La condotta del fisco alla luce del principio di collaborazione

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La condotta del fisco alla luce del principio di collaborazione di Angelo Buscema Pubblicato il 20 marzo 2009 per il principio di collaborazione tra contribuente ed amministrazione finanziaria l ufficio tributario deve informare il contribuente delle variazioni organizzative che modifichino il soggetto attivo del rapporto giuridico tributario oggetto di contenzioso Per il principio di collaborazione tra contribuente ed amministrazione finanziaria l ufficio tributario deve informare il contribuente delle variazioni organizzative che modifichino il soggetto attivo del rapporto giuridico tributario oggetto di contenzioso. La costituzione delle Agenzie fiscali, intervenuta nelle more del giudizio di cassazione, attraverso la quale è stata profondamente modificata la struttura organizzativa e l attribuzione di competenze fra gli uffici dell Amministrazione finanziaria, non è suscettibile di pregiudicare la posizione del contribuente che abbia errato nell individuazione dell ufficio successivamente dichiarato competente alla trattazione del contenzioso pendente soccorrendo il principio del legittimo affidamento ex art. 10, L. n. 212/2000; incorre, in particolare, in errore scusabile il contribuente, il cui atto di riassunzione della causa, rinviata dalla Corte di cassazione al giudice di merito, sia stato rivolto e sia stato notificato ad un organo diverso da quello che era stato soggetto attivo del rapporto giuridico tributario controverso e che è divenuto successivamente 1

incompetente per effetto di un atto interno di organizzazione amministrativa. L ordinamento dello Stato, nella duplice connotazione di Stato di diritto e Stato sociale, deve garantire al cittadino-contribuente non solo la proporzionalità e limitazione dei mezzi con i quali la sfera giuridica di quest ultimo è attinta dai provvedimenti della Pubblica Amministrazione ma altresì assicurare che l organizzazione amministrativa sia improntata al rispetto della collaborazione e buona fede agevolando l adempimento dei doveri e l esercizio dei diritti dei cittadini. Conseguentemente, le modificazioni all assetto delle competenze poste in essere con atti interni non possono costituire nocumento alle ragioni del cittadino-contribuente incombendo sull autorità incompetente investita della notifica di atti ovvero posta a conoscenza dell esercizio di diritti da parte dello stesso di comunicare ed informare il notificante dell errore nel quale è incorso (Cassazione sentenza n. 3559 del 13 febbraio 2009). Al fine di realizzare un rapporto tra Amministrazione Finanziaria e contribuente improntato sulla cooperazione e sul rispetto reciproco ed in osservanza dei principi generali dell ordinamento statuiti dal cd. Statuto dei diritti del contribuente, è opportuno che gli uffici: a) diano ai contribuenti la più completa e chiara collaborazione in tema d impugnativa degli atti; b)verifichino la propria competenza nel ricevere gli atti d impugnativa, provvedendo in caso d errore del contribuente stesso a trasmettere senza indugio il ricorso all ufficio competente, con contestuale notizia al contribuente. 2

In definitiva, nello spirito di elevare il livello di collaborazione tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, gli uffici, nell ipotesi d errore scusabile del contribuente, non devono dare rilevanza giuridica all irritualità della procedura esperita. Occorre prendere atto che le soluzioni operative sopra ipotizzate vogliono assicurare al contribuente una posizione di sicura centralità, rifiutano la visione del fisco come nemico del contribuente e costituiscono un fondamentale passo verso il totale recupero del consenso del contribuente ossia verso la creazione di un nuovo modello di relazioni tra le parti, ispirato non all autoritarismo ma alla cooperazione e al reciproco rispetto. I principi sopra evidenziati ripudiano la concezione conflittuale e vessatoria dei rapporti tra Fisco e contribuenti, sono un fattore fondamentale per la creazione di un nuovo modello di relazioni tra le parti, ispirato non all autoritarismo ma alla cooperazione e al reciproco rispetto, e richiedono, da parte dell Amministrazione finanziaria, la consapevolezza della funzione pubblica come servizio al cittadino e alla collettività. Compito strategico dell Amministrazione finanziaria è ormai assistere l utenza ovvero favorire lo spontaneo adempimento dell obbligazione tributaria; l attività di accertamento va qualificata, soprattutto, come strumento deterrente 3

