Modifica dell ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Documenti analoghi
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Segreteria di Stato dell economia SECO Direzione promozione piazza economica Politica a favore delle PMI

Rapporto esplicativo sull ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico

Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

Modifica dell ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero: avvio della procedura di consultazione

Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità degli Svizzeri dell estero

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico

Decreto federale. Art. 1 1

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico

Ordinanza del DFGP sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l esecuzione delle pene e delle misure

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR

Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1

08.412, , , Iniziative parlamentari Extranet. Accesso delle segreterie dei gruppi parlamentari agli affari commissionali

Revisione totale dell ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Inoltre, la prassi ha dimostrato che l articolo 12 (designazione della professione) risulta poco comprensibile e deve pertanto essere rivisto.

Legge federale concernente la revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza

Ordinanza concernente l ottimizzazione del sistema salariale del personale federale

Ordinanza sull adeguamento di disposizioni di legge a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti

Il Consiglio di Stato

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

Ordinanza sull indennizzo delle perdite subite nell utilizzazione delle forze idriche

Modifica dell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) Entrata in vigore prevista per il 1 aprile Rapporto esplicativo

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Regolamento del DATEC concernente il Fondo per lo smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato

Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sulla determinazione delle zone di applicazione in materia di agevolazioni fiscali

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),

Ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie

Modifica dell ordinanza sull immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS )

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta

Ordinanza sul servizio civile

6984 R 4 dicembre 2014 ISTITUZIONI

Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) Proroga e modifica

Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Competenza, gradi di collaborazione

Codice delle obbligazioni

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati. del 16 novembre Onorevoli presidenti e consiglieri,

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

Ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure

Indicazioni relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2: Elenco delle modifiche

Commento esplicativo alla modifica dell ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG) Aumento temporaneo del tasso di contributo.

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio

Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente Svizzera Turismo

Iniziativa parlamentare Aumento dei contributi ai gruppi parlamentari per la copertura dei costi delle loro segreterie

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale (Ordinanza sul personale di Innosuisse) Rapporto esplicativo

Revisione parziale dell ordinanza sulla medicina della procreazione Semplificazione della comunicazione dei dati genetici al figlio

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Controllo dell'orario di lavoro

Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2

L avamprogetto del Consiglio federale

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)

Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

[Signature] Il Consiglio federale disciplina l utilizzo dei ricavi così ottenuti.

Ordinanza sulle sanzioni in caso di limitazioni illecite della concorrenza

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sul personale federale

Transcript:

Allegato 2: Questionario per la consultazione Modifica dell ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale Questionario per la consultazione Parere presentato da: Cantone: Mittente: Associazione, organizzazione, altro: 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.928126

Indice 1 Varianti per la determinazione delle zone di applicazione - articolo 3 capoverso 1 lettera a... 3 2 Numero minimo di posti di lavoro nel caso di progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive - articolo 6 capoverso 2... 3 3 Importo massimo - Articolo 11 capoversi 2 e 3... 3 4 Proposta del Cantone - articolo 13 capoverso 3... 4 4.1 Termine di presentazione per imprese nuove... 4 4.2 Termine di presentazione per imprese esistenti... 4 5 Conferma dei dati relativi all evoluzione del numero di posti di lavoro da parte dell ufficio di revisione - articolo 17... 5 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.928126 2/5

