COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 01.12.2008 C(2008) 7715 Oggetto: N 93 /2008 Italia (Sardegna) Contributi in conto capitale per programmi di investimento Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO (1) Con notifica elettronica del 25 febbraio 2008, registrata presso la Commissione alla stessa data (A/3670), le autorità italiane hanno notificato alla Commissione la succitata misura concernente aiuti regionali agli investimenti. (2) Con lettere datate 17 marzo 2008 (D/51302), 27 giugno 2008 (D/52566) e 10 settembre 2008 (D/53499) la Commissione ha chiesto informazioni complementari sulla misura in questione. Le autorità italiane hanno trasmesso le informazioni con posta elettronica del 6 maggio 2008 (A/8505), 16 luglio (A/14643) e 10 ottobre 2008 (A/22572). 2. DESCRIZIONE DELLA MISURA DI AIUTO 2.1. Obiettivo del regime di aiuti (3) Le misure notificate perseguono un obiettivo di sviluppo regionale. Il regime di aiuti notificato prevede aiuti all investimento a favore di piccole e medie imprese nei settori industriale e manifatturiero attive nelle aree della regione Sardegna che soddisfano le condizioni stabilite nella deroga di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, conformemente alla decisione della Commissione del 28 novembre 2007 relativa alla carta italiana degli aiuti regionali per il periodo 2007-2013 1. 1 Aiuto di Stato N 324/2007 Italia "Carta degli aiuti regionali per il 2007-2013". S.E. On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 Roma Commissione europea, B-1049 Bruxelles - Belgio. Centralino: (32-2) 299 11 11.
2.2. Base giuridica (4) La base giuridica del regime di aiuti è la seguente: articolo 30, lettera a) della Legge regionale n. 17 del 20 aprile 1993 direttive di attuazione adottate con Deliberazione della Giunta regionale n. 48/28 del 29.11.2007. 2.3. Gestione del regime (5) Il regime sarà gestito dalla Regione Sardegna. 2.4. Ambito geografico del regime (6) Il regime è applicabile alle aree assistite delle provincie di Nuoro, Ogliastra e Oristano, con esclusione dei comuni costieri e dei seguenti comuni: Budoni, San Teodoro, Anela, Benetutti, Bono, Bottida, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanovatulo purché possano essere considerati, in base alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, aree assistite della Sardegna secondo quanto definito nella carta regionale in vigore all epoca della concessione dell aiuto. 2.5. Durata del regime (7) In base al regime notificato l aiuto può essere concesso a decorrere dalla data di approvazione della misura da parte della Commissione fino al 31 dicembre 2013. 2.6. Dotazione del regime (8) La dotazione annua del regime ammonta, secondo le stime, a 6 milioni di euro fino al 31.12.2013 (dotazione complessiva 36 milioni di euro). 2.7. Beneficiari (9) I beneficiari del regime sono le piccole e medie imprese quali definite nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, GU L 124 del 20.5.2003. Il numero previsto di beneficiari è compreso tra 11 e 50. (10) Il regime prevede la concessione di aiuti alle imprese attive nei seguenti settori: trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati all allegato 1 del trattato CE 2, estrazione di minerali, carbonfossile, attività manifatturiere, industrie tessili, fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta, fabbricazione di prodotti chimici e farmaceutici, fabbricazione, fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici, fabbricazioni di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche, fabbricazione di autoveicoli, magazzinaggio e comunicazioni, informatica e attività connesse, nonché ricerca e 2 Le autorità italiane hanno confermato che il regime di aiuti si applica al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE unicamente nella misura stabilita negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (GU C 319 del 27.12.2006, pag.1). 2
sviluppo, collaudi e analisi tecniche, altre attività (quali definite dal codice NACE rev 1.1 n. 74.87.5 e 74.87.7). (11) Il regime non si applica alle imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 3, né ai seguenti settori: produzione dei prodotti agricoli di cui all allegato I del trattato CE, industria siderurgica, industria della costruzione navale, fibre sintetiche, trasporti, pesca e acquacoltura. Inoltre non si applica ad attività connesse all esportazione, più precisamente aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti attinenti all attività di esportazione. Non si applica altresì agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti di importazione. 2.8. Natura e forma dell aiuto (12) L aiuto sarà concesso a progetti di investimento iniziale sotto forma di contributi in conto capitale, accordati su base discrezionale. 