preventivo in un contesto in cui l Amministrazione finanziaria pone al centro della sua attenzione il cittadino nella duplice veste di contribuente e di utente. La specifica missione istituzionale dell Amministrazione finanziaria è quella di assicurare il massimo livello di adesione spontanea agli obblighi fiscali. In tale ottica, giova segnalare la sentenza n. 4773 del 27 febbraio 2009 (ud. del 17 dicembre 2008) della Corte Cass. sez. tributaria secondo cui l istanza di rimborso presentata ad un ufficio dell amministrazione finanziaria, ancorché incompetente funzionalmente o territorialmente a provvedere sulla medesima, è atto idoneo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38; inoltre, l attività del contribuente è suscettibile di conseguire la formazione tributaria. del silenzio-rifiuto impugnabile avanti la giurisdizione Angelo Buscema 17 Marzo 2009 4

************** ALLEGATI Sent. n. 3559 del 13 febbraio 2009 (ud. del 3 novembre 2008) della Corte Cass., Sez. tributaria Svolgimento del processo 1.1. Il 1-6 aprile 2005 è notificato alle amministrazioni finanziarie intimate un ricorso della Società per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l atto di costituzione in giudizio della Società in sede del giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione in tema di IVA 1989-1991. 1.2. Il 7 giugno 2005 è notificato alla Società il controricorso del Ministero dell economia e delle finanze e dell Agenzia delle entrate. 2.1 fatti di causa sono i seguenti: a) il 11 novembre 1993 l Ufficio IVA di Mantova notifica alla Società tre avvisi di 5

rettifica dell IVA 1989-1991; b) la CTP di Mantova accoglie i ricorsi, previamente riuniti della Società; c) la CTR di Milano accoglie parzialmente l appello dell Ufficio IVA di Mantova; d) il ricorso per cassazione della Società è accolto da questa Corte con sentenza 27 agosto 2001, n. 11274, che rinvia la causa per il riesame della controversia; e) il 20 giugno 2002 la Società deposita un atto di costituzione in giudizio con allegato un fascicolo contenente documentazione varia e copia del ricorso in riassunzione avanti alla CTR della Lombardia, notificato con raccomandate del 3.6.2002 all Agenzia delle Entrate di Mantova Ufficio Iva, in persona del capo ufficio e alla stessa Agenzia c/o l Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Via S. Caterina, n. 16, di Brescia (sentenza impugnata, pagina 2, righe 26-30); f) la CTR di Milano, Sezione di Brescia, dichiara inammissibile l atto di costituzione in giudizio depositato il 20 giugno 2002. 6

3. La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è così motivata: a) l Ufficio competente in materia di Iva per le pratiche riguardanti il Comune di Gonzaga è l Agenzia delle entrate di Suzzara (MN) ; b) in tema di contenzioso tributario, l omissione della consegna o spedizione del ricorso all ufficio tributario competente determina, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 22 l inammissibilità del ricorso, rilevabile d ufficio dal giudice, anche se copia dello stesso sia stata consegnata o spedita ad altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione finanziaria ; c) inapplicabile, d altro canto, al fine di evitare la declaratoria d inammissibilità, è il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 2, comma 3 perchè tale norma vale soltanto per i ricorsi amministrativi e non anche per quelli giurisdizionali. 4. Il ricorso per cassazione della Società è sostenuto con tre motivi d impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con vittoria di spese. 5. Resistono con controricorso il Ministero dell economia e delle finanze e 7