1 Varianti per la determinazione delle zone di applicazione - articolo 3 capoverso 1 lettera a La documentazione posta in consultazione propone due varianti. L avamprogetto di ordinanza (art. 3 cpv. 1 lett. a) prevede l inclusione di altri centri più piccoli, meno urbanizzati che tuttavia fungono da centri («altri» centri nelle zone rurali). Per informazioni relative alle varianti, cfr. studio prospettico concernente il perimetro, numero 4.4, pagina 13, e gli elenchi dei Comuni del perimetro di promozione (p. 39 e segg.). I centri più piccoli, meno urbanizzati, che tuttavia fungono da centri («altri» centri nelle zone rurali), devono essere considerati come previsto dall articolo 3 capoverso 1 lettera a numero 3 dell avamprogetto di ordinanza, oltre ai centri di piccole e medie dimensioni, compresi i loro Comuni suburbani e i centri rurali, per la determinazione delle zone di applicazione? SI NO Nessun parere / Non interessato 2 Numero minimo di posti di lavoro nel caso di progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive - articolo 6 capoverso 2 L articolo 6 capoverso 2 dell avamprogetto di ordinanza prevede che le domande di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive siano considerate, come finora, solo se creano almeno 20 nuovi posti di lavoro. Nel caso di progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive, il numero minimo dei posti di lavoro da creare deve rimanere pari a 20, come previsto dall avamprogetto di ordinanza, o essere ridotto a 10? 20 posti di lavoro 10 posti di lavoro Nessun parere / Non interessato 3 Importo massimo - Articolo 11 capoversi 2 e 3 Secondo l articolo 11 capoverso 2 l agevolazione fiscale della Confederazione non può superare in nessun caso l importo massimo stabilito dalla Confederazione. In base al capoverso 3 il DEFR disciplina le aliquote e il calcolo dell importo massimo delle agevolazioni fiscali concesse dalla Confederazione. A tal fine assicura che le detrazioni fiscali e i posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare siano in un rapporto adeguato. Come valutate la formula (vedi rapporto esplicativo) in base alla quale l importo massimo dovrà essere calcolato e stabilito con validità generale, secondo l articolo 11 capoversi 2 e 3, nella futura ordinanza del DEFR (che sostituirà le attuali direttive di applicazione)? Valutazione: 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.928126 3/5

Nell ambito della consultazione il Consiglio federale sottopone a discussione, per la fissazione degli importi massimi, le fasce seguenti: da 71 594 a 143 188 franchi annui per ogni posto di lavoro che si prevede di creare e da 35 797 a 71 594 franchi annui per ogni posto di lavoro che si prevede di mantenere. Quale importo annuo per ogni posti di lavoro che si prevede di creare o di mantenere non deve essere superato a vostro avviso? Risposta: 4 Proposta del Cantone - articolo 13 capoverso 3 L articolo 13 capoverso 3 dell avamprogetto di ordinanza prevede che il richiedente pianifichi le sue scadenze in modo che il Cantone possa presentare alla SECO la documentazione completa al più tardi 270 giorni civili (9 mesi) dopo l inizio dell assoggettamento all imposta (per nuove imprese) o dall inizio dell anno in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d affari (per imprese esistenti). In caso di abrogazione del termine di presentazione (0 giorni per imprese nuove o esistenti) la proposta relativa all agevolazione fiscale andrebbe presentata alla Confederazione prima dell avvio dei lavori per la realizzazione del progetto (maggiore effetto di incentivazione). 4.1 Termine di presentazione per imprese nuove Il termine di presentazione per le nuove imprese deve essere fissato, come previsto dall avamprogetto di ordinanza, a 270 giorni civili (9 mesi) o deve essere aumentato a 360 giorni civili (12 mesi) o ridotto a 0 giorni civili? 270 giorni 360 giorni 0 giorni Nessun parere / Non interessato dalla disposizione 4.2 Termine di presentazione per imprese esistenti Diversamente da quanto previsto per le nuove imprese, per le imprese esistenti il termine di presentazione decorre dall inizio dell anno civile in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d affari e non con l inizio dell assoggettamento (dato che si tratta di imprese già esistenti). Il termine di presentazione per le imprese esistenti deve essere fissato, come previsto dall avamprogetto di ordinanza, a 270 giorni civili (9 mesi) o deve essere ridotto a 0 giorni civili (ovvero presentazione della proposta prima della realizzazione della prima cifra d affari)? 270 giorni 0 giorni Nessun parere / Non interessato 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.928126 4/5

5 Conferma dei dati relativi all evoluzione del numero di posti di lavoro da parte dell ufficio di revisione - articolo 17 Secondo l articolo 17 dell avamprogetto di revisione i dati relativi all evoluzione dei posti di lavoro dovranno in futuro essere confermati dall ufficio di revisione dell impresa. Secondo l articolo 22 capoverso 4, l obbligo di conferma vale solo per le nuove decisioni; non ha dunque effetto retroattivo. Le imprese non soggette all obbligo di revisione secondo l articolo 727 o 727a del Codice delle obbligazioni non hanno un obbligo di conferma tramite un ufficio di revisione. Sostenete l introduzione prevista dall avamprogetto di ordinanza di un obbligo di conferma dei dati relativi all evoluzione dei posti di lavoro da parte dell ufficio di revisione? SI NO Nessun parere / Non interessato 644.20/2005/00668 \ COO.2101.104.7.928126 5/5