Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

Anche le associazioni senza scopo di lucro ammesse tra gli operatori economici che possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;

ha pronunciato la presente

FNOMCeO. Valore legale della certificazione medica. Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro nei confronti di per la riforma

Stranieri e permesso di soggiorno

Agricoltura, utilizzo di fanghi biologici e competenze della Regione

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

Si alla vigilanza privata svolta in forma autonoma

Il commercio sulle aree pubbliche

Svolgimento di servizi pubblici, controversie e giurisdizione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE

Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57

TESTO DEL PROVVEDIMENTO

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

contro per la riforma ha pronunciato la presente SENTENZA

Esame avvocato, plagio, annullamento prove

Le mansioni superiori nel pubblico impiego

REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA. contro. per la riforma

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia


- DirittoScolastico.it -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda SENTENZA

L indennità per il personale di radiologia

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

Pagina 2 di 6 della sentenza del Tar per l Abruzzo, sede dell Aquila, n. 321/2005, resa tra le parti, concernente il rilascio di una concessione edili

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

Dipendenti sanitari: svolgere mansioni superiori di fatto è di regola irrilevante ( Consiglio di Stato, decisione n.

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per la riforma

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Bis) SENTENZA

Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.


REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione ANNO 2003

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. contro. per la riforma

Consiglio di Stato n del R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

contro per la riforma

contro nei confronti di per la riforma

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.4385 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la presente

Così si legge infatti in Consiglio di Stato, decisione numero 3231 del 29 maggio 2006:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima)

N /2011REG.PROV.COLL. N /2011 REG.RIC.

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

Adempimento dell obbligo imposto alle imprese dall art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68: è vincolante anche se il bando di gara non ne fa menzione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

contro per la riforma

contro nei confronti di per la riforma

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda)

Transcript:

Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori Autore: Redazione In: Nel pubblico impiego le mansioni svolte dal dipendente che siano superiori rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento sono del tutto irrilevanti sia ai fini sia economici, sia di progressione di carriera, salvo che la legge non disponga altrimenti. Ciò in quanto il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di diritto privato, perché gli interessi coinvolti non sono disponibili e anche perché l attribuzione delle mansioni e del relativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi. Al fine di rendere rilevanti le mansioni superiori adempiute da un pubblico dipendente non è invocabile l art. 2126 c.c., il quale, oltre a non dare rilievo alle mansioni svolte in difformità dal titolo invalido, riguarda il fenomeno del tutto diverso (lo svolgimento di attività lavorativa da parte di chi non è qualificabile pubblico dipendente) ed afferma il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un atto nullo o annullato. Esso, pertanto, non incide in alcun modo sui principi concernenti la portata dei provvedimenti che individuano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e non consente di disapplicare gli atti di nomina o di inquadramento emanati in conformità di leggi e di regolamenti. Inoltre, è pacifico il carattere supplementare ed integrativo dell art. 2103 c.c., come sostituito dall art. 13 L. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), per quanto riguarda l obbligo di adeguare il trattamento economico alle mansioni esercitate, sicchè tale norma può essere applicata soltanto nei limiti previsti da 1 di 8

norme speciali. Non solo. Si consideri anche che la pretesa al riconoscimento di mansioni superiori non può trovare diretto fondamento nell art. 36 Cost., che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, non potendo la norma trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale. N. 04236/2010 REG.DEC. N. 00411/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente 2 di 8

DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 411 del 2009, proposto da: Pantano Francesco, rappresentato e difeso dagli avv. ***************, ***************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, viale Parioli N. 74/C/4; contro Regione Calabria, rappresentata e difesa dall'avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi N.12; per la riforma della sentenza del TAR CALABRIA CATANZARO, SEZ. II n. 01707/2007, resa tra le parti, concernente ACCERTAMENTO SVOLGIMENTO MANSIONI SUPERIORI E CORRESPONSIONE RELATIVE SOMME. Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; 3 di 8