2.9. Meccanismo di concessione dell aiuto (13) Gli interessati devono presentare domanda di aiuto alla Regione. La Regione approva la domanda di aiuto alla luce di una valutazione preliminare del rispetto delle condizioni stabilite dal regime. La concessione dell aiuto avviene entro 30 giorni dalla conclusione della verifica degli aspetti finanziari, tecnici ed economici del progetto. L aiuto sarà erogato al massimo in cinque rate, di cui la prima all inizio del progetto e le altre per stati di avanzamento dell esecuzione del progetto. 2.10. Spese ammissibili (14) In base al regime, sono ammissibili unicamente i progetti per i quali sono sostenute spese dopo la data di pubblicazione su internet del testo del regime di aiuti definitivo. (15) Per spese ammissibili si intendono i costi connessi alla creazione di un nuovo stabilimento, all ampliamento di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi, un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente nonché l acquisizione da parte di un investitore terzo degli attivi direttamente collegati ad uno stabilimento a condizione che lo stabilimento sia stato chiuso e sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito. (16) Le spese ammissibili per l investimento iniziale includono terreni, fabbricati, impianti, macchinari, costi di costruzione, infrastruttura e impianto tecnico esclusivamente connessi al progetto. Per essere ammissibili, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. (17) Sono esclusi dal regime gli investimenti di sostituzione. 3 GU C 244 dell 1.10.2004. 3
(18) I costi relativi all'acquisizione di attivi diversi da terreni e immobili in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e soltanto se il contratto contenga l obbligo di acquisire l attivo alla scadenza del contratto di locazione. (19) I costi relativi alla locazione di terreni e immobili possono essere inclusi nei costi ammissibili all'aiuto solo se il contratto di locazione prosegue per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto d'investimento. (20) Poiché i beneficiari sono piccole e medie imprese, i costi di studi preparatori e i costi di consulenza connessi all investimento sono costi ammissibili. Inoltre, il regime prevede che i costi di consulenza si limitino ad una intensità di aiuto del 50% dei costi effettivamente sostenuti. (21) L ammontare complessivo delle spese ammissibili per singolo progetto non può essere inferiore a 250.000 euro. 2.11. Applicabilità a grandi progetti di investimento e requisito della notifica individuale (22) Il presente regime non si applica ai grandi progetti di investimento quali definiti alla sezione 4.3 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 4 (in prosieguo "gli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale"), che sono soggetti all obbligo di notifica individuale. 2.12. Intensità di aiuto (23) L aiuto è calcolato in riferimento ai costi materiali e immateriali di investimento derivanti dal progetto di investimento iniziale. (24) L'aiuto concesso sotto il regime non può eccedere in alcun caso il limite del 40% dei costi ammissibili. (25) Inoltre, l intensità massima di aiuto autorizzata non può eccedere i massimali d'intensità previsti dalla carta degli aiuti a finalità regionale in vigore all epoca della concessione dell aiuto e deve rispettare detti massimali anche nei casi di cumulo di aiuti concessi in virtù del presente regime con altri aiuti, più precisamente: Fino al 2010 Intensità Maggiorazioni Massimale di intensità standard applicabile Piccole 25 + 20 ESL 45% ESL imprese Medie imprese 25 + 10 ESL 35% ESL 2011-2013 Intensità standard Maggiorazioni Massimale di intensità applicabile Piccole imprese 15 + 20 ESL 35% ESL 4 Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 - GU C 54 del 4.3.2006. 4
Medie imprese 15 + 10 ESL 25% ESL L intensità di aiuto massima, autorizzata, non eccede il massimale di aiuto regionale applicabile stabilito nella carta italiana degli aiuti a finalità regionale. L intensità massima di aiuto autorizzata fissata per le grandi imprese varia secondo la succitata carta dal 25% ESL fino al 31.12.2010 al 15% ESL dall 1.1.2011 fino al 31.12.2013. Le piccole e medie imprese 5 (ad eccezione delle PMI del settore dei trasporti) sono ammissibili ad una ulteriore maggiorazione del 20% e del 10 % ESL, rispettivamente. (26) Le intensità degli aiuti concessi in virtù del regime sarannoespresse in equivalente sovvenzione lordo che corrisponde al valore attualizzato dell aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili. 2.13. Data di inizio del progetto e principio dell effetto di incentivazione (27) Il regime individua come data di inizio del progetto il giorno in cui sono iniziati i lavori di costruzione oppure