STATUTO ANGAPP MUSIC

Documenti analoghi
STATUTO ART.1 ART.2 ART.3 BANDA MUSICALE COMUNALE MOENA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

STATUTO. Cittadini in Movimento. dell Associazione culturale e di servizi. Statuto dell Associazione culturale e di servizi Cittadini in Movimento

STATUTO ASSOCIAZIONE Art. 1. SALICEVIVO Art. 2. Art. 3. ATTIVITA FORMATIVE ATTIVITA CULTURALI Art. 4.

STATUTO. Art E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica "Golfriends

É costituita con sede in Agrigento, in viale della Vittoria, 309, l'associazione di promozione sociale e culturale, che

ATTO DI COSTITUZIONE di "Armonia"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALO-ARABA

Statuto. Art. 1. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Art.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MusicaFacendo

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE ISTITUTO CONFUCIO DI PISA

Statuto dell Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione Italiana di Acustica

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione

Associazione Direttori Casse Rurali Trentine

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA. Art. 1

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

art. 6 - La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per mancato rinnovo annuale dell iscrizione o per revoca.

YOUR SWING - ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA Statuto

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

Oggi, 21 settembre 2017, nasce a Verona AZIONE COMUNITARIA, l Associazione di coloro che non si sentono rappresentati a

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)

Il Fondaco per Feltre

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

STATUTO Articolo 1 Costituzione e sede Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani Articolo 2 Finalità

Statuto Associazione IL ROLANDO. ART. 1 (Denominazione e sede)

E costituita un Associazione di promozione sociale denominata: ASSOCIAZIONE CULTURALE IDEARTE Manta.

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

ALLEGATO A ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO STATUTO

Statuto associazione. Contributo di unicondor mercoledì 07 luglio :54 ALLEGATO A STATUTO. Denominazione-Sede

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»

Art. 8 L Assemblea L Assemblea rappresenta l universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto,

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.

STATUTO. CAPO I - Denominazione, sede, scopo, durata. CAPO II - Soci

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO DELL UNIVERSITA DI GENOVA. Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

SAFETYPLAYERS NAZIONALE ITALIANA SICUREZZA SUL LAVORO

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BASSANO DEL GRAPPA

STATUTO. E costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l associazione. sotto la denominazione AMICI DEL CAMPUS DELLE ARTI con sede

STATUTO. Associazione Sportiva Dilettantistica. Non Riconosciuta DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

ASSOCIAZIONE CULTURALE TETHYS DOTT. MARIO PICCININI NOTAIO, VIA MARTELLI FIRENZE ATTO N / DI REP. REGISTRATO A FIRENZE IL 26/6/1998 N.

STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE MILANO SANTA GIULIA

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

S T A T U T O S O C I E T A R I O

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

STATUTO ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO SIENA

ASSOCIAZIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (A.D.E.L.E.)

AINAT Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

ASSOCIAZIONE PER L AIUTO AI GIOVANI DIABETICI STATUTO

COMITATO DI QUARTIERE TORRESINA STATUTO (APPROVATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 29/11/2014) TITOLO PRIMO COSTITUZIONE - FINALITA - SOCI

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Art.1

ASSOCIAZIONE ISTITUTO SUPERIORE DI COUNSELING AD INDIRIZZO NATUROPATICO

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Statuto approvato dall Assemblea in data 18 marzo 2015

STATUTO di PostKino Art Art. 2. -

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

Statuto dell associazione del GRUPPO MICOLOGICO CASTELLANO

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia

ASSOCIAZIONE FARMACISTI NON TITOLARI PROVINCIA DI VENEZIA " Cristina Brasi "

È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

1) E costituita ai sensi della delibera e dell autorizzazione del Consiglio direttivo

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

Statuto Associazione culturale Altidona Belvedere

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

DEGLI AVVOCATI DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO S T A T U T O. E costituita una Associazione denominata CAMERA PENALE DEGLI AVVOCATI

Associazione culturale e di promozione sociale iscritti a parlare

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE RICREATIVA E CULTURALE

Regolamento Gruppo Prime Lavorazioni Legno

Statuto. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

STATUTO. Art. 1 COSTITUZIONE. SOLIDARIETA SARDA onlus, con sede in CAGLIARI, Via Monfalcone 63, costituita esclusivamente per fini di solidarietà.