l Agenzia delle entrate, le quali concludono per il rigetto del ricorso. Motivi della decisione 6. In via preliminare dev essere dichiarata l inammissibilità del controricorso per tardività. Esso, infatti, è stato notificato il 7 giugno 2005, per contraddire un ricorso per cassazione notificato il 6 aprile 2005, cosicché il termine di venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, che, ai sensi dell art. 370 c.p.c., comma 1, n. 1 sarebbe scaduto il 16 maggio 2005, è stato ampiamente superato. 7.1. Con il primo motivo d impugnazione si denunciano la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto. 7.2. La Società sostiene, al riguardo, che sulla base dell evoluzione della normativa che ha determinato la successione delle Agenzie fiscali al Ministero delle finanze, la riassunzione della causa dopo il rinvio dalla Corte di cassazione sarebbe stato effettuato validamente, perché l atto di riassunzione sarebbe stato notificato all Agenzia delle entrate di Mantova sia alla sua sede sia presso l Avvocatura dello Stato di Brescia. Essa, inoltre, precisa: Vero è che la giusta destinataria del ricorso forse era la Agenzia delle Entrate di Suzzara (MN) anziché quella di Mantova; ma la contribuente, che si era vista notificare gli avvisi di rettifica dall Ufficio IVA di Mantova e si era trovata di fronte, in Commissione Tributaria di primo grado, lo stesso Ufficio, il quale aveva interposto appello ed aveva partecipato anche alla 8

discussione avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano, non poteva immaginare che, con un provvedimento non pubblicato secondo forme che lo rendessero ufficialmente noto, la trattazione del ricorso era stata trasferita dall Agenzia delle Entrate di Mantova alla Agenzia delle Entrate di Suzzara (MN). 7.3. Il motivo è fondato per le ragioni qui di seguito esposte. In fatto è accaduto che, in pendenza del giudizio di cassazione conclusosi con la sentenza di questa Corte 27 agosto 2001, n. 11274, l organizzazione dell amministrazione finanziaria è stata radicalmente modificata in attuazione del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300: la tradizionale organizzazione per ministeri, articolata in organi centrali e in organi periferici a competenza materiale determinata in funzione della singola imposta o di più imposte specifiche, è stata sostituita a decorrere dal 1 gennaio 2001, da più enti pubblici, che hanno assunto il nome di agenzie fiscali (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 26, 61 e 62). Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 66, comma 3 poi, ha stabilito, quanto all organizzazione delle agenzie fiscali, che L articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, è stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicità e di efficienza dei servizi. 9

Per effetto dei menzionati atti normativi primari e delle conseguenti disposizioni interne adottate dall amministrazione, può ben essersi realizzata una situazione nella quale alcuni contribuenti abbiano avuto difficoltà ad individuare il nuovo organo dell Agenzia che, a partire dal 1 gennaio 2001, è divenuto la nuova parte del suo rapporto giuridico tributario, specie ove, com è accaduto nel caso di specie, il contenzioso su di esso si sia svolto avendo come quadro di riferimento il precedente assetto di organizzazione amministrativa. L eventuale errore nell individuazione dell organo dell Agenzia fiscale come parte del rapporto giuridico tributario, in cui sia incorso il contribuente, sia in sede amministrativa sia in sede processuale, non è a lui imputabile in base al principio di affidamento del contribuente garantito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 che porta il titolo Tutela dell affidamento e della buona fede. Errori del contribuente e il cui primo comma dispone che i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di precisare: 1) che il principio di collaborazione e di buona fede sono il risultato di un esplicitazione, operata della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 1 dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell amministrazione 10