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2009 il Cons. ************ e uditi per le parti gli avvocati ******* anche per delega di *******, e l avv. dello Stato *******;; Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue. FATTO Con il gravame di primo grado l appellante, dipendente della Regione Calabria con la qualifica di funzionario di VIII livello, ha impugnato il silenzio dell amministrazione sulla domanda con la quale aveva chiesto il riconoscimento delle differenze retributive maturate in ragione delle superiori mansioni svolte tra il 20 giugno 1996 ed il 30 novembre 1996 e, nel corso del 1997, in forza di ordini di servizio in data 17 marzo e 8 agosto 1997. Il Tar ha respinto il gravame per mancanza di previsioni normative sulla retribuibilità delle mansioni superiori svolte in data antecedente all entrata in vigore del D.Lgs. n 387/98 ( e quindi dal 22 novembre 1998). Con l appello in esame lo stesso sostiene la legittimità della sua pretesa richiamandosi, come già in primo grado, agli artt. 2126 e 2103 del codice civile, all art. 13 della L. n. 300/70 e all art. 39 della Costituzione. La Regione Calabria, costituitasi in giudizio ha sostenuto l infondatezza dell appello. DIRITTO 4 di 8

Oggetto dell appello è la sentenza del Tar Calabria n. 1707/07 con la quale è stato negato il riconoscimento delle differenze retributive chieste in ragione dell asserito svolgimento di mansioni superiori alla qualifica rivestita. L appello è infondato. Al riguardo, va osservato che le mansioni superiori svolte dal dipendente rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, sono del tutto irrilevanti sia ai fini sia economici, sia di progressione di carriera, salvo che la legge non disponga altrimenti. Ciò in quanto il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di diritto privato, perché gli interessi coinvolti non sono disponibili e anche perché l attribuzione delle mansioni e del relativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi (Ap., n. 22/99; Cons. St., V Sez., n. 545/07). La giurisprudenza (Ap. n. 22/99 cit.) ha, altresì, chiarito che al fine di rendere rilevanti le mansioni superiori adempiute da un pubblico dipendente non è invocabile l art. 2126 c.c., il quale, oltre a non dare rilievo alle mansioni svolte in difformità dal titolo invalido, riguarda il fenomeno del tutto diverso (lo svolgimento di attività lavorativa da parte di chi non è qualificabile pubblico dipendente) ed afferma il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un atto nullo o annullato. Esso, pertanto, non incide in alcun modo sui principi concernenti la portata dei provvedimenti che individuano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e non consente di disapplicare gli atti di nomina o di inquadramento emanati in conformità di leggi e di regolamenti. Inoltre, è da tempo pacifico, nella giurisprudenza amministrativa, il carattere supplementare ed integrativo dell art. 2103 c.c., come sostituito dall art. 13 L. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), per quanto riguarda l obbligo di adeguare il trattamento economico alle mansioni esercitate (V Sez., n. 274/89), sicchè tale norma può essere applicata soltanto nei limiti previsti da norme speciali (IV Sez, n. 113/06). 5 di 8

E stato anche rilevato che la pretesa al riconoscimento di mansioni superiori non può trovare diretto fondamento nell art. 36 Cost., che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, non potendo la norma trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale (cfr. Ap. n. 22 cit.; V Sez., n. 1722/07). In conclusione, nell ambito del pubblico impiego, non sono le mansioni ma la qualifica il parametro al quale la retribuzione va inderogabilmente riferita, considerate anche le esigenze di carattere organizzatorio regolate secondo il paradigma dell art. 97 Cost. (IV Sez., n. 587/06). Ciò comporta che l Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo se una norma speciale consenta tale maggiorazione retributiva, circostanza che manca nella fattispecie. L appello deve, di conseguenza, essere respinto, perché infondato. Ritiene, peraltro, il collegio che sussistano giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio. P.Q.M. Respinge l appello n. 411/09 meglio specificato in epigrafe; compensa, tra le parti, le spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. 6 di 8

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009 con l'intervento dei Signori: ***************, Presidente FF **********, Consigliere Nicola Russo, Consigliere Adolfo Metro, ***********, Estensore ***************, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Il Segretario 7 di 8

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/07/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Dirigente della Sezione https://www.diritto.it/pubblico-impiego-e-irrilevanza-delle-mansioni-superiori/ 8 di 8