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTO LA QUARTA ERA 1

Regolamento. Gruppo Giovani Ance Como

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri

ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI STATUTO SOCIALE

Transcript:

STATUTO ANGAPP MUSIC Art.1 - Denominazione È costituita l Associazione musicale denominata Angapp Music. Essa è una libera Associazione di fatto, apolitica e apartitica, non si propone fini di lucro ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L associazione può promuovere la costituzione di sezioni supplementari assumendone l indirizzo e il coordinamento. L associazione è retta dal presente statuto e dai regolamenti che non possono contrastare con le norme del presente statuto e delle norme di legge in materia. Art. 2 - Sede L Associazione musicale ha sede in Corato, Viale Cadorna 12/E. Art. 3 - Durata La durata dell associazione è illimitata. Art. 4 - Scopi L associazione si propone di perseguire i seguenti scopi: - diffondere la conoscenza della cultura musicale e degli artisti indipendenti nel mondo; - ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; - proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile oltre che musicale; - stimolare la ricerca personale della propria espressione individuale nel lavoro e nella vita degli artisti; - favorire, con l ausilio dell operato dei soci e di professionalità esterne, la diffusione delle produzioni artistiche in tutto il mondo e con tutti i mezzi di divulgazione a disposizione; - promuovere la diffusione dei contenuti artistici tramite internet e qualsiasi altro mezzo attualmente presente o sviluppato in futuro; Art. 5 Attività Sociali Per il raggiungimento dei propri fini l associazione intende promuovere varie attività, in particolare: - attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezione concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia; - attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; - attività editoriale: pubblicazione delle opere degli artisti che con abbiano instaurato rapporti basati su affinità di intenti con l associazione, pubblicazione di recensioni musicali e comunicati stampa promozionali, di seminari, di studi e delle ricerche compiute, audioregistrazione, produzioni musicali e discografiche, produzione e post-produzione audio-video, realizzazione di una webradio, trasmissione sui social media. L associazione, per meglio perseguire i dei propri obiettivi, può conferire incarichi tra o soci o a professionalità esterne per lo svolgimento della propria attività purché questi siano compatibili con le finalità dell associazione stessa. Art. 6 Soci L Associazione Angapp Music è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. 2

Art. 7 Tipologia di soci: I soci possono essere: - Fondatori (coloro che hanno partecipato alla fondazione della Associazione); - Ordinari (persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell associazione). Art. 8 Modalità di ammissione Per diventare soci è necessario presentare domanda scritta, su apposito modulo, al Consiglio Direttivo con l osservanza delle seguenti modalità: indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, professione e residenza; dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e accettazione della domanda, seguita dall iscrizione a libro soci, danno la possibilità di acquisire la qualifica di socio a tutti gli effetti. I Soci che si rifiutano, dopo esplicito invito scritto, di versare la quota annuale, saranno dichiarati morosi ed automaticamente perderanno il diritto al voto pur mantenendo la qualifica di Socio. Art. 9 Diritti del socio Tutti i soci (fondatori, ordinari) hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa (qualora risulti pagata la quota di iscrizione), in particolare per quanto riguarda l approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Art. 10 Doveri del socio Ogni Socio è tenuto a rispettare le norme del presente Statuto e l eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri. Art. 11 Scioglimento del rapporto sociale Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso contrario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione. Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie, per mancato rinnovo dell iscrizione annuale, quando arreca danni morali o materiali all associazione e, infine, quando danneggia l immagine dell associazione con il suo comportamento sociale. L esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dall esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio dell associato escluso entro quindici giorni dall avvenuta deliberazione. I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. Chi recede dall associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio. Art. 12 Patrimonio sociale Il patrimonio sociale è costituito da: patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell associazione, lasciti e donazioni diverse, contributi, rimborsi, attività marginali di carattere produttivo, ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall assemblea, che ne determina l ammontare. Le elargizioni 3

in denaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall assemblea, che ne delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell organizzazione. E vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 13 Esercizio sociale L esercizio sociale dell associazione coincide di norma con l anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre. L assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali. Art. 14 Bilancio Entro tre mesi dalla chiusura dell esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell esercizio medesimo. Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l assemblea. Art. 15 Utili e residui attivi Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere a disposizione per iniziative di carattere culturale in sintonia con gli scopi dell associazione, per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e strutture sociali esistenti o per ampliare i rapporti di collaborazioni esterne per raggiungere le finalità sociali definite nell art. 4 di questo statuto. Art. 16 Divieto di distribuzione degli utili È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi, avanzi di gestione e fondi di riserva durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 17 Organi sociali Gli organi sociali dell associazione sono costituiti da: Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente, Collegio dei revisori, Collegio dei probiviri. Art. 18 L assemblea dei soci L assemblea è l organo sovrano dell associazione. L assemblea è convocata con annuncio scritto, anche via mail, inviato al domicilio di ogni socio, o tramite affissione nella sede sociale, almeno venti giorni prima della data convenuta. L assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all anno per l approvazione del bilancio. Sempre in via ordinaria, l assemblea dovrà essere convocata qualora almeno un terzo dei soci ne faccia richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo che dovrà convocare la stessa nei trenta giorni successivi. Nella richiesta di convocazione dovranno essere indicate le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. L Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei soci. L Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell associazione; delibera inoltre in caso di scioglimento o cessazione, per dimissioni o qualunque altro motivo, della carica del Consiglio Direttivo, sull approvazione del regolamento interno e delle sue eventuali modifiche, nonché sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell associazione. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell associazione, o dal Vice presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano come socio o come età. Il Presidente dell Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quello presenti, in funzione di scrutatori. L assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che, almeno la metà dei soci presenti o rappresentanti, 4

richiedano la votazione per scrutinio segreto. Ad ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i soci presenti. Il verbale, firmato dal Presidente dell assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell associazione e ogni socio può prenderne visione. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta solo da un altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe. Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente statuto. Per esercitare il proprio diritto all elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il pagamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all associazione. Art. 19 Validità assembleare L assemblea ordinaria e straordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. L assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell associazione l assemblea straordinaria è atta a deliberare, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno i 2/3 dei soci aventi diritto al voto. L assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Art. 20 Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni Il Consiglio Direttivo è così composto: Gianluca Caterina in qualità di Presidente; Martino Tempesta in qualità di Vicepresidente e Consigliere; Simone De Venuto in qualità di Segretario e Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti distribuzioni, facoltà e funzioni: - redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto a favorire la partecipazione dei soci alle attività dell associazione; - redigere regolarmente nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell associazione: - adottare tutte le delibere occorrenti per l amministrazione e la conduzione dell attività associativa, inclusa l assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti; - redigere il bilancio dell associazione; - stabilire l importo delle varie quote associative; - determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall associazione e fissarne le modalità di pagamento; - decidere in maniera inappellabile in merito all accoglimento delle domande di ammissione all associazione da parte degli aspiranti soci. Art. 21 Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento Il Consiglio Direttivo è eletto dall assemblea dei soci ogni tre anni; esso è composto da un numero minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque, scelti in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente e può attribuire ad altri consiglieri incaricati specifici compiti da svolgere in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno due giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi 5

componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell assemblea straordinaria. Art. 22 Il Presidente Il Presidente ha la legale rappresentanza dell Associazione, presiede e convoca l Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Firmandone i relativi verbali, ha responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi addetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell attività dell associazione. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell associazione di cui firma gli atti. Il presidente ha inoltre la facoltà di delegare parte dei propri poteri e facoltà al vice Presidente o ai consiglieri incaricati dal Consiglio direttivo. Art. 23 Il Collegio dei revisori Il collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Art. 24 Il Collegio dei probiviri Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Art. 25 Scioglimento dell associazione In caso di scioglimento dell associazione, l assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Art. 26 Devoluzione del patrimonio residuo In caso di scioglimento dell associazione, l eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n. 662. Art. 27 Rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia agli artt. 36 e segg. Del Codice Civile e in quanto applicabili per identità di ratio alle norme sulle associazioni riconosciute. Letto, approvato e sottoscritto dai Soci fondatori. 6