pubblica, cosicchè essi debbono essere annoverati tra quelli immanenti nel diritto e nell ordinamento tributati già prima dell entrata in vigore dello Statuto dei diritti del contribuente (prima, cioè, del 1 agosto 2000 (Corte di cassazione 10 dicembre 2002, n. 17576); 2) che le regole generali di comportamento (collaborazione e buona fede in senso oggettivo, appunto) debbono sempre informare lo svolgimento delle attività di amministrazione finanziaria e contribuente nei loro reciproci rapporti (Corte di cassazione 10 dicembre 2002, n. 17576); 3) che l art. 10, comma 1 si riferisce ad un unico principio della collaborazione e della buona fede, trattando i due diversi termini quasi come espressione di un endiadi (Corte di cassazione 10 dicembre 2002, n. 17576); 4) che sia la collaborazione sia la buona fede mirano ad assicurare comportamenti dell amministrazione coerenti, vale a dire non contraddittori o discontinui (mutevoli nel tempo); ed infine, che il medesimo termine, se riferito al contribuente, presenta un analoga, parziale coincidenza con quello di collaborazione ed allude ad un generale dovere di correttezza, volto ad evitare, ad es., comportamenti del contribuente capziosi, dilatori, sostanzialmente connotati da abuso di diritti e/o tesi ad eludere una giusta pretesa tributaria (Corte di cassazione 10 dicembre 2002, n. 17576). 11

Ai criteri interpretativi appena ricordati anche questo Collegio aderisce, ritenendo, peraltro, di dover formulare una duplice precisazione. La prima precisazione è che l immanenza nell ordinamento tributario dei principi di collaborazione e di buona fede trovano il loro radicamento, specie per quel che riguarda l amministrazione tributaria, nella forma dello Stato italiano e nei due principi fondamentali nei quali essa si manifesta, che sono costituiti dal principio dello Stato di diritto e dello Stato sociale. Per il primo, oltre alle argomentazioni utilizzate dalla sentenza di questa Corte poc anzi richiamata e alla quale per questo si rinvia, può valere anche la considerazione che la regola tendenziale della separatezza della sfera del singolo (governato) da quella dell autorità (governante) e della fissazione della linea del loro contatto (confine privato/pubblico) attraverso la garanzia della legge trova un limite nei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost., seconda proposizione), tra i quali rientrano anche i vincoli obblighi e obbligazioni di natura tributaria del cittadino. Ma, proprio perché le intromissioni nella sfera del governato sono delle eccezioni rispetto alla regola della sua intangibilità, derivante dall assunzione, da parte dello Stato italiano, della forma dello Stato di diritto (art. 2 Cost., prima proposizione), esse devono essere, non solo ridotte al minimo indispensabile, secondo un altro principio quello di proporzionalità immanente anch esso nell ordinamento ed esplicitato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, comma 2 ( La pubblica amministrazione non può 12

aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dalla svolgimento dell istruttoria ), ma devono essere ispirate al principio di collaborazione e di lealtà e devono essere tali da non indurre in errore il governato. Tra i fattori di disorientamento dell amministrato figura, per tradizionale riconoscimento della giurisprudenza prima e del legislatore, poi, la complessità dell assetto dell organizzazione amministrativa, cui s è cercato di por rimedio in sede processuale con il riconoscimento dell errore scusabile e con la previsione legislativa dell obbligo di apposizione ai provvedimenti amministrativi, anche quelli tributari, della clausola d impugnazione (L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 per i provvedimenti amministrativi in generale, e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2 per i provvedimenti amministrativi tributari, in particolare). Questa impostazione dell ordinamento è rilevante anche per la controversia in esame, per la quale si è verificato che l assetto organizzativo dell amministrazione finanziaria è mutato in pendenza del giudizio di cassazione, con la conseguenza che il contribuente non ha potuto godere di quella garanzia che gli è normalmente assicurata dalla clausola d impugnazione dei provvedimenti amministrativi. È vero che qui si versa in ambito processuale, ma è anche vero che la tutela fornita al contribuente dal principio di collaborazione e di buona fede copre l intero arco della vita di un rapporto giuridico tributario, estendendosi fino alla sua definizione eventualmente in sede contenziosa giurisdizionale. Contribuisce a rafforzare questa soluzione anche il necessario richiamo al principio 13

