalidità civili. Qualora i cittadini dimostrino che un reddito è stato sottoposto sia alla tassazione italiana sia a quella svizzera, l importo potrà essere dedotto per la determinazione del reddito annuale di riferimento per la determinazione dell integrazione pensionistica comunale. Parimenti potrà essere dedotto quanto erogato dal Comune quale integrazione pensionistica, previa esibizione di apposita attestazione del competente ufficio di tassazione. 6. Il reddito del beneficiario, così determinato, viene sommato a quello degli altri beneficiari appartenenti allo stesso nucleo famigliare ed iscritti nel medesimo stato di famiglia e, diviso per 12, costituisce il reddito mensile medio di riferimento di cui all articolo 4, comma 1. 7. Per i cittadini iscritti nell anagrafe A.I.R.E. del Comune di Campione d Italia, la convivenza deve risultare dallo stato di famiglia del comune svizzero di residenza. Per i coniugi, entrambi residenti a Campione d Italia, è consentita la residenza in abitazioni diverse, fermo restando che il reddito dei coniugi verrà comunque cumulato per la quantificazione dell integrazione. DETERMINAZIONE DELLE INTEGRAZIONI 1. Nel caso di redditi inferiori o uguali ai limiti di cui all articolo 4, verrà corrisposta l integrazione mensile massima di CHF 1 400. 2. Nel caso di superamento di tali limiti di reddito, l integrazione sarà ridotta della parte eccedente l importo di cui sopra. 3. L integrazione prevista dall articolo 2, comma 4, viene corrisposta solo se il reddito famigliare dei coniugi è esclusivamente costituito da una unica pensione, con esclusione del reddito derivante dal possesso dell abitazione principale. TEMPORANEA NON PERCEZIONE DELLA PENSIONE 1. Nel caso di temporanea non percezione della pensione dovuta a conguagli fiscali, debitamente documentati, l integrazione verrà corrisposta regolarmente.

PERMANENZA ELEMENTI INDEROGABILI, RILEVANTI E SIGNIFICATIVI Al fine di supportare la dichiarazione della propria permanenza, intesa come continua e durevole presenza, il beneficiario dell integrazione dovrà mettere a disposizione dell Amministrazione tutti i documenti richiesti. Il beneficiario potrà inoltre presentare tutta la documentazione, purché effettivamente idonea, che egli ritenga utile a documentare il possesso del requisito. Al fine di stabilire la permanenza del beneficiario in Campione d Italia o nei comuni del Canton Ticino, sarà ritenuto elemento INDEROGABILE: 1. permanenza nei rispettivi comuni di residenza per almeno 8 mesi per ogni anno solare; saranno ritenuti elementi RILEVANTI: 1. possesso o affitto di una casa di abitazione almeno sufficiente alle esigenze del nucleo familiare e rientrante nei parametri stabiliti dalle norme sanitarie in materia vigenti nei rispettivi territori di residenza; 2. consumi elettrici entro una fascia di + o il 33% rispetto alla media di quelli attestati in Campione d Italia per analoghe volumetrie, anche tenuto conto dell utilizzo dell energia elettrica per il riscaldamento dei locali. Tale parametro si applica anche ai beneficiari residenti all AIRE; 3. il pagamento del servizio televisivo; 4. la reperibilità al domicilio al momento del recapito della posta. Saranno ritenuto elementi SIGNIFICATIVI: 1. la proprietà di immobili in loco 2. la proprietà o l affitto di posti auto e posti barca in loco; 3. l iscrizione ad associazioni locali; 4. licenza di pesca; 5. i pagamenti di bollettini intestati al beneficiario effettuati presso il locale ufficio postale. CONTROLLI A CAMPIONE Al fine di consentire un controllo efficiente ed efficace della permanenza intesa come continua e durevole presenza, il beneficiario dell integrazione, oltre alla consegna dei documenti richiesti, deve, con apposita dichiarazione inserita nel modulo di domanda, acconsentire alle forme di controllo che l Amministrazione riterrà opportuno adottare

anche in relazione alla normativa sulla privacy (legge 675/96). Controlli a campione, potranno essere effettuati anche a mezzo di chiamate telefoniche e si svolgeranno nell assoluto rispetto della legalità, mediante chiamate ripetute ai numeri dei telefoni fissi e/o portatili che il beneficiario deve fornire. Sarà cura dell Amministrazione Comunale attivare tecniche di controllo incrociato, nei limiti e nel rispetto delle vigenti procedure amministrative compatibili con la normativa italiana ed elvetica. ULTERIORI CHIARIMENTI: Ad ogni cittadino può essere concesso esclusivamente una sola integrazione del trattamento pensionistico, ancorché di fonte regolamentare diversa