il giorno in cui è preso il primo impegno di ordinare impianti/attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità. (28) In base al presente regime, l aiuto può essere concesso se sono iniziati i lavori relativi al progetto unicamente qualora i) il beneficiario ne abbia fatto domanda e ii) l autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto che, con riserva di una verifica particolareggiata degli aspetti finanzia rio, tecnico ed economico, il progetto soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità (settore di attività, dimensione dell'impresa beneficiaria e massimali di aiuto) stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni di cui sopra, l intero progetto non sarà ammissibile ad aiuti. 2.14. Contributo del beneficiario (29) In ogni caso il contributo del beneficiario al finanziamento dell aiuto all investimento deve essere pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. 2.15. Mantenimento dell investimento e dei nuovi posti di lavoro creati (30) Il regime prevede che l investimento sia mantenuto per almeno cinque anni e che i nuovi posti di lavoro creati, che erano stati dichiarati necessari alla realizzazione del progetto, siano mantenuti per almeno tre anni a decorrere dalla conclusione del medesimo. 2.16. Cumulo di aiuti (31) Il regime prevede la possibilità di cumulare gli aiuti concessi in base al presente regime con aiuti aventi lo stesso obiettivo accordati da altre fonti (regionali, 5 Quali definite nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di micro, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.5.2003. 5
comunitarie e nazionali) a condizione che l importo totale di aiuto non ecceda i massimali di intensità di aiuto applicabili stabiliti dalla carta italiana degli aiuti regionali per il 2007-2013. (32) Le autorità italiane hanno spiegato che il meccanismo istituito per rispettare le norme sul cumulo è conforme alle disposizioni del punto 74 degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale. In particolare, il beneficiario dell aiuto deve fornire una dichiarazione concernente aiuti già ricevuti. Il rispetto delle norme sul cumulo è di norma verificato attraverso dette dichiarazioni allorché vengono accolte le domande di aiuto. È possibile che le dichiarazioni siano sottoposte a successiva verifica di veridicità. Inoltre, qualora gli aiuti calcolati in base ai costi di investimento (materiali o immateriali) siano combinati con gli aiuti calcolati in base ai costi salariali, verrà verificato che il regime rispetti i massimali di intensità fissati per la Sardegna. (33) Gli aiuti concessi in base al presente regime non saranno cumulati con il sostegno de minimis a favore delle stesse spese ammissibili. 2.17. Ordini pendenti di recupero (34) Le autorità italiane hanno garantito che verrà sospeso qualsiasi pagamento di aiuti in base al regime di aiuti notificato nei confronti di qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione finché tale impresa non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l importo totale dell aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero. 3. VALUTAZIONE 3.1. Carattere di aiuto di Stato del regime (35) Secondo la misura di aiuto proposta, l aiuto concesso sotto forma di contributi in conto capitale è accordato ad imprese che effettuano investimenti nel territorio della regione Sardegna. (36) L aiuto disposto dal presente regime costituisce un vantaggio economico in quanto consente ai beneficiari di ridurre i costi di investimento che di norma dovrebbero sostenere per realizzare questo tipo di progetti e quindi può falsare o minacciare di falsare la concorrenza. (37) La misura è selettiva in quanto si applica unicamente a potenziali beneficiari che effettuano nuovi progetti di investimento in Sardegna, come testé descritto. (38) Considerato che il regime concerne settori ed imprese attive in scambi tra Stati membri, vi è rischio che l aiuto incida su tale commercio. (39) Infine, l aiuto è accordato da autorità pubbliche mediante risorse statali ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. (40) Di conseguenza, la misura di aiuto proposta costituisce aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. 6