dello Stato sociale, che l art. 2 Cost. annoda a quello dello Stato di diritto. In estrema sintesi, poiché, in quanto Stato sociale, lo Stato italiano è vincolato dal legislatore costituente a premurarsi di fornire, non solo le garanzie formali dei diritti del cittadino, ma a provvedere ai suoi bisogni sostanziali (art. 3 Cost., comma 2), i governanti sono tenuti ad operare, come s è detto con espressione efficace per altri ordinamenti simili al nostro, come Helfer des Buergers, come assistenti del cittadino, come suoi aiutanti, se no addirittura come servitori. Il che equivale a dire, con riferimento alla controversia in esame, che, se le autorità amministrative tributarie modificano con atti interni, sia pure adottati sulla base di atti normativi primari, la loro organizzazione amministrativa, le novità non possono costituire una trappola per il contribuente e il suo errore nella riassunzione della causa in sede di rinvio dalla Corte di cassazione ben avrebbe potuto essere sanato con una tempestiva informazione dell autorità incompetente, notificataria dell atto di riassunzione, al riassumente o all ufficio competente, consentendogli l eventuale costituzione in giudizio con effetto di sanatoria. Tutto ciò avrebbe potuto e dovuto verificarsi in attuazione del principio di collaborazione dell autorità tributaria nei confronti del contribuente, in attuazione del più generale principio dello Stato sociale e del suo derivato principio di collaborazione. Non avendo l autorità destinataria dell atto di riassunzione provveduto in tal senso, sarebbe stato onere del giudice del rinvio non far gravare sul contribuente le conseguenze di un ignoranza del nuovo assetto organizzativo dell amministrazione tributaria, a lui non imputabile, e rimetterlo in termini per la scusabilità del suo errore e provvedere ad ordinargli la rinnovazione della 14

notificazione ex art. 291 c.p.c.. La seconda precisazione, con la quale si ritiene di dover integrare le argomentazioni della sentenza di questa Corte 10 dicembre 2002, n. 17576, è un immediata conseguenza delle considerazioni precedenti e riguarda l estensione anche all ufficio tributario del vincolo a non abusare del proprio diritto. Infatti, configurerebbe una siffatta ipotesi ogni atto di riorganizzazione dell amministrazione tributaria che, non essendo reso oggetto di adeguate operazioni di conoscenza nei riguardi dei contribuenti, fosse la causa di impedimenti all esercizio del diritto di difesa da parte dell amministrato. 7.4. In conclusione devono considerarsi vigenti i seguenti principio di diritto, o norme giuridiche: a) per il principio di collaborazione tra contribuente ed amministrazione finanziaria l ufficio tributario deve informare il contribuente delle variazioni organizzative che modifichino il soggetto attivo del rapporto giuridico tributario oggetto di contenzioso ; b) incorre in errore scusabile il contribuente, il cui atto di riassunzione della causa, rinviata dalla Corte di cassazione al giudice di merito, sia stato rivolto e sia 15

stato notificato ad un organo diverso da quello che era stato soggetto attivo del rapporto giuridico tributario controverso e che è divenuto successivamente incompetente per effetto di un atto interno di organizzazione amministrativa. 8. Le precedenti considerazioni conducono a riconoscere la fondatezza del primo motivo d impugnazione. Ne deriva l assorbimento delle altre due censure, con le quali si denuncia la nullità de procedimento in relazione agli artt. 156, 157, 160 e 162 c.p.c. e la nullità dei procedimento per violazione dell art. 157 c.p.c., comma 1. 9. Dall accoglimento del primo motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra Sezione della CTR Lombardia, che farà applicazione dei principi di diritto enunciati nel 7.4 e liquiderà anche le spese processuali relative al giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra Sezione della CTR della Lombardia, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione. Sent. n. 4773 del 27 febbraio 2009 (ud. del 17 dicembre 2008) della Corte 16

Cass. sez. tributaria Svolgimento del processo Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Napoli C.A., in proprio e per conto di congiunti, proponeva opposizione avverso il silenzio rifiuto formatosi in ordine alla sua richiesta del 28.7.1999, rivolta al centro dei servizi di Salerno, per il rimborso della somma di L. 210.036.336, oltre agli interessi, che il Comune di Forio d Ischia aveva trattenuto, quale sostituto d imposta, a titolo di Irpef su quella corrisposta per l esproprio di un terreno per pubblica utilità, sul presupposto che quell indennizzo fosse esente, perché si trattava di immobile rito in una determinata tipologia. Instauratosi il contraddittorio, l agenzia delle entrate eccepiva la inammissibilità dell impugnativa, in quanto il ricorso era privo della indicazione del domicilio fiscale, nonché l infondatezza della pretesa, per mancanza di prova, e perciò chiedeva il rigetto della domanda. Il giudice di prima istanza, in accoglimento del ricorso, annullava il provvedimento negativo con sentenza n. 375 del 2003. Avverso la relativa decisione A.C. proponeva appello principale, relativamente alla mancata condanna dell ufficio al rimborso dell imposta versata, e a cui l agenzia 17

delle entrate resisteva, svolgendo a sua volta quello incidentale, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Campania, la quale, in parziale riforma di quella impugnata, ha dichiarato inammissibile il secondo, e, in accoglimento del primo, ha condannato l agenzia al rimborso della somma di Euro 108.474,71, oltre agli interessi, e compensato le spese del grado con sentenza del 17.6.2004. Quanto all appello principale ha rilevato che in effetti il contribuente aveva diritto alla ripetizione delle somme trattenete dal sostituto d imposta, godendo del beneficio dell esenzione, attesa la tipologia del terreno; in ordine a quello incidentale, ha osservato che l eccezione di incompetenza per territorio era nuova, e perciò non proponibile in sede di gravame. Avverso questa pronuncia il Ministero dell economia e delle finanze e l agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. A.C. ha resistito con controricorso, e a sua volta ha svolto ricorso incidentale condizionato, enunciando un unico motivo. Motivi della decisione In via pregiudiziale va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell art. 335 c.p.c., atteso che essi sono stati proposti contro la stessa sentenza. 18

Ricorso principale. Col motivo addotto a sostegno di esso i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 19 e 57, con riferimento all art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la CTR non avrebbe considerato che quella proposta con l appello incidentale non era una vera e propria eccezione, bensì una sollecitazione al giudice di appello affinché rilevasse la improcedibilità del ricorso introduttivo, posto che nessun silenzio rifiuto aveva potuto formarsi, giacché la richiesta di rimborso doveva essere proposta all intendenza di finanza (ora DRE) di Roma, città nella quale il controricorrente ha il domicilio fiscale. Il Collegio ritiene il motivo infondato, pur essendo consapevole che simile pronuncia si discosta dall orientamento prevalente di questa Corte, accolto anche nella sentenza delle Sezioni Unite 13 novembre 1997, n. 11217. Poiché la sentenza impugnata è stata depositata anteriormente al 2 marzo 2006, non trova applicazione l art. 374 c.p.c., comma 2, (così come riformato dalla L. n. 40 del 2006) secondo cui la sezione semplice che ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. E dunque il Collegio deve decidere il medesimo. 19

Per una corretta impostazione del problema, appare opportuno premettere che, con riguardo a somme oggetto di ritenuta per Irpef, l istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 2, deve essere presentata dal contribuente, al pari di quella di cui al comma 1, dello stesso articolo relativa al rimborso dei versamenti diretti, alla direzione regionale delle entrate (subentrata all intendenza di finanza a seguito della nuova articolazione organizzativa che ha interessato il Ministero delle finanze dopo la L. 29 ottobre 1991, n. 358) nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale il versamento è, stato eseguito. Nel caso di specie la domanda di rimborso doveva essere presentata alla direzione regionale della Campania, e non invece a quella del Lazio; né tanto meno all ufficio periferico di Salerno, atteso che la previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37, riguarda solamente le trattenute operate dallo Stato, e non piuttosto i sostituti d imposta. E la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la presentazione dell istanza ad ufficio diverso, e quindi territorialmente incompetente, osti alla formazione del provvedimento negativo, anche nella forma del silenzio rifiuto, e conseguentemente determini l inammissibilità del ricorso presentato alla commissione tributaria per difetto di provvedimento impugnabile; improponibilità rilevabile d ufficio dal giudice anche in sede di gravame, salvo che si sia già fermato sul punto un giudicato interno (v. ex plurimis Cass. n. 13194 del 16/07/2004; n. 23701 del 15/11/2007; n. 9095 del 2002; Sezioni Un. n. 11217 del 20