3.2. Legittimità della misura di aiuto (41) Le autorità italiane hanno adempiuto all obbligo ad esse incombente ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE in quanto al regime in questione sarà data esecuzione soltanto dopo che sarà stato approvato dalla Commissione. 3.3. Compatibilità della misura di aiuto (42) Appurato che il regime notificato comporta aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, occorre valutarne la compatibilità con il mercato comune. (43) La Commissione ha esaminato la misura di aiuto proposta alla luce dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e, in particolare, degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale. Tale valutazione la induce a formulare le seguenti osservazioni: Non verranno concessi aiuti ad imprese attive nella produzione dei prodotti elencati all allegato I del trattato CE, all industria carbonifera, all industria siderurgica, all industria della costruzione navale, delle fibre sintetiche e della pesca conformemente al punto 8 degli Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale. Aiuti ad investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE saranno concessi unicamente nella misura stabilita negli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. L aiuto a imprese in difficoltà e/o per la ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà è escluso dal regime, conformemente al punto 9 degli Orientamenti suddetti. Benché si applichi a determinate attività specifiche, il regime in questione mantiene un carattere multisettoriale e aperto. Il regime concerne l investimento iniziale conformemente al punto 34 degli Orientamenti succitati; infatti si applica agli investimenti riguardanti la creazione di un nuovo stabilimento, l ampliamento di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi; un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. L aiuto all investimento è calcolato in percentuale del valore attualizzato dei costi materiali e immateriali ammissibili all investimento, conformemente all articolo 41 degli Orientamenti suddetti. Il regime include un riferimento alla carta degli aiuti a finalità regionale in vigore e i massimali di intensità di aiuto sono conformi alla carta italiana per gli aiuti a finalità regionale in vigore, inclusa la correzione dei massimali conformemente al punto 67 degli Orientamenti in materia. La durata del regime è conforme alla durata della carta regionale. Il regime notificato scadrà il 31 dicembre 2013. 7
Le condizioni relative all effetto di incentivazione di cui al punto 38 degli Orientamenti succitati devono essere soddisfatte. La misura di aiuto include una clausola in base alla quale il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, conformemente al punto 39 degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale. Il regime esclude la concessione di aiuti a progetti che siano iniziati prima dell entrata in vigore della base giuridica, conformemente al punto 108 degli Orientamenti summenzionati. Sono esclusi dal regime gli investimenti di sostituzione, conformemente al punto 34 degli Orientamenti a finalità regionale. Il regime prevede che gli attivi acquisiti siano nuovi, conformemente al punto 54 degli Orientamenti suddetti. Le condizioni concernenti la locazione relative a costi inerenti all acquisto di beni materiali e immateriali sono conformi al punto 53 degli Orientamenti succitati. Il regime contiene una clausola che garantisce che gli attivi immateriali ammissibili saranno utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale, saranno considerati ammortizzabili, nonché acquistati da terzi a condizioni di mercato e figureranno all attivo dell impresa oltre a restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale per un periodo di almeno tre anni (per le PMI), conformemente al punto 56 degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale. Il regime include nei costi ammissibili per le PMI i costi di studi preparatori e i costi di consulenza connessi all investimento fino ad un intensità di aiuto pari al 50% dei costi effettivamente sostenuti, conformemente al punto 51 degli Orientamenti succitati. L aiuto è subordinato all obbligo di mantenere l investimento o i posti di lavoro creati durante un periodo minimo di tre anni, conformemente al punto 40 degli Orientamenti suddetti. (44) Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che il regime di aiuti notificato sia compatibile con il mercato comune ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 4. DECISIONE (45) La Commissione ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni in merito al regime di aiuti notificato e di considerarlo compatibile con il trattato CE. (46) La Commissione fa presente alle autorità italiane che devono essere rispettate le condizioni concernenti la trasmissione di relazioni di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione di attuazione del regolamento (CE) n. 659/1999 8
del Consiglio recante norme dettagliate per l applicazione dell articolo 93 del trattato. (47) La Commissione fa inoltre presente alle autorità italiane che devono essere notificati alla Commissione i piani volti a modificare il presente regime di aiuti. Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia alta stima. Per la Commissione Neelie KROES Membro della Commissione 9