1997). Ritiene però il Collegio che simile drastica conclusione, che viene a penalizzare un errore meramente formale del contribuente, debba essere rivisitata alla luce dei principi di cooperazione, collaborazione e buona fede che, in base alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, devono improntare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente. Sulla scorta di simili principi questa sezione ha già riconosciuto che l istanza di rimborso presentata ad un ufficio dell amministrazione finanziaria, ancorché incompetente funzionalmente o territorialmente a provvedere sulla medesima, è, atto idoneo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, (Cass. 6 maggio 2005, n. 9407; Cass. n. 14212 del 28 luglio 2004). Ha però soggiunto che tale istanza rivolta ad organo incompetente non sarebbe invece idonea a determinare la formazione di un provvedimento di diniego nella forma del silenzio rifiuto, e renderebbe conseguentemente inammissibile il ricorso al giudice tributario; quindi il contribuente dovrebbe, entro il termine prescrizionale di cui all art. 2967 c.c., rinnovare l istanza rivolgendola all organo competente. Il Collegio ritiene che la coerenza del sistema imponga un ulteriore passo avanti e dunque di riconoscere che l ufficio non competente che riceva un istanza di rimborso 21

è tenuto a trasmettere l istanza all ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa amministrazione (cfr. anche la L. 18 marzo 1968, n. 249, art. 5), restando configurabile, in difetto, un silenzio rifiuto del rimborso medesimo, impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie (Cass. 8 agosto 1988 n. 4878), e ciò sia perché la domanda di rimborso non è rivolta ad un organo estraneo all amministrazione finanziaria, sia perché, in tema di rimborso, l ordinamento impone una dovuta costante collaborazione organi (arg. D.P.R. n. 602 cit., ex art. 38, comma 3). La soluzione accolta appare, infine, conforme al principio più volte affermato da questa Corte e secondo cui le leggi devono essere interpretate alla luce delle esigenze di celerità processuale e di sollecita definizione dei diritti delle parti di cui all art. 11 Cost., (cfr. le sentenze delle Sezioni Unite n. 24883 del 9 ottobre 2008 e n. 4109 del 22 febbraio 2007); appare infatti inutilmente defatigatorio imporre ad un contribuente, il cui diritto non è venuto meno, di presentare una seconda istanza ed instaurare un secondo giudizio, senza che ciò risponda ad alcuna esigenza sostanziale, dal momento che l amministrazione ha resistendo nel primo giudizio, manifestato la inequivocabile decisione di non procedere al rimborso. Alla luce quindi di quanto più sopra enunciato, la motivazione della sentenza impugnata va integrata nel senso suindicato, ferma restandone la statuizione, con la conseguenza che il ricorso principale va rigettato. 22

Ricorso incidentale. Col motivo addotto a sostegno del ricorso incidentale, che è condizionato, il ricorrente per incidente in realtà non muove sostanzialmente censura al provvedimento che assume impugnato, chiedendo solo il rigetto del gravame avverso, con l aderire sia alla motivazione che alla statuizione del giudice di secondo grado, incentrando l adesione sulla applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, anziché sulla previsione di quello precedente, applicabile solamente alle amministrazioni statali in ipotesi di trattenuta diretta. Esso perciò è da intendersi assorbito da quello esaminato. Quanto alle spese di questa fase, sussistono giusti motivi per compensarle. P.Q.M. La Corte Riuniti i ricorsi, rigetta quello principale; dichiara assorbito l incidentale, e compensa le spese. 23

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